“…essere Vicario”
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“… essere Vicario”
Dott.ssa Stefania Forte
DEFINIZIONE
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È bene chiarire, in proposito, che il vicario
(in ambito scolastico e non solo) è colui
che sostituisce il titolare della funzione in
caso di assenza e/o impedimento.
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“… essere Vicario”
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LEGITTIMAZIONE GIURIDICA
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3
La figura del “vicario” ha trovato il suo
fondamento, da sempre, nella legge
e ciò perché la funzione
amministrativa non ammette periodi
di vacanza, di interruzione.
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“… essere Vicario”
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LA FIGURA DEL VICARIO NELLA
SCUOLA
Nella scuola, come vi sarà ben noto,
questa figura si è rivelata sempre
necessaria, in quanto era l’unica che
potesse godere di un distacco totale o
parziale dalla docenza e garantire,
quindi, sostegno al Capo di istituto
nella conduzione della scuola.
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“… essere Vicario”
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LA FIGURA DEL VICARIO NELLA
SCUOLA
Va chiarito, a questo punto, che in tutti gli altri servizi
pubblici non esiste la figura del vicario; il Dirigente
apicale, quando ha bisogno di essere sostituito, sia
per periodi brevi o brevissimi (riunione) sia per lunghi
periodi (ferie, malattia e/o permessi) nomina a
sostituirlo un funzionario di sua scelta.
Tale nomina si protrae solo per il tempo necessario
alla sua sostituzione e non diviene mai una figura
e/o una carica a sé.
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“… essere Vicario”
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LA FIGURA DEL VICARIO NELLA
SCUOLA
Nella scuola la figura del vicario ha
assunto, invece, il rilievo di figura a sé
anche perché nella scuola non esistono
funzionari, ovvero una leadership
“intermedia” cui affidare le funzioni
dirigenziali in caso di necessità.

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“… essere Vicario”
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LA FIGURA DEL VICARIO NELLA
SCUOLA
Il vicario, attualmente, come figura
istituzionalmente definita è scomparsa!
In realtà , di fatto, la “funzione vicaria”
esiste...
Cosa vuol dire?
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“… essere Vicario”
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LA FIGURA DEL VICARIO NELLA
SCUOLA
La figura istituzionale formale è
scomparsa dai documenti e dagli atti
scritti, mentre la sua presenza accanto al
dirigente è diventata sempre più forte e
necessaria per far fronte alle numerose e
quotidiane esigenze di trasformazione
della scuola dell’autonomia.
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“… essere Vicario”
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LA FIGURA DEL VICARIO NELLA
SCUOLA
Il DS esprime sempre più l’ autentico bisogno di
potersi confrontare quotidianamente, sul piano
strategico e gestionale, con una figura
autorevole e di fiducia
Quando scompare formalmente
la figura del vicario?
Per rispondere è necessario fare riferimento
all’assetto legislativo
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“… essere Vicario”
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ANALISI DELL’ASSETTO
LEGISLATIVO:DECRETI DELEGATI
La figura del vicario è istituita nel 1974 dai
"decreti delegati"
I “docenti incaricati di collaborare con il direttore
didattico o con il preside sono eletti direttamente
dal Collegio docenti”
(art. 4 del DPR n. 416/1974).
Fra questi il Capo d’Istituto può scegliere il
docente “vicario” (o vicepreside), che ne fa le
funzioni in caso di assenza o di impedimento
(art. 3 del DPR n. 417/1974).
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“… essere Vicario”
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ANALISI DELL’ASSETTO
LEGISLATIVO:DECRETI DELEGATI
Era quindi l’organo collegiale, nella sua natura di
organo tecnico-didattico, ad esprimere la propria
rappresentanza, attraverso formali elezioni.
Si trattava sostanzialmente di un ruolo di
collaborazione generica, della quale il
direttore/preside poteva avvalersi, e che non aveva
alcuna particolare connotazione in termini di sviluppo
della carriera.
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DECRETO LEGISLATIVO 297/94
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
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Le fonti, direttamente rinvenibili nel Decreto
Legislativo 297/94 Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, sono:
l'art. 7, comma 2, lett. h), che ha testualmente
recepito l'art. 4 del DPR 416/74:
“il collegio dei docenti elegge i docenti incaricati di
collaborare con il direttore didattico o con il preside,
uno dei quali sostituisce il direttore didattico o
preside in caso di assenza o impedimento”.
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DECRETO LEGISLATIVO 297/94
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
l'art. 396 (Funzione direttiva), comma 5, che
ha testualmente recepito l'art. 3, comma 4,
del DPR 417/74:


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“In caso di assenza o di impedimento del
titolare, la funzione direttiva è esercitata
dal docente scelto dal direttore didattico o
dal preside tra i docenti eletti ai sensi
dell'articolo 7 del presente testo unico.”
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DECRETO LEGISLATIVO 297/94
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
l'art. 459 “Esoneri e semiesoneri per i
docenti con funzioni vicari”,
che ha testualmente recepito l'art. 23 della
legge 463/78.
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LEGGE ISTITUTIVA DELLA DIRIGENZA
SCOLASTICA
Con la sopravvenuta attribuzione ai Capi
d'Istituto della dirigenza scolastica, la
disciplina delle "collaborazioni" ha
registrato una sostanziale
modificazione.
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LEGGE ISTITUTIVA DELLA
DIRIGENZA SCOLASTICA
L'art. 25, comma 5,
del Decreto L.vo 165/2001
ha sancito che:
“Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente
può avvalersi di docenti da lui individuati,
ai quali possono essere delegati specifici
compiti…omissis".
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“… essere Vicario”
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LEGGE ISTITUTIVA DELLA DIRIGENZA
SCOLASTICA
E’ IL DIRIGENTE STESSO QUINDI A
SCEGLIERSI I SUOI COLLABORATORI,
CONFERENDO LORO SPECIFICI
INCARICHI.
ATTENZIONE:
Negli atti normativi il vicario comincia a
non comparire più
Scomparsa formale della figura del vicario
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“… essere Vicario”
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Non è più citato nel D . Lgs 165/01 che, all’art. 25
afferma, appunto, che il Dirigente scolastico può
avvalersi di docenti da lui stesso individuati ai quali
delega specifici compiti.
Non è citato neppure nei Contratti Collettivi del
comparto scuola che si sono di fatto
allineati a quanto prevede l’art. 25 del D.L.vo
165/2001 :
parlano di collaboratori individuati dal DS e
non considerano la funzione vicaria
contemplata invece dai
Decreti Delegati del ‘74.
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IL PARERE DELCONSIGLIO DI STATO
C’era stato anche un parere espresso dal
Consiglio di Stato
PERCHE’ E’ INTERVENUTO
IL CONSIGLIO DI STATO?
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IL PARERE DELCONSIGLIO DI STATO
Nel 2000, con la piena attuazione della dirigenza
scolastica il Ministero della Pubblica Istruzione
chiese un parere al Consiglio di Stato in merito al
permanere di due norme previste nel Testo Unico
(D.lgs n. 297/1994):
l’art. 7, che prevede l’elezione del vicario da parte
del Collegio dei docenti;
l’art. 459, che assegna esoneri, totali o parziali
l'insegnamento…
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“… essere Vicario”
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IL PARERE DELCONSIGLIO DI STATO
Parere Consiglio di Stato del 26 luglio 2000
n. 1021/2000 Sez . II
Il Consiglio di Stato analizzò la normativa e sottolineò come le
norme del Testo Unico che prevedono l’elezione del vicario
fossero in contraddizione con la facoltà del dirigente scolastico di
scegliere i propri collaboratori.
Sostenne che delle due disposizioni che disciplinano la stessa
materia in modo differente è prevalente, per le responsabilità
affidate al Dirigente scolastico, la disposizione successiva nel
tempo che attua pienamente l’autonomia.
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IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
“Infatti - argomentò il Consiglio di Stato –
il dirigente scolastico: ” è stato investito della
qualifica dirigenziale ed è divenuto
attributario di tutti i poteri di gestione unitaria
della scuola, contestualmente all'acquisto
dell'autonomia e della personalità giuridica
dell'istituzione scolastica".”
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IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
“Peraltro - continua - tale conclusione appare anche
l'unica possibile sul piano logico e sistematico
poiché il comma 5 dell'art. 25/bis, non può che
presupporre l'esistenza di un rapporto fiduciario tra
delegante e delegato, presupposto che sarebbe
frustrato dalla scelta del soggetto delegato compiuta
da organo diverso dal dirigente scolastico
delegante".”
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“… essere Vicario”
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IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Affermò anche che:
"Relativamente alla figura del Collaboratore Vicario, poi,
prevista per il Capo d'Istituto dall'articolo 396 del D.L.vo 297/94,
essa non sembra trovare spazio nel sistema della dirigenza
scolastica, non essendo prevista espressamente:
-
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in caso di assenza o impedimento del D.S. esiste il temporaneo
affidamento di funzioni da parte del Dirigente ad uno dei suoi
collaboratori in caso di assenza breve o I' affidamento in
reggenza da parte del Dirigente generale regionale per
assenze protratte nel tempo.
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IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Sulla seconda questione, quella della sopravvivenza nel sistema
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della dirigenza
scolastica, della norma che assegna esoneri totali o parziali
all'insegnamento a chi sostituisce il dirigente scolastico,
Il Consiglio sottolineò come
: “la norma in esame non fosse in contraddizione con il nuovo
quadro normativo; al contrario, l'eliminazione di una risorsa già
prevista nel Sistema precedente sarebbe andata in contrasto
con gli accresciuti e più impegnativi compiti delle istituzioni
scolastiche".”
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IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
“Si ritiene, pertanto, che il dirigente, nell'individuare i docenti di cui
intende avvalersi nello svolgimento delle funzioni organizzative e
amministrative,
possa indicare quello incaricato di sostituirlo in
caso di assenza o di impedimento di breve durata e che per
questo docente, ricorrendone le condizioni di fatto, previste dal
citato art. 459 T.U. n. 297/1994, lo stesso dirigente possa
disporre l'esonero o il semiesonero, dandone comunicazione
all'Ufficio scolastico periferico per gli adempimenti relativi alla
copertura del posto di insegnamento".
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“… essere Vicario”
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Legge 350/2003
In seguito il comma 88 dell'art. 3 della legge
350/2003 (la legge finanziaria per il 2004) ha
sostituito l'art. 459 del testo unico per quanto
riguarda l'attribuzione dell'esonero e del
semiesonero al Vicario confermando quanto
già previsto e alzando i limiti di classi per tale
attribuzione
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“… essere Vicario”
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CIRCOLARI SUCCESSIVE
ALLA SENTENZA
C.M. prot 193 del 3-8-2000
C.M. 205 del 30-8-2000
Facendo riferimento al parere espresso dal
Consiglio di Stato, si precisava che :
- i collaboratori per funzioni organizzative (tra i quali il
vicario) sono scelti direttamente dal dirigente.
- il collegio individua le funzioni obiettivo e le ulteriori figure
di collaborazione del dirigente scolastico, alle quali, alla
luce dell’ evoluzione normativa riassunta, potrebbero
essere affidati, in coerenza col P.O.F., solo compiti
connessi all'attività educativa e didattica.».
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LA LEGGE FRATTINI 145/2002
Con la riforma della dirigenza, attuata dalla
legge 15.07.2002, n. 145 (nota,
comunemente, come legge Frattini), il
Parlamento introduce nell’ordinamento
l’area della vicedirigenza.
COSA HA FATTO L’ART . 7
DELLA LEGGE 145/02?
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LA LEGGE FRATTINI 145/2002

L’art . 7 della legge 145/02 ,poi corretto dal d.l. 115/05
convertito con modificazioni nella legge 168 /05, ha introdotto
nel corpo del d . lgs 165/01, l’art 17 bis rubricato proprio come
“Vicedirigenza”
istituibile tramite la contrattazione collettiva nei comparti
ministeri e- sempre tramite contrattazione collettiva- in
tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma2,d. lgs 165/2001, citato, che comprende le
istituzioni scolastiche, previo il vaglio di compatibilità.
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LA LEGGE FRATTINI 145/2002
Gli animi si accesero pensando a questa nuova
figura anche nella scuola
Guardiamo la norma più da vicino …
L´art 17 bis l. cit. rinvia alla contrattazione collettiva
la disciplina dell’ istituto della vicedirigenza.
Dunque viene riconosciuto un forte potere alle
organizzazioni sindacali
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LA LEGGE FRATTINI 145/2002
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
L’apparato confederale riteneva che, aver rinviato l’istituzione della
vicedirigenza alla “contrattazione di comparto”, significava
rinunciare alla costituzione di una “area contrattuale separata” e,
quindi, la nuova figura giuridica doveva essere disciplinata insieme
agli altri profili professionali all’interno del CCNL di Comparto.

La vicedirigenza era però considerata, dall’operatore burocratico e
ancor di più dai diretti beneficiari della norma stessa, come una area
separata di contrattazione.
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DALLA 145/2002 ALLA 168/2005

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 115 /2005, convertito, con
modificazioni, nella L . n. 168/2005 ,
le Camere
hanno realizzato l’interpretazione autentica
dell’art.17 bis del D.L.gs 165/2001
recependo sia le rivendicazioni sindacali che il contenuto dei
verbali delle discussioni parlamentari dove parecchi interventi
(sia di maggioranza che di opposizione) si riferivano ad una area
contrattuale, autonoma e separata.
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DALLA 145/2002 ALLA 168/2005
Si è chiarito, finalmente, che la vicedirigenza
non è una area funzionale interna al
Contratto del personale livellato, bensì una
area contrattuale separata da questo
contesto, completamente autonoma oppure
inserita, a budget separato, nell’area della
dirigenza.
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DALLA 145/2002 ALLA 168/2005
Il Parlamento, con l’approvazione della legge
23.12.2005, n.266 (Legge finanziaria per il
2006), ha inserito una norma (art. 1, comma
288) che prevede uno stanziamento
economico di 15 milioni di euro
per l’anno 2006 e di 20 milioni a
decorrere dall’anno 2007.
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DALLA 145/2002 ALLA 168/2005
L’ambito di applicazione della legge è, al momento,
riferito alle sole Amministrazioni dello Stato e resta la
necessità di un decreto ministeriale che dichiari le
equivalenze della figure ministeriali C2 e C3 con
quelle degli altri comparti.
La Presidenza del consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione pubblica, ha predisposto
lo schema di decreto interministreriale per la
costituzione delle qualifiche vicediringenziali nelle
altre amministrazioni pubbliche.
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“… essere Vicario”
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A CHE PUNTO SIAMO CON
L’ATTUAZIONE DELLA NORMA ?
L’attuazione dell’articolato di legge istituiva della vicedirigenza
non è più una battaglia sindacale :si sta giocando sul piano
politico e istituzionale.
Le grandi Organizzazioni sindacali hanno sempre manifestato
un atteggiamento pregiudizievole contrario nei confronti di tale
figura, essendosi interessate, in questi ultimi tempi,
della promozione di procedure di riqualificazioni al fine di
conseguire promozioni di massa con doppi salti
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A CHE PUNTO SIAMO CON
L’ATTUAZIONE DELLA NORMA ?
E’ mancata anche una azione di stimolo e di
coordinamento da parte della stessa Funzione
pubblica nel richiedere l’immediata applicazione
della legge, anche se ha promosso l’istituzione
di un apposito gruppo di studio, con l'obiettivo di
pervenire ad una proposta di attivazione della
relativa area contrattuale.
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L’INERZIA DEI SINDACATI E DELL’AMMINISTRAZIONE:
sentenza n. 4399/2008
Tribunale di Roma
A tal riguardo occorre menzionare la recentissima
sentenza n. 4399/2008
Tribunale di Roma sezione lavoro
che ha attribuito la vicedirigenza ad un gruppo di
ricorrenti in possesso dei requisiti già individuati
dalla legge per potervi accedere, ma frustrati
dall’inerzia dell’amministrazione e dei sindacati ,
concordi nel rinviare il tavolo negoziale.

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L’INERZIA DEI SINDACATI E DELL’AMMINISTRAZIONE:
sentenza n. 4399/2008
Tribunale di Roma
La sentenza ha stabilito,
richiamando una sentenza della corte di cassazione
(Cass. 27-9-2005, n. 18829)
che le parti amministrazioni e sindacato, sono obbligate ad
esercitare le proprie prerogative negoziali entro i termini e
secondo le modalità previste dalla legge e/o in tempi
ragionevolmente congrui, altrimenti è” lo stesso organo giudicante
ad attribuire la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti legislativi
prescritti
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L’INERZIA DEI SINDACATI E DELL’AMMINISTRAZIONE:
sentenza n. 4399/2008
Tribunale di Roma

La sentenza del Tribunale di Roma- nell’accogliere il ricorso
dei dipendenti del Ministero Beni culturaliha riconosciuto il diritto ad essere inquadrati nell’area della
vicedirigenza dei pubblici impiegati appartenente alla
qualifica C2 e C3 (ex 8° e 9° livello) con 5 anni di anzianità ai
sensi dell’art. 17 bis, del d.lgs. 165/2001.
Ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese
processuali, a rifondere ai ricorrenti una somma
ragguagliata in via equitativa, al mancato inquadramento
retributivo nella superiore qualifica della vicedirigenza
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VICEDIRIGENZA E BRUNETTA…
L’art. 17 bis, del d.lgs. 165/2001 è stato oggetto di
considerazione nella Legge n.15 del 2009 nota come
“Riforma Brunetta”
Così recita l'art. 8: " (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)
L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso
che la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata
esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione
collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha
facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo.
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VICEDIRIGENZA E BRUNETTA…
Art.8: Il personale in possesso dei requisiti
previsti dal predetto articolo può essere
destinatario della disciplina della vicedirigenza
soltanto a seguito dell’avvenuta istituzione di
quest’ultima da parte della contrattazione
collettiva nazionale del comparto di riferimento.
Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi
alla data di entrata in vigore della presente
legge".
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VICEDIRIGENZA E BRUNETTA…
SENTENZA DEL TRIBUNALE
DEL LAVORO DI ROMA
SULLA DIRIGENZA PUBBLICA
SCONFESSA LA LEGGE BRUNETTA
PER IL VICE NON SERVE IL CONTRATTO!
( estratto da pag 1 Italia Oggi
del 15 agosto 2009)
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VICEDIRIGENZA E BRUNETTA…
Il Tribunale di Roma , sezione del
lavoro, con sentenza 17 luglio 2009,
n10436, che ha riconosciuto ad un
dipendente del Ministero della
giustizia il diritto all’inquadramento
come vicedirigente, nonché il
risarcimento del danno, ha stabilito
che:
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VICEDIRIGENZA E BRUNETTA…
Non occorre la contrattazione collettiva per
istituire la vicedirigenza e l’art8 della
legge Brunetta non costituisce efficace
norma di interpretazione autentica
in senso contrario.
Dunque si nega l’efficacia alla norma.
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VICEDIRIGENZA E BRUNETTA…
Se si attribuisse alla norma il
significato di assegnare in via
esclusiva alla contrattazione
collettiva l’istituzione della
vicedirigenza , la norma porrebbe in
essere un’abrogazione surrettizia
dell’art 17- bis, violando i canoni
dell’abrogazione delle norme,
regolati dall’art. 15 delle preleggi
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VICEDIRIGENZA E BRUNETTA…
Nella sentenza è detto chiaramente
”Ove si ravvisasse in tale disposto (cioè
nell’art. 8) una sorta di vis abrogans
dello stesso art. 17 bis,
la disposizione in esame incorrerebbe in
una censura di palese incostituzionalità”.
Per questo la norma va disapplicata.
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E IL DDL APREA?
IL DDL Aprea, che si propone di modificare
la "governance", il reclutamento e lo stato
giuridico dei docenti , prevede all’art. 18
la Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche
1. E’ istituita la vicedirigenza delle istituzioni
scolastiche e formative.
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E IL DDL APREA?
2. Il vicedirigente svolge attività di
collaborazione diretta col dirigente
dell’istituzione scolastica, secondo le
indicazioni di quest’ultimo, ed è tenuto al pieno
rispetto dell’indirizzo organizzativo
dell’istituzione stessa.
In caso di assenza o impedimento del dirigente,
il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti.
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E IL DDL APREA?
Non possono essere delegati al vicedirigente atti
di gestione di natura discrezionale e atti
conclusivi di procedimenti amministrativi.
Il vicedirigente è sovraordinato gerarchicamente
ai docenti per le funzioni delegate e nel caso di
sostituzione del dirigente.
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E IL DDL APREA?
3. Alla qualifica di vicedirigente si accede
mediante procedure concorsuali per titoli ed
esami, indette con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a
livello regionale e con cadenza periodica, cui
sono ammessi i docenti ordinari ed esperti in
possesso di laurea e al cui esito sono costituite
graduatorie di idoneità permanenti di livello
provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni
scolastiche.
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E IL DDL APREA?
4. Il vicedirigente può essere esonerato dal servizio
scolastico
Il testo ha registrato consensi e dissensi…
GLI SVILUPPI SULLA PROPOSTA DI LEGGE
“APREA”
Il dibattito, portato avanti in Commissione cultura alla
Camera sulla proposta di legge “Aprea”, ha prodotto
emendamenti di una certa importanza all’originaria
versione.
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E IL DDL APREA?
Il 30 giugno 2009 il Presidente relatore ha
presentato all’attenzione del comitato ristretto
un nuovo testo della Pdl 953 .
Bisogna premettere che la proposta riguarda
uno specifico oggetto di regolazione : il
governo delle istituzioni scolastiche. Ci sono
delle modifiche…
Ma il problema ora è un altro..
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E IL DDL APREA?
BLOCCATO IL DDL APREA:
LA SCUOLA IN STAND BY
“Dopo essere partito in “quarta”, con il sostegno
generalizzato del Governo, il ddl Aprea sul
riordino dello stato giuridico dei docenti sta
vivendo un momento di crisi tanto da arrivare
al blocco dei lavori del suo comitato ristretto in
Commissione Cultura
Dietro al blocco del ddl Aprea il diktat della Lega”
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Seminario 8 settembre 2009
“… essere Vicario”
Dott.ssa Stefania Forte
E IL DDL APREA?
La lega ha proposto di introdurre nel ddl Aprea sul nuovo
stato giuridico dei docenti un "test d` ingresso a
carattere culturale e professionale" sulle tradizioni
locali determinando il blocco dei lavori.
Secco è stato il commento della stessa presidente della
Commissione Cultura alla Camera: “Nel disegno di
legge – ha detto l’Aprea – è possibile inserire proposte
congruenti per la realizzazione di una scuola migliore,
ma non si può prescindere da un requisito: che siano
tutte in accordo con la Costituzione italiana".
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E IL DDL APREA?
Il rischio concreto è che, piuttosto, le tante novità
che il ddl avrebbe dovuto introdurre rischiano
di andare in soffitta prima ancora
di vedere la luce.
( Estratto da tecnica della scuola 30/07/2009 )
E … NELL’IMMEDIATO FUTURO COSA DOBBIAMO
APETTARCI?
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Entro 6 mesi una nuova carriera
per gli insegnanti
da Tuttoscuola (05/09/09)
L’intervista a Tuttoscuola del ministro Gelmini
La Gelmini rompe gli indugi, scavalca l'iniziativa
parlamentare (DDL Aprea in Parlamento), e lancia
una sfida al sindacato che ha il sapore di un'ultima
chiamata.
Annuncia a Tuttoscuola:
"Entro sei mesi intendo definire le regole per la carriera dei
docenti. Vorrei farlo con il coinvolgimento dei sindacati e delle
associazioni professionali. Apriamo un tavolo, sono aperta a
consigli, suggerimenti, proposte, non ad una contrattazione
sindacale. ".
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Entro 6 mesi una nuova carriera
per gli insegnanti
da Tuttoscuola (05/09/09)
L’intervista a Tuttoscuola del ministro Gelmini
Se dopo sei mesi si sarà pervenuti a una
soluzione condivisa bene, altrimenti il Governo
andrà avanti per la propria strada prendendosi
tutte le responsabilità.
E' una cosa troppo importante, un passaggio
fondamentale per arrivare a quella valorizzazione dei
docenti che tutti vogliamo".
Queste dunque le parole del Ministro…
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CONCLUSIONI
Certo che lo si voglia o no la maggiore
autonomia degli Istituti scolastici, la
complessità sociale, sta mutando la fisionomia
e l’organizzazione del lavoro.
PERCHÉ?
Perché produce l’articolazione di nuove
funzioni e forse un’idea diversa della
professione docente
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CONCLUSIONI
Come per il dirigente scolastico, anche per i
docenti autonomia vuol dire più decisioni
più responsabilità, abbandono dello
schema impiegatizio e valorizzazione di
quello professionale.
E IL PRINCIPALE COLLABORATORE?
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CONCLUSIONI
La realtà stessa mostra il ruolo strategico del
principale collaboratore all'interno di
un 'organizzazione reticolare, dal momento
che sempre più spesso il Dirigente
Scolastico si trova materialmente
impossibilitato a seguire personalmente e
direttamente la molteplicità di impegni
istituzionali che un istituto scolastico
comporta.
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CONCLUSIONI
La modalità di lavoro del principale collaboratore è
assolutamente unica e specifica
nel comparto scuola.
Si caratterizza per elevata flessibilità, molteplicità di
compiti,varietà di competenze richieste:
tecnico organizzative, amministrative, di coordinamento,
didattiche e metadidattiche, gestionali, relazionali,
di conduzione di gruppo.
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CONCLUSIONI
Avremo modo di vedere in questi mesi
se e come verrà introdotto e garantito
uno sviluppo di carriera,
in che modo verrà articolata la
funzione docente e quella ovviamente
del primo collaboratore o vicario che
si voglia dire.
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CONCLUSIONI
E’ una sfida difficile che si potrà realizzare
se il riconoscimento del merito
non verrà tradotto o esaurito,
come qualcuno già ipotizza,
nella semplice e solita distribuzione a pioggia
inutile e mortificante per tutti!
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