La sicurezza
antincendio delle
strutture adibite ad
attività espositive
in caso di
trasformazione di
destinazione d’uso
e negli usi
temporanei
Milano
1-2 ottobre
2014
Ing. Silvano Barberi - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
25 aprile 1982
Todi
incendio del
Palazzo del Vignola
Mostra dell’Antiquariato
35 morti, 60 feriti
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3
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4
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5
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sentenza – maggio 1985
incendio colposo
omicidio colposo plurimo


Organizzatore della mostra, per aver allestito la
mostra ignorando le norme di sicurezza
condanna 3 anni + 6 mesi
(= richiesta PM)
Presidente Azienda di turismo, per aver
finanziato la manifestazione senza aver vigilato
sul corretto allestimento
richiesta PM 2 anni + 6 mesi
assolto
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sentenza – maggio 1985
incendio colposo
omicidio colposo plurimo
… in aula c’erano soltanto i due
imputati, il PM, quattro dei 30
avvocati, nessuno dei 120 parenti
delle
vittime
che
si
erano
costituiti
parte
civile
[laRepubblica]
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effetto dell’incendio di Todi
reazione al fuoco dei
materiali
DM 26 giugno 1984 …
 DM 10 marzo 2005 - DM 15 marzo 2005
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locali espositivi
gallerie, esposizioni, mostre, fiere
inquadramento
normativo
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DPR 151/2011 – all.to I
p.to 65
(p.to 83 DM 16.02.1982)
Locali di spettacolo e di trattenimento in
genere, impianti e centri sportivi, palestre,
sia a carattere pubblico che privato,
capienza superiore a 100 persone, ovvero
di superficie lorda in pianta al chiuso
superiore a 200 mq.
Sono escluse le manifestazioni temporanee,
di qualsiasi genere, che si effettuano in
locali o luoghi aperti al pubblico
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DPR 151/2011 – all.to I
p.to 69
(p.to 87 DM 16.02.1982)
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita
all’ingrosso o al dettaglio, fiere e
quartieri fieristici, con superficie lorda
superiore a 400 mq comprensiva dei
servizi e depositi.
Sono
escluse
le
manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si
effettuano in locali o luoghi aperti al
pubblico
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locali di esposizione
NON locali di pubblico spettacolo
[DM 19 agosto 1996]
NON attività commerciali
[DM 27 luglio 2010]
attività culturali o mercantili
[non esiste una regola tecnica]
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Attività espositive
escluse dal controllo le
esposizioni temporanee
…
… non è fissato un limite della
temporaneità
EXPO 2015 è temporaneo
[>20 milioni di persone in 6 mesi]
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Attività espositive
esonerate dal controllo …
prive di regola tecnica …
… ma necessariamente
SICURE
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caratteristiche tipiche delle
attività espositive
• 1. grande variabilità
– contenitore
– superficie
– allestimento
– concentrazione
– affollamento
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caratteristiche tipiche delle
attività espositive
• 2.
frequentemente
realizzate
in
strutture esistenti, già destinate ad
altro uso, talora con promiscuità
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caratteristiche tipiche delle
attività espositive
• 3. frequentemente destinate ad un
uso temporaneo, magari ripetuto nel
tempo, con allestimenti differenti,
alternando
destinazioni
d’uso
differenti
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Attività espositive
Regola tecnica: guida al progetto di
una attività ottimale
nelle attività espositive si pone
prioritariamente un problema di
verifica di criteri di sicurezza sulla
base di una valutazione del rischio
in un contenitore esistente
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Attività espositive
percorso di verifica
partire dal contenitore per definire
le caratteristiche di un’esposizione
compatibile
con la struttura
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fattori “primari”
 sicurezza primaria
 vie di esodo
 materiali/allestimenti
 altezza/ventilazione/gestione fumi
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fattori secondari
 sicurezza secondaria
1. carico di incendio
2. resistenza al fuoco
3. impianti fissi di estinzione
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fattori “comprimari”
1. impianti tecnologici/fonti d’innesco
2. presidio/assistenza/segnaletica
3. impianti/sistemi di rilevazione/allarme
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1. valutazione del rischio di incendio
materiali incombustibili o
combustibili a ridotta facilità di
innesco, disposti in modo isolato o
discontinuo, con fonti di innesco
assenti o ridotte
es. :
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1. valutazione del rischio di incendio
es. : materiali combustibili presenti in forma
tale da rendere possibile l’innesco senza
particolare difficoltà, materiali posti in
adiacenza tra loro o ad una distanza tale da
non impedire la propagazione, presenza di
impianti di illuminazione od apparecchiature
in grado di costituire fonti di innesco in caso
di guasto
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1. valutazione del rischio di incendio
es. : materiali combustibili disposti con continuità o
raggruppati in isole, presenza di materiali di
allestimento, rivestimento ed arredo sensibili
all’innesco, in grado di partecipare all’incendio e
costituirne via di propagazione, presenza di materiali
infiammabili, presenza di apparecchiature di
illuminazione o di altra funzione in grado di
costituire fonti di innesco
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Attività espositive
1. valutazione del rischio di incendio
in pratica, valutazione della
probabilità,
della
consistenza
e della
velocità di crescita
dell’incendio
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2. valutazione dell’esposizione e
del rischio per le persone in caso
di incendio
in base al rischio di incendio,
- in funzione dell’affollamento (numero e
densità)
- in funzione della superficie
- in funzione dell’altezza libera da fumo
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2. valutazione dell’esposizione e
del rischio per le persone in caso
di incendio
in pratica, valutazione del
profilo di rischio
per l’incolumità/sopravvivenza
dei visitatori/lavoratori
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3. tutela dei beni
Se vi sono in esposizione oggetti di
particolare pregio e valore storico, artistico,
economico, va ridotto il livello di rischio di
incendio e vanno potenziate le misure di
protezione passiva ed attiva, comprese
quelle di gestione.
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Todi insegna :
importanza degli allestimenti
e della gestione dei fumi
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Attività espositive
esodo
 assenza di flusso
o
 flusso continuo
o
 flusso intermittente
[gruppi]
diverso dall’esodo simultaneo
“tutto pieno  tutto vuoto”
tipica di alcuni locali di spettacolo, scuole, …
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Attività espositive
esodo
in pratica,
persone già “incamminate”
su un percorso
diretto ad una uscita
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Attività espositive
in pratica
 chiara priorità
alla sicurezza primaria
(pur rispettando Brera, Cenacolo & C)
[~ Rvita]
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Attività espositive
in pratica
 accordare
estetica/marketing
e
sicurezza/funzionalità
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Attività espositive
attenzione ai fumi
 preferibili i luoghi ampi e alti
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comunicazioni e promiscuità
talora funzionali all’esposizione
stessa
non vanno escluse a priori
va valutata la compatibilità
e le eventuali interferenze
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compartimentazione
compartimenti anche “illimitati”
con adeguato studio degli
allestimenti
realizzando compartimenti
“virtuali”
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Attività espositive
cosa ci serve?
 serve una linea guida “semplice”
e “modulare”
in grado di adattare
in modo “flessibile”
le modalità espositive
alle caratteristiche del contenitore
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Attività espositive
cosa ci serve?
 serve anche una linea guida
“inclusiva”
che tenga conto delle limitazioni
- sensoriali
- motorie
- cognitive
dei visitatori
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allora …
Serve…
… una regola tecnica “al contrario” ?
… una linea guida ?
… una RTV ?
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oppure …
“bastano”
… le RTO ?
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Conclusioni
1. Le attività espositive, specie
se temporanee, presentano –
forse – più di altre l’esigenza di
adattare allo scopo contenitori
esistenti
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Conclusioni
2. Tuttavia, non sono le uniche
attività – normate o non
normate – che presentano lo
stesso
problema,
cioè
di
riutilizzo dell’esistente.
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Conclusioni
3. Il nuovo Codice “RTO-RTV”
compie decisamente un passo
avanti – se non proprio una
rivoluzione
–
verso
un
approccio nuovo, basato sulla
valutazione
e
sulla
prestazione.
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Conclusioni
4. L’impostazione del Codice, in
particolare la priorità al profilo
di
rischio
Rvita,
è
indubbiamente coerente con le
esigenze di sicurezza tipiche di
un’attività espositiva.
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Conclusioni
5. Tuttavia, data la peculiarità
delle attività espositive, è
probabile che sia opportuno
affiancare alle RTO indicazioni
specifiche, da inserire nella
sezione RTV del Codice.
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Conclusioni
6. E’ auspicabile che, nella
attuale fase di affinamento
della stesura, il Codice sia
reso strumento ancora più
adatto
a
trattare
la
verifica/trasformazione
di
fabbricati esistenti, oltre che il
progetto dei nuovi.
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Conclusioni
7. Le attività espositive sono
“orfane” di norme tecniche e
finora costrette a vivere di
analogie con le “sorellastre”.
Auspicano – e meritano - che il
nuovo Codice entri presto in
sala parto
e veda la luce.
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Ing. Silvano Barberi – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
[email protected]
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