Sistema Edile Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Parco Commerciale ” Le Fontane “ 29 aprile 2014 Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 1 La Medicina del Lavoro Studia i rapporti tra: Lo stato di salute dell’uomo che lavora. Il Lavoro svolto. Le Condizioni dell’ambiente di lavoro. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 2 La Medicina del Lavoro Promuove il più alto stato di benessere psico-fisico del lavoratore. Previene qualunque malattia che possa derivare dal lavoro. Adatta il lavoro all'uomo. Sistema ogni al posto giusto. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 3 Definizione di Salute Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute non è assenza di malattia, ma completo benessere fisico, psichico e sociale. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 4 Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 5 Studia le tecnologie,il modo di lavorare,i materiali utilizzati nelle botteghe artigiane ed in agricoltura. Osserva gli effetti sull’uomo dovuti alle condizioni di lavoro, ai materiali utilizzati . Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medica del Lavoro 6 Nell’era moderna Devoto fonda la 1° Clinica del Lavoro a Milano, riprendendo il percorso di Ramazzini, partendo dal presupposto della non incompatibilità tra salvaguardia della salute dei lavoratori e progresso economico. Nel 1930, durante il ventennio Fascista, furono Istituiti alcune strutture eroganti prestazioni di tipo assicurativo, rese successivamente obbligatorie per i Lavoratori come: I.N.A.M., I.N.A.I.L., I.N.P.S. e l’Ispettorato del Lavoro. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicnia del Lavoro 7 Furono emanate Leggi sull’ Assicurazione per alcune Malattie Professionali, sulla tutela del lavoro delle Donne e dei Fanciulli, e sulla maternità delle Lavoratrici. Negli anni 60, sarà l’E.N.P.I., la più importante organizzazione erogante servizi Medici per le industrie. Negli anni 50, sono state emanate due Leggi fondamentali in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro, sulle quali si basa ancora il Sistema Prevenzionistico Italiano: D.P.R.547/55 e 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul Lavoro. D.P.R.164/56 - Norme per la Sicurezza in Edilizia. D.P.R. 303/56 -Norme relative all’ Igiene sul Lavoro. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del lavoro 8 Negli anni 70 nascono i primi servizi di Medicina del lavoro. Nel 1991 è stato emanato il Dlgs.277( Piombo,Amianto e Rumore ). Nel 1994 è stato recepito il Dlgs.626/94 con le s.m.i. Ai giorni nostri “ Testo Unico in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro n° 81/2008 integrato e modificato dal Dlgs. 106/2010. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 9 Medico Competente Normativa D.P.R. DLgs DLgs. D.Lgs. DLgs. 303/56 277/91 626/94 402/01 81/08 Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 10 D.P.R. 303/56 (art 33) “ Nelle lavorazioni industriali i lavoratori devono essere visitati da un Medico Competente “ . DLgs. 277/91 (art 3 comma 1 let. C – art 55) Art. 33. Definizione di Medico Competente, che deve possedere Titoli o Autorizzazioni. Art. 55. Esercizio dell'attività di medico competente: I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. “ 1° Sanatoria “ Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 11 Dlgs. 626/94 “ Il recepimento delle Direttive Europee. “ La definizione del ruolo e i compiti del Medico Competente “. D.L. 402/01 “ 2° Sanatoria”: Aumentano i soggetti titolati a svolgere la funzione di Medico Competente. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 12 Dlgs. 81/2008 e 106/2010 Il DLgs 81/08 rispetto al passato non modifica titoli e requisiti per lo svolgimento dell’attività di M.C. . Viene istituito un elenco dei M.C. presso il Ministero della Salute e un percorso formativo aggiuntivo per gli Specialisti in Medicina Legale e Igiene. ( D.l. 402/91 ) L’ incompatibilità tra attività di vigilanza in una struttura pubblica e attività di Medico Competente su tutto il territorio nazionale. Il Medico Competente con funzioni di Coordinatore nelle aziende con più unità produttive, o dove il D.V.R. ne rilevi la necessità. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 13 Medico di Fabbrica Quella generica indicazione, che voleva sottolineare che l’allora Medico di Fabbrica non poteva essere un medico qualunque, ma doveva possedere una certa competenza - sia pure non specificata . Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 14 Il Medico del Lavoro “ Competente “ E’ un professionista in possesso di uno dei seguenti titoli: Specializzazione in Medicina del Lavoro. in Medicina Preventiva dei lavoratori e psicotecnica. Docenza in Medicina del Lavoro. in Medicina Preventiva dei lavoratori e psicotecnica. in Fisiologie ed Igiene del Lavoro. in Clinica del Lavoro. in Igiene Industriale. Deve certificare i propri Titoli presso il Ministero della Salute Autorizzazione di cui all’ Art. 55 del Dlgs. 277/91 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. in Medicina Legale. Elenco Nazionale dei Medici Competenti . Obbligo di percorsi formativi Universitari Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro Obbligo di Educazione Continua in Medicina 11 Attributi Il Medico Competente deve possedere una cultura sanitaria, scientifica, tecnica e normativa. Si deve adeguatamente formare ed aggiornare nel tempo. Il M.C. collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, ai programmi di informazione/formazione dei Lavoratori, ai corsi di primo soccorso. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 16 Nomina del Medico Competente Il Datore di Lavoro nomina nei casi previsti dalla normativa vigente un Medico Competente. Questo atto presuppone una scelta fiduciaria, per la delicatezza dei compiti normativamente individuati. Il M.C. è l’unico titolare dei compiti previsti dalla normativa vigente, che deve assolutamente svolgere direttamente; Non può, a sua volta, delegare ad altri sanitari l’esecuzione dei compiti (e delle relative attività) che gli sono propri. ( indelegabilità degli atti del M.C. ). Può essere: •Dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore; •Libero professionista; •Dipendente del datore di lavoro. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 17 Attività del Medico Competente art. 39 Dlgs. 81/2008 Art. 39 c. 1: L’attività di M.C. è svolta secondo i principi della Medicina del Lavoro e del Codice Etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale ( I.C.O.H. ) . “ Codice di comportamento A.N.M.A., approvato a Caserta il 10 ottobre 1997. “ ESEMPIO: Il M.C. agisce sempre con “ indipendenza intellettuale e professionale “, in particolar modo nel formulare i G.I., non deve in nessuna maniera essere influenzato da conflitti di interesse, da persone o altro. • Il richiamo normativo agli aspetti deontologici della professione può diventare un criterio per giudicare l’operato del M.C. anche in sede penale. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 18 Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 19 Medico Competente Medico ( in ? !! ) Competente Tutto quello che vorreste sapere sul Medico Competente e non avete mai osato chiedere. “ COME SI FA IL MEDICO COMPETENTE SENZA RISCHIARE DI PASSARE DA ... INCOMPETENTE “. Dr Antonio Montanile 20 Ma che cosa fa Sto Medico Competente? - Attività collaborative e partecipative; - Sorveglianza sanitaria; - Attività informative - formative. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 21 Come viene spesso considerato il M.C. • Figura necessaria per ottemperare ad un obbligo di legge, ma spesso non viene consultato nella stesura del D.V.R., tanto meno nella gestione del rischio o nell’ organizzazione del lavoro, • Medico che visita “ Lavoratori sani “, • Medico che fa un giro panoramico per l’Azienda, ma raramente è chiamato a collaborare per la formazione dei Lavoratori. Tutto questo col minimo impegno di spesa. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 22 M.C. - F.R. – M.P. Fin dall’emanazione del D.P.R. n.303/56 il controllo sanitario dei lavoratori rappresenta una misura di prevenzione secondaria, per la diagnosi precoce delle Malattie Professionali. Al M.C. viene affidata una responsabilità in ordine alla “prevedibilità”, data dalla scienza medica, delle patologie causate e/o correlate a Fattori di Rischio lavorativi. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 23 Sorveglianza Sanitaria art. 2 comma 1- lettera m - art 41 Dlgs 81/2008 Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 24 Sorveglianza Sanitaria art. 2 comma 1- lettera m - art 41 Dlgs 81/2008 E’ l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela della Salute e alla Sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei Lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento della attività lavorativa, ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla Mansione Specifica• S.I.M.L.I.I. 2004 Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 25 L’ interpretazione della Sorveglianza Sanitaria dal punto di vista giuridico La gestione del “ rischio residuo” successiva all’adozione, da parte del Datore di Lavoro, di tutte le misure previste dalla normativa, secondo principi di “ massima sicurezza tecnicamente fattibile” e “ in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” (art.2087 C.C.). Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 26 Conferenza Nazionale sull’alcol ottobre 2008 Il recente DLgs 81/08 conferma la Sorveglianza sanitaria dei Lavoratori non più orientata solo alla prevenzione delle Malattie Professionali, ma alla sicurezza e alla salute della collettività. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 27 D.Lgs. 81/2008 Articolo 41 Sorveglianza Sanitaria: Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le Visite Mediche sono altresì finalizzate alla verifica dell’assenza di: - alcol dipendenza - assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 28 D.Lgs. 125/2001 Articolo 15 • Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. LEGGE 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001) Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 29 D.Lgs. 125/2001 Articolo 15 • I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal Medico Competente, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 30 Alcuni esempi di: Attività che comportano elevato rischio: • fabbricazione e uso di fuochi artificiali; • vendita di fitosanitari; • manutenzione degli ascensori; • vigilatrice di infanzia, addetto ai nidi materni, ecc.. • mansioni sociali e sanitarie svolte in strutture pubblic. e private; • insegnamento nelle scuole pubbliche e private; • mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi; • attività di trasporto: patente cat. B, C, D, E, guida di taxi, ecc.. • addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci; • lavoratori dell’edilizia che prevedono attività in quota >2 m. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 31 LINEE GUIDA STATO dell'ARTE Alcuni esempi: Linee guida della Regione Lombardia (marzo 2000 - 31 ottobre 2002). Protocolli sanitari della Regione Veneto, nell'ambito del progetto regionale “prevenzione in edilizia”, anno 2004 ( Resp. dott Coato). Protocollo proposto nel convegno della Regione Lazio (12/03/2008) dal titolo “la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori edili nelle grandi opere della capitale: esperienze e prospettive”. Protocolli specifici per esposizione a amianto e/o silice. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 32 MANSIONI Addetto al Montaggio di Elementi Prefabbricati Descrizione sintetica della Mansione Rischi per la Salute Assembla i vari componenti del prefabbricato – Lavori in altezza. Rumore - M.M.C. Carpentiere Descrizione sintetica della mansione Rischi per la Salute Effettua la preparazione delle casseforti e Rumore – Rischio Cancerogeno (Oli delle armature - si occupa della Disarmanti ) – Rischio Allergologico predisposizione del getto di calcestruzzo e ( Sostanze Nocive per contatto ) – M.M.C.. del disarmo – lavori in altezza. La Legge 292/63 rende la vaccinazione antitetanica obbligatoria per i lavoratori dell’ Edilizia. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 33 Copritetti Descrizione sintetica della Mansione Rischi per la Salute Lavora in quota per realizzare coperture. Rumore – M.M.C. – rischio Allergologico ( Sostanze Nocive per contatto ). Gruista Descrizione sintetica della Mansione Rischi per la Salute Addetto alla conduzione e alla manutenzione di macchine semoventi Rumore – Vibrazioni T.B. – Rischio Chimico ( Oli Minerali ). Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 34 Operatore Mezzi Meccanici Descrizione sintetica della Mansione Rischi per la Salute Addetti alla conduzione di macchine per movimento terra, macchine per trasporto ed escavatori, cura anche la manutenzione dei mezzi. Rumore – Vibrazioni T.B. – Rischio Chimico ( oli Minerali ). Operatore Centrale Betonaggio Descrizione sintetica della Mansione Rischi per la Salute Prepara il getto di calcestruzzo e controlla la dosatura e gli approvvigionamenti. Rumore – Polveri con Silice – Rischio Allergologico ( sostanze nocive da contatto ). Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 35 Impermeabilizzatore Descrizione sintetica della Mansione Rischi per la Salute Addetto all’ impermeabilizzazione e alla coibentazione di fondazioni, muri, intercapedini,tetti, solai, bagni, terrazze ecc.... Effettua saldature ad aria calda, utilizza impregnanti e resine epossidiche. Rumore – M.M.C. – Rischio Chimico – Rischio Cancerogeno – Rischio Allergologico ( Sostanze Nocive per Contatto). Muratore E’ addetto al consolidamento delle strutture coordinando il manovale, alla costruzione, ai tamponamenti ed alle rifiniture. Rumore – M.M.C. – Rischio Allergologico ( Sostanze Nocive per Contatto ). Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 36 Piastrellista Descrizione sintetica della Mansione Rischi per la Salute Addetto alla posa in opera di vari tipi di rivestimenti su pavimenti e pareti – Effettua il trattamento degli stessi con detergenti, impermeabilizzanti – impregnanti. Rumore – M.M.C. – Vibrazioni – Rischio Chimico (Solventi e Collanti ) – Polveri di Legni (anche esotici ) per posa parquet. Pittore Edile Descrizione sintetica della Mansione Rischi per la Salute Effettua tinteggiatura, realizza elementi decorativi, prepara superfici. M.M.C. – Rischio Chimico ( vernici , solventi , collanti , gesso ) – Movimenti ripetitivi dell’arto superiore. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 37 Stuccatore Descrizione sintetica della Mansione Rischi per la salute Prepara e posa intonaci, realizza finiture e superfici, sagoma elementi in stucco e gesso. M.M.C. – Rischio Chimico ( solventi e vernici ) – Rischio Allergologico ( gesso – stucco ), Movimenti ripetitivi dell’arto superiore. Pontatore Edile Descrizione sintetica della Mansione Rischi per la Salute Monta Ponteggi, scale, realizza opere provvisionali, lavora in altezza. M.M.C. – Rumore. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 38 Sorveglianza Sanitaria art. 2 comma 1- lettera m - art. 41 Dlgs 81/2008 ►Titolo VI – M.M.C. ►Titolo VII – V.D.T. ►Titolo VIII – Agenti Fisici: • Rumore • Vibrazioni • Campi Elettromagnetici • Radiazioni ottiche artificiali ►Titolo IX – Sostanze Pericolose: • Agenti Chimici • Agenti Cancerogeni • Amianto ►Titolo X – Agenti Biologici ►Attività che espongono a polveri contenenti silice ( D.P.R. 1124/82 ); ►C.V.M. Dlgs. 962/95; ►Radiazioni Ionizzanti ( Dlgs. 230/95 ); ►Lavoro Notturno ( Dlgs. 532/99 ); ►Intesa della conferenza Stato Regioni del 16/03/06 ( art. 15 legge 125/01 ), attività lavorative in cui è vietata l’assunzione di alcolici; ►Provvedimento 30/10/2007, intesa in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza. Si ricorda che per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria in materia di lavoro notturno,gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 39 Sorveglianza Sanitaria art. 2 comma 1- lettera m - art 41 comma i lettera a,b Dlgs 81/2008 La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal M.C. : a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’ art. 6; 106.. "Le D.E. non hanno efficacia fino a quando non vengono recepite dagli stati membri nel loro ordinamento giuridico” b) qualora il Lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal M.C. correlata ai rischi lavorativi. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 40 Sorveglianza Sanitaria L’ IDONEITA’ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE SPECIFICA Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 41 Obiettivi della Sorveglianza Sanitaria Tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori attraverso: • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. • Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi. • Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 42 La “nuova” Sorveglianza Sanitaria art. 41, comma 2 (modificato dall’art. 26 del D. Lgs. 106/2009) a) Visita medica preassuntiva e preventiva: assenza di controindicazioni al lavoro Specificob) Visita medica periodica : controllare nel tempo lo stato di salute del lavoratorec) Visita medica su richiesta del lavoratore d) Visita medica in occasione del cambio della mansione e) Visita medica alla ripresa del Lavoro: dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 gg. continuativiVisita medica alla cessazione del rapporto di lavoro; (ag. chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, amianto e ag. Biologici ) Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro G.I. SPECIFICO Alla Mansione La “nuova” Sorveglianza Sanitaria L’art 26 del D.Lgs 106/2009 ha modificato l’art 41 c 2 del D.Lgs 81/2008 introducendo importanti novità: • La visita medica preventiva in fase preassuntiva che può essere effettuata su scelta del D.D.L. dal MC o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. •La visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute (malattia o infortunio) di durata superiore ai sessanta giorni al fine di verificare l’idoneità alla Mansione. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro La “nuova” Sorveglianza Sanitaria Definizione “estensiva” di Lavoratore (art 2 modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 106/09) e quindi allargamento del campo di applicazione della Sorveglianza Sanitaria (art.3, modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 106/09) : somministrati, distaccati , a progetto, occasionali, telelavoratori, volontari delle cooperative sociali (legge n. 381/1991), VV.FF., protezione civile, C.R.I., soccorso alpino p , , p e speleologico: modalità di applicazione con decreto entro 31 dicembre 2010), studenti: uso di laboratori, attrezzature di lavoro, esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici, VDT Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro Il “valore aggiunto” della collaborazione al D.V.R. del Medico Competente: 1) Rischi “non normati”: a) rischi organizzativi : stress lavoro-correlato (art. 28 c. 1 bis: in mancanza delle indicazioni della Commissione consultiva permanente, entro il 1° agosto 2010) b) movimenti ripetitivi : WMSDs c) posture incongrue:osteoartropatie 2) Rischi per categorie particolari di lavoratori: “flessibili” (D.Lgs. 276/03) lavoratrici in età fertile (T.U. 151/01) minori ed apprendisti (D.Lgss. 345/99 e 262/00) disabili (L. 68/99) lavoratori a turni (D.Lgs. 66/03) mobile workers lavoratori all’estero lavoratori migranti ecc. N.B.: in tutti i suddetti casi può essere necessario attivare la sorveglianza sanitaria Protocollo Sanitario di Rischio art. 25 comma 1 lettera b Dlgs. 81/2008 art. 229 comma 4 E’ un contributo del M.C. alla valutazione dei Rischi Aziendali Redatto dal M.C. in funzione dei Rischi Specifici presenti in azienda, tenendo conto in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Include accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori,e mirati al rischio e il meno invasivi possibili. ( a basso rischio per il Lavoratore ) Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 47 E io Pago!! ( Totò: 47 morto che parla ) art. 2,comma 1, lettera b del D.Lgs.81/08 Gli adempimenti relativi alla Sorveglianza Sanitaria, vengono demandati al Datore di Lavoro,che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come individuato nel Documento di Valutazione dei Rischi. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 48 Criticità • • • • Qualità scadente delle Valutazioni dei Rischi Difficoltà socio economiche e deficit occupazionale Rapporto tra Medici Competenti e Datori di Lavoro Scarsa sensibilità da parte del mondo medico (M.M.G. – Ospedalieri – Specialisti, scarse conoscenze in Medicina del Lavoro, carenze nelle anamnesi lavorative, mancata trasmissione di denunce e referti, ecc.). Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 49 Il Giudizio di Idoneita’ art.41 comma 6 Dlgs. 81/2008 Gli accertamenti sanitari effettuati dal Medico Competente sono finalizzati ad esprimere un Giudizio di Idoneità alla Mansione Specifica del Lavoratore a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 50 Il Giudizio di Idoneita’ art.41 comma 7 ,8,9 Dlgs. 81/2008 Nel caso di espressione del Giudizio di Inidoneità Temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Dei giudizi di cui al comma 6, il Medico Competente informa per iscritto il Datore di Lavoro e il Lavoratore. Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 51 …dalla letteratura… • In tutti i paesi europei, il giudizio è sempre stato espresso con riferimento non solo alla salute del soggetto lavoratore, ma anche a quella dei terzi. [Serra C, et al. Criteria and methods used for the assessment of fitness for work: a systematic review. Occup Environ Med. 2007;64(5):304-12.] • In Italia questo aspetto è stato riconosciuto solo dal D.Lgs 81/08. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 52 Significato e finalità del G.I. Cosa vuol dire Idoneità alla mansione specifica? • Non valutazione della capacità lavorativa e/o professionale a svolgere un determinato compito, ma capacità a “sopportare” un determinato rischio professionale. • Valutazione di tipo “preventivo” e non di tipo “medico legale” Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 53 Modalità di espressione del G.I.: che significa ? 1° • Idoneo: può svolgere la mansione in modo completo, sopportando tutti i rischi- • Idoneo con prescrizioni: può svolgere la propria mansione con l’utilizzo di accorgimenti particolari che consentono comunque lo svolgimento completo dei propri compiti (per es. l’uso di guanti non in lattice)- Dott. Enrico Ciaccio Spec. in Medicina del Lavoro. 54 Modalità di espressione del G.I.: che significa ? 2° • Idoneo con limitazioni: può svolgere la propria mansione con l’esclusione di alcuni compiti che espongono ad un determinato rischio professionale; indica pertanto un esonero da determinati compiti che può essere assoluto (esonero dalla M.M.C./P. ) o relativo (esonero dalla M.M.C./P. in assenza di mezzi di ausilio, non movimentare carichi superiori al peso di …… )ESEMPIO: L’espressione “Idoneo alla M.M.C. con l’utilizzo di mezzi di ausilio” va comunque considerata un’idoneità con limitazione, poiché sottintende la controindicazione ad una libera effettuazione della M.M.C.- Dott. Enrico Ciaccio spec. in Medicina del Lavoro. 55 Modalità di espressione del G.I.: che significa ? 3° Non idoneo: Non Idoneo temporaneamente: Il Lavoratore non può essere esposto a nessuno dei rischi specifici della propria mansione. Il Lavoratore dovrà avere in seguito una opportuna ricollocazione. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 56 Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 57 Modalità di espressione del G.I.: 4° Qualora il Medico Competente ravvisi una Limitazione grave della capacità lavorativa, tale da compromettere l’idoneità ai compiti di istituto, indipendentemente dall’esposizione a rischi professionali, potrà eventualmente proporre al D.L. l’invio del Lavoratore a visita Medico Collegiale ( ex art. 5 Legge 300 ). Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 58 Modalità di espressione del G.I.: 5° Come valutare infine il Lavoratore che a seguito di una limitazione rilasciata dal Medico Competente viene spostato in una diversa occupazione, dove non risulta più esposto a quel determinato rischio per il quale era stata espressa la limitazione? Indubbiamente quel Lavoratore diventa Idoneo alla sua nuova mansione specifica. “Per evitare che si perda la memoria del motivo di tale nuova assegnazione……” ….Idoneo alla mansione attuale (mantenere esonero da ….....) Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 59 La scheda di destinazione lavorativa 1° • • • • • • • Prevede: La consultazione con il S.P.P. Aziendale. Il nominativo del Lavoratore. L’ indicazione della mansione. L’indicazione dei rischi per i quali è istituita la Sorveglianza Sanitaria – il lavoro realmente espletato. Il livello di rischio misurato (dose). La firma del D.L. – Direttore - Dirigente. Utile sarebbe l’apporto degli R.L.S. . Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 60 La scheda di destinazione lavorativa 2° • E’ uno strumento molto semplice. • Indica al M.C. i rischi e il loro livello, aita a prevenire le Tecnopatie. • Mette al riparo il M.C. dal rischio di denuncia per violazione della L. 300/70. • Orienta il M.C. ad esprimere un giudizio mirato ai rischi valutati. • Perché è così difficile ottenerla? Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro. 61 Il Disidoneatore (termine preso in prestito al Prof. N. Magnavita ) • Il M.C., se non esercita i suoi compiti di consulenza nella gestione del rischio da lavoro, modificando l’ambiente così che non sia più nocivo per nessun lavoratore, è solo un DISIDONEATORE a domanda, in particolar modo negli Enti Pubblici. • Nelle aziende private, e in tutte le microaziende, il Giudizio di Idoneità con gravi limitazioni è una rarità assoluta. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in: Medicina del Lavo 62 LAVORATORIIII… TIE !!!!!! Dott. Enrico Ciaccio spec. in Medicina del Lavoro. 63 Malattia Professionale Tecnopatia Si considera M.P. quella contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il Lavoratore. - la causa non agisce in un breve periodo di tempoMalattia provocata da azione dannosa causata da agenti fisici o chimici o biologici o psicologici presenti nell’ambiente di lavoro ed a cui un lavoratore è stato esposto. Clinicamente emerge oggi qualcosa le cui cause si collocano nel passato: Mesi, Anni, addietro. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 64 Circolare I.N.A.I.L. 16/02/2006 La malattia è di origine professionale quando si accerti l’avvenuta esposizione ad agenti patogeni lavorativi dotati di idonea efficacia causale, pur accertando la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi o se quest’ultimi operano con azione sinergica e moltiplicativa. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 65 Il M.C. può o deve collaborare con il D.L. in fase di valutazione dei rischi? INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA NORMA: Ai sensi dell’art.2 c.1 h (definizioni) il M.C. “collabora, secondo quanto previsto all’art.29, c.1 con il D.L. ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”. Ai sensi dell’art.25 c.1 a (obblighi) il M.C. “ collabora con il D.L. e con il S.P.P. alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria “. QUINDI IL M.C. INTERVIENE SEMPRE IN QUALITA’ DI CONSULENTE E SUCCESSIVAMENTE PUO’ ESSERE NOMINATO PER L’EFFETTUAZIONE DELLA S.S. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 66 Valutazione del Rischio La partecipazione alla stesura del D.V.R. da parte del M.C. è Importante anche per la prevenzione delle M.P. . Il “sapere medico” rientra nel processo di valutazione dei rischi e dovrebbe orientare la scelta delle misure di prevenzione da parte del Datore di Lavoro e del R.S.P.P. . Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 67 Obiettivi del Medico Competente Prevenzione (malattie professionali, malattie correlate al lavoro, infortuni). Promozione della salute dei Lavoratori. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 68 Infortunio - Malattia Professionale ( 69 M.P. e M.C. Il Medico Competente nell’espletamento della propria attività deve compiere alcuni ben precisi adempimenti medico-legali allorché evidenzi una malattia la cui eziologia potrebbe essere “professionale” o “lavoro-correlata”: a) Primo certificato medico di malattia professionale o lavorocorrelata. b) Denuncia di malattia professionale. c) Compilazione del referto. Il primo certificato deve essere rilasciato al lavoratore. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in Medicina del Lavoro 70 Obiettivo finale Tutti i Lavoratori devono essere idonei a lavorare in un ambiente di lavoro idoneo. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in: Medicina del Lavoro 71 Al contrario L’allontanamento di un Lavoratore corrisponde al riconoscimento di un danno e quindi della nocività’ dell’ambiente di lavoroDovrebbe corrispondere ad una denuncia di Malattia ProfessionaleDovrebbe corrispondere ad una segnalazione dell’anomalia al Datore di Lavoro e al S.P.P. per l’adozione dei necessari provvedimenti. Dott. Enrico Ciaccio Specialista in: Medicina del Lavoro 72