D.Lgs. n.192/05
Lineamenti essenziali e novità
Parleremo di
 Sintesi dei contenuti
 Adempimenti sanzionati
 Norme transitorie
Non entreremo nel merito degli aspetti inerenti l’esercizio e
manutenzione degli impianti.
Sintesi dei contenuti
Recependo la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico
nell’edilizia, il D.Lgs. mira a migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici, contribuendo nel contempo a:
 valorizzare ed integrare le fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica
 conseguire gli obiettivi nazionali posti dal protocollo di
Kyoto
Sintesi dei contenuti
Ambito di applicazione (art.3)
 Rientrano
 gli edifici di nuova costruzione
 gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti, con applicazione graduale in
relazione al tipo di intervento
 Non rientrano
 gli immobili di cui alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio
 fabbricati industriali, artigianali ed agricoli, quando gli ambienti sono

riscaldati per esigenze di produzione o utilizzando cascami energetici del
processo produttivo
fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2
Sintesi dei contenuti
Prestazione energetica: criteri, metodologia di calcolo,
requisiti (art.4)
Entro 120 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08.10.05) devono essere
pubblicati uno o più decreti per disciplinare
 Progettazione, installazione, esercizio, manutenzione, ispezione degli
impianti per
 climatizzazione invernale/estiva
 preparazione acqua calda sanitaria
 illuminazione (solo terziario)
 Criteri, metodologie di calcolo, requisiti minimi della prestazione
energetica per l’edilizia sovvenzionata, convenzionata, pubblica e
privata
Sintesi dei contenuti
Prestazione energetica: criteri, metodologia di calcolo,
requisiti (art.4)
Entro 120 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08.10.05) devono essere
pubblicati uno o più decreti per disciplinare
 Requisiti professionali e criteri di accreditamento di esperti o di
organismi cui affidare
 la certificazione energetica degli edifici
 l’ispezione degli impianti
Sintesi dei contenuti
Certificazione energetica (art.6)
 Entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05) devono
essere dotati dell’attestato di certificazione energetica:
 Gli edifici di nuova costruzione
 Gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti
 Nel caso di compravendita l’attestato deve essere allegato all’atto
 Nel caso di locazione l’attestato deve essere consegnato in copia o

messo a disposizione del conduttore
Entro 180 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05), devono essere
predisposte dal M.A.P. linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici
Sintesi dei contenuti
Relazione tecnica, accertamenti, ispezioni (art.8)
 Entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05) con



decreto del M.A.P. sono stabilite le modalità di realizzazione della
relazione tecnica di cui all’art.28, comma 1 della L. 10/91
Il Direttore dei Lavori deve asseverare la conformità delle opere alla
relazione tecnica di cui al punto precedente
L’asseverazione deve essere consegnata al Comune contestualmente
alla dichiarazione di fine lavori. In assenza dell’asseverazione, il
Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori
Il Comune svolge accertamenti ed ispezioni in corso d’opera entro
cinque anni dalla data di fine lavori, per verificare la conformità delle
opere a quanto dichiarato nella relazione tecnica
Sintesi dei contenuti
Norme transitorie (art.11)
 Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art.4, il calcolo della
prestazione energetica invernale degli edifici è disciplinato dalla
L.10/91 (DPR 412/93), integrata dalle disposizioni di cui all’allegato I
al D.Lgs.
 Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art.4, gli aspetti
inerenti l’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti
per la climatizzazione invernale sono disciplinati dagli artt. 7 e 9 del
DPR 412/93, integrati dalle disposizioni di cui all’allegato L al D.Lgs.
Sintesi dei contenuti
Abrogazioni (art.16)
 Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite alla Legge 10/91:
 Art.4, commi 1 e 2  perde di efficacia il D.M. 27/07/05
 Art.28, commi 3 e 4  non sono più utilizzabili i “vecchi” schemi di relazione
tecnica
 Art.30  le “vecchie” norme quadro di certificazione energetica sono sostituite
dalle nuove introdotte dall’art.6 del D.Lgs.
 Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite al DPR 412/93:
 Art.5, commi 1, 2 e 4  il “vecchio” valore minimo del rendimento globale
medio stagionale è sostituito dal nuovo valore minimo, di cui all’allegato C al
D.Lgs.
Sintesi dei contenuti
Abrogazioni (art.16)
 Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite al DPR 412/93:
 Art.7, comma 7:  l’installazione di dispositivi di regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali/zone aventi caratteristiche d’uso ed
esposizione uniforme diventa obbligatoria e non più subordinata al
superamento del valore minimo del rapporto apporti gratuiti/fabbisogno (0,2)
 Art.8:  non si esegue più la verifica del FEN e del Cd
 E’ infine di rilievo l’abrogazione del D.M. 06/08/94, che recepiva il
blocco di norme UNI serie 10.000  Le norme UNI 10.000 non sono più
“regole tecniche” nazionali e pertanto non è più obbligatorio il loro uso
per il calcolo del fabbisogno di energia primaria
Sintesi dei contenuti
Clausola di cedevolezza (art.17)
 Le norme del D.Lgs. e dei suoi decreti attuativi si applicano per le
Regioni e Provincie Autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE, fino alla entrata in vigore
della della normativa di attuazione adottata da quest’ultime
Adempimenti Sanzionati
Sanzioni (art.15)
 Il progettista che rilascia una relazione tecnica non conforme al
modello di cui all’art.8, comma 1 del D.Lgs. o un attestato di
certificazione energetica non osservante i criteri/metodologie di cui
all’art.4, comma 1 è punito con sanzione amministrativa pari al
30% della parcella
 Il progettista che rilascia una relazione tecnica o un attestato di
certificazione energetica non veritieri è punito con la sanzione
amministrativa pari al 70% della parcella. L’Autorità che applica la
sanzione ne dà comunicazione all’ordine/collegio professionale
competente, per i conseguenti provvedimenti disciplinari
Adempimenti Sanzionati
Sanzioni (art.15)
 Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune
l’asseverazione di conformità delle opere, di cui all’art.8, comma 2
del D.Lgs., è punito con la sanzione amministrativa pari al 50%
della parcella. L’Autorità che applica la sanzione ne dà
comunicazione all’ordine/collegio professionale competente, per i
conseguenti provvedimenti disciplinari
 Il direttore dei lavori che presenta l’asseverazione non veritiera è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500
euro
Adempimenti Sanzionati
Sanzioni (art.15)
 Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente
all’immobile, l’originale della certificazione energetica di cui
all’art.6, comma 1, del D.Lgs. è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000
euro
Adempimenti Sanzionati
Sanzioni (art.15)
 Nel caso di compravendita dell’immobile, l’atto è nullo se non
viene ad esso allegato l’attestato di certificazione energetica. La
nullità può essere fatta valere solo dal compratore
 Nel caso di locazione dell’immobile, il contratto è nullo se non
viene messo a disposizione del conduttore o ad egli consegnato in
copia l’attestato di certificazione energetica. La nullità può essere
fatta valere solo dal conduttore
Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
Caso A:
 Edifici di nuova costruzione. Applicazione integrale a tutto l'edificio
 art.3, c.2, l.a), n.1): ristrutturazione integrale di elementi edilizi


dell'involucro di edifici esistenti con sup. utile > 1000 m2.
Applicazione integrale a tutto l'edificio
art.3, c.2, l.a), n.2): demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti con sup. utile > 1000 m2.
Applicazione integrale a tutto l'edificio
art.3, c.2, l.b): ampliamento di edificio esistente volumetricamente
superiore al 20% dell'edificio esistente medesimo. Applicazione al
solo ampliamento
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Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
Caso B:
 art.3, c.2, l.c), n.1): ristrutturazioni totali o parziali e
manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio, all'infuori di
quanto già previsto alla l.a), n.1). Applicazione limitata al rispetto di
specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni
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Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
Caso C:
 art.3, c.2, l.c), n.2): nuova installazione e ristrutturazione integrale
di impianti termici
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Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
Caso D:
 art.3, c.2, l.c), n.3): sostituzione di generatori di calore
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Norme transitorie
Allegato C, punto 1, Tabella 1
Norme transitorie
Allegato C, punto 2, Tabella 2
Norme transitorie
Allegato C, punto 3, Tabella 3
Norme transitorie
Allegato C, punto 4, Tabella 4a
Norme transitorie
Allegato C, punto 4, Tabella 4b
Norme transitorie
Allegato C, punto 5
Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
 Le trasmittanze delle pareti opache da confrontare con quelle limite
devono essere “a ponte termico corretto”
 Il ponte termico è “corretto” se la trasmittanza della parete fittizia
non supera per più del 15% la trasmittanza della parete corrente
 Se il ponte termico non è “corretto” il valore limite deve essere
rispettato dalla trasmittanza media (parete corrente + parete
fittizia)
Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
 Detta: Uf 
i
Lf
 Il ponte è “corretto” se:
Uf  Uc
 0,15
Uc
 In tal caso dovrà essere Uc  Ulim
Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
 Se invece il ponte termico non è “corretto”, dovrà essere:
i 

Um  Uc 
  U lim
2  Lc 

 Essendo Um > Uc, la verifica è più severa quando i ponti termici non
sono “corretti”.
Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
Calcoli e verifiche da eseguire secondo “le migliori
regole tecniche”, intendendo per tali:
 Norme UNI
 Norme CEN
 Metodi e procedure pubblicate da
 Università
 CNR
 ENEA
Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
 Calcoli e verifiche da riportare nella relazione tecnica ex art.28,
comma 1, L. 10/91, da realizzarsi nel periodo transitorio secondo
schema e modalità di cui all’allegato E al D.Lgs.
Norme transitorie
Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
 Per edifici e impianti termici nuovi o ristrutturati è prescritta


l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della
temperatura ambiente, nei singoli locali/zone con caratteristiche di
uso ed esposizione uniformi
Per edifici nuovi o ristrutturati sostanzialmente, è obbligatoria la
predisposizione delle opere per favorire l’allacciamento al
teleriscaldamento, ad impianti solari termici e fotovoltaici
Per edifici pubblici o ad uso pubblico, ricadenti nelle tipologie
elettivamente indicate per l’applicazione delle fonti
rinnovabili/assimilate (allegato D al DPR 412/93), è obbligatoria
l’installazione di impianti solari termici per la produzione di a.c.s.
(copertura di almeno il 50% del fabbisogno)
D.Lgs. n.192/05
Grazie per l’attenzione
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Norme transitorie