I.S.R. - ISTITUTO DI STUDI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
RESPONSABILITA' E DELEGHE
NEI SOGGETTI DELLE
SOCIETA'
Avvocato Pietro Domenichini
Modena, 9 Ottobre 2008
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La società in nome collettivo
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È una società di persone lucrativa in cui tutti i soci
rispondono solidalmente ed illimitatamente delle
obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.)
S.n.c. Regolare: è quella iscritta nel registro delle
imprese
S.n.c. Irregolare: è quella non iscritta nel registro
delle imprese.
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La società in nome collettivo
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La S.n.c. Regolare, pur non avendo personalità giuridica,
costituisce un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle persone
dei soci
Essa ha anche una autonomia patrimoniale: il suo patrimonio è la
garanzia primaria delle obbligazioni sociali, e distinto da quello dei
soci, e non può essere intaccato dai creditori particolari di questi
Sia nella S.n.c. Regolare che in quella irregolare i soci hanno una
responsabilità patrimoniale illimitata e solidale per le obbligazioni
sociali
Nella S.n.c. Tutti i soci sono amministratori, salvo diversa
pattuizione, per cui può essere amministratore uno solo dei soci o
anche un soggetto terzo.
La S.n.c. Che esercita una attività commerciale è soggetta a
fallimento: in tal caso tutti i soci vengono dichiarati falliti
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Amministratori
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Se l'atto costitutivo non stabilisce diversamente,
l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei
soci disgiuntamente dagli altri.
I soci, nell'atto costitutivo, possono rinunciare al loro
diritto di amministrare, introducendo delle regole che
disciplinano la nomina e il funzionamento delle
cariche amministrative. In tal caso la disciplina di
legge ha carattere suppletivo ed integrativo rispetto
alla volontà dei soci
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Nomina degli Amministratori
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L'atto costitutivo può attribuire l'amministrazione
della s.n.c. ad alcuni soci indicati nell'atto costitutivo
o nell'atto separato
L'atto costitutivo può attribuire l'amministrazione
anche ad un solo socio amministratore, ad un terzo
(non diventa socio né personalmente ed
illimitatamente responsabile per le obbligazioni
sociali) e, per alcuni, ad una società..
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La Società in nome collettivo
Competenze degli amministratori
Poteri
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Potere di gestione e rappresentanza: tutti i soci di
s.n.c. in quanto amministratori, hanno sia il potere di
gestione, interno alla società (ordinaria e
straordinaria amministrazione), che il potere di
rappresentanza che riguarda i rapporti tra la società
ed i terzi.
La rappresentanza può essere: a) negoziale o
sostanziale, intesa come capacità di acquistare diritti
ed assumere obbligazioni verso i terzi. b)
Processuale, intesa come capacità di stare in
giudizio sia attiva che passiva.
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pubblicità e limiti della rappresentanza
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Gli amministratori dotati di rappresentanza devono
iscrivere le limitazioni al potere rappresentativo e le
eventuali modifiche presso il Registro delle Imprese.
Gli atti posti in essere da una persona fisica in nome
della società in assenza di un qualsiasi potere
rappresentativo o dal rappresentante della società
che eccede i limiti dei poteri, sono da considerarsi
inefficaci nei confronti della società, salva ratifica
successiva che ha effetto retroattivo.
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Delega dei poteri
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Gli amministratori possono delegare sia i poteri di
gestione sia quelli di rappresentanza, col limite
generale secondo cui non si possono delegare
poteri maggiori o diversi da quelli che sono stati loro
attribuiti e con limiti particolari.
DELEGA DELLA GESTIONE: L'atto costitutivo può
consentire la delega a soci non amministratori o a
terzi di alcuni atti di gestione della società. Non
possono però in alcun caso essere delegate la
tenuta delle scritture contabili e l'assolvimento degli
obblighi pubblicitari della società.
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Delega dei poteri
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DELEGA DELLA RAPPRESENTANZA:
L'amministratore con poteri di rappresentanza può
conferire ad uno o più soci non amministratori o
anche a terzi un mandato con rappresentanza per il
compimento di determinate operazioni, a condizione
che i poteri siano limitati ad alcuni atti
espressamente indicati nella procura, o a condizione
che gli amministratori mandanti possano, in
qualunque momento, interferire e, se del caso,
opporsi alle operazioni del mandatario. Gli
amministratori mandanti rispondono personalmente
per le attività degli incaricati.
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modalità di esercizio dei poteri
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Modello legale : amministrazione disgiuntiva.
Ciascun socio amministratore ha sia il potere di
gestione che quello di rappresentanza ed è
legittimato a compiere tutte le operazioni che ritiene
utili nell'interesse della società, da solo e di sua
iniziativa, senza bisogno del consenso degli altri,
non avendo alcun obbligo di informazione
preventiva.
Limiti: diritto di opposizione o di veto degli altri
amministratori, proponibile fino a quando l'atto
amministrativo non è stato compiuto
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modalità di esercizio del potere
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Modelli convenzionali: amministrazione
congiuntiva.
L'amministrazione congiuntiva impone il
consenso dell'unanimità oppure della
maggioranza dei soci amministratori per il
compimento degli atti d'amministrazione, ad
eccezione degli atti urgenti, cioè quelli
necessari ad evitare un danno o un
pregiudizio anche non grave alla società.
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Responsabilità degli amministratori
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L'esercizio o il mancato esercizio dei doveri degli
amministratori può essere fonte di responsabilità
civile, amministrativa e penale. La civile può essere
fatta valere nei loro confronti dalla società, dal
singolo socio e dai terzi in genere o anche dal
singolo creditore sociale. La responsabilità
amministrativa riguarda invece l'omessa esecuzione
di denunce, comunicazioni o depositi presso il
Registro delle Imprese e l'impedito controllo senza
danno per i soci. La responsabilità penale riguarda i
reati specificamente connessi all'esercizio delle
funzioni di amministratore.
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responsabilità civile
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Responsabilità verso la società: gli amministratori
sono solidamente responsabili verso la società per
l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla
legge e dall'atto costitutivo, e per gli atti compiuti in
violazione dei limiti posti all'attività di rappresentante
della società.
La responsabilità è solidale anche in caso di
amministrazione disgiuntiva, in quanto ciascun
amministratore ha il compito di vigilare con diligenza
sul comportamento degli altri amministratori (potere
di opposizione).
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responsabilità civile
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Soggetti legittimati a promuovere l'azione giudiziale
al fine di ottenere la condanna degli amministratori al
risarcimento dei danni:
- i soci amministratori non inadempienti che abbiano
la rappresentanza legale della società
- i nuovi amministratori della società che abbiano la
rappresentanza processuale della società
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- i liquidatori della società
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-il curatore fallimentare
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responsabilità civile
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Responsabilità verso il singolo socio e verso terzi:il
singolo socio e i terzi in generale possono agire nei
confronti degli amministratori per chiedere il
risarcimento dei danni causati in via diretta ed
immediata al loro patrimonio da atti colposi o dolosi
degli amministratori.
Responsabilità verso i creditori sociali: il creditore
sociale può agire nei confronti della società con
un'azione di responsabilità per danni ingiusti causati
al proprio patrimonio da un fatto doloso o colposo
degli amministratori. L'azione dei creditori è
autonoma rispetto alla azione di responsabilità
spettante alla società
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La società in nome collettivo
Responsabilità amministrativa
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Ipotesi: Impedito controllo senza danno dei soci (art.
2625 comma 1° c.c.)
Sanzione: 10.329
Ipotesi: omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni o depositi presso il Registro delle
Imprese (art. 2630 c.c. Sanzione: da 206 a 2.065
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responsabilità penale per gli amministratori
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La responsabilità penale degli amministratori è disciplinata dai
seguenti articoli del codice civile:
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Artt. 2621-2622 false comunicazioni sociali
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Autori del reato: Amministratori, Direttori generali, Sindaci, Liquidatori.
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Sono previste due autonome fattispecie di reato a seconda che il
fatto cagioni o meno un danno patrimoniale ai soci o ai creditori
Sanzioni: senza danno per soci e/o creditori: arresto fino ad un anno
e sei mesi
Con danno: reclusione da sei mesi a tre anni
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responsabilità penale per gli amministratori
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Art. 2625 comma 2°- Impedito controllo in danno ai
soci
Sono puniti gli amministratori che impediscono od
ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o
di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri
organi sociali o alle società di revisione, se da tale
condotta deriva un danno patrimoniale ai soci.
Sanzione: reclusione fino ad un anno
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responsabilità penale per gli amministratori
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Art. 2626 c.c.- Indebita restituzione dei conferimenti
Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi di
legittima riduzione del capitale sociale, palesemente
o sotto forme simulate, restituiscono i conferimenti ai
soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
Sanzione: Reclusione fino ad un anno
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responsabilità penale per gli amministratori
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Art. 2627 c.c.- Illegale ripartizione degli utili e delle
riserve
Sono puniti gli amministratori che ripartiscono utili o
acconti su utili non effettivamente conseguiti o
destinati per legge a riserva, o che ripartiscano
riserve, anche non costituite con utili, che non
possono per legge essere distribuite.
Sanzione:arresto fino ad un anno salvo che il fatto
costituisca reato più grave
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responsabilità penale per gli amministratori
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Art. 2629 c.c – operazioni in pregiudizio dei creditori
in caso di fusione o scissione
Sono puniti, a querela della persona offesa, i
componenti dell'organo amministrativo che
eseguono la fusione (o la scissione) senza rispettare
il termine di due mesi dall'iscrizione, o in caso di
opposizione di uno o più creditori, senza
l'autorizzazione del Tribunale o senza prestare la
garanzia che subordina tale autorizzazione
Sanzione: reclusione da sei mesi a tre anni
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responsabilità penale per gli amministratori
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Art. 2632 c.c – formazione fittizia del capitale
Attraverso tali condotte:- attribuzione di azioni o
quote in misura complessivamente superiore
all'ammontare del capitale sociale
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-sottoscrizione reciproca di azioni o quote
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- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti
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Sanzione: Reclusione fino ad un anno
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responsabilità penale per gli amministratori
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Art. 2634 c.c.- infedeltà patrimoniale
La legge punisce amministratori, direttori generali e
liquidatori che, in conflitto di interessi, compiono o
concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni
sociali o dei beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi, con lo scopo di procurare
a sé o ad altri una lesione al patrimonio della società
o dei terzi
Sanzione:Reclusione da sei mesi a tre anni
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La società in nome collettivo
responsabilità penale per gli amministratori
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Art. 2635 c.c. - infedeltà a seguito di dazione o
promessa di utilità
Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i liquidatori che compiono od omettono atti
in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio a
seguito della dazione o della promessa di utilità, se
da ciò deriva un danno per la società
Sanzione: Reclusione sino a tre anni
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La società in nome collettivo
Responsabilità penale
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Art. 2638 c.c.- Ostacolo all'esercizio delle funzioni
delle autorità pubbliche di vigilanza
Sono puniti i componenti dell'organo amministrativo,
i direttori generali, i sindaci, i liquidatori che
espongono alle autorità pubbliche di vigilanza fatti
materiali non rispondenti al vero
Occultano con altri mezzi fraudolenti i fatti che
avrebbero dovuto comunicare
Sanzione: Reclusione da uno a quattro anni
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La società in nome collettivo
Responsabilità penale
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Art. 622 comma 2° c.p.- rivelazione di segreto
professionale
Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i liquidatori che, avendo notizia di un
segreto a causa del proprio stato o ufficio, lo rivelano
senza giusta causa o lo impiegano a proprio o altrui
profitto. Per l'integrazione del reato è necessario che
sia cagionato un danno patrimoniale per la società o
i terzi
Sanzione: Reclusione fino ad un anno e multa da 30
a 516 euro, aumentata fino ad un terzo
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La società in accomandita semplice
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La società in accomandita semplice (s.a.s.) ha due categorie
di soci (art. 2313 c.c.)
- gli accomandatari ai quali spetta in via esclusiva
l'amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una
responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle
obbligazioni sociali (come soci di s.n.c.)
- gli accomandanti che rispondono per le obbligazioni sociali
nei limiti della quota conferita, a condizione che non si
ingeriscano nell'amministrazione della società
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La società in accomandita semplice
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S.a.s. Regolare quando il contratto sociale viene iscritto nel
Registro delle imprese
S.a.s irregolare quando il contratto sociale non viene iscritto
nel Registro delle imprese
Si applica alla s.a.s regolare ed irregolare la disciplina
prevista per la s.n.c. Regolare ed irregolare, ad eccezione di
alcune norme particolari (da art. 2313 a 2324 c.c.)
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La società in accomandita semplice
Gli accomandatari
Per legge tutti gli accomandatari sono
amministratori della s.a.s
L'atto costitutivo può affidare
l'amministrazione della società ad uno solo o
ad alcuni di essi, oppure può rinviare ad un
atto separato che nomini gli accomandatariamministratori. In tal caso è necessario il
consenso unanime degli accomandatari e
l'approvazione di tanti accomandanti che
rappresentino la maggioranza del capitale da
essi sottoscritto
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La società in accomandita semplice
accomandatari
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Agli accomandatari-amministratori, salve alcune
particolarità di disciplina riguardanti la cessazione, la
circolazione della quota e il divieto di concorrenza,
sono generalmente applicabili le regole dettate per
gli amministratori di s.n.c. Riguardanti i poteri, le
modalità del loro esercizio, gli obblighi e i divieti ed il
compenso
La loro responsabilità, identica a quella gravante sui
soci di s.n.c, è illimitata e solidale, con beneficio
della preventiva escussione del patrimonio sociale
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La società in accomandita semplice
accomandatari
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Sono responsabili dal punto di vista civile, penale ed
amministrativo secondo le regole esaminate per la
s.n.c
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La società in accomandita semplice
accomandanti
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In linea di principio i soci accomandanti sono esclusi
dall'amministrazione della società.
Possono tuttavia trattare o concludere affari in nome
della società o compiere altre particolari attività solo
se muniti di procura speciale.
Ciascun accomandante è responsabile per le
obbligazioni sociali limitatamente al conferimento
effettuato in società (art. 2313 c.c.)
Perde tale beneficio quando viola il divieto di
ingerenza nell'amministrazione e quando consente
l'inserimento del proprio nome nella regione sociale
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La società in accomandita semplice
accomandanti
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Divieto di ingerenza ex art. 2320 c.c. Comma 1°
L'accomandante non può compiere atti di
amministrazione interna né atti di rappresentanza
altrimenti incorre in tre gravi conseguenze:
Perde la sua responsabilità limitata, è assoggettabile
al fallimento e può essere escluso dalla società;
Nonostante l'estensione della responsabilità, il socio
accomandante non diventa amministratore
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La società in accomandita semplice
accomandanti
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Attività dell'accomandante:
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Atti compiuti in forza di procura speciale
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Rilascio di autorizzazioni ai soci accomandatari
prima di compiere determinate operazioni, se
previsto nell'atto costitutivo
Rilascio di pareri se prescritto nell'atto costitutivo
Prestazione d'opera a favore della società (mai
qualifica di institore e di direttore generale)
Atti urgenti
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La società in accomandita semplice
accomandanti
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Diritti degli accomandanti:
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Partecipazione alle decisioni
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Diritti di comunicazione e controllo
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Diritto di agire in giudizio per la revoca giudiziale di un
amministratore per giusta causa, per impugnare il
bilancio per falsità o illegittimità, se l'accomandante
subisce un danno per comportamento doloso o colposo
dell'accomandatario-socio
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Diritto agli utili
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Svolgere attività in concorrenza della società
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