Torino, 2 settembre 2009
I diritti dei bambini a 50 anni
dalla Dichiarazione dei Diritti
dell’Infanzia
Prof. Redi Sante Di Pol
1
Antichità greca e romana
Il bambino era considerato una
proprietà del pater familias, su cui
aveva diritto di vita e di morte
2
Età cristiana
Infanzia considerata il periodo
iniziale della vita di un essere
umano
"Lasciate che i bambini vengano a
me... perché a chi è come loro
appartiene il regno di Dio" (Lc 18, 16)
3
Società moderna
Umanesimo
Inizio della valorizzazione
dell’infanzia da parte della
pedagogia (Rabelais, Comenio)
Illuminismo
Concezione naturalistica positiva
dell’infanzia (Rousseau) e importanza
dell’educazione fisica, intellettuale e
morale del bambino (Locke, Kant)
4
Società moderna
Romanticismo
Sacralizzazione ed idealizzazione infanzia
ed esaltazione della funzione educativa
della donna (Pestalozzi, Fröbel, Aporti)
Positivismo
Infanzia considerata primo stadio
dell’evoluzione genetica (fisica e
psichica) della specie umana
5
Società contemporanea
Importanza della vita e dell’esperienza
infantile (imprinting) nella formazione
umana (Montessori,Agazzi).
Differenza qualitativa ed autonomia
della vita infantile (Piaget, Bruner).
Bambino possessore di
diritti specifici.
6
Dichiarazione di Ginevra 1924
Save the Children Fund
(Unione Internazionale per il
Soccorso all’Infanzia)
6 gennaio 1920
Children’s Charter
1922
Società delle Nazioni
Dichiarazione di Ginevra
24 settembre 1924
Eglantine Jebb
7
Dichiarazione di Ginevra
La Dichiarazione di Ginevra,
che precede di più di venti anni
la Dichiarazione universale dei
diritti
dell'uomo,
non
era
ancora
concepito
come
strumento atto a valorizzare il
bambino in quanto titolare, ma
solo in quanto destinatario
passivo di diritti.
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Dichiarazione di Ginevra
La Dichiarazione non si rivolge
agli Stati per stabilirne gli
obblighi, ma chiama in causa
più genericamente l'umanità
intera
affinché
garantisca
protezione ai minori.
La Dichiarazione di Ginevra consta di
cinque principi ed ha un impianto
sostanzialmente assistenzialista, teso
ad affermare le necessità materiali e
affettive dei minori.
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Dichiarazione di Ginevra
1. Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale
sviluppo, sia materiale che spirituale.
2. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato
deve essere curato; il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve
essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato;
l'orfano ed il trovatello devono essere ospitati e soccorsi.
3. Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di
miseria.
4. Il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da
vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento.
5. Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi
talenti vanno messi al servizio degli altri uomini.
10
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
ONU
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
20 novembre 1959
Carta sui diritti dei bambini che
integra la Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, con lo scopo di
sottolinearne i bisogni specifici.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
La nuova Dichiarazione include una serie di diritti non
previsti nella Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo (1948), quali:
1. il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non
abbiano raggiunto un'età minima
2. il divieto di impiego dei bambini in attività produttive
che possano nuocere alla sua salute o che ne ostacolino
lo sviluppo fisico o mentale
3. il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali
12
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
La Dichiarazione del 1959:
1.
introduce il concetto che anche il minore, al pari di
qualsiasi altro essere umano, sia un soggetto di diritti
2.
riconosce il principio di non discriminazione e quello di
un'adeguata tutela giuridica del bambino sia prima che
dopo la nascita
3. ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei
confronti dei minori e auspica l'educazione dei bambini
alla comprensione, alla pace e alla tolleranza.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
La Dichiarazione del 1959:
1.
introduce il concetto che anche il minore, al pari di
qualsiasi altro essere umano, sia un soggetto di diritti
2.
riconosce il principio di non discriminazione e quello di
un'adeguata tutela giuridica del bambino sia prima che
dopo la nascita
3. ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei
confronti dei minori e auspica l'educazione dei bambini
alla comprensione, alla pace e alla tolleranza.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
PREAMBOLO
Considerato che, nello Statuto, i popoli
delle Nazioni Unite hanno riaffermato la
loro fede nei diritti fondamentali
dell'uomo e nella dignità e nel valore della
persona umana, e che essi si sono
dichiarati decisi a favorire il progresso
sociale e a instaurare migliori condizioni
di vita in una maggiore libertà;
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Considerato che, nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, le
Nazioni Unite hanno proclamato che tutti
possono godere di tutti i diritti e di tutte
le libertà che vi sono enunciate senza
distinzione di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o
di ogni altra opinione, d'origine
nazionale o sociale, di condizioni
economiche, di nascita o di ogni altra
condizione;
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità
fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare
protezione e di cure speciali compresa una adeguata
protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Considerato che la necessità di tale particolare
protezione è stata enunciata nella Dichiarazione del
1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come
anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle
Organizzazioni internazionali che si dedicano al
benessere dell'infanzia;
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il
meglio di se stessa,
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
L'ASSEMBLEA GENERALE
Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa
godere, nell’interesse suo e di tutta la società, dei diritti e
delle libertà che vi sono enunciati;
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli,
come anche le organizzazioni non governative, le autorità
locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a
fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di
provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi
gradualmente in applicazione dei seguenti principi:
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio primo
il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella
presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere
riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e
senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il
colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o
di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni
economiche, la nascita, o ogni altra condizione che si
riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio secondo
Il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e
godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad
altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere
in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale,
morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di
dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine, la
considerazione determinante deve essere il superiore
interesse del fanciullo.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio terzo
Il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una
nazionalità
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio quarto
il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve
poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine
devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure
mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente
nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il
fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio,
a svaghi e a cure mediche adeguate.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio quinto
Il fanciullo che si trova in una situazione di
minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a
ricevere il trattamento, l'educazione e le cure
speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua
condizione.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio sesto
Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità
ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per
quanto è possibile, crescere sotto le cure e la
responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera
d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo
circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non
deve essere separato dalla madre. La società e i poteri
pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei
fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno
sufficienti mezzi di sussistenza.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio settimo
Il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello
elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha
diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla
sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di
eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il
suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità
morale e sociale, e di divenire un membro utile alla
società.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio settimo
Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di
coloro che hanno la responsabilità della sua educazione
e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in
primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere
tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività
ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la
società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per
favorire la realizzazione di tale diritto.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio ottavo
In tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a
ricevere protezione e soccorso.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio nono
Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di
negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve
essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo
non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di
aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso
deve essere costretto o autorizzato ad assumere
un’occupazione o un impiego che nuocciano alla sua
salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale o
morale.
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Principio decimo
Il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che
possono portare alla discriminazione razziale, alla
discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di
discriminazione Deve essere educato in uno spirito di
comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di
pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza
che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al
servizio dei propri simili.
32
Carte Internazionali dei Diritti
ONU
Convenzione Internazionale
sui Diritti dell’Infanzia
20 novembre 1989
UNICEF
Yes for Children
settembre 2001
33
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