Università degli studi di Pavia
Facoltà di Economia
a.a. 2011-2012
Sezione 12
Analisi della trasparenza
Giovanni Andrea Toselli
1
Sezione 12
Transazioni al di fuori della
normale gestione
Operazioni sulla struttura societaria
Fusione
- Sezione 12 -
Fusione
Contesto Aziendale
 Il fatto
La fusione rientra nel più vasto fenomeno della concentrazione ed integrazione di aziende e
attività. E’ uno dei mezzi attraverso i quali si può giungere alla crescita delle dimensioni
aziendali e alle conseguenti economie di scala.
Si parla infatti di sviluppo interno quando si accresce gradualmente l’apparato produttivo,
amministrativo, di ricerca dell’impresa all’interno di essa, esterno quando si tende a maggiori
dimensioni acquisendo imprese (si giunge allora alla formazione di “gruppi”) oppure
“inserendo” nel tessuto aziendale nuovi organismi mediante fusione.
Mentre con le acquisizioni si ha uno scambio moneta-azienda, con le fusioni uno dei
componenti del rapporto di scambio non è più il denaro ma titoli azionari.
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- Sezione 12 -
Fusione
Contesto Aziendale
Tipologie
Occorre distinguere tra fusione propriamente detta (fusione pura) ed incorporazione
 fusione pura
Con questa forma di concentrazione due o più imprese si concentrano costituendo una nuova
società. I soci delle società partecipanti alla fusione riceveranno, in cambio delle azioni
possedute delle società che si estinguono, azioni della nuova società, mediante un rapporto
“ragionato” sulle consistenze dei patrimoni della imprese partecipanti alla fusione (capitali
economici) denominato rapporto di concambio o di scambio.
 fusione per incorporazione
Con questa forma di concentrazione, delle due o più imprese partecipanti, una rimane “in vita”
(incorporante) mentre l’altra (o le altre) viene estinta. Ai soci di quest’ultima, la cosiddetta
società incorporata, vengono in sostituzione delle azioni dell’incorporata, consegnate azioni
dell’incorporante in base ad un rapporto di concambio.
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- Sezione 12 -
Fusione
Contesto Aziendale







Le motivazioni che spingono l’impresa ad operare delle fusioni
possono essere molteplici:
Motivi di natura produttiva;
Motivi di nature tecnologica;
Motivi di natura logistica;
Motivi commerciale;
Motivi amministrativa;
Motivi finanziari.
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- Sezione 12 Di seguito sono riassunti gli obblighi principali relativi all'informativa richiesta
in caso di fusione:
OBBLIGHI DI INFORMATIVA (Fusione)
Società quotate
Redazione di un progetto di fusione approvato dall’Assemblea
Art. 2501 ter c.c.
Relazione degli amministratori sul progetto di fusione, con particolare
riferimento ai metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio
proposto.
Art. 2501
quinquies c.c.
Redazione di una relazione da parte degli esperti (Società di Revisione per le
Spa), al fine di valutare la congruità del rapporto di cambio e delle altre
peculiarità dell’operazione.
Art. 2501 sexies
c.c.
Altre società
Art. 2501 ter c.c.
Invio alla Consob del comunicato contenente le informazioni relative alle
proposte di fusione e scissione (la comunicazione deve avvenire almeno 30
giorni prima della data in cui si terrà l’Assemblea chiamata a deliberare sul
relativo ordine del giorno, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui
viene decisa la convocazione di tale organo).
Art. 90 Delib.
CONSOB
11971/99
Comunicazione alla CONSOB del Verbale delle deliberazioni adottate, entro e non
oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui l’Assemblea ha deliberato.
Art. 90 Delib.
CONSOB
11971/99
Invio alla CONSOB della copia dell'atto di fusione o di scissione con
Art. 90 Delib.
CONSOB
11971/99
l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle
imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito.
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Art. 2501 quinquies
c.c.
Art. 2501 sexies c.c.
- Sezione 12 -
Perché è necessaria un’Informativa Specifica
•
Quale informativa

La fusione non è consentita a tutte le società ma sono previste delle limitazioni; in
particolare, non è permesso partecipare all’operazione di fusione per le società in stato
di liquidazione che hanno cominciato la distribuzione dell’attivo;

Per la tutela dei soci, specialmente dei soci di minoranza, è necessario che vi sia una
preventiva e chiara informazione;

Per la tutela delle terze parti, è necessario che vi sia informazione a loro garanzia;

Per i possessori di obbligazioni convertibili esiste la facoltà di esercitare il diritto di
conversione anticipata;

E’ necessario definire il rapporto di cambio. Questo riflette il numero delle nuove azioni
o quote da destinare a favore dei soci della società incorporate o fuse tale da permettere
loro di godere di una posizione nella società derivante dalla fusione, in termini di valore
effettivo, a quella che avevano precedentemente all’operazione medesima;

Criteri di contabilizzazione.
•
Quali finalità


In caso di fusione è necessario che alle parti coinvolte vengano riconosciuti diritti e
obblighi per garantirli;
E’ anche necessario che i diritti dei terzi creditori vengano tutelati.
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- Sezione 12 -
Leverage buy-out

Leverage buy-out è la fusione legata all’acquisizione con indebitamento

Praticamente la società Alfa acquisisce il controllo di Beta indebitandosi; dopo la fusione il
patrimonio di Beta diventa garanzia o verrà utilizzato per rimborsare il debito.

Queste fusioni sono fonte di obblighi particolari:

Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento
delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;

La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e
contenere un piano economico finanziario con indicazione della fonte delle risorse
finanziarie a la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere;

La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
progetto di fusione;

Al progetto di fusione deve essere allegata la relazione della società di revisione incaricata
della revisione contabile obbligatoria delle due società .
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- Sezione 12 -
Progetto di fusione

L’art. 2501-ter del codice civile stabilisce il contenuto del progetto di fusione, che
deve riportare:

Tipo, denominazione o ragione sociale delle società che partecipano alla fusione;

Atto costitutivo della nuova società;

Rapporto di cambio delle quote o azioni ed eventuale conguaglio in denaro;


Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società risultante dalla fusione
o della incorporante;
Data dalla quale le azioni o quote partecipano all’utile;

Data dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione sono imputate
nel bilancio della società che risulta dalla fusione

Trattamento riservato a categorie di soci particolari o ai possessori di titoli diversi dalle
azioni
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- Sezione 12 -
Fusione
Disciplina

c.c. art. 2501. Forme di fusione.

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante
l'incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo

c.c. art. 2501-bis. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo
dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia
generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e
contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la
descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni
contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti della società obiettivo o della società acquirente.

Alle fusioni, di cui al primo comma, non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.
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- Sezione 12 -
Fusione
Disciplina

c.c. art. 2501-ter. Progetto di fusione.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal
quale devono in ogni caso risultare:

1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;

2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le
eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;

4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o
di quella incorporante;

5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono
imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni;

8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete
l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
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- Sezione 12 -
Fusione
Disciplina

c.c. art. 2501-ter. Progetto di fusione (cont).

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al
dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno
sede le società partecipanti alla fusione.

Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono
intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

c.c. art. 2501-quater. Situazione patrimoniale.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle
norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non
anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della
società.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato
chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma
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- Sezione 12 -
Fusione
Disciplina

art. 2501-quinquies c.c. Relazione dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una

relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e
in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione
devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

art. 2501-sexies c.c. Relazione degli esperti.

Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del
rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori
risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti
per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di
essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se
la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in
accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la
società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione
sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
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- Sezione 12 -
Fusione
Disciplina
art. 2501-sexies c.c. Relazione degli esperti (cont.).
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al
tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la
nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le
informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di
società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di
persone a norma dell’art.2343
art. 2502 c.c. Decisione in ordine alla fusione.
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del
relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale
approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il
socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme
previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’arti.2501-ter solo le modifiche che
non incidono sui diritti dei soci o dei terzi
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- Sezione 12 -
Fusione
Disciplina
art. 2502-bis. c.c. Deposito e iscrizione della decisione di fusione.
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per
l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies.
Si applica l’articolo 2436.
La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per
l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo
2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell’articolo 2436 se la società risultante dalla
fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII
art. 2503. c.c. Opposizione dei creditori.
La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste
dall’articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano
anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso
una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies, sia redatta, per tutte le società
partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria
responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale
e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei
suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel
suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma
dell’articolo 2445.
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- Sezione 12 -
Fusione
Disciplina
c.c. art. 2504-bis. Effetti della fusione.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori
alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504.
Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’art.2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti
dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un
disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle
società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento.
Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì
essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e
passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio
netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei
fondi per rischi ed oneri.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante
incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla
responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori
all'ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il
loro consenso
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- Sezione 12 -
Fusione
Disciplina
art. 2504-quater c.c. Invalidità della fusione.
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504,
l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi
danneggiati dalla fusione
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- Sezione 12 -
Obblighi del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale deve vigilare su:
osservanza da parte degli Amministratori degli articoli del Codice civile dal 2501 al 2505 quater.

In particolare deve controllare:
 la completezza e la conformità del contenuto del progetto di fusione rispetto quanto
previsto dalla normativa;
 il rispetto delle norme sul deposito e sulla pubblicazione degli atti del procedimento;
 la completezza dell’atto di fusione e la sua concordanza con il progetto di fusione e
relativa delibera assembleare di approvazione;
 la correttezza degli atti di esecuzione della fusione e dell’assegnazione di azioni e quote.
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- Sezione 12 -
Obblighi del Consiglio di Sorveglianza
Il consiglio di sorveglianza deve vigilare su:
 osservanza da parte degli Amministratori degli articoli del Codice civile dal 2501
al 2505 quater.
In particolare deve controllare:
 la completezza e la conformità del contenuto del progetto di fusione rispetto
quanto previsto dalla normativa;
 il rispetto delle norme sul deposito e sulla pubblicazione degli atti del
procedimento;
 la completezza dell’atto di fusione e la sua concordanza con il progetto di
fusione e relativa delibera assembleare di approvazione;
 la correttezza degli atti di esecuzione della fusione e in particolare
dell’assegnazione di azioni e quote.
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- Sezione 12 -
Obblighi del Comitato per il Controllo della Gestione
Il Comitato svolge la funzione di vigilanza dell’osservanza della legge e dello statuto in quanto i suoi
membri sono componenti del Consiglio di amministrazione.
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- Sezione 12 -
Contabilizzazione
Differenze di fusione
Esistono diversi metodi con cui si possono contabilizzare gli elementi patrimoniali ottenuti dalla
società incorporante o risultante dalla fusione; in particolare gli elementi patrimoniali possono
essere contabilizzati ai valori iscritti nei bilanci delle società che partecipano all’operazione
(contabilizzazione a valori storici ) oppure è possibile attribuire ai beni che costituiscono
l’impresa il loro valore corrente (contabilizzazione a valori correnti). La differenza tra i valori
storici e quelli correnti genera una differenza di fusione definita come differenza da concambio.
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- Sezione 12 -
Contabilizzazione
Differenze di fusione

Avanzo da concambio = aumento del capitale sociale della società incorporante MINORE
della quota di patrimonio netto della società incorporata;

Disavanzo da concambio = aumento del capitale sociale della società incorporante
MAGGIORE della quota di patrimonio netto della società incorporata;

Avanzo da annullamento = valore della partecipazione (annullato per effetto
dell’incorporazione) MINORE della corrispondente quota di patrimonio netto incorporato;

Disavanzo da annullamento = valore della partecipazione (annullato per effetto
dell’incorporazione) MAGGIORE della corrispondente quota di patrimonio netto
incorporato.
Slide 22
- Sezione 12 -
Contabilizzazione
Fusione per Unione

La fusione per unione prevede l’annullamento di 2 o più società preesistenti in un’unica nuova società; la
prima scrittura contabile da effettuare è la rilevazione del capitale sociale della nuova società; poi
vengono rilevati i saldi contabili delle attività e delle passività che confluiscono nella società di nuova
costituzione.

Rilevazione del capitale sociale derivante dalla fusione della società A e B
Az c/sottoscrizioni
a
Diversi
a
Capitale Sociale
a
Riserva
1.330
1.300
30
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- Sezione 12 -
Contabilizzazione
Fusione per Unione (cont.)

Rilevazione del attività e delle passività derivanti dalla società A
Diversi
a
Diversi
500
Immobilizzazioni
280
Altre Attività
220

a
Passività
150
a
Azionisti
c/sottoscrizione
350
Rilevazione del attività e delle passività derivanti dalla società B
Diversi
a
Diversi
1.330
Immobilizzazioni
700
Altre Attività
630
a
Passività
350
a
Azionisti
c/sottoscrizione
980
Slide 24
- Sezione 12 -
Contabilizzazione
Fusione Inversa
La fusione inversa si ha quando, considerando 2 società A e B, tra le quali vi è un legame di
partecipazione (in particolare, dove B ha una partecipazione in A), è la società partecipata ad
incorporare la partecipante.

Aumento del capitale sociale della società A destinato al concambio delle azioni della società
incorporata B
Azionisti
c/sottoscrizioni
a
Diversi
980
a
Capitale Sociale
700
a
Avanzo da
Concambio
280
Slide 25
- Sezione 12 -
Contabilizzazione
Fusione Inversa
Rilevazione delle Attività e Passività derivanti dalla società B
Diversi
a
Diversi
1.330
Immobilizzazioni
550
Azioni proprie
150
Altre Attività
630
a
Passività
350
a
Azionisti
c/sottoscrizione
980
Annullamento delle azioni proprie che erano possedute da B e che sono pervenute ad A in
seguito alla fusione
Azion proprie
a
Diversi
a
Capitale Sociale
a
Avanzo da
Concambio
150
120
30
Slide 26
- Sezione 12 -
Contabilizzazione
Fusione per incorporazione in presenza di legami di
partecipazione reciproci

Aumento del capitale destinato al concambio
Diversi
a
Diversi
934
Azionisti
c/sottoscrizione
880
Disavanzo da
concambio
54
a
Capitale Sociale
a
Avanzo da
Concambio
900
34
Slide 27
- Sezione 12 -
Contabilizzazione
Fusione per incorporazione in presenza di legami di
partecipazione reciproci
Rilevazione delle attività e passività derivanti dalla società B
Diversi
a
Diversi
1.240
Immobilizzazioni
600
Azionisti proprie
120
Altre Attività
520
a
Passività
300
a
Azionisti
c/sottoscrizione
880
a
Azioni B
60
Slide 28
- Sezione 12 -
Relazioni di Revisione
Previsioni normative e regolamentari

TUF art.158 Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui
dividendi [Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società incaricata della
revisione contabile].

Consob Com. n. 73063 del 5 ottobre 2000 - Relazione di revisione per operazioni di fusione e scissione

OIC 30 - I bilanci intermedi - (sui quali potrebbe essere richiesta una relazione del revisore)

Codice civile
◦
Art. 2501-bis/3 - Fusione LBO - relazione "piano economico finanziario"
◦
Art. 2501-bis/5 - Fusione LBO - relazione del revisore
◦
Art. 2501-quater - Fusioni- situazioni patrimoniali
Slide 29
- Sezione 12 -
Relazioni di Revisione
TUF art.158

Art. 158 - Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di
acconti sui dividendi

1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla
congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società
di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441,
sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea
che deve esaminarle. Il revisore legale o la società di revisione legale esprime il proprio parere entro
trenta giorni.

2. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella
sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè questa abbia deliberato.
Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione
nel registro delle imprese.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della società di revisione
prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.
Slide 30
- Sezione 12 -
Relazioni di Revisione
Consob Comunicazione n. 73063 del 5-10-2000
Modalità di redazione delle relazioni emesse dalle società di revisione in occasione
di operazioni di fusione e scissione

La Comunicazione fornisce lo schema di relazione da redigersi a cura delle società di revisione in
occasione di operazioni di fusione e di scissione cui partecipano società quotate ai sensi degli
artt.2501 quinquies, quinto comma e 2504 novies, terzo comma, del codice civile.
Slide 31
- Sezione 12 -
Schema di Relazione della Società di Revisione da regigersi in occasione di operazio
di fusione da redigersi in occasione di operazioni di fusione ai sensi dell’art.
2501 quinquies e di operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2504 novies c.c.

A - Titolo: RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE AI SENSI DELL 'ART. 2501 quinquies DEL
CODICE CIVILE

( Il presente schema fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui due società di revisione
predispongano distinte relazioni per conto di due società partecipanti ad una fusione. Esso potrà utilizzarsi, con gli
opportuni adattamenti, anche quando all'operazione prenda parte un diverso numero di soggetti oltre che nei casi
caratterizzati dalla presenza di quote in luogo di azioni. Lo schema è suddiviso in paragrafi per facilitare
l'effettuazione e la comprensione dei richiami).

B - Destinatari: Agli azionisti della società A.

C - Motivo, oggetto e natura dell'incarico:

C- 1) Abbiamo ricevuto da ... l'incarico di redigere, ai sensi dell'art. 2501 quinquies del Codice Civile, la
relazione sul rapporto di cambio fra le azioni della società A e quelle della società B. A tal fine, abbiamo
ricevuto dalla società A il progetto di fusione corredato di apposita relazione degli amministratori che
indica, illustra e giustifica, ai sensi dell'art. 2501 quater del Codice Civile, il rapporto di cambio delle azioni,
nonché la situazione patrimoniale al .... 200Y redatta ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile.

C-2) Il progetto di fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti della
società A in prima convocazione per il giorno .... e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno ....
(nonché in terza convocazione per il giorno ....).

Analogamente saranno chiamati ad approvare il progetto in sede straordinaria gli azionisti della società B in
prima convocazione in data .... e, occorrendo, in seconda convocazione in data .... (nonché in terza
convocazione in data ...).
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- Sezione 12 Schema di Relazione della Società di Revisione da regigersi in occasione di
operazioni di fusione da redigersi in occasione di operazioni di fusione ai sensi
dell’art.
2501 quinquies e di operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2504 novies c.c.
(cont.)

C-3) L'incarico di redigere per la società B analoga relazione sul rapporto di cambio è stato conferito alla
società di revisione Y.

C-4) Natura e portata della presente relazione

Al fine di fornire agli azionisti idonee informazioni sul rapporto di cambio, la presente relazione indica i
metodi seguiti dagli amministratori per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione dagli stessi
incontrate; essa contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza di tali metodi, sotto
il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dagli amministratori a
ciascuno di essi nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli amministratori, anche sulla base delle indicazioni dei
loro consulenti, non abbiamo effettuato una valutazione economica della società. Tale valutazione è stata
svolta esclusivamente dagli amministratori e dai consulenti da essi incaricati.

D - Documentazione utilizzata

D-a) Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente dalla società A e per il tramite del
revisore della società B, i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. Abbiamo analizzato la
documentazione ricevuta, ed in particolare:

1) Il progetto di fusione e le relazioni degli amministratori delle due società indirizzate alle rispettive
assemblee straordinarie che propongono, con riferimento alla situazione patrimoniale al .... 200Y, il/i
seguente/i rapporto/i di cambio:

(Riportare il/i rapporto/i di cambio)
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- Sezione 12 Schema di Relazione della Società di Revisione da regigersi in occasione di
operazioni di fusione da redigersi in occasione di operazioni di fusione ai sensi
dell’art.
2501 quinquies e di operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2504 novies c.c.
(cont.)

Tale rapporto di cambio è stato determinato dagli amministratori utilizzando anche le indicazioni
risultanti dalla relazione di stima di cui al successivo punto 2).

2) Le relazioni di stima eseguite da .... in qualità di consulenti degli amministratori; tali relazioni, datate ....
e predisposte su incarico delle due società partecipanti alla fusione, espongono analiticamente i metodi
di valutazione adottati, le ragioni della loro scelta, i valori risultanti dalla loro applicazione e le
considerazioni formulate al riguardo dagli amministratori.

3) La seguente documentazione, utilizzata dai consulenti per la preparazione delle loro relazioni di stima
e, successivamente, anche da noi ai fini del nostro incarico:

- Bilanci d'esercizio della società A e della società B al 31 dicembre 200X (data di chiusura esercizio
antecedente a quella della situazione patrimoniale di fusione) corredati delle rispettive relazioni degli
amministratori, dei collegi sindacali e delle società di revisione. In particolare, la società di revisione ... ha
predisposto la relazione sul bilancio della società A, mentre la società di revisione ... ha predisposto la
relazione sul bilancio della società B.

- Budget 200Y e piani triennali predisposti dalle due società partecipanti alla fusione;

- Previsioni dei flussi di cassa per il 200Y per le due società predisposte dalle due società partecipanti
alla fusione;

- Perizie di stima del valore corrente de i beni immobili, delle immobilizzazioni tecniche ( e, ove effettuate,
di attività ulteriori quali, crediti, partecipazioni etc.) della società A e della società B predisposte da periti
terzi diversi dalle società di revisione;
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- Sezione 12 Schema di Relazione della Società di Revisione da regigersi in occasione di
operazioni di fusione da redigersi in occasione di operazioni di fusione ai sensi
dell’art.
2501 quinquies e di operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2504 novies c.c. (cont.)

Informazioni predisposte dai consulenti, su società operanti a livello internazionale nello stesso settore;

- Andamento delle quotazioni di borsa dei titoli delle due società A e B nel periodo ....

- Situazioni patrimoniali predisposte ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile (ovvero i bilanci relativi
all'ultimo esercizio se chiusi non oltre 6 mesi prima della data di deposito del progetto di fusione).

D-b) La seguente ulteriore documentazione è stata da noi esaminata:

(Elencare tale documentazione)

1) .........................

2) .........................

3) Elementi contabili e statistici nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della presente relazione.

D-c) Abbiamo inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza della direzione della società, non
sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento
delle nostre analisi.
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- Sezione 12 Schema di Relazione della Società di Revisione da regigersi in occasione di
operazioni di fusione da redigersi in occasione di operazioni di fusione ai sensi
dell’art.
2501 quinquies e di operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2504 novies c.c.
(cont.)

E - Metodi di valutazione adottati dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio

- Gli amministratori, anche sulla base delle indicazioni dei propri consulenti, in considerazione della
rilevanza e complessità dell'operazione di fusione, hanno ritenuto appropriato individuare metodi di
valutazione che, oltre ad avere consolidate basi dottrinali ed applicative, consentissero di valutare in maniera
omogenea le due società.

- (Descrivere in modo sufficientemente analitico e comprensibile i metodi di valutazione adottati per la
determinazione dei rapporti di cambio e le ragioni addotte dagli amministratori, anche sulla base delle indicazioni dei
loro consulenti, a sostegno della scelta di tali metodi)

F - Difficoltà di valutazione incontrate dagli amministratori

(Descrivere le principali difficoltà di valutazione eventualmente incontrate dagli amministratori)

G - Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli amministratori

[Illustrare i valori ed i rapporti di cambio risultanti dall'applicazione dei metodi adottati (informazioni relative) ed i
pesi attribuiti dagli amministratori ai diversi metodi (importanza relativa) ai fini della determinazione del rapporto di
cambio proposto. Riportare i valori dei capitali economici delle imprese risultanti, da tali metodi, gli intervalli di valore
e le proposte dei consulenti]
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- Sezione 12 Schema di Relazione della Società di Revisione da regigersi in occasione di
operazioni di fusione da redigersi in occasione di operazioni di fusione ai sensi
dell’art.
2501 quinquies e di operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2504 novies c.c. (cont.)

H - Lavoro svolto

H-a Lavoro svolto sulla "documentazione utilizzata", in precedenza menzionata al punto 3) sub D-a

1) Come già indicato, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 200X della società A è stato assoggettato a
revisione contabile completa da parte della società di revisione ... mentre il bilancio d'esercizio alla
medesima data della società B è stato assoggettato a revisione contabile completa da parte della società
di revisione ...;

2) (Descrivere il lavoro svolto sulla/e situazione/i contabile/i prese come base di riferimento per l'applicazione dei
metodi di valutazione.Tale lavoro può consistere in una revisione contabile completa ovvero di una revisione
contabile limitata, con o senza limitate procedure di revisione . Potrà essere utilizzata la seguente formulazione
adattandola alle fattispecie concrete)

Considerato che i metodi di valutazione utilizzati dagli amministratori, anche sulla base delle indicazioni
dei loro consulenti, assumono come base di riferimento una situazione patrimoniale redatta ai sensi
dell'art. 2501 ter, abbiamo svolto una revisione contabile completa/limitata sulla situazione patrimoniale al
.... della società A, effettuando discussioni con la direzione della società, al fine di rilevare i principi
contabili utilizzati ed i fatti salienti concernenti la sua redazione, analisi critiche degli ammontari in essa
esposti e degli indici di bilancio da essa ricavabili, nonché analisi degli scostamenti di tali ammontari ed
indici con quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio 200X che, come già indicato in precedenza, è stato
assoggettato a revisione contabile completa. ( Se sono state svolte limitate procedure di revisione, aggiungere il
seguente paragrafo). Inoltre, abbiamo svolto limitate procedure di revisione sui seguenti saldi di bilancio: (
Specificare i saldi di bilancio).
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- Sezione 12 Schema di Relazione della Società di Revisione da regigersi in occasione di
operazioni di fusione da redigersi in occasione di operazioni di fusione ai sensi
dell’art.
2501 quinquies e di operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2504 novies c.c.
(cont.)

Il sopradescritto lavoro di revisione contabile limitata sulla situazione patrimoniale è stato svolto nella
misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci, indicate nel precedente
paragrafo C.

Abbiamo raccolto, attraverso discussione con la direzione della società, informazioni circa gli eventi
verificatisi dopo la data di chiusura della situazione patrimoniale sopra menzionata che possano avere un
effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente esame.

3) Per il budget 200Y, per i piani triennali e per le previsioni dei flussi di cassa della società A, fermo
restando le incertezze ed i limiti connessi ad ogni tipo di stato previsionale, abbiamo discusso con la
direzione della società i criteri utilizzati per la loro redazione. Abbiamo altresì svolto le seguenti
procedure: (Elencare le procedure svolte).

4) Lavoro similare per la situazione patrimoniale, per il budget 200Y, per i piani triennali e per le previsioni
dei flussi di cassa è stato svolto per la società B dalla società di revisione Y, Ia quale ci ha fornito le
informazioni sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti. Abbiamo quindi rilevato che per la redazione della
situazione patrimoniale, del budget, dei piani triennali e delle previsioni dei flussi di cassa della società B
sono stati applicati criteri omogenei con quelli utilizzati per la stesura della situazione patrimoniale e dei
prospetti della società A. Ciò al fine di accertare se i dati e le informazioni concernenti le due società
utilizzati dagli amministratori, e dai consulenti nella loro relazione di stima, per l'applicazione dei metodi di
valutazione descritti in precedenza fossero confrontabili.
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- Sezione 12 Schema di Relazione della Società di Revisione da regigersi in occasione di
operazioni di fusione da redigersi in occasione di operazioni di fusione ai sensi
dell’art.
2501 quinquies e di operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2504 novies c.c.
(cont.)

5) Abbiamo esaminato le perizie di stima del valore corrente dei beni immobili e delle immobilizzazioni
tecniche ( e, ove effettuate, di attività ulteriori quali crediti, partecipazioni etc.) della società A con lo scopo di
rilevare la ragionevolezza dei criteri utilizzati, nonché l'indipendenza del perito. Lavoro similare è stato
svolto sulle perizie di stima del valore corrente di beni immobili e delle immobilizzazioni tecniche della
società B dalla società di revisione Y, la quale ci ha fornito le informazioni sul lavoro svolto e sui risultati
ottenuti.

Abbiamo quindi verificato che sono stati applicati criteri omogenei con quelli utilizzati per la società A.
Ciò al fine di accertare se i dati e le informazioni concernenti le due società utilizzati dagli
amministratori e dai consulenti nella loro relazione di stima, per l'applicazione dei metodi di valutazione
descritti in precedenza fossero confrontabili ( Ove tali perizie siano richieste e siano state predisposte).

H-b Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio

(Da adattarsi alle specifiche circostanze).

Abbiamo inoltre svolto le seguenti procedure:

- verificato la completezza e l'uniformità dei procedimenti seguiti dagli amministratori nella
determinazione dei rapporti di cambio;

- sviluppato sensitivity analysis nell'ambito dei metodi di valutazione adottati;

- verificato che i metodi di valutazione fossero applicati in modo uniforme;
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- Sezione 12 Schema di Relazione della Società di Revisione da regigersi in occasione di
operazioni di fusione da redigersi in occasione di operazioni di fusione ai sensi
dell’art.
2501 quinquies e di operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2504 novies c.c.
(cont.)

verificato la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e con la "Documentazione utilizzata"
descritta nel precedente punto D.

- verificato la correttezza matematica del calcolo del rapporto di cambio effettuato mediante l'applicazione dei
metodi di valutazione adottati dagli amministratori anche sulla base dell'indicazione nei loro consulenti.

Commenti sull'adeguatezza dei metodi utilizzati e sulla validità delle stime prodotte.

(Riportare le considerazioni del revisore sull'adeguatezza dei metodi di valutazione adottati e sull'importanza relativa
attribuita dagli amministratori a ciascuno di essi. Aggiungere altresì una frase del seguente tipo)

Con riferimento al presente incarico riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del
procedimento decisionale degli amministratori consiste in una stima dei valori economici relativi alle singole
società oggetto della fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei ai fini della determinazione
del rapporto di cambio; stima pertanto non utilizzabile per finalità diverse.

Limiti specifici incontrati dal revisore nell'espletamento del presente incarico.

(Indicare le limitazioni e le difficoltà incontrate dal revisore nell'espletamento dell'incarico conseguenti a situazioni
particolari in esso riscontrate).
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- Sezione 12 Schema di Relazione della Società di Revisione da regigersi in occasione di
operazioni di fusione da redigersi in occasione di operazioni di fusione ai sensi
dell’art.
2501 quinquies e di operazioni di scissione ai sensi dell’art. 2504 novies c.c.
(cont.)

Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e
portata del nostro lavoro come illustrate nella presente relazione, riteniamo che i metodi di valutazione
adottati dagli amministratori anche sulla base delle indicazioni dei loro consulenti siano adeguati, in quanto
nella circostanza ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della
determinazione del rapporto di cambio delle azioni contenuto nel progetto di fusione.

Luogo e data

(Firma del revisore)
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Lezione 12 - Economia - Università degli studi di Pavia