Tipologie di Permesso di Soggiorno Lavoro subordinato Lavoro autonomo Lavoro stagionale Per attesa occupazione Per studio Ricongiungimento familiare Il permesso di soggiorno elettronico, rilasciato ai cittadini stranieri dal 1/01/2007, non riporta la tipologia del permesso. In Questura, a richiesta, si può ottenere un’attestazione cartacea che ne specifichi la motivazione del rilascio. Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato art. 5, comma 9, del T.U. Quando si può richiedere Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione o allo svolgimento dell’attività lavorativa. Dopo l’ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello Unico della provincia dove ha domicilio il lavoratore o dove si svolge l’attività lavorativa. viene rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore cittadino extracomunitario. Durata 2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato 1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato Segue Dopo aver accertato la regolarità del visto e del rapporto di lavoro e la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore, lo Sportello Unico competente per territorio fa firmare al lavoratore straniero il contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico consegna allo straniero un modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno con apposita busta da spedire presso gli Sportelli Postali abilitati. QUALI DIRITTI? potrà richiedere l’iscrizione anagrafica potrà stipulare un contratto di assunzione potrà stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto potrà iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale potrà uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni Rinnovo del Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato Il titolare del permesso deve presentare domanda di rinnovo 60 giorni prima della scadenza del titolo. Il termine non è però perentorio. L’art. 13 del TU stabilisce infatti che il Prefetto disponga l’espulsione quando siano trascorsi 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato richiesto il rinnovo. E’ in ogni caso ritenuto illegittimo un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che, dopo aver ricevuto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, può dimostrare nuovi elementi sopraggiunti. In questo caso è necessario procedere al riesame della situazione tenendo conto dell’attualità della situazione dello straniero. Permesso di Soggiorno per lavoro autonomo. D.lgs 286/98 T.U. art. 5 comma 3 quater Quando si può richiedere Durata Contributo L’ingresso per lavoro autonomo è subordinato al rilascio di un nulla osta che deve essere richiesto alla Questura entro 8 giorni dall’ ingresso in Italia dall’interessato o da un suo delegato nell’ambito delle quote previste ogni anno dal decreto flussi. Non superiore a 2 anni A seguito dell'entrata in vigore della legge 94/2009, la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sarà sottoposta al versamento di un contributo compreso tra 80 e 200 euro. Rinnovo del Permesso di Soggiorno per lavoro autonomo La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata 60 giorni prima della data di scadenza e fino a 60 giorni dopo la data scadenza allegando: fotocopia dell'autorizzazione o della licenza o dell'iscrizione in apposito albo o registro o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio della attività professionale svolta, fotocopia dell'iscrizione alla CCIAA(Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) fotocopia della dichiarazione dei redditi. Per i soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata anche di: dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante, fotocopia del libro soci. Permesso di Soggiorno per lavoro stagionale articolo 24 del T.U. 286/98 Quando viene rilasciato Chi lo può richiedere Durata Si può ottenere questo tipo di permesso di soggiorno, nell’ambito del Decreto Flussi annuale, se c’è la richiesta, nominativa o numerica. 1. un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia; 2. un’associazione di categoria per conto dei loro associati. minimo 20 giorni e massimo 6 o 9 mesi a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto. Conversione del Permesso di Soggiorno per lavoro stagionale L’art. 24, comma 4, del T.U. sull’Immigrazione, prevede anche la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, però solo qualora vi siano quote disponibili per motivi di lavoro a tempo determinato o indeterminato. il lavoratore in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può convertire lo stesso in permesso di tipo normale e rinnovabile. Questo però può avvenire solo se, anteriormente alla scadenza del permesso di soggiorno di tipo stagionale, il lavoratore ottiene mediante un datore di lavoro - che presenta la domanda al momento della pubblicazione del decreto flussi l’autorizzazione all’assunzione con contratto non stagionale, di tipo subordinato, a tempo indeterminato o determinato. Permesso di Soggiorno per attesa occupazione Quando viene rilasciato Come ottenerlo Durata lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno regolare, se alla scadenza, non possiede più i requisiti per rinnovarlo (es. perdita del lavoro oppure fine del corso di studio), può ottenere la conversione in permesso per ATTESA OCCUPAZIONE. 1. iscriversi nelle liste di collocamento 2. la conversione va presentata entro i due mesi successivi dalla scadenza del permesso di soggiorno in possesso (es. lavoro o studio). massimo 6 mesi Lo straniero in Italia con nulla osta al lavoro se trova indisponibile il datore di lavoro all’assunzione per cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE di 6 mesi, allegando alla domanda una dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione. Rinnovo Permesso di Soggiorno per attesa occupazione Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è rinnovabile in via generale. Al termine della validità del permesso il lavoratore: Potrà richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel caso in cui trovi una nuova occupazione (inviando allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o presentando alla Questura una lettera di disponibilità di assunzione da parte di un datore di lavoro). Nel caso in cui non trovi un nuovo lavoro, dovrà lasciare il territorio nazionale. Il viaggio di rientro nel Paese di provenienza è a carico dell’ultimo datore di lavoro. Segue Lo straniero che, al momento della scadenza del permesso di soggiorno, sia iscritto da oltre 6 mesi al Centro per l’Impiego, potrà comunque tentare di far valere la disponibilità di risorse economiche sufficienti al fine di prolungare il suo soggiorno oltre il termine di 6 mesi. A tal proposito dovrebbero essere prese in considerazione la disponibilità di indennità di mobilità (che è di oltre 6 mesi), la disponibilità di indennità di disoccupazione (che può andare oltre i 6 mesi) la disponibilità del Trattamento di Fine Rapporto, di eventuali risparmi, di arretrati, la presenza di eventuali cause intentate nei confronti del precedente datore di lavoro (che potrebbero sfociare in sentenze di riammissione o in risarcimenti del danno). Permesso di Soggiorno per ricongiungimento familiare art. 30 del T.U. 286/1998 Può essere rilasciato a Durata •I familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o l’ingresso di familiari al seguito con un cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di cittadini italiani o comunitari sarà invece rilasciata una carta di Soggiorno); • Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno che contrae matrimonio con cittadino straniero regolarmente soggiornante; Allo straniero regolarmente soggiornante familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare entro un anno dalla scadenza del suo titolo (In caso di rilascio in favore del familiare di soggetto titolare dello status di rifugiato si prescinde dal possesso di un regolare titolo di soggiorno); •Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano, anche se, anche se lo straniero è irregolare; •Al parente entro il secondo grado di cittadino italiano (permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 19, 286/98 - ex art 28, 394/99) ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo Segue Primo rilascio Lo straniero con il visto per ricongiungimento familiare, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, deve presentarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, ritirare la richiesta di permesso di soggiorno da presentare all’Ufficio postale unitamente a: copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro. ricevuta del versamento di euro 27,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico; pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione. Se ti ricongiungi con un cittadino italiano ti viene rilasciata dalla Questura la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” che ha la validità di 5 anni. Rinnovo del Permesso di Soggiorno per ricongiungimento familiare Il titolare del permesso deve presentare domanda di rinnovo 60 giorni prima della scadenza del titolo. La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia è presentata attraverso la compilazione del Kit postale da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma. Non è necessario convertire il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per svolgere un’attività lavorativa. Esso va convertito, al momento della scadenza del permesso. Permesso di soggiorno per studio Per il RILASCIO oltre ai documenti di base è necessario presentare: DURATA: 1. nr. 1 marca da bollo da euro 14,62; 2. nr.5 fotografie formato tessera 3. per i visti rilasciati dopo il 16.1.2002, copia della documentazione relativa al corso di studi presentata all’Ambasciata italiana ai fini del rilascio del visto, timbrata e firmata dall’addetto consolare; 4. Certificato d’iscrizione a istituti e/o scuole pubbliche o private, università o dichiarazione di enti privati, in originale. Nel caso di corsi pluriennali, il certificato di iscrizione dovrà indicare la durata; 5. autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, ai sensi dell’art.7 D.L.vo 286/98, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest’ultimo e del documento che attesti la disponibilità dell’alloggio (contratto di affitto o rogito). massimo 1 anno ed è rinnovabile per la durata legale del corso di studio. Rinnovo Permesso di soggiorno per studio Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale. Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale. Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dalla Autorità accademica e dell’accesso ad un corso di tipo universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello medio/superiore. Conversione Permesso di soggiorno per studio CONVERSIONE: È possibile prima della scadenza e nell’ambito delle quote disponibili, stando direttamente in Italia, in: • permesso per lavoro subordinato, presentando il contratto di soggiorno; • permesso lavoro autonomo, presentando la documentazione necessaria. In alcuni casi è possibile la conversione direttamente da studio a lavoro al di fuori delle quote (esempio: se si è conseguita una laurea, un dottorato o un master universitario di 2° livello in Italia). Al conseguimento del titolo, per la cui frequenza le nostre Rappresentanze Consolari hanno rilasciato il visto di ingresso per motivi di studio, potrà essere concessa proroga al soggiorno solo nei casi di specializzazione o dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno. Competenze dello sportello unico per l’immigrazione Lo Sportello unico rilascia il nulla osta per: 1. Lavoro subordinato degli stranieri (al primo ingresso) 2. Il ricongiungimento familiare degli stranieri. Inoltre, vengono trattate le seguenti pratiche: • Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all’estero nei casi, previsti dall’art. 27, comma 1, del T.U., che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d’ingresso; • Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti; • Conversione permesso per studio e per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato; • Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte di studenti stranieri al raggiungimento della maggiore età; • studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica; • Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio; • Richiesta nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari. Con il decreto flussi 2010/2011 si è attivata una nuova procedura e le domande vengono inviate esclusivamente per via telematica. Normativa ingresso dei cittadini extracomunitari D. Lgs. 286/ 98 T.U. sull’immigrazione D.M. 12 luglio 2000 Definizione delle tipologie dei visti di ingresso e del loro ottenimento Accordo di Schengen e Convenzione di Applicazione Cenni sulla procedura di regolarizzazione di colf e badanti La procedura prevista dall’art. 1ter della L.102/2009 è finalizzata all’emersione dal lavoro nero svolto nei seguenti settori: Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) Assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (badanti) Soggetti interessati DATORE DI LAVORO LAVORATORE •Cittadini italiani •Cittadini comunitari residenti in Italia •Cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o con carta di soggiorno in quanto famigliari di cittadini comunitari •Cittadini italiani •Cittadini comunitari residenti in Italia •Cittadini stranieri extracomunitari comunque presenti in Italia Requisiti La dichiarazione di emersione è stata presentata dai datori di lavoro a favore dei lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari che al 30 giugno 2009 erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi. Ciascun nucleo familiare può chiedere la regolarizzazione di massimo tre lavoratori (1 colf e due badanti). Procedura Presentazione di una dichiarazione dal primo al 30 settembre 2009. La richiesta è stata presentata utilizzando una procedura telematica che permette al datore di lavoro di inviare on line i moduli debitamente compilati. Una volta inviata la domanda è stato possibile conoscere lo stato di avanzamento della pratica consultando on line l’apposita sezione del sito. Lo Sportello Unico acquisisce telematicamente il parere della Questura. Lo Sportello Unico convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno Documenti da presentare presso lo sportello unico per l’ immigrazione DATORE LAVORO LAVORATORE DI •Documento di identità; •Stato di famiglia; •Modello F24 riguardante il versamento forfettario di €. 500,00; •Dichiarazione Redditi anno 2009 periodo di imposta 2008 (Colf) certificato medico (badante) •Marca da bollo i cui estremi sono stati indicati nella domanda (in caso di smarrimento, sarà possibile consegnare una nuova marca da € 14.62); •Idoneità alloggiativa( rilasciata dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza); •Cessione di fabbricato ( presso il Commissariato di zona) •Passaporto valido •Codice Fiscale, indispensabile qualora il lavoratore ne sia già in possesso. Requisiti per assumere lavoratori domestici Nel caso di un solo componente del nucleo familiare che percepisce redditi: Attestazione di un reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi 2009, riferita all’ anno 2008 non inferiore a € 20.000,00. Nel caso di più componenti del nucleo familiare che percepiscono redditi: Attestazione di un reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi 2009, riferita all’ anno 2008 non inferiore a € 25.000,00 Decreto flussi 2010/2011 Con il decreto flussi Il datore di lavoro, italiano o extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, può presentare la domanda per il nulla osta al lavoro subordinato per un cittadino extracomunitario residente all’estero o che, trovandosi in Italia, non può essere assunto direttamente perché sprovvisto completamente di un permesso di soggiorno, oppure titolare di un permesso non valido per l’assunzione diretta. Il Decreto autorizza 98.080 quote (86.580 nuovi ingressi per motivi di lavoro non stagionale a favore di cittadini extracomunitari “residenti” all’estero e 11.500 conversioni in permessi per lavoro).