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Progetto finanziato con il contributo di Fon.Coop e
gestito da Coop Form
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La previdenza complementare per i
dipendenti del settore forestale, per
i lavoratori di cooperative agricole e
di trasformazioni e consorzi Agrari
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Le riforme della previdenza obbligatoria
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Interventi fino ad oggi
- Aumento dei Contributi
- Sistema di calcolo Retributivo / Contributivo
- Innalzamento dell’età pensionabile
- Riduzione prestazioni
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Le riforme degli anni ’90
PRIMA
Sistema retributivo
Pensione dipende dalla media
delle ultime retribuzioni
moltiplicata per una
percentuale tanto più alta
quanti più anni ho lavorato
(max 2% per ogni anno di
anzianità)
Ancora valido al 100% per chi
aveva 18 anni di contributi alla
fine del 1995
In parte (in base all’anzianità al
1995) valido per gli altri (misti)
DOPO
Calcolo delle pensioni con il
metodo contributivo per i lavoratori
più giovani
la pensione pubblica è un “conto
corrente virtuale”
- i contributi versati si accumulano e
producono un rendimento pari alla
crescita media del PIL nominale
- Al pensionamento il montante
contributivo verrà convertito in
rendita annuale moltiplicandolo per
un coefficiente di trasformazione
calcolato con criteri statisticoattuariali
Valido al 100% per chi ha iniziato a
lavorare dal 1996
In parte (in base all’anzianità dal
1996 in poi) per gli altri (misti)
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Ante Riforma 1995
METODO RETRIBUTIVO:l'importo della pensione era calcolato sulla
media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro.
Nella maggior parte dei casi, dal 1992 in poi, il calcolo considerava gli
ultimi 10 anni.
Secondo tale metodo, chi andava in pensione percepiva mediamente il
70-80% dell’ultima retribuzione.
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Post riforma 1995
METODO CONTRIBUTIVO:l'importo della pensione è strettamente correlato ai
contributi previdenziali versati all'INPS e non più all'ultima retribuzione percepita.
Il nuovo metodo di calcolo ha nettamente ridimensionato l’importo che si arriverà
a percepire al momento della pensione.
Esempio: in pensione con 60 anni di età e 35 di contributi
Un lavoratore
dipendente con 35
anni di contributi e 60
anni di età riceverà
una pensione
pubblica pari a circa il
50% dell’ultima
retribuzione.
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Post riforma 1995
Chi rientra nel nuovo metodo di calcolo previsto dalla riforma del 1995?
Tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dall’ 1/01/1996 o che al 31/12/1995
avevano meno di 18 anni di contributi e rientrano in un sistema di calcolo
“misto”( metodo retributivo per l’anzianità maturata sino al 1995, metodo
contributivo per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996). Per questi soggetti
la previdenza complementare è necessaria per integrare quella che sarà la
pensione erogata dall’INPS e garantirsi un tenore di vita adeguato al
momento della pensione.
Chi, invece, al 31/12/1995, aveva almeno 18 anni di contributi rientra ancora nel
vecchio metodo retributivo.
Per questi la previdenza complementare rappresenta una utile forma di
investimento che consente di beneficiare di una contribuzione aziendale e
di investire il proprio denaro a costi molto contenuti, oltre che usufruire di
importanti agevolazioni fiscali.
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La previdenza complementare
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Storia della previdenza complementare in Italia
In Italia, prima del D. Lgs. 124/93, esisteva un insieme eterogeneo di
fondi pensione (i cd. preesistenti) rivolti principalmente a categorie
particolari: dipendenti delle banche e delle assicurazioni, dirigenti
delle imprese e dipendenti di imprese multinazionali,…
- Questi fondi pensione avevano come obiettivo quello di integrare
“ulteriormente” la copertura pensionistica garantita dalla previdenza
pubblica di base
Dal 1993, fino al 2005 una serie di interventi normativi hanno
regolato la figura del Fondo Pensione in Italia perseguendo una
serie di obiettivi
- “… assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale” (Art. 1
D.Lgs. 124/93)
- “… i lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria …” (Art.38, co.2,
Cost.)
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Fondi Pensione
Perché loro nascita?
Mutamento scenario demografico
Rapporto fra occupati e pensionati
Conseguente aumento spesa pensioni
1995 100 occupati = 85 pensioni
2001 100 occupati = 100 pensioni
2040 100 occupati = 132 pensioni
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Le caratteristiche della previdenza complementare
L’adesione è volontaria
Complementarità alla pensione pubblica
Garanzie e controlli nella gestione del piano
Incentivi fiscali
Sistema a capitalizzazione
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Il sistema previdenziale misto
IL SISTEMA A TRE PILASTRI
* Previdenza Pubblica
* Fondi Pensione (legge 124/93)
* Previdenza individuale
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La normativa della previdenza complementare
Decreto legislativo 252/2005 (Vigore 1 gennaio 2007)
Decreto Legislativo 47/2000 e decreto correttivo
Decreto 703/96 Min. Tesoro su investimenti
Disposizioni COVIP e Min. Finanze
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il
decreto legislativo n. 252/2005, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i
lavoratori autonomi.
Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine
rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, trova applicazione solo
con riferimento ai lavoratori dipendenti.
Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici
dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione
aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione
preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992).
La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre
volontaria e personale.
Il lavoratore può decidere di avvalersi:
•
di una forma pensionistica collettiva, istituita in base di contratti o accordi collettivi anche
aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o, in determinati
casi, prevista da regolamenti di enti o aziende, che individuano specifiche categorie di
destinatari (es.: lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o
gruppo di aziende);
oppure
• di una forma pensionistica individuale, in base esclusivamente alla scelta individuale del
lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi
collettivi.
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
Che cos’è il TFR?
Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta
dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente
Come si determina?
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione
lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso
costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF
media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro
decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta,
applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
La scelta sulla destinazione del Tfr
In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, ciascun lavoratore
dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto
(TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere
il TFR presso il datore di lavoro. In relazione all’anzianità contributiva maturata
presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta
per i lavoratori.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria da 29
aprile 1993
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR
maturando.
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data
antecedente al 29.04.93
Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR
maturando. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è
prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto
una parte del TFR maturando.
In particolare, tali lavoratori possono:
se non iscritti ad una forma pensionistica complementare, scegliere con dichiarazione
scritta diretta al datore di lavoro di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica
complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in
merito, in misura non inferiore al 50%.
Se già iscritti possono incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma
pensionistica complementare.
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
Modalità Esplicite
Entro 6 mesi dalla data di assunzione il lavoratore dipendente può scegliere di:
destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende
con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per
l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato,
dall’INPS.
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve
essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio
datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.
La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR
futuro presso il proprio datore di lavoro.
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla
destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica
collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma
collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo
deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR
futuro:
alla forma individuata con accordo aziendale;
in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di
lavoratori dell’azienda.
In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il
datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica
complementare istituita presso l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole di
funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro
deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le
necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR
futuro in caso di silenzio del lavoratore.
La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con
modalità esplicite che tacite:
riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio
dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del
rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto
godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza
complementare cui ha aderito;
non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di
lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica
complementare.
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
Quali sono le strade percorribili?
LAVORATORE DIPENDENTE
iscritto,
per la prima volta,
alla previdenza obbligatoria
dal 29.4.1993
LAVORATORE DIPENDENTE
iscritto,
per la prima volta,
alla previdenza obbligatoria
prima del 29.4.1993
PERCORSO DECISIONALE 1
PERCORSO DECISIONALE 2
23
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta,
29.4.1993
alla previdenza obbligatoria dal
Modalità di scelta esplicita
Modalità di scelta tacita
entro 6 mesi dalla data di
assunzione, se successiva
al 1° gennaio 2007
ESPRIME la volontà di:
entro 6 mesi dalla data di
assunzione, se successiva al 1°
gennaio 2007
NON ESPRIME alcuna volontà
①
conferire il TFR maturando alla
forma di previdenza
complementare da lui scelta
mantenere il TFR maturando
presso il datore di lavoro. In tal
caso, per i lavoratori di aziende
con più di 50 dipendenti, l’intero
TFR è trasferito ad apposito
Fondo gestito dall’INPS
Il datore di lavoro trasferisce il
TFR maturando del dipendente a:
Se non
applicabili
①e②
forma pensionistica collettiva
(*) prevista dagli accordi o
contratti
collettivi,
anche
territoriali,
salvo
diverso
accordo aziendale
②
③
forma pensionistica istituita
presso l’INPS
In
caso
di
più
forme
pensionistiche collettive quella
con il maggior numero di
adesioni
di
lavoratori
dell’azienda, salvo diverso
accordo aziendale
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del
29.4.1993
Modalità di scelta esplicita
al 1° gennaio 2007
iscritto
a forme pensionistiche
complementari
entro 6 mesi dalla data di
nuova assunzione se
successiva al 1° gennaio
2007,
NON ESPRIME alcuna
volontà
entro 6 mesi dalla data di nuova
assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007,
ESPRIME la volontà di:
mantenere il residuo TFR
maturando presso il datore di
lavoro
In tal caso, per i lavoratori di
aziende con più di 50 dipendenti, il
TFR residuo è trasferito ad
apposito Fondo, gestito dall’INPS
Modalità di scelta tacita
conferire il residuo TFR
maturando
alla
forma
complementare
collettiva
alla quale già aderisce
il datore di lavoro
provvede a:
25
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La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007
LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del
29.4.1993
Modalità di scelta esplicita
Modalità di scelta tacita
al 1° gennaio 2007
Non iscritto
a forme pensionistiche
complementari
entro 6 mesi dalla data di nuova
assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007,
ESPRIME la volontà di:
conferire il TFR maturando ad
una
forma
pensionistica
complementare
mantenere il TFR maturando
presso il datore di lavoro.
In tal caso, per i lavoratori di
aziende con più di 50 dipendenti, il
TFR residuo è trasferito ad
apposito Fondo, gestito dall’INPS
nella misura
già
fissata
dagli accordi
o
contratti
collettivi
se gli accordi o i
contratti collettivi
non prevedono il
versamento del
TFR, in misura
non inferiore al
50%
entro 6 mesi dalla
data
di
nuova
assunzione
se
successiva al 1°
gennaio 2007,
NON
ESPRIME
alcuna volontà
Andare al percorso
decisionale 1
modalità tacita.
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I Fondi Pensione
Si distinguono in:
Fondi aperti
per lavoratori autonomi, professionisti, soci cooperative
produzione lavoro
Fondi chiusi
per i lavoratori dipendenti attivati dalla contrattazione sindacale
collettiva
Forme pensionistiche individuali (PIP)
adesione individuale a polizze vita con finalità previdenziale
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I Fondi Pensione
Fondi Chiusi
Fondi Aperti e Polizze
Soggetti costitutori
parti contrattuali con accordi
collettivi, CCNL e accordi
aziendali
Soggetti costitutori
Banche, SGR, SIM e Compagnie di
assicurazioni
Associazioni senza fini di lucro
le risorse sono gestite
unicamente nell’interesse degli
aderenti
Struttura di governo indipendente
Intermediari finanziari con fini di lucro
le risorse sono gestite unicamente
nell’interesse degli aderenti, ma c’è
rischio di conflitto con l’interesse del
soggetto istitutore
Struttura di governo è quella del
soggetto costitutore
Minimizzazione dei costi
Rappresentatività degli aderenti
da parte degli organi decisionali
Commissioni comprendono la
remunerazione del soggetto costitutore
Mancanza di rappresentatività
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I Fondi Pensione
I FPchiusi possono pertanto garantire rispetto ai
FPaperti e ai PIP:
- maggiore tutela previdenziale
- rappresentanza diretta degli interessi dei soci
- maggiore trasparenza nel controllo
- minori costi
- Contributo del datore di lavoro
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I Fondi Pensione chiusi
Nascono da:
Negoziazione fra le parti (aziendale, categoriale territoriale, nazionale)
Sono a:
Contribuzione definita
Prestazione in base ai rendimenti
Capitalizzazione individuale
Adesione volontaria
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Le forme previdenziali: Conoscere Filcoop
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Il Fondo Pensione FILCOOP
E’ un’ associazione riconosciuta senza fini di lucro, costituita in data 7-112000 da Fai-Flai-Uila e dalle Federazioni Agroalimentari di Confcooperative,
Legacoop, Agci, dall’Unione Comuni Comunità Enti Montani e Federforeste.
Il fondo era già preesistente, istituito da Fisba-Flai-Uila e dalleAssociazioni
Cooperative nel CCNL del 17.7.91
Lo scopo di Filcoop è quello di erogare ai lavoratori associati trattamenti
pensionistici complementari alla previdenza pubblica obbligatoria.
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Perché il fondo nazionale?
Economie di dimensione
Maggior potere contrattuale
Maggior potere di influenza a livello politico istituzionale
Maggior impatto sul sistema finanziario
Maggior omogeneità delle imprese e degli iscritti
Estendibilità a settori affini
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Le caratteristiche di FILCOOP
ADESIONE VOLONTARIA
- il lavoratore sceglie di iscriversi volontariamente
CONTRIBUZIONE DEFINITA
- determinate le aliquote di contribuzione al Fondo
CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE
- la posizione individuale è costituita dai contributi capitalizzati secondo i rendimenti
realizzati dal comparto di appartenenza
ADESIONE CHIUSA
- Il fondo è rivolto ai lavoratori delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del
CCNL della distribuzione cooperativa e a settori affini
PENSIONE COMPLEMENTARE
- Obiettivo finale del fondo è garantire una pensione complementare a quella pubblica
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Destinatari:
Lavoratori dipendenti cui si applicano i seguenti CCNL :
Aziende cooperative e consorzi agricoli
Lavoratori di sistemazione idraulico-forestale e agraria
Cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e
lavorazione di prodotti alimentari
Consorzi Agrari
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Destinatari settori AFFINI
Lavoratori dipendenti cui si applicano CCNL siglati da almeno 2
organizzazioni sindacali istitutive:
Cooperative della Pesca marittima, acquacoltura e maricoltura
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Requisiti per l’iscrizione al Fondo:
Lavoratori che abbiano superato periodo di prova assunti in:
Contratto full-time e part-time a tempo indeterminato
Contratto di formazione lavoro
Contratto di apprendistato
Contratto a tempo determinato (secondo quanto previsto CCNL di
riferimento)
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Dipendenti a tempo determinato
- ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi (ovvero 88 giornate in caso di
orario aziendale distribuito su 5 giorni settimanali, 104 giornate se distribuito su
6 giorni settimanali) presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare
(1° gennaio -31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL dipendenti da
aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel
medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il
CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
-- di durata pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel
medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il
CCNL dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e
zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Soci del fondo sono:
Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Imprese con lavoratori dipendenti iscritti al fondo
Lavoratori pensionati che percepiscono prestazioni dal fondo
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Organi del fondo:
Assemblea dei Delegati (60 componenti)
Consiglio di Amministrazione (12 componenti)
Presidente e Vice presidente
Sindaci Revisori (4 effettivi e 2 supplenti)
N.B. Tutti gli organi sono paritetici, per cui il 50% è espressione dei
lavoratori iscritti al fondo e l’altro 50% delle imprese associate.
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Organi del fondo:
Assemblea dei Delegati (60)
ELEGGE
Consiglio di
Amministrazione (12)
Collegio dei revisori
Contabili (4)
Presidente VicePresidente
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Funzionamento del Fondo
Possono essere individuate tre fasi:
1. Contribuzione
2. Gestione delle risorse
3. Erogazione delle prestazioni
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Finanziamento:
Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:
il TFR futuro;
contributi a carico del lavoratore;
contributi a carico del datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il
solo conferimento del TFR futuro (V. ‘La scelta sulla destinazione del TFR’). Tale adesione non
comporta l’obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di
lavoro.
Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima
della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Contribuzione al fondo:
E’ fissata dai singoli C.C.N.L. (valido anche per gli otd)
1% a carico dell’azienda (1,2% per il CCNL delle coop. trasformazione)
1% a carico del lavoratore (o facoltà entro limite massimo deducibilità fiscale)
Per i lavoratori già occupati al 29 aprile 1993 o che abbiano avuto contributi previdenziali
prima di detta data (valido anche per i lavoratori a tempo determinato con le stesse
caratterisitche)
28,94 % del TFR
100 % del TFR
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 (valido anche per gli
otd)
100% del TFR
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Regime fiscale della contribuzione:
Versamenti dell’azienda:
Esclusi dal reddito del dipendente e deducibilità dal reddito d’impresa
Rimane
invariato il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti a carico dell’azienda.
Versamenti del lavoratore:
deduzione fiscale fino ad un max di Euro 5.164,00. Nel tetto di tale importo devono
essere conteggiati i contributi a carico del Datore di lavoro, MA NON IL TFR. Ne
deriva per l’aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello di reddito.
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Vantaggi fiscali sui versamenti
Versamento del lavoratore
Obbligatorio + volontario
Versamento dell’azienda
Non soggetti ad Irpef
fino a Euro 5.164,00
Risparmio Fiscale
Pari all’aliquota marginale: 23%, 27%, 38%, 41%, 43%.
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Il Fondo Pensione FILCOOP
Gestione delle risorse
I fondi pensione gestiscono le risorse mediante convenzioni, effettuate con gara
pubblica, con Compagnie di Assicurazioni, Sim e Banche. La COVIP vigila sulla
scelta dei gestori finanziari, sull’osservanza e il rispetto delle regole di investimento.
È bene sottolineare, che il D.Lgs. 252/2005 prevede che il TFR, quando conferito in
modo tacito, sia conferito obbligatoriamente a una linea di investimento a contenuto
prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al
tasso di rivalutazione del TFR. (“Linea Garantita”)
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La Gestione Finanziaria – Linee di investimento
 I contributi versati, al netto della quota di gestione trattenuta al momento del versamento,
sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di
fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun
comparto di FILCOOP e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli
andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
 FILCOOP propone due opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una
propria combinazione di rischio/rendimento:
 Linea Garantita
 Linea Bilanciata
 Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un
“benchmark”.
 Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, che
sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti.
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La Gestione Finanziaria – Linee di investimento
Il CdA decide la politica di investimento di lungo periodo e
affida a gestori specializzati la gestione delle risorse
Gestori finanziari prescelti per il comparto bilanciato:
- EURIZON CAPITAL SGR SPA
- UGF Assicurazioni S.p.A
Gestori finanziari prescelti per il comparto garantito:
- UGF Assicurazioni S.p.A
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La Gestione Finanziaria – Linea Garantita
Comparto Garantito
 Il comparto Garantito è la linea di investimento più prudenziale con garanzia di
restituzione del capitale e con rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del
TFR.
 Finalità della gestione: Risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione
al rischio
 I flussi di TFR conferiti tacitamente saranno destinati obbligatoriamente a questo
comparto.
 Orizzonte temporale: breve periodo
 Grado di rischio: basso
 Politica di investimento: è orientata prevalentemente verso titoli di di stato e
obbligazioni area Euro a breve termine
 Politica di gestione: il Comparto è stato affidato ad un Gestore Finanziario (UGF
Assicurazioni SpA)
50
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La Gestione Finanziaria – Linea Garantita
 Categorie di emittenti: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment
grade).
 Aree geografiche di investimento : prevalentemente investimenti circoscritti a
strumenti finanziari di emittenti dell’Unione Europea.
 Benchmark:
Indici componenti il Benchmark
MTS BOT (titoli di stato)
JPMorgan EMU Euro (1-3 anni) - obbligazioni
peso
20%
80%
51
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La Gestione Finanziaria – Linea Bilanciata
Comparto Bilanciato
Il comparto prevede una composizione bilanciata tra titoli di stato ed azioni.
Il patrimonio viene investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in un limite
minimo del 60% e in strumenti finanziari di natura azionaria per la restante parte da un
minimo del 10% al massimo del 40%, con una conseguente esposizione al rischio
moderata.
Politiche di gestione: il Comparto è affidato a 2 Gestori Finanziari al 50% e sono:
- Eurizon Capital SGR
- UGF Assicurazioni SpA
Strumenti finanziari: titoli di debito quotati; titoli azionari prevalentemente quotati su mercati
regolamentati; quote di OICR armonizzati U.E. (in via residuale).
52
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La Gestione Finanziaria – Linea Bilanciata
Orizzonte temporale dell’aderente: medio lungo periodo
Grado di rischio: medio
Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni in Euro emesse da Paesi inclusi nel
benchmark di riferimento e/o da emittenti ivi residenti. Il rating di tali obbligazioni non deve
risultare inferiore a A - (S&P). Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati
senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appa rtenenza della
Società, ma devono essere strumenti emessi da soggetti residenti nei Paesi inclusi nel
benchmark di riferimento.
Aree geografiche di investimento: Sia la componente obbligazionaria che azionaria è
investita completamente nell’Area Europa
Rischio cambio: La totalità del portafoglio sia obbligazionario che azionario è espresso in
Euro.
53
www.mefop.it
Come valutare i rendimenti?
Il valore della quota - NAV
Il patrimonio di ciascun comparto del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento
effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del
patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è determinato con periodicità
mensile, con riferimento all’ultimo giorno del mese.
Il valore delle quote di ciascun comparto del Fondo Pensione Filcoop è reso disponibile sul
sito web www.filcoopensionistico.it . Il valore della quota è determinato al netto di tutti gli
oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.
Metodologia di calcolo del valore della quota
1
Attivo Netto Destinato alle Prestazioni - Contributi Entrati
nel Mese
= NAV_Mese
Numero Quote in Essere al Mese precedente
2
Contributi Entrati nel
Mese
Nav_Mese
=
Numero Quote da assegnare nel
mese
54
Jan-06
9.500
Variazione NAV %
Apr-10
Mar-10
Feb-10
Jan-10
Dec-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Aug-09
Jul-09
Jun-09
May-09
Apr-09
Mar-09
Feb-09
Jan-09
Dec-08
Nov-08
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
Jan-08
Dec-07
Nov-07
Oct-07
Sep-07
Aug-07
Jul-07
Jun-07
May-07
Apr-07
Mar-07
Feb-07
Jan-07
Dec-06
Nov-06
Oct-06
Sep-06
Aug-06
Jul-06
Jun-06
May-06
Apr-06
Mar-06
Feb-06
www.mefop.it
Andamento Quota NAV – periodo 2005 - 2010
Comparto Bilanciato
Andamento valore quota NAV mensile
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
31/12/2008 – 31/12/ 2009 + 8,85%
31/12/2009 – 31/04/2010 + -0,25%
variazione TFR netto 31/12/2009 -31/04/2010 +1,03%
55
0.00%
-2.00%
Variazione NAV %
Variazione TFR netto 03/02/2006 – 30/04/210
Apr-10
Mar-10
Feb-10
Jan-10
Dec-09
Rendimenti cumulati da Febbraio 2006
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Aug-09
Jul-09
Jun-09
May-09
Apr-09
Mar-09
Feb-09
Jan-09
Dec-08
Nov-08
Confronto NAV – TFR
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
Jan-08
Dec-07
Nov-07
Oct-07
Sep-07
Aug-07
Jul-07
Jun-07
May-07
Apr-07
Mar-07
Feb-07
Jan-07
Dec-06
Nov-06
Oct-06
Sep-06
Aug-06
Jul-06
Jun-06
May-06
Apr-06
Mar-06
Feb-06
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2006-2010
TFR
14.00%
Valor Quota
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
-4.00%
03/02/2006 – 30/04/ 2010 + 8,05%
+11,47%
56
www.mefop.it
Andamento Quota NAV – periodo 2007 - 2010
Comparto Garantito
Andamento valore quota NAV mensile
11.400
11.200
11.000
10.800
10.600
10.400
10.200
10.000
9.800
Variazione NAV%
31/07/2007 – 30/04/2010 +11,39%
Variazione NAV %
31/12/2008 – 31/12/2009 +3,96%
Variazione NAV %
31/12/2009 – 30/04/2010 +0,45%
Variazione TFR
netto 31/12/2009 – 30/04/2010 + 1,03%
Apr-10
Mar-10
Feb-10
Jan-10
Dec-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Aug-09
Jul-09
Jun-09
May-09
Apr-09
Mar-09
Feb-09
Jan-09
Dec-08
Nov-08
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
Jan-08
Dec-07
Nov-07
Oct-07
Sep-07
Aug-07
9.400
Jul-07
9.600
57
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Confronto NAV – TFR 2009
Comparto Garantito
TFR
Rendimenti cumulati da inizio valutazione
Valor Quota
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
Variazione NAV %
Variazione TFR Netto
Apr-10
Mar-10
Feb-10
Jan-10
Dec-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Aug-09
Jul-09
Jun-09
May-09
Apr-09
Mar-09
Feb-09
Jan-09
Dec-08
Nov-08
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
Jan-08
Dec-07
Nov-07
Oct-07
Sep-07
0.00%
Aug-07
2.00%
31/07/2007 – 30/04/2010 +11,39%
31/07/2007 – 30/04/2010 + 7,61%
Variazione NAV % 31/12/2008 – 31/12/ 2009 + 3,95%
Variazione TFR netto 31/12/2008 – 31/12/2009 +1,98%
58
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Le prestazioni del fondo
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Che cosa mi darà il fondo pensione?
Il fondo pensione, a fronte dei contributi versati,
permette al lavoratore
- Di ottenere in tutto o in parte (e a certe condizioni) le
risorse accumulate anche prima di andare in pensione
- Anticipazione
- Riscatto
- Trasferimento
- Di ottenere, AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO, le
risorse accumulate in forma di rendita (pensione
integrativa) e/o in forma di capitale (una somma
disponibile in unica soluzione)
61
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Anticipazione
Che cos’è?
- La possibilità di ottenere una quota delle risorse accumulate nel
Fondo pensione per far fronte a determinati bisogni dell’iscritto
Per quali motivazioni posso richiederla?
- Per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
- Per acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di
abitazione
- per ulteriori esigenze dell’iscritto
Quanto posso richiedere?
- dipende dalla motivazione (causale)
62
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Anticipazione
Per spese mediche
- fino al 75% delle risorse accumulate
- sempre
Per acquisto prima casa e ristrutturazioni edilizie
- fino al 75% della posizione
- dopo 8 anni di iscrizione
Per “altre esigenze”
- fino al 30% della posizione
- dopo 8 anni di iscrizione
63
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Anticipazione quante volte posso richiederla?
L’anticipazione si può richiedere anche più volte, ma
deve sempre restare nel fondo almeno il 25% delle
risorse
Nel calcolo si considerano anche i valori di anticipazioni
già richieste
Esempio:
Prima richiesta (anticipazione per “altre esigenze”):
Posizione reale € 70.000
Anticipazione lorda € 21.000 (30% di 70.000)
Posizione reale post-anticipazione € 49.000
64
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Anticipazione quante volte posso richiederla?
Seconda richiesta (anticipazione “altre esigenze”):
Posizione precedente € 49.000
Incremento posizione € 3.000
Posizione reale € 52.000
Anticipazioni precedenti € 21.000
Posizione lorda 73.000
Anticipazione lorda € 21.900 (30% di 73.000)
Meno anticipazioni erogate in precedenza € 21.000
Seconda anticipazione erogabile € 900
Posizione reale post anticipazione € 51.100
Secondo controllo - Limite complessivo (75% del totale) : € 73.000x75% = € 54.750
Tot Anticipazioni: € 21.000 + € 900 = € 21.900
65
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Anticipazione Come viene tassata?
Se si richiede per spese mediche
- Tassazione agevolata (15% decrescente al 9%)
Se si richiede per acquisto prima casa, ristrutturazioni
edilizie o per “altre esigenze”
- Tassazione al 23%
66
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Cessazione requisiti di partecipazione
SE VENGONO MENO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE IL LAVORATORE PUO’:
ALLA
FORMA
TRASFERIRE
LA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA
COMPLEMENTARE A CUI ACCEDA IN RELAZIONE ALLA NUOVA ATTIVITA’
RISCATTARE IL 50% DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA
IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA CHE COMPORTI
L’INOCCUPAZIONE PER UN PERIODO DI TEMPO TRA 1 E 4 ANNI O IN CASO DI
RICORSO DEL DATORE DI LAVORO A PROCEDURE DI MOBILITA’, CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA O STRAORDINARIA
67
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Cessazione requisiti di partecipazione
RISCATTARE L’INTERA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA
IN CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE CHE COMPORTA LA RIDUZIONE DELLA
CAPACITA’ DI LAVORO A MENO DI UN TERZO O A SEGUITO DI CESSAZIONE
DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA CON CONSEGUENTE INOCCUPAZIONE PER UN
PERIODO SUPERIORE A 4 ANNI:
RISCATTARE L’INTERA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA
SE LE CAUSE DELLA PERDITA DEI REQUISITI SONO DIVERSE DA QUELLE DI CUI
SOPRA:
MANTENERE LA PROPRIA POSIZIONE PRESSO IL FONDO ANCHE IN ASSENZA DI
CONTRIBUZIONE
68
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Cessazione requisiti di partecipazione
Decesso in costanza di attività lavorativa
In caso di decesso dell'associato, il montante maturato della posizione individuale
è riscattato dai beneficiari indicati esplicitamente o in assenza di questi dagli eredi
legittimi.
BENEFICIARI
In mancanza di tali soggetti, la
posizione resta acquisita al Fondo
Pensione
EREDI
69
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La portabilità della propria posizione previdenziale
Se si cambia azienda
Se il lavoratore si trasferisce in un’altra azienda in cui si applica lo stesso C.C.N.L. o un
C.C.N.L. rientrante tra quelli che consentono l’iscrizione a FILCOOP prosegue con la
nuova azienda il proprio accantonamento rimanendo associato a FILCOOP, senza
nessuna interruzione.
Se invece ci si trasferisce in un’azienda di un settore diverso?
Può trasferire la sua posizione pensionistica presso il Fondo pensione previsto dal
contratto che la nuova azienda applica, oppure può ricevere la liquidazione sotto forma
di capitale corrispondente a tutto quanto maturato fino a quel momento sulla posizione
individuale (contributi, TFR, rendimenti).
Il trasferimento
E’ possibile comunque trasferire la propria posizione da un fondo pensione ad un altro
dopo due anni di iscrizione al Fondo.
70
Riassumendo:
che posso fare se cambio o perdo il lavoro?
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L’obiettivo della previdenza complementare è quello di dare una
pensione integrativa: quando possibile è meglio non riscattare l’intera
posizione dal fondo
Tuttavia, se cambio lavoro ho diverse possibilità
- Riscattare tutta la posizione
- È la soluzione più costosa in termini di tassazione
- Lasciare le risorse nel fondo o trasferirle a un altro fondo pensione
- È la soluzione meno costosa in quanto non viene tassata
Se, invece, resto senza lavoro, posso
- Riscattare subito l’intera posizione
- È la soluzione più costosa in termini di tassazione
- Aspettare 12 mesi (senza lavoro) e riscattare la metà
- Aspettare 48 mesi (senza lavoro) e riscattare tutta la posizione
71
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Riscatto: come viene tassato?
Il riscatto è tassato con l’imposta sostitutiva del 15%
decrescente al 9%
Se si richiede il riscatto per perdita dei requisiti di
partecipazione ( senza attendere 12 o 48 mesi di
inoccupazione ) la tassazione è in base all’aliquota Irpef
di riferimento con un minimo del 23%
72
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E quando vado in pensione?
Se ho i requisiti per accedere alla pensione pubblica e
sono iscritto a un fondo pensione da almeno cinque
anni, posso ottenere tutte le risorse accumulate nel
fondo pensione in due possibili forme:
- Capitale  una somma percepita interamente al
momento del pensionamento
- Rendita  una somma percepita periodicamente che si
aggiunge alla pensione pubblica
Quanto si può ottenere in capitale e quanto in rendita
dipende da diverse condizioni
73
Al pensionamento:
Quanto posso ottenere sotto forma di capitale?
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Fino alla metà del montante può essere richiesta da tutti sotto
forma di capitale
Solo quando le risorse accumulate non superano determinati limiti
si può richiedere anche tutto il montante in unica soluzione
- Il limite è parametrato al valore dell’assegno sociale in vigore al
momento del pensionamento attualmente pari a euro 4.962,36
- se la rendita calcolata sul 70% del montante maturato è inferiore al 50%
dell’assegno sociale l’iscritto può optare per l’intera prestazione in
capitale
- E’ quindi prevedibile che gran parte dei lavoratori che resteranno nel
fondo per pochi anni potranno richiedere tutte le risorse accumulate
al pensionamento
- I “vecchi iscritti” ( ante 1993 ) possono richiedere il 100% del
montante in capitale
74
Al pensionamento:
che tipi di rendita posso richiedere?
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1. Vitalizia immediata
Tale rendita è adatta per chi desidera avere l’importo più elevato a partire dalla somma
trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti.
2. Reversibile
con facoltà dell’aderente di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente
compresa tra il 50% ed il 100%; Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in
particolare uno o più superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di
decesso.
3. Certa per 5-10 anni
Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una
fonte di reddito per un periodo l imitato di tempo. Il beneficiario designato può essere
modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.
75
Al pensionamento:
che tipi di rendita posso richiedere?
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4. Controassicurata
Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una
fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto
non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato
anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.
5. Con raddoppio della prestazione
rendita vitalizia immediata rivalutabile con raddoppio della prestazione a partire dal 75esimo anno di età.
76
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Il Tasso di Sostituzione
Il compito assegnato alla Previdenza complementare è quello di
innalzare il livello di tasso di sostituzione totale per un individuo che
dallo stato di attivo passa allo stato di pensionato.
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
10-15%
60-65%
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
15-20%
PREVIDENZA
PUBBLICA
PREVIDENZA
PUBBLICA
50%
55%
30
anni
70-75%
30
anni
77
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Confronto Rendite - Convenzione
Come cambia il tasso di sostituzione a seconda che l’ aderente,
al momento del pensionamento, opti per l’una o l’altra tipologia
di rendita?
Sesso
Maschio
Reddito al momento del pensionamento
€ 30.000
opzione prescelta 100% rendita
Montante finale
100.000 €
età al pensionamento
65
tasso tecnico
2,50%
rateazione rendita
annuale
rendita vitalizia immediata
reversibile 100% *
certa per 5 anni e poi vitalizia
controassicurata
con raddoppio della prestazione
IMPORTI
6.670 €
4.767 €
6.617 €
5.936 €
4.654 €
TS
22%
16%
22%
20%
16%
coeff
0,0667
0,04767
0,06617
0,05936
0,04654
*hp utilizzata: età F= 60 anni
78
www.mefop.it
Confronto Rendite - Convenzione
Come cambia il tasso di sostituzione a seconda che l’ aderente,
al momento del pensionamento, opti per l’una o l’altra tipologia
di rendita?
Sesso
Femmina
Reddito al momento del pensionamento
€ 30.000
opzione prescelta 100% rendita
Montante finale
100.000 €
età al pensionamento
60
tasso tecnico
2,50%
rateazione rendita
annuale
rendita vitalizia immediata
reversibile 100% *
certa per 5 anni e poi vitalizia
controassicurata
con raddoppio della prestazione
IMPORTI
4.947 €
4.767 €
4.941 €
4.785 €
3.578 €
TS
16%
16%
16%
16%
12%
coeff
0,049467
0,047666
0,049407
0,047848
0,035776
*hp utilizzata: età M= 65 anni
79
www.mefop.it
80
www.mefop.it
Tassazione delle prestazioni
Ai fini della tassazione della pensione complementare il montante finale si
scompone in due parti:
Quota derivante da contributi dedotti e TFR
Tassata con aliquota progressiva fino al 31 dicembre 2006; successivamente si
veda il D.Lgs 252/2005 ( 15% - 0,3% ogni anno dopo il 15° anno di iscrizione
al Fondo per un massimo del 6%)
Quota derivante da interessi (già tassati) e da contributi non dedotti.
Esente
81
www.mefop.it
Tassazione delle prestazioni
Esempio di tassazione su euro 1.000,00 di prestazione
Anni di partecipazione
Aliquota applicata
Tasse pagate per 1.000 euro
1
15%
150
…
…
…
15
15%
150
16
14,7%
147
17
14,4%
144
…
…
…
35
9%
90
36
9%
90
82
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La tassazione in sintesi
Tipi di prestazioni
Prestazioni pensionistiche in capitale e in
rendita, anticipazioni per spese sanitarie
Riscatti parziali/totali/premorienza
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima
casa e “altre esigenze”
Altri riscatti (perdita dei requisiti)
Imposizione sostitutiva
15% nei primi 15 anni e 0,3% per ogni anno
successivo fino al 9%
In base all’aliquota di
riferimento con un minimo
del 23%
83
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Costi del Fondo Pensione Filcoop
www.mefop.it
I costi del Fondo Pensione Filcoop
Spese all’atto dell’adesione: non previste
Spese nella fase di accumulo – direttamente a carico dell’aderente
24 € annui prelevati dal primo versamento di ciascun anno.
15 € annui, prelevati dal montante di fine anno, per tutti gli iscritti che
non hanno effettuato versamenti nel corso dell’anno.
Spese nella fase di accumulo – indirettamente a carico dell’aderente
- Garantito 0,20%
- Bilanciato 0,20%
• Banca Depositaria 0,05%
• Gestori Finanziari 0,15%
85
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I costi del Fondo Pensione Filcoop
Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative Individuali (prelevate
dalla posizione in individuale al momento dell’ operazione
Anticipazione
Non previste
Trasferimento
Non previste
Riscatto
Non previste
Riallocazione della posizione individuale
Non previste
Riallocazione del flusso contributivo
Non previste
86
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L’ indicatore sintetico dei costi
L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un
aderente – tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e
ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in
considerazione tutti i costi praticati dal Fondo Pensione Filcoop; gran parte dei costi
considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal
calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e
le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati aventi o
situazioni non prevedibili a priori.
L’indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e
immediato, un’idea del ‘peso’ che i costi praticati dal Fondo Pensione Filcoop
hanno ogni anno sulla posizione individuale.
Ad esempio, che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di
partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%,
mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.
87
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Confronto ISC Fondi Chiusi – Aperti – Pip
Forme pensionistiche complementari. Indicatore sintetico dei costi (ISC)
2 anni
5 anni 10 anni
35 anni
Fondi pensione negoziali (media)
1,0
0,6
0,4
0,3
Fondi pensione aperti (media)
2,0
1,3
1,2
1,1
PIP (media)
3,5
2,3
1,9
1,5
Fonte Covip – Relazione Annuale 2008
Fondo Pensione Filcoop. Indicatore sintetico dei costi
2 anni
5 anni
10 anni
35 anni
Filcoop – Comparto Garantito
0,77
0,47
0,34
0,23
Filcoop – Comparto Bilanciato
0,77
0,47
0,34
0,23
88
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Chi controlla il Fondo Pensione?
Covip
Autorità che vigila, autorizza e controlla tutti i Fondi Pensione
La Covip emana anche la regolamentazione del settore sulla base di Leggi e Decreti
Funzione di Controllo Interno
Controlla che le procedure del fondo vengano rispettate
Banca Depositaria ( ICCREA Banca )
Custodisce le risorse dei lavoratori e controlla che i gestori finanziari seguano le indicazioni del
Consiglio di Amministrazione e i vincoli di legge
Service Amministrativo ( Fondazione Enpaia )
riceve tutte le informazioni inerenti gli associati come: i versamenti, gestione delle posizioni individuali,
contabilità, ecc.
Collegio dei Revisori Contabili
Vigila sull’amministrazione del Fondo e sull’osservanza delle norme
Tale sistema di garanzie e controlli è previsto solo nei Fondi Pensione Contrattuali
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www.mefop.it
Informativa agli iscritti
La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti
Entro il 31 marzo di ciascun anno ogni iscritto riceve una comunicazione contenente un
aggiornamento sul Fondo Pensione Filcoop e sulla posizione personale. Il Fondo Pensione
Filcoop mette inoltre a disposizione, nell’apposita sezione del sito web, le informazioni relative
ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali
informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente da te mediante password
personale, che verrà comunicata dal fondo successivamente all’adesione.
Il Progetto esemplificativo
Il ‘Progetto esemplificativo’ è uno strumento che fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione
della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che si possono ottenere
al momento del pensionamento. Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati
stimati. Il Progetto è però utile per avere un’idea immediata del piano pensionistico che si sta
costruendo e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della
contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi e così via. Per effettuare una simulazione
si deve semplicemente accedere al sito web www.filcoopensionistico.it (sezione ‘Progetto
esemplificativo’) e seguire le apposite istruzioni.
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www.mefop.it
Esempio
DATI RELATIVI ALL'ISCRITTO
Iscrizione al Fondo
01/07/2007
Comparto
Bilanciato
Reddito
€
20.000,00
contr. annuale (% sul reddito)
% lavoratore
1%
% datore di lavoro
1%
% TFR
6,91%
totale
8,91%
contributo trimestrale
€
445,50
contributo nette spese annue
€
439,50
contributi deducibili annui
€
200,00
aliquota IRPEF
23%
risparmio fiscale annuale
€
46,00
contr. versati
€
439,50
€
439,50
€
439,50
€
439,50
€
439,50
€
439,50
€
439,50
€
439,50
luglio - settembre 2007
ottobre - dicembre 2007
gennaio - marzo 2008
aprile - giugno 2008
luglio - settembre 2008
ottobre - dicembre 2008
gennaio - marzo 2009
aprile - giugno 2009
€
200,00
€
200,00
€ 1.382,00
€ 1.782,00
val quota
11,231
11,311
11,012
10,81
10,745
10,519
10,347
10,775
num quote
39,133
38,856
39,911
40,657
40,903
41,782
42,476
40,789
tot quote
39,133
77,989
117,900
158,557
199,459
241,241
283,717
324,506
controvalore
439,50
882,13
1.298,31
1.714,00
2.143,19
2.537,61
2.935,62
3.496,55
RIEPILOGO RISULTATI
€
€
€
€
contributi versati
contributi versati netto datore
tot beneficio fiscale periodo
montante al 31/12/2008
3.552,00
3.152,00
92,00
3.496,55
INDICATORI DI REDDITIVITA'
Variazione valore quota
Montante / Contributi versati tot
Montante / Contributi versati netto dat
(Montante + beneficio
versati netto datore
fiscale)
-4,06%
-1,56%
10,93%
/
Contributi
13,85%
91
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