ETICHETTA PULITA. LE
INDICAZIONI FACOLTATIVE: I
CLAIMS, VISIONE
NORMATIVA E VISIONE
PRATICA
Avv. Giorgia Andreis
Studio Avvocato Andreis e Associati
Torino – Milano - Bruxelles
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PRINCIPI GENERALI DI PRESENTAZIONE DEI
PRODOTTI CON RIGUARDO ANCHE ALLE
INDICAZIONI FACOLTATIVE
Ingannevolezza: principio generale di “vecchia data” che trova
applicazione nel D. Lgs. 109/92, nel Reg. CE 1924/06, nel
Codice del Consumo, nel Codice Penale, nel CAP e nel Reg.
CE 1169/11.
Oggetto dell’inganno:
pluralità di elementi relativi al prodotto (come natura, identità,
proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, etc.
…) o all’impresa, suscettibili di influenzare le scelte del
consumatore.
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Principio di non ingannevolezza che si applica
-
alle informazioni sugli alimenti,
alla pubblicità,
alla presentazione degli alimenti (v. ad
esempio, forma e posizionamento o
disposizione nella loro esposizione)
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D. LGS. 109/92
L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad
assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse
devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto
alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla
composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la
provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto
stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche
particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono
caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o
guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le
disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
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Reg. CE 1169/11
La fornitura di informazioni sugli alimenti tende
a un livello elevato di protezione della salute e
degli interessi dei consumatori, fornendo ai
consumatori finali le basi per effettuare delle
scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in
modo sicuro, nel rispetto in particolare di
considerazioni
sanitarie,
economiche,
ambientali, sociali ed etiche.
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Consid. 47 Reg. CE 1169/11:
L’esperienza dimostra che spesso i dati forniti
volontariamente sugli alimenti nuocciono alla
chiarezza delle informazioni che devono essere
fornite obbligatoriamente. È quindi opportuno
stabilire criteri che aiutino gli operatori del
settore alimentare e le autorità incaricate di far
applicare la legislazione a trovare un equilibrio
tra informazioni obbligatorie e informazioni
facoltative sugli alimenti.
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Artt. 36 e 37 Reg. CE 1169/11:
Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria
soddisfano i seguenti requisiti:
a) non inducono in errore il consumatore, come descritto
all’articolo 7 (Pratiche leali di informazione);
b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.
Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono
occupare lo spazio disponibile per le informazioni
obbligatorie sugli alimenti.
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CON PARTICALARE RIGUARDO AL REG. CE 1924/06
L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se
sono rispettate le seguenti condizioni:
a) si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un
alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo
rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o
fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente
accettate;
b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita
l’indicazione:
i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della
legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da
produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove
scientifiche generalmente accettate, o
ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre
l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche
generalmente accettate;
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…segue
c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è
fornita l’indicazione si trova in una forma utilizzabile
dall’organismo;
d) la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente
consumata fornisce una quantità significativa della sostanza
nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l’indicazione, ai sensi
della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una
quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico
indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
e) conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o
IV, secondo il caso.
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Ambito amministrativo
L’ ingannevolezza può provocare l’applicazione di:
- sanzioni
amministrative
sull’etichettatura,
presentazione e pubblicità degli alimenti
(intervento autorità amministrative).
- Codice del Consumo – Le pratiche commerciali
sleali (intervento AGCM)
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CODICE DEL CONSUMO
Pratiche commerciali sleali.
Artt. 18 – 27quater: definizioni e competenza
dell’AGCM.
Principio di ingannevolezza e elementi rilevanti
ai fini dell’induzione in inganno che in generale
coincidono con quelli previsti dalle norme
sull’etichettatura e presentazione dei prodotti
alimentari.
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Competenza dell’AGCM
Il TAR sostiene che non vi sia rapporto di specialità tra
le norme sull’etichettatura e le norme sulle pratiche
commerciali sleali, bensì complementarietà e si
possono applicare entrambe (le une tutelano la salute e
le altre la corretta informazione del consumatore).
L’AGCM è competente per le violazioni del Reg. CE
1924/06, regolamento claims, così come lo potrà essere
per il 1169/11.
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Sanzioni previste dal Codice del Consumo:
Divieto di diffusione o continuazione della
pratica sleale.
Pecuniarie: di recente aumento della sanzione che
ora va da 5.000 a 5.000.000 (legge 135/12) di
Euro (Principio di proporzionalità ex art. 11 L.
689/81).
Pubblicazione del provvedimento.
13
CASI AGCM sul Reg. CE 1924/06.
Casi relativi ai claims aventi ad oggetto i betaglucani.
Contestazione dei claims aventi ad oggetto il contenuto
di colesterolo nei prodotti (ultimo provvedimento del
22.5.12): relazione, con valenza anche salutistica, tra il
consumo del prodotto e la colesterolemia.
Attenzione: anticipazione dei profili nutrizionali che ha
trovato riscontro nel Reg. CE 1047/12.
14
Claim “Senza zuccheri aggiunti” (ottobre 2012).
•
Modalità grafica di presentazione del claim.
•
Succo d’uva concentrato: ai fini della corretta informazione
dei consumatori, non assume rilievo la distinzione fra
zucchero e ingredienti ad esso assimilabili, quali i succhi di
frutta concentrati, in quanto basata su tesi opinabili. Infatti,
si tratta di ingredienti che condividono effetti e funzioni dello
zucchero e sono percepiti dai consumatori come pienamente
assimilabili (“zuccheri nascosti”), la cui presenza non
consente l’utilizzo del claim “senza zuccheri aggiunti”.
•
Prodotto definito “Diet”.
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Moral suasion e progetto sui claims comparativi.
Dicitura “Meno grassi” contestata perché manca
il termine di raffronto.
Attenzione ai claims generici sulla salute e sul
benessere: già affrontati dall’Autorregulacion
spagnola e ora all’attenzione del Garante.
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Ambito penale
Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio
“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una
cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità,
diversa da quella dichiarata o pattuita, è punto, qualora
il fatto non costituisca un più grave delitto, con la
reclusione fino a due settimana o con la multa fino a
euro 2.065”.
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Casi ex art. 515 c.p.
“Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, presso
il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione, di
prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, destinati
non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali
intermedi” (Cass. pen. Sez. III, 15-02-2011, n. 22313).
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Cass. pen. Sez. III Sent., 22-05-2008, n. 27105
In tema di frode nell’esercizio del commercio, nella nozione di
dichiarazione di cui all’art. 515 cod. pen. rientrano anche le
dichiarazioni circa l’origine, provenienza, qualità o quantità della
merce contenute nell’eventuale messaggio pubblicitario che abbia
preceduto la materiale offerta in vendita della stessa, essendo tale
pubblicità idonea a trarre in inganno l’acquirente che riceve
“l’aliud pro alio” (Fattispecie di vendita di carni che, in messaggi
pubblicitari su un quotidiano a tiratura nazionale, si affermavano
provenire tutte, contrariamente al vero, da bovini allevati in
Italia)”.
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Casi di assoluzione per il 515 c.p. e di contestazione di
illecito amministrativo.
Parte della giurisprudenza ritiene che il D.Lgs. 109/92
sia norma speciale rispetto all’art. 515 c.p. (così, tra le
ultime, Trib. Saluzzo, sent. 295 del 13.5.2011).
Responsabilità ipotizzabile a titolo di colpa, in ordine
alla diligenza e ai controlli apprestati onde evitare la
messa in commercio di un prodotto non conforme.
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Art. 513 c.p., Turbata libertà dell’industria o
del commercio.
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero
mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l’esercizio di un’industria o di un commercio è
punito, a querela della persona offesa, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con la
reclusione fino a due anni e con la multa da
euro 103 a euro 1.032.
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Milano - Bruxelles - Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare