La Moneta elettronica
Seminario, 29 Aprile 2013
Percorso del seminario
PRIMA PARTE: Riferimenti normativi e
descrizione dei tipi di moneta elettronica
SECONDA PARTE: Gli IMEL
TERZA PARTE: Problematiche connesse alla
moneta elettronica
PARTE PRIMA
Qual è la normativa di riferimento?
AMBITO COMUNITARIO

La prima definizione di MONETA ELETTRONICA è
rinvenibile nella RACCOMANDAZIONE 97/489/CE,
nella quale per “STRUMENTO DI MONETA
ELETTRONICA” si intende “uno strumento di
pagamento ricaricabile che non sia uno strumento di
pagamento mediante accesso a distanza, sia esso una
carta con valore immagazzinato o una memoria di
elaboratore elettronico, sulla quale è caricato
elettronicamente il valore, affinchè il titolare possa
effettuare le operazioni di cui all’Art.1, par. 1 della
suddetta raccomandazione”.
AMBITO NAZIONALE

L’emissione di moneta elettronica è regolata dal
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia),
successivamente integrato e modificato, nella
parte relativa alla moneta elettronica, a seguito
del recepimento di due direttive comunitarie
attraverso la legge comunitaria n.39 del 2002.
Le due direttive comunitarie sono:

La direttiva 2000/28/CE, che ha modificato la
direttiva n.21 del 2000 relativa all’accesso
all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio;

La direttiva 2000/46/CE relativa all’avvio,
all’esercizio ed alla vigilanza prudenziale degli
istituti emittenti moneta elettronica (acronimo
IMEL).
Queste due direttive hanno
introdotto due definizioni:
1.
La definizione di Istituto emittente moneta elettronica, con
riferimento alle imprese emittenti moneta elettronica diverse
dalle banche;
1.
La definizione di moneta elettronica, che viene individuata
come: UN VALORE MONETARIO RAPPRESENTATO
DA UN CREDITO VERSO L’EMITTENTE. TALE
CREDITO CHE DEV’ESSERE MEMORIZZATO SU DI
UN DISPOSITIVO ELETTRONICO EMESSO PREVIA
RICEZIONE DI FONDI DI VALORE NON INFERIORE
AL VALORE MONETARIO EMESSO ED ACCETTATO
COME MEZZO DI PAGAMENTO DA SOGGETTI
DIVERSI DALL’EMITTENTE.
Prospettive future
Questo quadro normativo che vi ho prospettato è soggetto ad una
proposta di modifica. Infatti, è stato trasmesso alla Presidenza
del Senato, il 20 gennaio 2012, al fine del parere da parte delle
competenti commissioni parlamentari, lo Schema di decreto
legislativo recante “attuazione della direttiva 2009/110/CE,
concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e
2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE”, approvato in
via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012.
Il provvedimento recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva
comunitaria 2009/110/Ce che amplia la definizione di moneta
elettronica includendo non solo tutti i prodotti disponibili oggi
sul mercato creditizio ma anche quelli che verranno sviluppati in
futuro.
Prospettive future: elementi di novità
Tra gli elementi di novità del provvedimento, sicuramente rileva la prescrizione
decennale per i rimborsi di moneta elettronica, ovvero il diritto ad avere indietro
dalle banche e dagli altri istituti di moneta “virtuale” le somme depositate per
far fronte ai piccoli pagamenti di tutti i giorni, che si prescriverà dopo dieci
anni dalla scadenza del rapporto e non più dopo un anno come avviene oggi.
Inoltre, ai sensi della normativa antiriciclaggio (dlgs n.231/2007) scatterà
l’obbligo di adeguata verifica della clientela ogniqualvolta sul dispositivo di
moneta elettronica venga memorizzato un importo superiore a 250 euro
(prima 150 euro).
Il decreto legislativo, composto da cinque articoli in tutto, introduce delle novelle
specifiche al Testo unico bancario (d.lgs n.385/1993) adeguandolo alla
direttiva comunitaria. Cambia la stessa definizione di moneta elettronica, che
adesso esprime il “valore monetario memorizzato elettronicamente rappresentato da un
credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento“.
Da qui, l’impossibilità per le banche di corrispondere interessi sulle somme
depositate.
Quali sono gli elementi costitutivi la
moneta elettronica?
1.
2.
3.
Il Dispositivo: su di esso, infatti, viene
memorizzato il valore monetario.
Corrispondenza fra fondi ricevuti
dall’emittente e valore monetario emesso e
memorizzato sul dispositivo.
Accettazione della moneta elettronica quale
mezzo di pagamento da parte di imprese
diverse dall’emittente.
Primo elemento costitutivo: il
DISPOSITIVO
A seconda che il valore monetario venga memorizzato su
di una carta piuttosto che sulla memoria di un
computer si parla di moneta elettronica:
 CARD BASED: il valore monetario è memorizzato nel
microchip che si trova sulla carta.
 SOFTWARE BASED: le disponibilità liquide
dell’acquirente sono memorizzate su di un file del
computer e il POS che stabilisce un collegamento
informatico con il computer sul quale sia memorizzato
tale file è un POS virtuale.
Moneta elettronica: CARD BASED
Questo tipo di moneta elettronica è quella più
diffusa, sicuramente perché è molto simile alle
forme di pagamento più tradizionale come il
bancomat o la carta di credito.
In altri termini, la carta è dotata di un chip sul
quale sono elettronicamente registrati i contanti
spendibili dall’acquirente.
Qual è la differenza tra una moneta card based ed
un bancomat?
Nel bancomat i contanti spendibili non sono memorizzati sul chip
della carta, ma sono depositati sul conto che l’acquirente ha
acceso presso la propria banca. Quindi, quando si usa il
bancomat o la carta di credito perché possa avvenire il
trasferimento dei contanti spendibili è necessario che avvenga
una connessione telematica fra pos e banca.
Con la card based, invece, tale necessità non sussiste in quanto non
vi è la necessità di interrogare la banca dell’acquirente per sapere
o meno se sul conto si abbia sufficiente disponibilità, il contante
spendibile è già registrato sul chip.
IN PRATICA E’ COME SE SI PAGASSE IN CONTANTI
QUALI SONO ALLORA I VANTAGGI DEL
SUO UTILIZZO?
VANTAGGI



La carta viene ugualmente passata nel lettore, solo che anche nel
caso di mancata connessione telefonica con la banca
dell’acquirente il trasferimento della somma corrispondente alla
spesa avviene ugualmente.
L’esercente che accetta l’uso della card based ha la possibilità di
godere di un risparmio in termini di costi in quanto l’uso della
card based rende superfluo il collegamento telefonico con
l’istituto bancario per la verifica delle disponibilità dell’utente.
Limitare i rischi connessi all’accesso abusivo da parte di terzi ai
fondi monetari dei titolari. Infatti, l’uso della moneta elettronica
si accompagna alla libera scelta da parte dei titolari di quanto
precaricare sulla carta. Si può decidere di precaricare la carta
anche solo della somma necessaria per effettuare uno specifico
acquisto.
Seconda Parte
La direttiva 2000/46/CE e gli IMEL
Dando attuazione alla direttiva comunitaria 2000/46/CE,
il legislatore nazionale ha introdotto un intero Titolo nel
TESTO UNICO BANCARIO (il Titolo V-bis,
composto dagli artt.114-bis, 114-ter, 114-quater e 114quinques), al fine di disciplinare specificatamente:
- l’attività degli istituti di moneta elettronica, regolando le
modalità di emissione;
- l’autorizzazione all’attività e l’operatività
transfrontaliera;
- la vigilanza sugli istituti di moneta elettronica.
Attività degli IMEL
L’art. 1 della direttiva 46/2000/CE qualifica gli IMEL
come qualsiasi impresa o altra persona giuridica diversa
da un ente creditizio che emetta mezzi di pagamento
sotto forma di moneta elettronica.
La loro ATTIVITA’ si concentra UNICAMENTE alla
sola emissione di moneta elettronica, alla prestazione di
servizi finanziari e non finanziari strettamente correlati,
esclusa la concessione di qualsiasi forma di credito.
IMPORTANTE: GLI IMEL NON POSSONO
CONCEDERE CREDITI.
…IN PRATICA…
E’ attività degli IMEL: tutte quelle operazioni elementari
attraverso le quali l’emittente riceve da parte del
richiedente l’emissione di una somma di denaro
L’emittente procede a memorizzare nel dispositivo
elettronico del richiedente una posizione di disponibilità
monetaria di entità non superiore alla somma
preventivamente ricevuta (il c.d. CARICAMENTO)
Mette il titolare del dispositivo in condizione di disporre
della moneta elettronica in esso caricata.
Rapporti fra gli emittenti moneta
elettronica e gli utenti
Esiste una sola disposizione in merito, contenuta sempre nella
direttiva 46/2000/CE, che è l’art.3 rubricato “Rimborsabilità”.
Tale articolo riconosce a tutela dei detentori di moneta elettronica il
diritto ad esigere dall’emittente durante il periodo di validità, il
rimborso al valore nominale in monete metalliche e banconote o
mediante un versamento su un conto corrente senza altre spese
che non siano quelle strettamente necessarie per l’esecuzione di
tale operazione.
Il contratto tra emittente e detentore deve contenere indicazioni
chiare sulle condizioni del rimborso e può prevedere un limite
minimo che non può essere superiore a 10 Euro.
Specifichiamo meglio la ratio
Se l’operazione sottostante al “caricamento” nel
dispositivo elettronico consiste nello scambio di moneta
bancaria o legale con moneta elettronica, la
rimborsabilità assicura che abbia luogo l’operazione
inversa e cioè la conversione del residuo quantitativo di
moneta elettronica nel corrispondente quantitativo di
moneta legale o bancaria. Tutto ciò a garanzia del
detentore di moneta elettronica che, grazie alla
previsione della rimborsabilità obbligatoria, verrà
stimolato all’utilizzo di detto strumento di pagamento.
Rapporti di fiducia fra gli utent e gli
IMEL
Si prevede che le autorità competenti eseguano
periodicamente dei controlli al fine di sottoporre a
verifica il rispetto da parte degli IMEL di quelli che
sono i limiti a cui sono assoggettati in materia di
capitale iniziale e fondi propri. Infatti, l’esigenza di
evitare quelle distorsioni di mercato che potrebbero
derivare dall’introduzione di questi istituti, la cui
presenza incide comunque sul moltiplicatore monetario,
ha portato il parlamento europeo e il Consiglio dell’UE
ad estendere a questi istituti la definizione di enti
creditizi.
Quindi, la nuova definizione comunitaria di ente creditizio affianca,
ora, alle banche gli IMEL.
Un autorevole dottrina ha individuato la ratio della collocazione
degli IMEL nella definizione di ente creditizio nell’esigenza di
consentire l’applicabilità ad essi di previsioni comunitarie ispirate
al perseguimento di finalità di politica monetaria. Esigenza
rimarcata anche dal Considerando n. 2 della direttiva n.
2000/28/CE, che sottolinea che tale estensione da un lato, ha
dato il potere alla Banca Centrale Europea di regolare l’obbligo
di riserva cui sono assoggettati gli IMEL, dall’altra ha modificato
la nozione di ente creditizio.
Perché gli IMEL devono detenere delle riserve
obbligatorie visto che per essi è preclusa l’attività
di erogazione del credito?

La risposta è semplice: pur essendo preclusa per
questi soggetti la concessione di credito, è
concessa agli IMEL la possibilità di svolgere
attività di investimento. Infatti, essi possono
investire un importo non inferiore alle proprie
passività connesse alla moneta elettronica in
attività sufficientemente liquide e con un
coefficiente di ponderazione del rischio di
credito pari a zero.
La vigilanza sugli Istituti emittenti
moneta elettronica
Con l’entrata in vigore del sistema europeo dei
pagamenti e l’attuazione di quanto espresso nel
trattato di Maastricht è stato attribuito alle
banche centrali nazionali il compito di
implementare le linee guida dell’eurosistema sui
pagamenti e sulla vigilanza relativa ai controlli.
Requisiti all’attività e operatività
I requisiti di cui gli IMEL devono essere in possesso per poter
essere autorizzati dalla Banca d’Italia allo svolgimento della loro
specifica attività:
 Capitale sociale non inferiore ad un milione di Euro
 Passività adeguate all’attività di investimento svolta dall’Imel
 Una gestione sana e prudente, nonché sane e prudenti procedure
amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo
interno. Questi ultimi devono essere commisurati ai rischi
finanziari e non finanziari ai quali l’istituto è esposto compresi i
rischi tecnici e procedurali e i rischi derivanti dalla cooperazione
con imprese che svolgono funzioni operative o accessorie
connesse alla sua attività.
Terza Parte
Problemi connessi alla moneta
elettronica
1° Problema: è rappresentato dagli effetti liberatori
del pagamento mediante moneta elettronica
nell’obbligazione pecuniaria
2° Problema connesso al primo: la moneta
elettronica è equiparabile alla moneta legale?
3° Problema: la moneta elettronica può essere
equiparata ad un titolo di credito?
4° Problematica: rapporto fra la privacy e la
moneta elettronica
Prima problematica
L’art.1277 del cod.civ. dispone: “I debiti pecuniari si estinguono
con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento
e per il suo valore nominale”.
Occorre chiedersi, quindi, se il pagamento con moneta
elettronica estingua l’obbligazione ed in particolare
occorre interrogarsi sull’accettabilità o meno del
pagamento elettronico al posto della moneta avene
corso legale (seconda problematica).
Una parte della dottrina attribuendo alla moneta
elettronica il valore di moneta convenzionale e
non di moneta legale ritiene che si possa rifiutare
il pagamento di un’obbligazione pecuniaria con
moneta elettronica.
Seguendo questo indirizzo, quindi, l’uso della
moneta elettronica non consentirebbe di per sé
di estinguere un’obbligazione pecuniaria.
Recentemente, però, si è affermata anche un’altra
teoria che invece si pronuncerebbe
favorevolmente alla possibilità di estinguere
obbligazioni pecuniarie tramite l’uso di moneta
elettronica.
Questa dottrina trova fondamento nel fatto che:

La normativa antiriciclaggio prevede che i pagamenti di
importo superiore a 5000 Euro, il creditore ha l’obbligo di
rifiutare il pagamento in contanti e quindi, per lasciare la
traccia del pagamento, accettare bonifici, assegni ed
equivalenti.

Art. 1197, il quale prevede che con il consenso del creditore, il
debitore possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da
quella dovuta e che in questo caso l’obbligazione si estingue
con la diversa esecuzione. Quindi in base a tale articolo, il
pagamento tramite assegno bancario estingue un’obbligazione
pecuniaria, se il creditore presta il suo consenso alla diversa
prestazione.
La giurisprudenza ha seguito questo orientamento e così il
pagamento mediante moneta elettronica potrebbe
essere considerato estintivo di un’obbligazione
pecuniaria non solo qualora sussista il consenso del
creditore e l’esecuzione abbia esito positivo, ma anche
qualora sussistano le circostanze dell’art.1281 cod.civ. (le
norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto
con i principi derivanti da leggi speciali) e l’art. 1175 cod.civ.
(Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza).
Nel caso venga a mancare, quindi, una
dichiarazione esplicita da parte del beneficiario
che renda esplicito il rifiuto di mezzi di
pagamento elettronici, l’accettazione può essere
desunta dal contesto nel quale il pagamento è
richiesto.
Terza Problematica: M.E.
equiparabile ad un titolo di credito?
Fanno propendere verso la non equiparazione la totale assenza di quelli che sono
i requisiti di un titolo di credito, ossia:
1.
Letteralità: il contenuto del diritto cartolare è esclusivamente quello che
risulta dal contesto letterale del titolo;
2.
Autonomia: chi acquista la proprietà sul titolo acquista il diritto in esso
contenuto in modo “autonomo”, cioè senza subire pregiudizio per i vizi del
rapporto di emissione e di trasmissione del titolo o per qualsiasi fatto
relativo ai precedenti rapporti causali precorsi tra l’emittente e i precedenti
possessori.
3.
Astrattezza
4.
Inoltre se la moneta elettronica fosse equiparabile ad un titolo di credito, il
soggetto che fosse il destinatario del pagamento elettronico dovrebbe
necessariamente rivolgersi all’emittente della moneta per ottenere la
conversione in moneta legaLE O ACCREDITO.
Quarta problematica: rapporto tra
privacy e moneta elttronica
I pagamenti effettuati tramite moneta elettronica sono
files e quindi sono facilmente tracciabili e
memorizzabili. Quindi a differenza del contante la
moneta elettronica è tendenzialmente non anonima.
Allo scopo di garantire una maggiore sicurezza, molti
sistemi di pagamento su Internet fanno riferimento a
metodi di identificazione dell’utente. Se ciò costituisce
un’importante misura di sicurezza, anche se non
assoluta, certamente essa presenta il grave difetto di
costituire una potenziale violazione della privacy
dell’utente.
Ci viene in aiuto così la disciplina per la
conservazione dei dati personali, che avviene in
base a quanto previsto dagli artt.11 e 3 del
Codice della privacy.
Art.11 cod. privacy

Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.






Art.3 cod. privacy
Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne
il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l'interessato solo in caso
di necessità.
… Grazie per l’attenzione!
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