Dipartimento federale dell‘interno DFI
Segreteria generale SG-DFI
Ufficio federale per le pari opportunità
delle persone con disabilità UFPD
La Convenzione sui
diritti delle persone
con disabilità
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Sommario
• La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
• Il diritto sulle pari opportunità in Svizzera
• La valutazione della Convenzione da parte della Svizzera
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La Convenzione: tappe
• 13 dicembre 2006: adozione da parte dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite
• 30 marzo 2007: apertura alla firma
• 3 maggio 2008: entrata in vigore dopo la ventesima ratifica
• Oggi: 146 Paesi firmatari, 90 ratifiche
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Perché una convenzione?
• Protezione dei diritti umani: tenere conto della particolare
situazione delle persone con disabilità in modo che siano
tutelati i loro diritti
• Sviluppo e handicap: l’80 per cento delle persone con
disabilità vive in Paesi in via di sviluppo
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Scopo della Convenzione
Articolo 1
Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere
e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e
di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con
disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
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La disabilità
Preambolo lettera e
(…) la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con
menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che
impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla
società su base di uguaglianza con gli altri (…)
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Dal «modello medico» …
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… al «modello interattivo»
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Principi generali della Convenzione
• Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale,
compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza
delle persone;
• la non discriminazione;
• la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
• il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con
disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
• la parità di opportunità;
• l’accessibilità;
• la parità tra uomini e donne;
• il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il
rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria
identità.
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Obblighi generali
Articolo 4
Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena
realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali
per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di
alcun tipo sulla base della disabilità.
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Posizione delle Svizzera (1)
• Nel 2007, il Consiglio federale dichiarava che «giudica per
principio auspicabile che la Svizzera firmi e ratifichi la
convenzione e il protocollo facoltativo»
• Programma di legislatura 2007-2011: approvazione del
messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità
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Posizione delle Svizzera (2)
• Prassi adottata finora: la Svizzera non firma uno strumento
internazionale se non è sicura di poterlo in seguito ratificare
• Difficile valutare le possibili conseguenze per l’ordinamento
giuridico della Confederazione e dei Cantoni:
• portata globale della Convenzione
• interpretazione ed applicazione da parte degli organi
internazionali: assenza di giurisprudenza
• diritto sulle pari opportunità svizzero: disperso, settoriale,
astratto
• In via eccezionale: differenze materiali (p.es. protezione
contro la discriminazione nel settore occupazionale)
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Prospettive
• Probabilmente nel dicembre 2010: decisione del Consiglio
federale di aprire la procedura di consultazione
• 2011: elaborazione del messaggio da sottoporre al
Parlamento
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Grazie!
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Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità