Tipologie di Permesso di Soggiorno
Lavoro subordinato
Lavoro autonomo
Lavoro stagionale
Per attesa occupazione
Per studio
Ricongiungimento familiare
Il permesso di soggiorno elettronico, rilasciato ai cittadini stranieri dal 1/01/2007, non
riporta la tipologia del permesso. In Questura, a richiesta, si può ottenere
un’attestazione cartacea che ne specifichi la motivazione del rilascio.
Permesso di Soggiorno per lavoro
subordinato art. 5, comma 9, del T.U.
Quando si
può
richiedere
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di
lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione o allo svolgimento
dell’attività lavorativa. Dopo l’ingresso nel territorio nazionale, il
permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello
Unico della provincia dove ha domicilio il lavoratore o dove si
svolge l’attività lavorativa.
viene
rilasciato
a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore
cittadino extracomunitario.
Durata
2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato
1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato
Segue
Dopo aver accertato la regolarità del visto e del rapporto di lavoro
e la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore, lo
Sportello Unico competente per territorio fa firmare al lavoratore
straniero il contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico consegna
allo straniero un modulo precompilato di richiesta del permesso
di soggiorno con apposita busta da spedire presso gli Sportelli
Postali abilitati.
QUALI
DIRITTI?
 potrà richiedere l’iscrizione anagrafica
 potrà stipulare un contratto di assunzione
 potrà stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro
contratto
 potrà iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
 potrà uscire e rientrare dal territorio nazionale a
determinate condizioni
Rinnovo del Permesso di Soggiorno per
lavoro subordinato
Il titolare del permesso deve presentare domanda di
rinnovo 60 giorni prima della scadenza del titolo.
Il termine non è però perentorio.
L’art. 13 del TU stabilisce infatti che il Prefetto disponga
l’espulsione quando siano trascorsi 60 giorni dopo la
scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia
stato richiesto il rinnovo.
E’ in ogni caso ritenuto illegittimo un provvedimento di
espulsione nei confronti dello straniero che, dopo aver
ricevuto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno,
può dimostrare nuovi elementi sopraggiunti. In questo
caso è necessario procedere al riesame della situazione
tenendo conto dell’attualità della situazione dello straniero.
Permesso di Soggiorno per lavoro
autonomo. D.lgs 286/98 T.U. art. 5 comma 3
quater
Quando si
può
richiedere
Durata
Contributo
L’ingresso per lavoro autonomo è subordinato al
rilascio di un nulla osta che deve essere richiesto alla
Questura entro 8 giorni dall’ ingresso in Italia
dall’interessato o da un suo delegato nell’ambito delle
quote previste ogni anno dal decreto flussi.
Non superiore a 2 anni
A seguito dell'entrata in vigore della legge
94/2009, la richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno sarà sottoposta al
versamento di un contributo compreso tra 80 e
200 euro.
Rinnovo del Permesso di Soggiorno per
lavoro autonomo
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata 60
giorni prima della data di scadenza e fino a 60 giorni dopo la data scadenza
allegando: fotocopia dell'autorizzazione o della licenza o dell'iscrizione in
apposito albo o registro o della presentazione di dichiarazione o denuncia
prevista dalla normativa vigente per l'esercizio della attività professionale
svolta, fotocopia dell'iscrizione alla CCIAA(Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura) fotocopia della dichiarazione dei redditi. Per i soci
prestatori d'opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata
anche di: dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni
svolte dal socio lavoratore con allegata fotocopia del documento d'identità del
dichiarante, fotocopia del libro soci.
Permesso di Soggiorno per lavoro
stagionale articolo 24 del T.U. 286/98
Quando
viene
rilasciato
Chi lo può
richiedere
Durata
Si può ottenere questo tipo di permesso di
soggiorno, nell’ambito del Decreto Flussi
annuale, se c’è la richiesta, nominativa o
numerica.
1.
un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia;
2. un’associazione di categoria per conto dei
loro associati.
minimo 20 giorni e massimo 6 o 9 mesi a
seconda della durata del lavoro stagionale
richiesto.
Conversione del Permesso di Soggiorno
per lavoro stagionale
 L’art. 24, comma 4, del T.U. sull’Immigrazione, prevede anche la
possibilità di conversione del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, però solo qualora vi siano quote disponibili per
motivi di lavoro a tempo determinato o indeterminato. il
lavoratore in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro
stagionale può convertire lo stesso in permesso di tipo normale e
rinnovabile. Questo però può avvenire solo se, anteriormente alla
scadenza del permesso di soggiorno di tipo stagionale, il
lavoratore ottiene mediante un datore di lavoro - che presenta la
domanda al momento della pubblicazione del decreto flussi l’autorizzazione all’assunzione con contratto non stagionale, di
tipo subordinato, a tempo indeterminato o determinato.
Permesso di Soggiorno per attesa
occupazione
Quando
viene
rilasciato
Come
ottenerlo
Durata
lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno regolare, se
alla scadenza, non possiede più i requisiti per rinnovarlo (es.
perdita del lavoro oppure fine del corso di studio), può
ottenere la conversione in permesso per ATTESA
OCCUPAZIONE.
1. iscriversi nelle liste di collocamento
2. la conversione va presentata entro i due mesi
successivi dalla scadenza del permesso di
soggiorno in possesso (es. lavoro o studio).
massimo 6 mesi
Lo straniero in Italia con nulla osta al lavoro se trova indisponibile il datore di lavoro
all’assunzione per cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di soggiorno per
ATTESA OCCUPAZIONE di 6 mesi, allegando alla domanda una dichiarazione a firma del
responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della
disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.
Rinnovo Permesso di Soggiorno per attesa
occupazione
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è
rinnovabile in via generale.
Al termine della validità del permesso il lavoratore:
Potrà richiedere un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato nel caso in cui trovi una nuova occupazione
(inviando allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o
presentando alla Questura una lettera di disponibilità di
assunzione da parte di un datore di lavoro).
Nel caso in cui non trovi un nuovo lavoro, dovrà lasciare il
territorio nazionale. Il viaggio di rientro nel Paese di
provenienza è a carico dell’ultimo datore di lavoro.
Segue
 Lo straniero che, al momento della scadenza del permesso
di soggiorno, sia iscritto da oltre 6 mesi al Centro per
l’Impiego, potrà comunque tentare di far valere la
disponibilità di risorse economiche sufficienti al fine di
prolungare il suo soggiorno oltre il termine di 6 mesi. A tal
proposito dovrebbero essere prese in considerazione la
disponibilità di indennità di mobilità (che è di oltre 6
mesi), la disponibilità di indennità di disoccupazione (che
può andare oltre i 6 mesi) la disponibilità del Trattamento
di Fine Rapporto, di eventuali risparmi, di arretrati, la
presenza di eventuali cause intentate nei confronti del
precedente datore di lavoro (che potrebbero sfociare in
sentenze di riammissione o in risarcimenti del danno).
Permesso di Soggiorno per ricongiungimento
familiare art. 30 del T.U. 286/1998
Può essere
rilasciato a
Durata
•I familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare o l’ingresso di familiari al seguito con
un cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di
cittadini italiani o comunitari sarà invece rilasciata una carta di
Soggiorno);
• Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno che
contrae matrimonio con cittadino straniero regolarmente soggiornante;
Allo straniero regolarmente soggiornante familiare di un cittadino
straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare
entro un anno dalla scadenza del suo titolo (In caso di rilascio in favore del
familiare di soggetto titolare dello status di rifugiato si prescinde dal
possesso di un regolare titolo di soggiorno);
•Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano, anche se, anche
se lo straniero è irregolare;
•Al parente entro il secondo grado di cittadino italiano (permesso di
soggiorno per motivi familiari ex art 19, 286/98 - ex art 28, 394/99)
ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è
correlato ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo
Segue
Primo
rilascio
Lo straniero con il visto per ricongiungimento familiare,
entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia,
deve presentarsi presso lo Sportello Unico per
l'immigrazione, ritirare la richiesta di permesso di
soggiorno da presentare all’Ufficio postale unitamente
a: copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4
fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro. ricevuta del
versamento di euro 27,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno
in formato elettronico;
pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di
spedizione.
Se ti ricongiungi con un cittadino italiano ti viene rilasciata dalla Questura la “Carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” che ha la validità di 5 anni.
Rinnovo del Permesso di Soggiorno per
ricongiungimento familiare
Il titolare del permesso deve presentare domanda di rinnovo
60 giorni prima della scadenza del titolo.
La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di famiglia è presentata attraverso la compilazione
del Kit postale da inoltrare con apposita busta attraverso gli
Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi
di Roma.
Non è necessario convertire il permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare per svolgere un’attività lavorativa.
Esso va convertito, al momento della scadenza del permesso.
Permesso di soggiorno per studio
Per il RILASCIO
oltre ai
documenti
di base è
necessario
presentare:
DURATA:
1. nr. 1 marca da bollo da euro 14,62;
2. nr.5 fotografie formato tessera
3. per i visti rilasciati dopo il 16.1.2002, copia della
documentazione relativa al corso di studi presentata
all’Ambasciata italiana ai fini del rilascio del visto,
timbrata e firmata dall’addetto consolare;
4. Certificato d’iscrizione a istituti e/o scuole pubbliche
o private, università o dichiarazione di enti privati, in
originale. Nel caso di corsi pluriennali, il certificato
di iscrizione dovrà indicare la durata;
5.
autocertificazione o certificato di residenza o
altrimenti copia della comunicazione, ai sensi
dell’art.7 D.L.vo 286/98, da parte del soggetto
ospitante, corredata dalla copia del documento di
identità di quest’ultimo e del documento che attesti
la disponibilità dell’alloggio (contratto di affitto o
rogito).
massimo 1 anno ed è rinnovabile per la durata
legale del corso di studio.
Rinnovo Permesso di soggiorno per studio
Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di
ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.
Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per
più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.
Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la
frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il
visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dalla Autorità
accademica e dell’accesso ad un corso di tipo universitario
intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello
medio/superiore.
Conversione Permesso di soggiorno per
studio
CONVERSIONE:
È possibile prima della scadenza e nell’ambito delle quote
disponibili, stando direttamente in Italia, in:
• permesso per lavoro subordinato, presentando il
contratto di soggiorno;
• permesso lavoro autonomo, presentando la
documentazione necessaria.
In alcuni casi è possibile la conversione direttamente da studio a
lavoro al di fuori delle quote (esempio: se si è conseguita una
laurea, un dottorato o un master universitario di 2° livello in
Italia).
Al conseguimento del titolo, per la cui frequenza le nostre Rappresentanze Consolari hanno
rilasciato il visto di ingresso per motivi di studio, potrà essere concessa proroga al soggiorno
solo nei casi di specializzazione o dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso,
rinnovabile per un anno.
Competenze dello sportello unico per
l’immigrazione
Lo Sportello unico rilascia il nulla osta per:
1. Lavoro subordinato degli stranieri (al primo ingresso)
2. Il ricongiungimento familiare degli stranieri.
Inoltre, vengono trattate le seguenti pratiche:
• Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all’estero nei casi, previsti
dall’art. 27, comma 1, del T.U., che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi
d’ingresso;
• Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti;
• Conversione permesso per studio e per lavoro stagionale in permesso per lavoro
subordinato;
• Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato da parte di studenti stranieri al raggiungimento della maggiore età;
• studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica;
• Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, nel caso di conversione
in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di
studio;
• Richiesta nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari.
Con il decreto flussi 2010/2011 si è attivata una nuova procedura e le domande
vengono inviate esclusivamente per via telematica.
Normativa ingresso dei cittadini
extracomunitari
 D. Lgs. 286/ 98 T.U. sull’immigrazione
 D.M. 12 luglio 2000 Definizione delle tipologie dei visti
di ingresso e del loro ottenimento
 Accordo di Schengen e Convenzione di Applicazione
Cenni sulla procedura di regolarizzazione
di colf e badanti
La procedura prevista dall’art. 1ter della L.102/2009 è finalizzata
all’emersione dal lavoro nero svolto nei seguenti settori:
 Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf)
 Assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano
l’autosufficienza (badanti)
Soggetti interessati
DATORE DI
LAVORO
LAVORATORE
•Cittadini italiani
•Cittadini comunitari residenti in Italia
•Cittadini stranieri extracomunitari con
permesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo o con carta di soggiorno in
quanto famigliari di cittadini comunitari
•Cittadini italiani
•Cittadini comunitari residenti in Italia
•Cittadini stranieri extracomunitari comunque
presenti in Italia
Requisiti
 La dichiarazione di emersione è stata presentata dai
datori di lavoro a favore dei lavoratori italiani,
comunitari ed extracomunitari che al 30 giugno 2009
erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi.
 Ciascun nucleo familiare può chiedere la
regolarizzazione di massimo tre lavoratori (1 colf e
due badanti).
Procedura
 Presentazione di una
dichiarazione dal primo al 30
settembre 2009. La richiesta è stata presentata utilizzando
una procedura telematica che permette al datore di lavoro
di inviare on line i moduli debitamente compilati.
 Una volta inviata la domanda è stato possibile conoscere lo
stato di avanzamento della pratica consultando on line
l’apposita sezione del sito.
 Lo Sportello Unico acquisisce telematicamente il parere
della Questura.
 Lo Sportello Unico convoca le parti per la stipulazione del
contratto di soggiorno
Documenti da presentare presso lo
sportello unico per l’ immigrazione
DATORE
LAVORO
LAVORATORE
DI
•Documento di identità;
•Stato di famiglia;
•Modello F24 riguardante il versamento forfettario di €.
500,00;
•Dichiarazione Redditi anno 2009 periodo di imposta 2008
(Colf) certificato medico (badante)
•Marca da bollo i cui estremi sono stati indicati nella
domanda (in caso di smarrimento, sarà possibile consegnare
una nuova marca da € 14.62);
•Idoneità alloggiativa( rilasciata dall’Ufficio tecnico del
Comune di residenza);
•Cessione di fabbricato ( presso il Commissariato di zona)
•Passaporto valido
•Codice Fiscale, indispensabile qualora il lavoratore ne sia già
in possesso.
Requisiti per assumere lavoratori
domestici
 Nel caso di un solo componente del nucleo
familiare che percepisce redditi:
Attestazione di un reddito imponibile risultante dalla
dichiarazione dei redditi 2009, riferita all’ anno 2008
non inferiore a € 20.000,00.
 Nel caso di più componenti del nucleo familiare
che percepiscono redditi:
Attestazione di un reddito imponibile risultante dalla
dichiarazione dei redditi 2009, riferita all’ anno 2008
non inferiore a € 25.000,00
Decreto flussi 2010/2011
Con il decreto flussi Il datore di lavoro, italiano o
extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia,
può presentare la domanda per il nulla osta al lavoro
subordinato per un cittadino extracomunitario
residente all’estero o che, trovandosi in Italia, non può
essere assunto direttamente perché sprovvisto
completamente di un permesso di soggiorno, oppure
titolare di un permesso non valido per l’assunzione
diretta. Il Decreto autorizza 98.080 quote (86.580
nuovi ingressi per motivi di lavoro non stagionale a
favore di cittadini extracomunitari
“residenti”
all’estero e 11.500 conversioni in permessi per lavoro).
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Proiezione slide - CAF SELVA CANDIDA sas