Pesaro
22 Settembre 2010
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
Relatore:
Dott.Gabriele Fossi
Responsabile S.U.A.P. del Comune di Fano
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
COS’È
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
SUAP
COME STRUMENTO DI INNOVAZIONE DEI
RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E UTENTI
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
COS’È
È uno
STRUMENTO:
 tra i più innovativi preordinato all’obiettivo
della semplificazione amministrativa,
che è assurta ormai al ruolo di vero e proprio
principio generale dell’ordinamento giuridico;
 di avanguardia per lo sviluppo economico del
territorio, al servizio dell’impresa e del lavoro
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
COS’È
Lo Sportello Unico si distingue dagli altri istituti di
semplificazione, perchè si basa su di un meccanismo
particolarmente innovativo:
esso implica,
senza toccare il sistema delle competenze,
un MODELLO PROCEDIMENTALE UNICO,
dentro il quale sono ricondotti tutti i sub-procedimenti
svolti dagli altri apparati pubblici coinvolti,
e un MODELLO ORGANIZZATIVO altrettanto UNICO,
al quale è affidata la regia di tutte le fasi del modello
procedimentale.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
COS’È
È una STRUTTURA UNICA
per tutte le pratiche e le informazioni inerenti
IMPIANTI PRODUTTIVI DI BENI E SERVIZI
- LOCALIZZAZIONE
-
REALIZZAZIONE
RISTRUTTURAZIONE
AMPLIAMENTO
CESSAZIONE
RIATTIVAZIONE e RICONVERSIONE
ESECUZIONE DI OPERE INTERNE AI FABBRICATI
ADIBITI AD USO D’IMPRESA
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
COS’È
Le imprese vengono pertanto in contatto con un unico interlocutore, la cui
attività non sopprime né sposta competenze o poteri amministrativi
precedentemente in capo ad altri soggetti della pubblica amministrazione.
Lo S.U.A.P. FUNGE DA COORDINATORE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO,
e affianca a tale compito lo svolgimento di un’importante
FUNZIONE INFORMATIVA riguardante:
- lo STATO DI AVANZAMENTO DELL’ITER PROCEDURALE, anche
attraverso l’accesso mediante la rete telematica;
- gli ADEMPIMENTI NECESSARI per l’avvio e il completamento delle
procedure autorizzatorie;
- le possibilità di finanziamento offerte alle imprese su base
regionale;
- le AREE DISPONIBILI E GLI EVENTUALI VINCOLI all’insediamento
previsti dagli strumenti urbanistici;
- le infrastrutture presenti e i vantaggi a esse connessi (ad esempio,
la possibilità e la velocità di collegamento con le principali arterie
viarie).
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
COS’È
La legislazione che lo istituisce e regola è orientata a
semplificare i processi amministrativi
dal lato dell’utente e costituisce quindi un contributo
infrastrutturale che il Comune, singolo o associato,
fornisce all’incremento delle attività produttive e,
quindi, all’occupazione.
Legge 241/1990 - articolo 1
Al fine di applicare la normativa di settore (es. commercio), quando questa produce
effetti di semplificazione e di accelerazione più elevati rispetto alle disposizioni sullo
Sportello Unico in virtù dell’art.1 della Legge 241/1990 secondo il quale “l’attività
amministrativa è retta da criteri di ECONOMICITÀ E DI EFFICACIA e che la
pubblica amministrazione NON PUÒ AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO se non
per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
RIFERIMENTI NORMATIVI
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 15 marzo 1997, n. 59
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in
attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”
Decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 come
modificato dal Decreto Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000,
n. 440
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione d'impianti produttivi, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo, n. 59”
Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1999
"Criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportello
unico per le attività produttive"
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
A COSA SERVE
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP)
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Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
In base all’art.4 comma 2-bis, del D.P.R.447/98 come modificato dal
D.P.R.440/00, “ove sia già operante lo sportello Unico, le domande devono
essere presentate esclusivamente alla struttura”.
Le altre amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento NON POSSONO
RILASCIARE al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso
comunque denominati.
Tali atti qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all’interno del
procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l’obbligo di
trasmettere senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali
domande ad esse presentate, relative a procedimenti disciplinati dal
regolamento dello Sportello Unico, alla struttura responsabile del procedimento,
allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione
al richiedente.
La relazione di accompagnamento al D.P.R.440/2000, precisa al quarto punto
del quinto capoverso che le modifiche richieste dalla direttiva riguardano la
“disposizione esplicita” che preveda la NULLITÀ una volta attivo lo Sportello
Unico, degli atti istruttori rilasciati da altre amministrazioni e l’obbligo di
trasmettere detta istanza allo Sportello.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
A COSA SERVE
• Garantire la RIDUZIONE DEI TEMPI necessari per ottenere le autorizzazioni
e gli altri atti emanati da altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento
autorizzatorio (ASUR, ARPAM, Vigili DEL Fuoco, Soprintendenza, ecc.)
• SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE e il RISPETTO DEI TEMPI
predefiniti per legge
• E’ soggetto attivo del marketing territoriale poiché fornisce SUPPORTO
INFORMATIVO ALLE IMPRESE presenti ed operanti sul territorio, agli
aspiranti imprenditori, alle imprese che dall’esterno intendono operare
nell’area
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COSA FA
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP)
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
COSA FA
• fornisce la MODULISTICA e la documentazione per la presentazione
delle domande
•accetta le domande sui procedimenti riguardanti le imprese
•TRASMETTE LE PRATICHE AGLI ALTRI UFFICI COMUNALI O ENTI
ESTERNI E NE ACQUISISCE LE AUTORIZZAZIONI, I PARERI, LE
CONCESSIONI
•FORNISCE INFORMAZIONI sullo stato della pratiche, con la
possibilità per l'imprenditore di verificare in qualsiasi momento lo
stato della pratica
•CONVOCA LE CONFERENZE DI SERVIZI fra gli enti terzi e consulta
gli uffici comunali competenti (attività economiche, urbanistica,
patrimonio)
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COSA FA
VANTAGGI PER L’ UTENTE
• RIDUZIONE DEI TEMPI
• TEMPI CERTI
• SEMPLIFICAZIONE REGOLAMENTARE
• MODULISTICA OMOGENEA
• INTERLOCUTORE UNICO
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CHI PUÒ RIVOLGERSI
allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP)
La riforma intervenuta con il d.P.R. 440/2000 introducendo il comma 1bis all’art.1, stabilisce che tra gli impianti disciplinati dal regolamento
(D.P.R.447/1998) rientrano quelli relativi a tutte
- le attività di produzione di beni e servizi
- le attività agricole, commerciali ed artigiane
- le attività turistiche ed alberghiere
- i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari
- i servizi di telecomunicazioni.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
CHI PUÒ RIVOLGERSI
allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP)
L’art.1 precisa che l’oggetto non è una qualunque autorizzazione all’esercizio
dell’attività produttiva. Infatti il D.P.R. 447/1998 e ss.mm.ii. si applica ai casi in
cui il soggetto richiedente intenda conferire uno dei seguenti interventi:
localizzazione, riconversione dell’attività produttiva ed esecuzione delle
opere interne ai fabbricati ad uso impresa.
Di conseguenza i parametri per la definizione dell’ambito di applicazione del
regolamento sono i seguenti:
- il TIPO DI INTERVENTO
- il TIPO DI ATTIVITÀ
e la soluzione deve essere individuata caso per caso a seconda della normativa
applicabile, avuto riguardo dei seguenti parametri:
-SOGGETTO RICHIEDENTE
-ATTIVITÀ DA SVOLGERE
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PROCEDIMENTI
dello Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP)
Il PROCEDIMENTO UNICO è
un “PROCEDIMENTO DI PROCEDIMENTI”
(così lo ha definito la Corte Costituzionale nella sentenza 23 Luglio 2002 n.376),
cioè un unico procedimento amministrativo in cui confluiscono e si coordinano
gli atti e gli adempimenti facenti capo a diverse competenze
(es. ASUR, Vigili del Fuoco,ecc.)
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PROCEDIMENTI
In questo senso ha chiarito la Corte Costituzionale – quelli che erano in
precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla
base di un procedimento a se stante, diventano “ATTI ISTRUTTORI” al fine
dell’adozione dell’unico provvedimento concluso, titolo per la realizzazione
dell’intervento richiesto (art.4 comma 1 del D.P.R.447/1998 così come modificato
dall’art.1 del D.P.R.440/2000)
Nella sentenza (n.376 del 23 Luglio 2002) la Corte Costituzionale supera ogni
dubbio sull’autonomia del Permesso di Costruire chiarendo che gli atti (prima
provvedimenti) amministrativi conclusivi degli endoprocedimenti sono “atti
istruttori”, quindi per la realizzazione degli interventi disciplinati dal
D.P.R.447/1998 il Permesso di Costruire non può costituire atto autonomo da
allegare al provvedimento unico, ma deve essere considerato un atto istruttorio
che costituisce parte integrante del provvedimento unico.
Pertanto la normativa sul procedimento unico NON INCIDE sulla disciplina del titolo
abilitativo edilizio per il quale il Regolamento D.P.R.447/1998 esclude il Permesso di
Costruire dal silenzio-assenso.
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PROCEDIMENTI
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
è inoltre attivato, tramite lo sportello unico,
il PROCEDIMENTO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE
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PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
articoli 6, 7 e 8 del regolamento (DPR 447/1998 e ss.mm.ii.)
1.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEL RICHIEDENTE
Le imprese dovranno presentare domanda presso lo sportello, accompagnata da una
AUTOCERTIFICAZIONE che attesti che l'impianto produttivo è conforme alle varie
norme di legge.
La domanda dovrà essere redatta da "professionisti abilitati o da società di
professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante
dell'impresa".
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L’art.6 pone in risalto che la “realizzazione dell’opera è comunque subordinata al
rilascio del Permesso di Costruire, ove necessario ai sensi della normativa
vigente”.
Quindi nel procedimento mediante autorcertificazione il dato rilevante è
costituito dalla circostanza che il Permesso di Costruire è fuori dal
silenzio-assenso.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONI
attestanti la conformità della richiesta alle
- NORME IN MATERIA URBANISTICA
- DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
- DELLA TUTELA SANITARIA E DELLA TUTELA AMBIENTALE
Sono ESCLUSI DALLE AUTOCERTIFICAZIONI:
Impianti e depositi di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo 112/98; (impianti nucleari,
d'armi, d'oli minerali, di rifiuti e sostanze pericolose);
Progetti che richiedono il giudizio di compatibilità ambientale (VIA)
Progetti che richiedono variante urbanistica;
Progetti che incorrono in pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose e alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento (D. Lgs. 334/1999)
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PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
1.
Presentazione delle AUTOCERTIFICAZIONI da parte del richiedente
2.
Controllo formale e richiesta integrazioni (per una sola volta): entro 30 giorni
3.
OSSERVAZIONI, MEMORIE, RICHIESTA DI AUDIZIONE O DI RIUNIONE: entro 20 giorni
(da parte di portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi oppure da parte di
portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitato, cui possa derivare un
pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto – art. 6 comma 13 D.P.R. 447/98).
DURATA MASSIMA DEL PROCEDIMENTO: 60 GIORNI (RIDOTTI A 45 GIORNI
NEL CASO DI IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE, INDIVIDUATI SECONDO I CRITERI
STABILITI DALLA REGIONE)
Autorizzazione per SILENZIO ASSENSO
Allo scadere del termine, in mancanza di pronunciamento da parte del SUAP, la richiesta si intende
autorizzata in conformità con le autocertificazioni prodotte e con eventuali altre autorizzazioni
previamente acquisite ed il richiedente potrà comunicare la data di inizio lavori.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
VIENE ATTIVATO quando lo Sportello Unico richiede almeno
UN‘AUTORIZZAZIONE, PARERE, NULLA-OSTA, ecc. ad un ente terzo o ad un altro
ufficio comunale e si chiude con il rilascio di un provvedimento esplicito
(PROVVEDIMENTO FINALE).
Tale provvedimento è previsto dall’art.4 del D.P.R.447/1998 e costituisce il
PROCEDIMENTO ORDINARIO.
È OBBLIGATORIO per impianti che utilizzino materiali nucleari, che producano
armamenti, che prevedano depositi costieri o la produzione, la raffinazione, e lo
stoccaggio di oli minerali, o il deposito, anche temporaneo, lo smaltimento, il
recupero e il riciclaggio di rifiuti.
PUÒ ESSERE AVVIATO anche per libera scelta dell'imprenditore che non intenda
avvalersi delle autocertificazioni.
L’IMPRESA PRESENTA UN’UNICA DOMANDA ALLO SPORTELLO UNICO,
IL QUALE ADOTTA DIRETTAMENTE OVVERO CHIEDE ALLE AMMINISTRAZIONI DI
SETTORE GLI ATTI ISTRUTTORI E I PARERI TECNICI NECESSARI AI FINI DEL
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
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PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
1. Presentazione della domanda per l'avvio del procedimento
(semplificato)
Capo II art. 4 DPR 447/98 e ss.mm.ii.
Art. 4 (Procedimento mediante conferenza di servizi)
1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché
nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del
procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio con la
presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle
amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative
vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a
novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del
procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.
1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di
centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga,
comunque non superiore a sessanta giorni.
1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi
l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla
struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a
decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
(i commi 1, 1-bis e 1-ter hanno sostituito il comma 1 per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera c), d.P.R.
(segue)
440 del 2000)
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si
pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il
procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può
chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali
siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), d.P.R. 440 del 2000)
2-bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla
struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al
richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque
denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del
procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e
comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati
dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori
eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), d.P.R. 440 del 2000)
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, entro i successivi cinque giorni, il responsabile
del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensidell'articolo
14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), d.P.R. 440 del 2000)
(segue)
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PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa
possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza
è tenuta a valutare.
5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che
tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o
ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso
compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), d.P.R. 440 del 2000)
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle
osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del
procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e
comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente
l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta
giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.
7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi. Per i progetti di centrali
termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), d.P.R. 440 del 2000)
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PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
2. Allegato A (modulo informativo)
Contiene varie tipologie di attività ed impianti e le schede
informative che riguardano le varie fasi dell'attività produttiva. Il
modulo deve essere compilato solo nelle parti che interessano e
consegnato o spedito allo Sportello Unico per le attività
Produttive, necessariamente in allegato alla richiesta di
autorizzazione unica.
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PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
3. Pronuncia sulla conformità del progetto preliminare con i vigenti
strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica
(art. 3 , comma 3, DPR n. 447/1998 e ss.mm.ii.)
Art. 3 (Sportello unico)
1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
funzioni ad essi attribuite dall'articolo 24, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato
l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le
attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente
regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura
incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il
responsabile unico del contratto d'area.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), d.P.R. 440 del 2000)
2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a
chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le
procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter
procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività
promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei
progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e
urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si
pronuncia entro novanta giorni.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il
responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.
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PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
4. Richiesta conferenza di servizi
(Ex art. 4 comma 2 DPR 447/98)
Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle
amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente,
la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni
e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro
venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di
convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente
concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della
pronuncia negativa.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), d.P.R. 440
del 2000)
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PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
LA CONFERENZA DI SERVIZI – ex art.4 comma 2 D.P.R. 447/1998
•è COMPOSTA da RAPPRESENTATI DESIGNATI DAGLI ENTI TERZI coinvolti nel
procedimento
•può interessare anche i SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI,
INDIVIDUALI O COLLETTIVI, nonché i PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI,
INDIVIDUALI O COLLETTIVI, nonché i PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI
IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELL’IMPIANTO PRODUTTIVO
•è CONVOCATA DAL RESPONSABILE UNICO:
- qualora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, anche un
solo Ente coinvolto nel procedimento, non abbia fatto pervenire allo
sportello Unico l’atto di assenso o il parere;
- qualora il progetto presentato comporti la VARIAZIONE DI STRUMENTI
URBANISTICI;
- anche su richiesta del richiedente, qualora un ente si pronunci
negativamente, al fine di concordare quali siano le condizioni per superare
la pronuncia negativa.
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PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
LA CONFERENZA DI SERVIZI – svolgimento
1.
Entro 15 giorni dalla data dello svolgimento della conferenza istruttoria, la struttura può chiedere
per una sola volta l’INTEGRAZIONE degli atti necessari ai fini istruttori, con sospensione dei
termini
2.
Il DISSENSO di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate ivi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, a pena di inammissibilità:
- deve essere manifestato in conferenza
- deve essere congruamente motivato
- non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima
- deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (art.14quater, c.1, L.241/90)
3.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute
e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,
paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (art.14-ter, c.7, L.241/90)
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PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
LA CONFERENZA DI SERVIZI – svolgimento
4.
Ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo
120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri, che si pronuncia entro 60 giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province
autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non
è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque
adottata.
5.
Qualora il motivato dissenso sia espresso dalla Provincia su materia urbanistica
(variante) la determinazione di conclusione del procedimento è negativa (sentenza
Corte Costituzionale n.206/2001)
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PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - NOTE
Le amministrazioni competenti sono tenute a far pervenire gli atti autorizzatori o il
consenso entro 90 giorni decorrenti dal momento del ricevimento della
documentazione. Per le opere per le quali è prevista la valutazione di impatto
ambientale il termino previsto è di 120 gg. (prorogabile di 60 gg. per una sola
volta).
Questo procedimento NON PREVEDE L'AUTORIZZAZIONE PER SILENZIO
ASSENSO. Allo scadere del termine, qualora non tutte le autorizzazioni
necessarie fossero pervenute al SUAP, sarà convocata una CONFERENZA
DEI SERVIZI, entro 5 giorni dalla scadenza.
TERMINI DEL PROCEDIMENTO: nel termine di 5 MESI. Per le opere da
sottoporre a valutazione di impatto ambientale si conclude in 9 mesi.
In caso di PARERE NEGATIVO SUL PROCEDIMENTO il richiedente può,
entro 20 giorni, chiedere che sia convocata una CONFERENZA DI SERVIZI
per discutere eventuali soluzioni per ottenere il superamento della pronuncia
negativa. Se la Conferenza dei servizi non è in grado, entro 5 mesi dall'inizio del
procedimento (9 mesi in caso di VIA), di pronunciarsi, potrà essere richiesta, entro
30 giorni, una pronuncia da parte del Consiglio dei Ministri.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - NOTE
Nel caso la richiesta comporti una VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI e siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui all' art. 5
comma 1 del regolamento, potrà essere convocata la Conferenza dei Servizi,
il cui pronunciamento, se positivo, costituirà una proposta di variante, sulla
quale si pronuncia definitivamente, entro 60 giorni, il Consiglio Comunale.
L’impresa può richiedere allo Sportello Unico di pronunciarsi (entro 90 gg.)
sulla conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di
pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica mediante la richiesta di un
PARERE PREVENTIVO
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
PROCEDIMENTO DI COLLAUDO
articolo 9 del regolamento (DPR 440/2000)
► STRUTTURE EDILIZIE
► IMPIANTI PRODUTTIVI
► MISURE ED APPARATI VOLTI A SALVAGUARDARE
SANITÀ
SICUREZZA
TUTELA AMBIENTALE
CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA TUTELA DEI LAVORATORI
NEI LUOGHI DI LAVORO
CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DETTATE IN SEDE DI
AUTORIZZAZIONE
Finalizzato al rilascio del "CERTIFICATO POSITIVO DI COLLAUDO", CHE CONSENTE "LA MESSA
IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI FINO AL RILASCIO DEFINITIVO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ,
DEL NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO DI NUOVA PRODUZIONE E DI OGNI ALTRO ATTO
AMMINISTRATIVO RICHIESTO".
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
VARIANTI URBANISTICHE
nell’ambito dello
Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP)
articolo 5 del D.P.R.447/1998 e ss.mm.ii.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
VARIANTI URBANISTICHE
Art. 5 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque
richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia,
allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate
all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al
progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una
conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, per le conseguenti decisioni,
dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla
realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere i) e j), d.P.R. 440 del 2000)
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto
delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17
agosto 1942, n.1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio
comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve
dall'articolo 14, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive
VARIANTI URBANISTICHE
Il D.P.R. 447/98, che costituisce il regolamento di
attuazione dell’attività dello Sportello Unico, individua
infatti, nell’ambito delle attività dello Sportello Unico, la
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE DUE TIPI DISTINTI DI
VARIANTI AL PIANO REGOLATORE:
una VARIANTE
zone produttive;
DI CARATTERE GENERALE, per la definizione di nuove
una o più VARIANTI
DI CARATTERE PARTICOLARE.
ACCERTAMENTO CHE IL PROGETTO PRESENTATO SIA IN CONTRASTO CON LO
STRUMENTO URBANISTICO, O COMUNQUE RICHIEDA UNA SUA VARIAZIONE (ovvero se
lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi
oppure queste sono insufficienti in relazione al progetto presentato)
2.
RIGETTO dell’istanza da parte del responsabile del procedimento
3.
ACCERTAMENTO CHE IL PROGETTO SIA CONFORME ALLE NORME VIGENTI IN
MATERIA AMBIENTALE, SANITARIA E DI SICUREZZA SUL LAVORO
4.
il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una CONFERENZA DI
SERVIZI, disciplinata dall’art.14 e seguenti della Legge 7/08/1990, n.241 e ss.mm.ii., per le
conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso
5.
ALLA CONFERENZA PUÒ INTERVENIRE QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI
INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, INDIVIDUALI O COLLETTIVI, nonché i PORTATORI DI
INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE
UN PREGIUDIZIO DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELL’IMPIANTO
5.
qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, la DETERMINAZIONE (verbale con allegati) COSTITUISCE PROPOSTA DI
VARIANTE
6.
DEPOSITO del verbale con progetto, planimetrie, ecc. per 30 giorni consecutivi, durante i
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione
7.
fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare
OSSERVAZIONI, proposte e opposizioni gli aventi titolo ai sensi della legge n.1150/1942
(associazioni sindacali, enti pubblici, istituzioni interessate, portatori di interessi, ecc.)
8.
IL CONSIGLIO COMUNALE, TENUTO CONTO DELLE OSSERVAZIONI, SI PRONUNCIA
DEFINITIVAMENTE ENTRO 60 GIORNI. NON È RICHIESTA L’APPROVAZIONE DELLA
PROVINCIA
VARIANTI URBANISTICHE - Procedura
1.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 1 (Princípi generali dell'attività amministrativa)
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia,
di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 15 del 2005 poi dall'articolo 7, comma 1, legge n. 69
del 2009)
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al
comma 1.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento)
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio
del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previstedall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è
tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
(introdotto dall'articolo 6 della legge n. 15 del 2005)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine
di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali.
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SUAP - Comune di Fano