Torino, 2 settembre 2009 I diritti dei bambini a 50 anni dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia Prof. Redi Sante Di Pol 1 Antichità greca e romana Il bambino era considerato una proprietà del pater familias, su cui aveva diritto di vita e di morte 2 Età cristiana Infanzia considerata il periodo iniziale della vita di un essere umano "Lasciate che i bambini vengano a me... perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio" (Lc 18, 16) 3 Società moderna Umanesimo Inizio della valorizzazione dell’infanzia da parte della pedagogia (Rabelais, Comenio) Illuminismo Concezione naturalistica positiva dell’infanzia (Rousseau) e importanza dell’educazione fisica, intellettuale e morale del bambino (Locke, Kant) 4 Società moderna Romanticismo Sacralizzazione ed idealizzazione infanzia ed esaltazione della funzione educativa della donna (Pestalozzi, Fröbel, Aporti) Positivismo Infanzia considerata primo stadio dell’evoluzione genetica (fisica e psichica) della specie umana 5 Società contemporanea Importanza della vita e dell’esperienza infantile (imprinting) nella formazione umana (Montessori,Agazzi). Differenza qualitativa ed autonomia della vita infantile (Piaget, Bruner). Bambino possessore di diritti specifici. 6 Dichiarazione di Ginevra 1924 Save the Children Fund (Unione Internazionale per il Soccorso all’Infanzia) 6 gennaio 1920 Children’s Charter 1922 Società delle Nazioni Dichiarazione di Ginevra 24 settembre 1924 Eglantine Jebb 7 Dichiarazione di Ginevra La Dichiarazione di Ginevra, che precede di più di venti anni la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, non era ancora concepito come strumento atto a valorizzare il bambino in quanto titolare, ma solo in quanto destinatario passivo di diritti. 8 Dichiarazione di Ginevra La Dichiarazione non si rivolge agli Stati per stabilirne gli obblighi, ma chiama in causa più genericamente l'umanità intera affinché garantisca protezione ai minori. La Dichiarazione di Ginevra consta di cinque principi ed ha un impianto sostanzialmente assistenzialista, teso ad affermare le necessità materiali e affettive dei minori. 9 Dichiarazione di Ginevra 1. Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale. 2. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato; l'orfano ed il trovatello devono essere ospitati e soccorsi. 3. Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria. 4. Il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento. 5. Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi talenti vanno messi al servizio degli altri uomini. 10 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 20 novembre 1959 Carta sui diritti dei bambini che integra la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con lo scopo di sottolinearne i bisogni specifici. 11 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo La nuova Dichiarazione include una serie di diritti non previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), quali: 1. il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un'età minima 2. il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che possano nuocere alla sua salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale 3. il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali 12 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo La Dichiarazione del 1959: 1. introduce il concetto che anche il minore, al pari di qualsiasi altro essere umano, sia un soggetto di diritti 2. riconosce il principio di non discriminazione e quello di un'adeguata tutela giuridica del bambino sia prima che dopo la nascita 3. ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori e auspica l'educazione dei bambini alla comprensione, alla pace e alla tolleranza. 13 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo La Dichiarazione del 1959: 1. introduce il concetto che anche il minore, al pari di qualsiasi altro essere umano, sia un soggetto di diritti 2. riconosce il principio di non discriminazione e quello di un'adeguata tutela giuridica del bambino sia prima che dopo la nascita 3. ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori e auspica l'educazione dei bambini alla comprensione, alla pace e alla tolleranza. 14 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo PREAMBOLO Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà; 15 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione; 16 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita; 17 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata enunciata nella Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia; 18 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa, 19 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo L'ASSEMBLEA GENERALE Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nell’interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; 20 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi: 21 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio primo il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia. 22 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio secondo Il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del fanciullo. 23 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio terzo Il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità 24 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio quarto il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate. 25 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio quinto Il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione. 26 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio sesto Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. 27 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio settimo Il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. 28 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio settimo Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto. 29 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio ottavo In tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso. 30 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio nono Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un’occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale o morale. 31 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Principio decimo Il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili. 32 Carte Internazionali dei Diritti ONU Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 20 novembre 1989 UNICEF Yes for Children settembre 2001 33