Padova 2 marzo 2012
Master in Gestione Ambientale
strategica: la normativa rifiuti
avv. Federico Peres
professore a contratto
Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente
Università di Padova
[email protected]
www.buttiandpartners.com
INTRODUZIONE GENERALE
La gerarchia delle fonti
• STATALI
Costituzione e leggi costituzionali
Leggi ordinarie statali
Atti aventi forza di legge
Regolamenti
(segue) La gerarchia delle fonti
• NON STATALI
Regionali: Statuti Ordinari
Leggi regionali
Regolamenti reg.
Provinciali: Leggi e reg. TN e BZ
Statuti e reg. provinciali
Comunali: Statuti e regolamenti
Enti non territoriali: Regolamenti
Esterne all’ordinamento nazionale: Diritto europeo
Diritto internazionale
Consuetudine
(segue) La gerarchia delle fonti
• COMUNITARIE
Trattato
Regolamenti
Direttive
Decisioni
Sentenze della Corte di Giustizia
Costituzione europea
Altri atti degli organi comunitari (libri bianchi e verdi, pareri,
raccomandazioni, comunicazioni)
I criteri di risoluzione delle antinomie
• Criterio cronologico: in caso di contrasto tra due norme si deve
preferire quella più recente a quella più antica, purché la norma più
recente sia prodotta da una fonte dotata della medesima competenza
e collocata al medesimo livello gerarchico. La norma precedente
perde efficacia (ossia viene abrogata) dal momento in cui entra in
vigore la norma nuova.
• NB: Dal punto di vista pratico questo significa che la vecchia norma
continua ad essere la norma che il giudice dovrà applicare ai rapporti
sorti antecedentemente all'abrogazione stessa. Solo per i rapporti
sorti successivamente all’abrogazione, si applicherà la norma nuova.
(segue) I criteri di risoluzione delle antinomie
• Criterio gerarchico: in caso di contrasto tra due norme si deve
preferire la norma che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più
elevato. Nell'ordinamento infatti le fonti sono collocate su una scala
gerarchica in cui la fonte superiore condiziona con le sue norme la
validità delle norme prodotte da quelle di grado inferiore. Quando un
giudice ritiene che un atto o una norma dell’ordinamento sia viziato, in
quanto in contrasto con una norma prodotta dalla fonte superiore, lo
annulla.
• NB: Una volta che un atto normativo è stato annullato esso non può
più essere applicato a nessun rapporto giuridico, anche se sorto in
precedenza all'annullamento (ad eccezione dei rapporti esauriti).
(segue) I criteri di risoluzione delle antinomie
• Criterio della competenza: all'interno di uno stesso grado
gerarchico, cioè tra atti che occupano la stessa posizione gerarchica,
vi sono atti ai quali la Costituzione attribuisce una competenza
particolare
• NB: la disciplina di determinati settori forma oggetto di una riserva
costituzionale a favore di determinate fonti. Ogni altro atto normativo che non abbia rango costituzionale - che intervenisse in ambiti
riservati ad una fonte specifica sarebbe per ciò stesso invalido.
(segue) I criteri di risoluzione delle antinomie
• Criterio della specialità: in presenza di due norme regolanti la
stessa materia prevalga quella più specifica.
• NB: La disciplina generale non è per questo abrogata, al contrario,
continua ad essere applicata in tutte le ipotesi non specificamente
previste dalla legge speciale. Si parla per questo di deroga della
norma generale ad opera di quella speciale; il rapporto fra le due è
quello di regola-eccezione.
L’interpretazione delle norme
• L’interpretazione letterale, prima parte dell’art. 12 preleggi: “Nell’applicare la
legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”. Si fa
riferimento al significato letterale delle singole parole utilizzate e a quello da
esse assunto a seguito della loro connessione grammaticale.
• L’ interpretazione logica, seconda parte dell’art.12 delle preleggi: nelle ipotesi
in cui permanga comunque incertezza interpretativa, allora si deve ricercare
l’intenzione del legislatore. Per farlo bisogna tenere presente che la norma è
inserita all’interno di un ordinamento, ossia di un sistema organizzato e
coordinato di disposizioni, fra le quali è inammissibile un contrasto
(interpretazione logico-sistematica). Nelle ipotesi di ulteriore contrasto si
dovrà risolvere l’antinomia con i criteri elaborati dalla dottrina, e se essa si
manifesta come non conformità ai principi contenuti nella Costituzione, dovrà
essere dichiarata l’incostituzionalità della disposizione, con la sua abrogazione
dall’ordinamento.
(segue) L’interpretazione delle norme
• L’interpretazione teleologica, ossia, basata sulla finalità
perseguita dalla norma. Vi si ricorre quando i precedenti
metodi illustrati risultino essere comunque insufficienti per
poter applicare correttamente la norma.
• L’interpretazione analogica, consente di applicare la
disciplina prevista per fattispecie simili; è l’estrema ipotesi cui
si ricorre quando nessuno degli altri metodi elencati porti ad
un’interpretazione adatta al caso concreto.
L’influenza del diritto europeo sul diritto italiano
Le fonti del diritto comunitario
• Diritto comunitario originario:
-
-
-
Trattati (Atto Unico Europeo, Trattato sull'Unione Europea o Trattato di Maastricht,
Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza, e Trattato di Lisbona)
Principi generali del diritto comuni agli Stati Membri (certezza del diritto, irretroattività
della legge penale, proporzionalità dell'azione amministrativa, rispetto dei diritti quesiti,
affidamento dei terzi in buona fede, sussidiarietà, leale cooperazione, legalità)
Principi generali del diritto propri del diritto Comunitario (libera circolazione di merci,
persone, servizi e capitali, effettività e non discriminatorietà della tutela giurisdizionale,
solidarietà tra gli Stati membri, preferenza comunitaria, mutuo riconoscimento, diretta
applicabilità del Diritto comunitario)
Costituzione europea
• Diritto comunitario derivato:
-
Regolamenti, Direttive, Decisioni
Raccomandazioni
Pareri
Atti atipici
Ricostruzione generale della normativa ambientale
Il Testo Unico
- Legge delega ambientale n. 308/04, Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale
- in data 29 aprile 2006 entra in vigore il c.d. “TESTO UNICO” dell’ambiente,
seguito da 17 decreti ministeriali attuativi (2 maggio 2006)
-Nella GU n. 146 del 26-6-2006, è pubblicato l’Avviso relativo alla
segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali,
attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
LE ULTERIORI MODIFICHE
D.LG. 4/2008
D.LG. 205/2010
…
NB: Il D.lgs. 152/2006
NON È un “Testo unico” o “Codice”ambientale
 non è esaustivo
 non “riordina, coordina e integra” (legge 308/2004) ma “ridisciplina”
 manca una enunciazione di principi comuni
 manca un elenco di definizioni uniche e univoche (che sono, anzi, ripetute)
La struttura del D.lgs. 152/06
Il D.lgs. 152/06 consta di sei Parti, concernenti, in particolare:
Parte Prima – Disposizioni comuni e principi generali;
Parte Seconda – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione
integrata ambientale (IPPC);
Parte Terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,
di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati;
Parte Quinta – Norma in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera;
Parte Sesta – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all’ambiente;
oltre ad una serie di Allegati alle diverse Parti.
2. LA NORMATIVA
SUI RIFIUTI
Le principali norme speciali in tema di rifiuti
• DM 185/2007 Istituzione Registro nazionale RAEE – Centro di Coordinamento
– Comitato di indirizzo
• D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”
• D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE
e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
• D. Lgs. 133/2005 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di
incenerimento dei rifiuti”
• D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti”
• D. Lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso”
• D. Lgs. 99/1992 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura”
La Parte IV del D. lgs. 152/06: Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
• TITOLO I: gestione dei rifiuti
• TITOLO II: gestione degli imballaggi
• TITOLO III: gestione di particolari categorie di rifiuti
• TITOLO IV: tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
• TITOLO V: bonifica dei siti contaminati
• TITOLO VI: sistema sanzionatorio e disposizioni finali
NB: le norme citate si riferiscono sempre al D.lgs 152/2006, così come
modificato dai successivi provvedimenti legislativi
Art. 177- 178: finalità e principi
- Disciplinare la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati
- Gestione dei rifiuti effettuata senza pericolo per uomo e senza metodi che
recano pregiudizio all’ambiente
- Competenza di Stato, Regioni, Province e Comuni per la realizzazione degli
obiettivi
- Principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità,
responsabilizzazione, cooperazione e “chi inquina paga”
proporzionalità,
- Gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, partecipazione
Art. 178bis: responsabilità estesa del produttore
Produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi
prodotti, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti
Decreti del Ministero dell’Ambiente aventi natura regolamentare in merito alla
realizzazione di beni/prodotti riutilizzabili, riciclabili, duraturi, con basso
impatto ambientale
Responsabilità del produttore del bene è applicabile, fatta salva quella del
produttore del rifiuto
I costi della gestione potranno essere parzialmente/interamente sostenuti dal
produttore del bene e da eventuali distributori del prodotto
Art. 179: criteri di priorità - gerarchia
Ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale:
a) Prevenzione
b) Preparazione per il riutilizzo
c) Riciclaggio
d) Recupero di altro tipo (energetico)
e) Smaltimento
Pubbliche amministrazioni favoriscono il rispetto della gerarchia.
Nel trattamento dei rifiuti, alla valorizzazione energetica degli stessi devono
essere favorite le altre forme di recupero
Le Pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei
prodotti.
Art. 180: prevenzione
Prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti:
- Strumenti volti a rendere noto l’impatto sull’ambiente di un determinato
prodotto durante il suo intero ciclo di vita
- Valorizzazione contrattuale (appalti) di competenze tecniche di prevenzione
- Accordi e contratti di programma
- Adozione su base ministeriale di un Programma nazionale di prevenzione
dei rifiuti
- Ministero dell’Ambiente rende disponibili informazioni e linee guida sulle
migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti
Art. 181bis: materie, sostanze e prodotti secondari
Articolo abrogato!
Art. 183: definizione di rifiuto
«qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o
abbia l'obbligo di disfarsi».
si disfi
abbia l’intenzione di disfarsi
abbia l’obbligo di disfarsi
«L'art. 183 Codice dell'Ambiente emanato con il d.lg. n. 152 del 2006 definisce " rifiuto " qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
ricollegando l'elemento materiale (sostanza od oggetto) ad un evento interruttivo della relazione di utilità
tra fruitore del bene e quest'ultimo; evento ascrivibile al fatto oggettivo dell'intervenuta inidoneità all'uso
e, comunque, del suo rilascio reale, intenzionale od obbligatorio, salva l'eventuale riappropriazione e
riutilizzazione di terzi tramite l'istituto dell'occupazione (art. 923 c.c.)». (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 2 novembre 2011, n. 275)
Art. 183: definizione di deposito temporaneo
È il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti, a condizione che:
1) siano rispettate le norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei
rifiuti contenenti sostanze pericolose;
2) i rifiuti siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero/smaltimento
alternativamente: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità
in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i
30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché
il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non può avere durata superiore ad un anno;
3) deposito avvenga per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche;
4) siano rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con Decreto Interministeriale sono
fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
Art. 184: la classificazione dei rifiuti
1 - Secondo l’origine:
1.1. - Rifiuti urbani:
• i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad
uso di civile abitazione;
• i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai
sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
• i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
• i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
• i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
• i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
(segue) Art. 184: la classificazione dei rifiuti
1.2 - Rifiuti speciali:
• i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
• i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi
che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
• i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma
1, lettera i);
• i rifiuti da lavorazioni artigianali;
• i rifiuti da attività commerciali;
• i rifiuti da attività di servizio;
• i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento di fumi;
• i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
• i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
• i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
• il combustibile derivato da rifiuti
(segue) Art. 184: la classificazione dei rifiuti
1 - Secondo la pericolosità:
2.1 - Rifiuti pericolosi:
Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come
tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla
Parte Quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H,
ed I alla medesima Parte Quarta.
2.2 – Rifiuti non pericolosi
Art. 184bis: sottoprodotto
Non è rifiuto (e non lo è mai stato), qualsiasi sostanza o oggetto che:
a) è originato da processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui
scopo primario non è la produzione di tale sostanza/oggetto
b) sarà certamente utilizzato nel medesimo o in un successivo processo di
produzione, da parte del produttore o di terzi
c) può essere utilizzata direttamente senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale
pratica industriale
d) è ulteriormente utilizzabile legalmente: soddisfa i requisiti previsti per i prodotti,
per la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi
negativi su ambiente e salute.
DM possono adottare i criteri in base ai quali specifiche tipologie di
sostanze/prodotti possano essere considerati sottoprodotti e non rifiuti.
Art. 184bis: sottoprodotto
«Ai sensi dell'art. 184 bis del D.gs. n. 152 del 2006, il legislatore italiano ha recepito la nozione
comunitaria di cui all'art. 5 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, che mostra un'evidente
favore del legislatore comunitario per la soluzione di recupero dei rifiuti, come si desume dalla
previsione contenuta nell'art.4 della direttiva recante la gerarchia dei rifiuti, che vede al primo
posto la prevenzione e preparazione per il riutilizzo. Fermo restando il principio della
interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, la direttiva quadro ha tracciato il confine
tra ciò che deve considerarsi rifiuto e ciò che ha assunto valore di autentico prodotto.
Inoltre la disciplina comunitaria tra i requisiti indicati nella nozione di sottoprodotto, ha
incluso i trattamenti che rientrano nella “normale pratica industriale”, con l'effetto
pratico di ampliamento della categoria. Infine, spetta all'interessato fornire la prova che
un determinato materiale sia destinato con certezza all'ulteriore utilizzo (Cass. Sez.3, n.
41836 del 30/9/2008, Castellano)». (Cass. Pen., Sez. 3^, 26 Settembre 2011 (Ud. 25/05/2011)
Sentenza n. 34753)
«La norma riguardante i sottoprodotti è una disciplina che prevede l'applicazione di un diverso
regime gestionale in condizioni di favore, con la conseguenza che l'onere di dimostrare
l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge incombe comunque su colui che
l'invoca. Pertanto, la sussistenza delle condizioni, criteri e requisiti indicate dalla norma
per i sottoprodotti, deve essere contestuale e, anche in mancanza di una sola di esse, il
residuo rimane soggetto alle disposizioni sui rifiuti (Cass. Sez. III n. 47085, 19/12/2008)».
(Cass. Pen., Sez. III, 29/04/2011 (Cc. 13/04/2011) Sentenza n. 16727)
Art. 184bis: sottoprodotto
E’ possibile estendere il concetto sottoprodotto ai residui provenienti da
servizi?
Il dato letterale si riferisce solo a processo di produzione; si può provare a proporre
un’interpretazione analogica?
Lo stesso tema riguarda l’art. 844 c.c. che parla di contemperare le esigenze della
produzione con le ragioni della proprietà. Al riguardo la Cassazione civile SS.UU.,
10.12.1984, n. 6476 ha però precisato: “per esigenze della produzione, ai sensi
dell’art. 844 comma 2 c.c., devono intendersi non soltanto quelle che concernono
beni ma anche quelle relative a servizi (discarica)”.
Art. 184ter: End of Waste
Un rifiuto cessa di essere tale se sottoposto a recupero e se soddisfa le
seguenti condizioni:
-è comunemente utilizzato per scopi specifici
-esiste un mercato/domanda per tale sostanza o oggetto
-soddisfa i requisiti tecnici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
-il suo utilizzo non porterà a impatti complessivi negativi su ambiente e salute
Recupero può essere mero controllo della sussistenza dei criteri elaborati sulla
base delle quattro condizioni.
I criteri sono stabiliti i conformità alla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza,
per mezzo di DM; nelle more dell’adozione, valgono i DM attualmente vigenti (5
febbraio 1998)
La Parte IV si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 185: esclusioni
Non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV:
- Emissioni (effluenti gassosi emessi nell’atmosfera)
- Terreno, compreso suolo contaminato non scavato, e gli edifici collegati
permanentemente al terreno
- Suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel
corso di attività di costruzione se riutilizzato ai fini della costruzione nello
stesso sito
- Rifiuti radioattivi
- Acque di scarico
- Salvi gli accordi derivanti da norme comunitarie, i sedimenti spostati
all’interno di acque superficiali per specifiche finalità ed a patto che non
siano pericolosi
- […]
Suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati
in siti diversi devono essere valutati nell’ordine degli artt. 183, 1c, lett. a), 184bis e 184-ter
Art. 188: responsabilità nella gestione
Produttore del rifiuto o detentore provvedono direttamente al trattamento o
consegnano il rifiuto a soggetti terzi
Permane in capo al produttore del rifiuto/detentore la responsabilità per l’intera
catena di trattamento salvo:
- che tali soggetti siano iscritti al SISTRI; la responsabilità è in questo caso limitata
alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal sistema di tracciabilità
- che siano soggetti che raccolgono/trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art.
212, comma 8) e che:
- conferiscono i rifiuti al servizio pubblico di raccolta (convenzione)
- conferiscano a soggetti autorizzati che rilascino la quarta copia
I costi della gestione sono sostenuti dal produttore iniziale del rifiuto, dai
detentori del momento e da quelli precedenti
Tracciabilità: SISTRI – Registri - Formulario
Tracciabilità deve essere garantita dalla produzione alla destinazione finale
Strumenti alternativi:
-Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che è obbligatorio per
alcuni soggetti, facoltativo per altri.
Decreto Milleproroghe: SISTRI effettivo dal 30.06.2012
-Tenuta dei registi di carico e scarico e formulario di identificazione del rifiuto
Art. 191: ordinanze contingibili e urgenti
Situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente
Competono al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Provincia o al
Sindaco
Comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministeri ed ad altre autorità entro tre
giorni dalla loro emissione
Efficacia per periodo inferiore ai 6 mesi, reiterabile per non più di 18 mesi
Indicano le norma di legge alle quali derogano
Art. 192: divieto di abbandono
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo
Vietata l’immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee
Sanzioni ex artt. 255 e 256
Chi viola è obbligato alla rimozione, all’avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti
e ripristino dello stato del luoghi. Obblighi estesi al proprietario/detentore
dell’area se abbandono gli è imputabile a titolo di dolo o colpa
Ordinanza sindacale; se non ottemperata, esecuzione in danno
Se violazione è imputabile a amministratori/rappresentanti persona giuridica,
la responsabilità è estesa solidalmente alla stessa ex d.lg. 231/2001
Autorizzazioni ordinarie e semplificate
Art. 208: Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero
rifiuti.
Domanda effettuata alla Regione, allegando il progetto definitivo
All’esito dell’istruttoria (Conferenza di Servizi) viene rilasciata l’autorizzazione
che sostituisce ogni visto, parere, autorizzazione e concessione; costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Individua le condizioni/ prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei
principi alla base della Parte IV.
È concessa per un periodo di dieci anni, rinnovabile.
Autorizzazioni ordinarie e semplificate
In caso di inosservanza delle prescrizioni:
- sanzioni previste e
- diffida / diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione / revoca
dell’autorizzazione
Comma 15 prevede esclusione per impianti mobili che effettuano
- la disidratazione dei fanghi di depurazione con reimmissione dell’acqua in
testa al processo
- la sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee
Le disposizioni del presente articolo:
- non si applicano al deposito temporaneo
- si applicano alla realizzazione delle varianti sostanziali, effettuate in corso
d’opera o d’esercizio, che comportino modifiche che rendono gli impianti
non conformi all’autorizzazione rilasciata.
Il procedimento di bonifica
Titolo V, Parte IV
Principio del “chi inquina paga”
 Evento potenzialmente inquinante.
 Il responsabile mette in opera entro 24 ore le misure necessarie di
prevenzione, comunicandole all’Autorità. Altrettanto va fatto in caso di
contaminazioni storiche con rischio di aggravamento.
 Indagine preliminare per verificare le CSC; se non vengono superate ne da
comunicazione all’autorità (autocertificazione). Se superate, presenta il Piano
della caratterizzazione entro 30 giorni al Comune ed alla Provincia.
 Entro 30 giorni le Autorità autorizzano la realizzazione del Piano. Sulla base
delle risultanze del Piano, si applica la procedura di Analisi di Rischio.
Il procedimento di bonifica
 Entro 6 mesi dall’approvazione del Piano, il responsabile presenta alla
Regione i risultati dell’Analisi di Rischio (CSR), che vengono approvati in 60
giorni.
 Se CSR sono rispettare, il procedimento si conclude e può essere prescritto
un Piano di monitoraggio. Se questo dimostrerà superi delle CSR, si
procederà con la bonifica; in caso contrario, il procedimento si chiude.
 Se CSR non sono rispettate (prima o dopo il monitoraggio), responsabile
trasmette il Progetto operativo degli interventi di bonifica, entro 6 mesi.
 Regione approva il progetto entro 60 giorni (Conferenza di Servizi),
apponendo eventuali prescrizioni e tempi di esecuzione.
 Completata la bonifica, la Provincia rilascia la certificazione di avvenuta
bonifica.
Sito non
contaminato
Sito potenzialmente
contaminato
Sito
contaminato
Misure di prevenzione
definizioni
CSC
CSR
Misure di riparazione
Messa in sicurezza d’emergenza
Messa in sicurezza operativa
Messa in sicurezza permanente
Analisi di rischio sito specifica
Sito con attività in esercizio
PROCEDURA OPERATIVA
A SEGUITO DI INCIDENTE
PROCEDURA SU
SEGNALAZIONE AUTORITA’
obblighi
diritti
proprietario
proprietario
Sito dismesso
Bonifica in aree di
Piccole dimensioni
onere reale
privilegio speciale
ACQUE
DI
FALDA
sanzioni
Art. 254: Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in
materia
Abbandono di rifiuti:
-chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o
sotterranee: sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3000 €
-chi non ottempera all’ordinanza del Sindaco: arresto fino ad un anno
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:
-in mancanza di autorizzazione: arresto o ammenda se rifiuti non pericolosi /
arresto e ammenda se rifiuti pericolosi
-discarica non autorizzata: arresto e ammenda
sanzioni
Bonifica dei siti:
-omessa bonifica: arresto o ammenda se sostanze non pericolose / arresto e
ammenda se sostanze pericolose
-mancata comunicazione ex art. 242: arresto o ammenda
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e
dei formulari:
- sanzioni amministrative pecuniarie
Traffico illecito di rifiuti:
- ammenda e arresto
Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti:
- reclusione da i a 6 anni.
Scarica

Slide Master in gestione ambientale strategica: la