Programs and European politics for unaccompanied
children protection
- On Separated CHILDREN –
Lina Di Carlo
9th Edition of International Summer School
Migrants, Human rights and Democracy
Direttore Aurelio Angelini
29 June- 3 July 2015
Grand Hotel Florio
Favignana
Minore straniero non accompagnato
(legislazione italiana)
• Si intende il minorenne senza cittadinanza italiana
o di altro Paese dell’UE che non ha presentato
domanda di asilo politico e che si trova nel
territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza da parte de genitori o di altri adulti
per lui legalmente responsabili.
• Normativa di riferimento: D.Lgs 286/1998 artt. 32 e
33 e reg. di attuazione DPR 394/1999 e nel DPCM
535/1999.
• Minori richiedenti asilo: art 19 D.Lgs 25/2008, art.
28 D.lgs 251/2007 e Direttiva Ministero Interno
7/12/2006.
Definizione di minori stranieri non accompagnati nella (legislazione europea
e internazionale)
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Convenzione sui diritti dell’infanzia, artt. 1 e 22;
Convenzione dell’Aja per la protezione dei minori, 1996, art. 6;
Linee-guida dell’Unhcr, par. 3.1; Ecre (Minori) par. 8 e 11;
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sui minori non accompagnati, del 26 giugno
1997 art. 1(1);
Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e
bambini, artt. 2a e 3d;
Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, artt. 14 e 19.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica con cadenza bimestrale report
statistici relativi ai dati sui minori stranieri non accompagnati segnalati in Italia. Inoltre,
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) promuove ogni due anni un'indagine
nazionale che coinvolge tutti i Comuni italiani ai quali spetta la tutela e l'accoglienza dei
minori non accompagnati presenti nel territorio. I dati quantitativi e qualitativi raccolti sul
fenomeno sono disponibili nell'ultimo rapporto pubblicato (2014).
NORMATIVA COMUNITARIA
• Comunicazione della Commissione su un “Piano d’azione per i
• MSNA” (5 maggio 2010), indirizzato al Consiglio e al Parlamento europeo
• - Esprime dei principi solidi in materia di protezione dei diritti dei
MSNA
• - Identifica questioni e sfide cruciali per la loro protezione
• - Delinea processi attraverso i quali far fronte a tali sfide
• Osservazioni generali e di principio
• Rimpatrio solo una possibile soluzione di lungo periodo
• Convenzione dei diritti del fanciullo del 1951, al centro di ogni
azione riguardante i MSNA
• Necessità di approccio integrato alla protezione MSNA
• Protezione dall’intercettazione alla soluzione di lungo termine
• Riconosce lacune degli attuali strumenti normativi UE
PROGETTO PILOTA UE
Piano d’azione 2010-2014
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L'oggetto di un Progetto Pilota, finanziato dalla Direzione Generale Affari Interni dell'Unione
europea con 1.000.000 euro:
- Contribuire all'attuazione del Piano d'azione dell'UE 2010-2014 sui minori non accompagnati,
attraverso l'individuazione di buone pratiche riguardo alle politiche di prevenzione, accoglienza,
protezione e integrazione dei minori non accompagnati.
Le proposte di progetto devono riguardare almeno uno dei seguenti obiettivi specifici:
- politiche e azioni di prevenzione che mettono a confronto il gruppo al quale appartengono i minori
non accompagnati ( richiedenti asilo o vittime della tratta) e il Paese o la regione di origine o di
transito;
- sviluppo di buone pratiche nelle misure a sostegno di programmi di protezione per i minori non
accompagnati nei Paesi terzi.
- individuare le migliori pratiche in materia di accoglienza e protezione del minore, ad esempio su
questioni quali la rappresentanza legale, la nomina di un tutore, l'adeguatezza dei servizi di
accoglienza, l'istruzione e l'assistenza medica;
- valutare le varie esperienze di lotta contro il fenomeno dei bambini scomparsi;
- individuare le migliori pratiche in materia di reintegrazione dei minori non accompagnati nel loro
Paese di origine.
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I progetti possono essere presentati dalle autorità nazionali, regionali e locali, ONG, enti pubblici o
privati, università, centri di ricerca che siano stabiliti in uno degli Stati Ue.
Ulteriori Indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza
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Indicazioni riguardanti l’accoglienza dei minori non accompagnati possono ricavarsi
anche dalle fonti normative predisposte nell’ambito di due organizzazioni
internazionali che operano nel continente europeo, il Consiglio d’Europa e
l’Unione europea.
Con riguardo alla prima, viene in rilievo la Convenzione europea dei diritti umani, il
cui organo di controllo, la Corte di Strasburgo, ha fatto espressamente derivare dal
dettato pattizio degli obblighi nei confronti dei m.s.n.a. Gli Stati parti sono infatti
tenuti a fornire a tali persone una protezione adeguata in termini di sistemazione,
vitto, cure mediche e psicologiche, accesso alle attività ricreative.
4 Commento Generale del Comitato per i diritti dei minori, n. 6, Treatment of
unaccompanied and separated children outside their country of origin,
CRC/GC/2005/6, del 1° settembre 2005.
5 UNHCR’s Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the
Detention of Asylum-Seekers, 1999.
6 Convenzione di Ginevra Adottata il 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia con
legge n. 848 del 4 agosto del 1955.15
Sentenza Rahimi c.Grecia
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Fondamentale è altresì la nomina di un tutore legale che salvaguardi l’interesse del
minore. Il fine ultimo delle autorità statali dovrebbe essere quello di mettere i
bambini e gli adolescenti stranieri al riparo dalla situazione di estrema vulnerabilità
nella quale versano a causa dell’età, della cittadinanza e, per alcuni di loro,
dell’assenza di familiari nello Stato di accoglienza. La CEDU non vieta
tassativamente la detenzione dei M.S.N.A. ma la Corte di Strasburgo l’ha ritenuta
in contrasto con il dettato convenzionale ogni qualvolta sia avvenuta in condizioni
inumane e degradanti, non compatibili con le esigenze legate alla minore età. Ad
esempio, nel pronunciarsi sul caso Rahimi c. Grecia (del 5/4/2011), ha ritenuto
lesivo della dignità umana il trattamento riservato a un quindicenne afghano che,
giunto non accompagnato nel territorio ellenico, era stato detenuto in un centro
per migranti adulti in attesa dell’espulsione caratterizzato da sovraffollamento,
scarse condizioni igieniche, inadeguata areazione, insufficienza di materassi, docce
e toilettes rispetto al numero dei detenuti, perdite fognarie, odore nauseabondo.
Rahimi non aveva potuto avere contatti con il mondo esterno, non aveva avuto
accesso ad attività ricreative e soprattutto non era stato affidato a un tutore che
ne potesse curare gli interessi. Alla luce di tali condizioni ritenute inaccettabili, la
Corte ha condannato la Grecia, stabilendo l’importante principio secondo cui la
condizione di minore non accompagnato deve sempre prevalere, nelle decisioni che
lo riguardano, su quella di straniero.
Status di rifugiato o richiedente asilo
• Le garanzie sopra richiamate debbono trovare applicazione nei
confronti di tutti i minori migranti indipendentemente dai motivi e
dalle modalità dell’ingresso nel territorio statale, che siano legate a
necessità economiche o al rischio di subire trattamenti lesivi della
dignità umana nel Paese di origine.
• Ad avviso della Corte di Strasburgo nemmeno una crisi economicofinanziaria può giustificare l’abbassamento degli standard di
accoglienza riservati ai minori non accompagnati. Le indicazioni
fornite dal giudice europeo nella sentenza Rahimi devono trovare
applicazione in tutti gli Stati contraenti della cedu, anche in Italia. Al
riguardo non si può non pensare alla situazione nella quale vengono
a trovarsi i minori non accompagnati nei centri di primo soccorso e
accoglienza di Lampedusa durante gli sbarchi.
Procedure di contenzioso UE
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La Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (procedura n. 2014/2171)
relativa alla tutela dei minori non accompagnati richiedenti asilo contestando la violazione di obblighi
imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva "procedure"), 2003/9/CE (direttiva
"accoglienza"), 2004/83/CE (direttiva "qualifiche"), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento
"Dublino", recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di asilo, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 604/2013). La Commissione
riconosce che la legislazione nazionale in Italia fornisce un quadro normativo inteso a garantire un alto
livello di protezione ai minori non accompagnati, compresa la rapida nomina di un tutore e la definizione
prioritaria della necessità di asilo. Tuttavia, secondo i rilievi della Commissione:
nella pratica l'accesso alle procedure di asilo per i minori non accompagnati è spesso ritardato a causa dei
lunghi tempi di attesa per la nomina dei tutori, che possono arrivare fino a 11 mesi. In tal senso, si profila
una violazione dell'art. 17, paragrafo 1 della direttiva "procedure", e dell'art. 19, paragrafo 1, della
direttiva "accoglienza", in combinato disposto con il principio consolidato secondo cui le procedure per
l'esercizio dei diritti garantiti dal diritto dell'UE devono essere facilmente accessibili;
in molti casi viene nominato lo stesso tutore per un gran numero di minori, con ripercussioni negative
sulla possibilità di instaurare una relazione di fiducia e un rapporto di tutela attento e curato;
non vi è alcuna disposizione giuridica che precisi che i tutori legali debbano essere formati e debbano
possedere un'apposita competenza in materia di asilo. A tale riguardo, la Commissione osserva che l'art.
19, paragrafo 4 della direttiva "accoglienza" dispone che le persone che si occupano di minori non
accompagnati abbiano ricevuto o ricevano una specifica formazione in merito alle particolari esigenze
degli stessi. Inoltre, discende dall'art. 17, paragrafo 1 della direttiva "procedure" che i tutori siano in grado
di fornire ai minori non accompagnati a loro affidati un'adeguata assistenza individuale e informazioni
sulla procedura di asilo;
La figura del tutore ed il progetto
SPRAR
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nella pratica l'accesso alle procedure di asilo per i minori non accompagnati è
spesso ritardato a causa dei lunghi tempi di attesa per la nomina dei tutori, che
possono arrivare fino a 11 mesi. In tal senso, si profila una violazione dell'art. 17,
paragrafo 1 della direttiva 2008/115 (Direttiva “procedure“), e dell'art. 19,
paragrafo 1, della direttiva 2003/9 (Direttiva "accoglienza“), in combinato disposto
con il principio consolidato secondo cui le procedure per l'esercizio dei diritti
garantiti dal diritto dell'UE devono essere facilmente accessibili;
in molti casi viene nominato lo stesso tutore per un gran numero di minori, con
ripercussioni negative sulla possibilità di instaurare una relazione di fiducia e un
rapporto di tutela attento e curato;
non vi è alcuna disposizione giuridica che precisi che i tutori legali debbano essere
formati e debbano possedere un'apposita competenza in materia di asilo. A tale
riguardo, la Commissione osserva che l'art. 19, paragrafo 4 della direttiva
"accoglienza" dispone che le persone che si occupano di minori non accompagnati
abbiano ricevuto o ricevano una specifica formazione in merito alle particolari
esigenze degli stessi. Inoltre, discende dall'art. 17, paragrafo 1 della direttiva
"procedure" che i tutori siano in grado di fornire ai minori non accompagnati a loro
affidati un'adeguata assistenza individuale e informazioni sulla procedura di asilo;
proposte
• non sembra esistere alcun sistema di controllo per verificare in che
modo i tutori legali agiscono e svolgono il loro mandato.
• Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE
• Il 24 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato una
proposta di modifica del regolamento (UE) n. 604/2013 (cd.
regolamento "Dublino III") per quanto riguarda la determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata da un minore non
accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti
legalmente in uno Stato membro. Alla luce della sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea C-648/11, la Commissione
propone di chiarire qual è lo Stato membro competente per l'esame
di una domanda presentata da un minore non accompagnato.
Politiche di integrazione sociale in Italia
• La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione, con riferimento alle politiche di integrazione, svolge le
seguenti funzioni:
• Coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli
stranieri immigrati;
• Cura la tenuta del Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore degli immigrati;
• Coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori
stranieri non accompagnati, vigila sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri non accompagnati e sui minori accolti
temporaneamente nell'ambito dei programmi solidaristici di
accoglienza;
• Cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di
propria competenza.
Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati
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La legge di stabilità 2015 (L. 190/2015, art. 1, co. 181-182) istituisce, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato
di previsione del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge 95/2012 (convertito dalla L.
135/2012) che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di
12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015 (art. 17, co. 14).
Il Fondo è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 23,
comma 11 (quinto periodo), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 95 (L. 135/2012), con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012. L'istituzione del nuovo fondo fa parte di una
serie di misure, recate dal medesimo art. 23, comma 11, volte ad assicurare la prosecuzione
degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale,
ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013,
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120/2013 (L. n. 137/2013) nonché, di 40 milioni
di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'art. 1, co.
202 e 203, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Attraverso il Fondo, il Ministro del
lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi
sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti
delle risorse suddette.
il Fondo nazionale per le politiche ed i
servizi dell'asilo
• Inoltre, la medesima legge di stabilità (art. 1, co. 183) prevede che i minori
stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati
con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (la cui
dotazione è incrementata dal medesimo dall'art. 1, co. 179). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n.
25/2008, relativo all'obbligo dell'autorità che riceve la domanda di
protezione internazionale di informare immediatamente il Servizio
centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ai fini
dell'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del
Sistema di protezione stesso. La norma è finalizzata ad estendere
l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati
che non hanno richiesto il riconoscimenti del diritto di asilo. Infatti,
attualmente solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ai
sensi del richiamato art. 26 del D.Lgs. 25/2008, sono immediatamente
avviati nelle strutture di accoglienza del rete SPRAR (Camera dei deputati,
Commissioni riunite I e II, Audizione informale del Capo Dipartimento per
le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno prefetto
Morcone, 15 settembre 2014).
"Autonomia e integrazione per
giovani donne straniere"
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E' stata promossa, ed è in corso di realizzazione (gennaio-settembre 2014), un'azione di sviluppo e
diffusione di modelli innovativi di supporto all'autonomia delle giovani migranti destinato 380 tra
minori straniere non accompagnate in fase di transizione verso l'età adulta, anche richiedenti o
titolari di protezione internazionale o umanitaria, e giovani donne migranti di età non superiore ai
24 anni (finanziata nell'ambito del FEI 2012 e dai PON Obiettivo 1 e 2, per un ammontare
complessivo di 1.248.000 euro).
L'obiettivo del progetto è quello di promuovere strumenti innovativi di sviluppo dell'autonomia
delle giovani straniere non comunitarie, attraverso percorsi personalizzati e reti territoriali di servizi.
I percorsi personalizzati consisteranno in pacchetti integrati di servizi mirati, in primo luogo, a
inserire le giovani migranti nel circuito formativo, lavorativo e sociale italiano, promuovendo la loro
partecipazione attiva alle attività educative e di ricerca di un lavoro; ma anche a consentire loro di
ottenere i requisiti necessari alla conversione del permesso di soggiorno una volta raggiunta la
maggiore età, così come previsto dall'articolo 32 del Testo Unico sull'Immigrazione. Nei percorsi
personalizzati di fruizione dei servizi le giovani migranti saranno affiancate da un tutor che avrà il
compito di prendere in carico la persona e individuare soluzioni integrate ai suoi specifici bisogni.
Sono previsti servizi complementari, coadiuvati da mediatori culturali, in quattro aree: l'assistenza
giuridico-amministrativa (necessaria ad ottenere i documenti per la permanenza regolare sul nostro
territorio), l'affiancamento e il sostegno psicologico (mirato a valorizzare le competenze e le
potenzialità della persona, ma anche a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie), il supporto nella
ricerca e reperimento di una casa, le attività culturali e ricreative.
Integrazione dei migranti attraverso lo sport e
contrasto delle discriminazioni
I
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In considerazione del ruolo cruciale che gioca lo sport ai fini dell'integrazione, è stato sottoscritto
un accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI)
Nell'ambito di tale cooperazione è stata prevista l'elaborazione di un Manifesto dello Sport e
Integrazione, una campagna di sensibilizzazione e una serie di eventi dedicati ai temi
dell'integrazione. Il Manifesto, redatto da un comitato misto composto da personalità della cultura
e dello sport, è stato presentato il giorno 11 maggio 2014 nell'ambito della giornata "Sport ed
integrazione" con delle azioni sui campi da gioco delle principali discipline sportive e nell'ambito
dei campionati di calcio di serie A.
Il 28 maggio 2014 si è tenuto il workshop "Sport e Integrazione: la vittoria più bella" che ha visto la
partecipazione di protagonisti di rilievo del mondo sportivo, politico e sociale italiano e
rappresentanti di Federazioni Sportive, Enti di promozione, Comitati territoriali, Leghe e altri
Sportmaker, rappresentanti di Organizzazioni no profit e testimonial sportivi.
Il CONI ha promosso un concorso on-line sui principi chiave del Manifesto che sarà attivo fino al
mese di luglio 2014.
Il progetto proseguirà con la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione in numerosi eventi
territoriali dedicati ai giovani (educamp) e si concluderà a settembre 2014
Per approfondimenti vai al Portale Integrazione Migranti
"Portale Integrazione Migranti –
Vivere e lavorare in Italia"
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Il Portale Integrazione Migranti, co-finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione
di cittadini di Paesi terzi (FEI), è realizzato sotto il coordinamento del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il supporto di Italia
Lavoro S.p.A..
Obiettivo fondamentale del Portale è quello di fornire informazioni ai migranti sui
servizi per l'integrazione: Lingua italiana, Casa, Lavoro, Salute , Mediazione
interculturale, Minori stranieri e seconde generazioni. Il Portale costituisce, inoltre,
il punto di riferimento nazionale per le politiche di integrazione, favorendo il
raccordo informativo tra le Amministrazioni pubbliche (centrali e locali) e gli enti
privati e del privato sociale che operano nel settore. Tra le principali attività svolte
per sviluppare reti sia con le istituzioni che si occupano a vario titolo di migrazioni,
sia con gli operatori del settore, si segnalano: la rete attivata con le associazioni
iscritte al Registro, con i Comuni e la loro rete ANCI, con le Regioni e le Province
Autonome e con i Patronati (presenti con oltre 4.200 sportelli immigrazione
consultabili sul Portale) per incrementare l'area servizi del Portale; la firma
dell'Accordo Quadro con il Comune di Reggio Emilia, capofila del Programma
Europeo Città Interculturali; gli incontri, nell'ambito dell'iniziativa "Filo diretto con
le seconde generazioni", con i rappresentanti delle associazioni di giovani
provenienti da un contesto migratorio; gli incontri a livello territoriale con le
associazioni di migranti delle principali comunità di stranieri in Italia per il loro
coinvolgimento diretto in una ottica di empowerment.
Concluso il ciclo di eventi IN.CO.NT.RO (INcontri COmunità migranti iNTegrazione
lavoRO)
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L'iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha coinvolto 16 comunità migranti
Il ciclo di eventi dell'iniziativa IN.CO.NT.RO (INcontri COmunità migranti iNTegrazione lavoRO), promossa
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle attività del Portale Integrazione Migranti
e dedicata all'approfondimento della conoscenza delle principali comunità migranti presenti in Italia.
Nel quadro delle priorità fissate nell'Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi, con
particolare riferimento alla "integrazione tramite la partecipazione", l'iniziativa IN.CO.NT.RO ha previsto
due linee di azione: la prima mirata a promuovere la partecipazione attiva dei migranti e delle loro
associazioni, la seconda a qualificare la presenza di tali realtà associative all'interno del Portale
Integrazione Migranti. Il progetto "Portale Integrazione Migranti: vivere e lavorare in Italia" si inserisce
nell'ambito dell'azione 4 "Informazione, comunicazione e sensibilizzazione" del programma annuale 2012
del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI).
Nell'ambito della prima linea di azione sono stati realizzati 16 incontri, ciascuno dedicato a una comunità
(Albania, Bangladesh, Cina, Ecuador, Egitto, Filippine, India, Marocco, Moldova, Pakistan, Perù, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina) e mirato sia all'ascolto diretto e alla rilevazione di esperienze, bisogni e
istanze, sia alla presentazione di strumenti e risorse di conoscenza consultabili all'interno del Portale. Gli
incontri si sono svolti da febbraio a maggio e hanno coinvolto le rappresentanze diplomatico-consolari dei
Paesi di origine, le istituzioni italiane e internazionali e oltre 160 associazioni migranti attive sull'intero
territorio nazionale.
L'evento finale, ha coinvolto tutte le comunità migranti partecipanti all'iniziativa ed è stato incentrato su
diversi temi (come l'associazionismo e la rappresentanza, la cultura e lo sport, le seconde generazioni,
l'imprenditoria straniera in Italia), sui quali si sono confrontati i rappresentanti delle associazioni migranti e
le istituzioni italiane e internazionali.
La seconda linea di azione, strettamente collegata alla prima, prevede la pubblicazione sul Portale
Integrazione Migranti di una mappatura sistematica e aggiornata delle associazioni migranti presenti in
Italia. Tale strumento metterà a disposizione degli utenti le informazioni sulla presenza, la tipologia, la
"Minori stranieri non accompagnati
•
Al fine rafforzare l'integrazione dei minori stranieri non
accompagnati, con l'obiettivo di favorirne la positiva integrazione e
la permanenza in Italia al compimento della maggiore età, la
Direzione Generale ha attivato misure di intervento volte alla
realizzazione di percorsi di integrazione socio-lavorativa. L'azione
coinvolge in particolar modo i minori non accompagnati in
transizione verso l'età adulta e prevede il finanziamento di una
"dote individuale" per la realizzazione di un Piano di intervento
personalizzato destinato alla valorizzazione e allo sviluppo delle
competenze (dote qualificazione ), nonché alla promozione di
percorsi di inserimento lavorativo (dote occupazione). L'ammontare
complessivo delle risorse destinate al progetto (provenienti sia dal
FSE che da fondi nazionali) è pari ad € 5.498.000,00, con i quali sono
state finanziate complessivamente 1126 doti individuali.
Proposte della Commissione europea
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Il 27 maggio 2015 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di
misure che danno già in parte attuazione a quanto contenuto nell'Agenda e che
comprendono:
- una Proposta di decisione del Consiglio sulle misure provvisorie di
ricollocazione per l'Italia e la Grecia (COM(2015) 286 e Allegati 1-3);
- la Raccomandazione (UE) 2015/914 relativa a un programma di
reinsediamento europeo;
- un Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)
(COM(2015) 285);
le Linee guida sull'applicazione delle norme del regolamento Eurodac relative
all'obbligo di rilevare le impronte digitali (SWD(2015) 150).
•
•
Il Consiglio intende sollecitare ulteriori sforzi per contenere i crescenti flussi
migratori irregolari. Concentrerà pertanto la propria attenzione su tre aspetti in
particolare, che ritiene debbano avanzare di pari passo:
•
•
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1) la ricollocazione e il reinsediamento;
2) le politiche di rimpatrio e di riammissione;
3) la cooperazione con i Paesi di origine e di transito.
Criticità:
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. Mancanza di dati esaustivi, affidabili e comparabili
. Prevenzione migrazione rischiosa e tratta
. Accertamento dell’età
. Indagini familiari
. Individuazione di una soluzione di lungo periodo
. Rimpatrio e reintegrazione nel paese di origine
. Concessione della protezione internazionale o altra
forma di protezione nello stato di residenza
contributo
• Il contributo può coprire fino al 90% dei costi
totali ammissibili. I progetti devono essere
realizzati da una partnership costituita da almeno
quattro organismi di diversi Stati UE . I progetti
devono essere presentati utilizzando l'apposito
sistema PRIAMOS per la presentazione
elettronica delle proposte. La scadenza prevista
per l'invio dei progetti era l' 24 ottobre 2013. Le
candidature
devono
essere
presentate
compilando l'atto di candidatura standard, le cui
istruzioni ed il cui formato vanno rigorosamente
rispettati.
“EMERGENZA NORD AFRICA” 2011
• MIGRANTI SBARCATI NELLE COSTE ITALIANE
62.000
• MIGRANTI RICHIEDENTI ASILO
37.000
• MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
312
• RICHIEDENTI ASILO ACCOLTI NELLO SPRAR
• MSNA SEGNALATI AL CMS
7.750
progetto di legge A.C. 1658
(on. Zampa ed altri)
• La I Commissione della Camera ha avviato l'esame del progetto di
legge A.C. 1658 (on. Zampa ed altri) che si propone di innovare la
disciplina applicabile ai minori stranieri non accompagnati nei suoi
principali aspetti, sia introducendo nuove disposizioni laddove la
normativa vigente presenta alcune lacune, sia modificando gli
aspetti di maggiore criticità emersi negli anni, specie in riferimento
al sistema dell'accoglienza dei minori, anche sulla base delle
esperienze positive di alcune realtà locali.
• Le novità principali della proposta riguardano tre aspetti:
1) definizione di minore straniero non accompagnato
2) le misure per l'accoglienza dei minori
3) il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori.
La definizione di minore straniero
non accompagnato
• La proposta individua una nuova definizione di minore straniero non
accompagnato, con la quale si intende il minorenne non avente
cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa
nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione
italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di
altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti
nell'ordinamento italiano (art. 2).
• In tal modo, la nozione di minore straniero non accompagnato diventa più
ampia, in quanto ricomprende anche i minori non accompagnati
"richiedenti asilo", che attualmente sono esclusi dalla definizione, così
come dalla competenza della Direzione generale per l'immigrazione del
Ministero del lavoro (ex Comitato), in quanto oggetto di previsioni
normative specifiche. In secondo luogo, vengono inclusi nell'ambito di
riferimento della legge anche i minori non accompagnati che siano
cittadini di un Paese dell'Unione europea, ai quali, sebbene non inclusi
nella nuova definizione normativa, si possono applicare le relative
disposizioni introdotte con la stessa proposta (art. 1).
Le misure di accoglienza
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La proposta di legge A.C. 1658 introduce tre novità di rilievo per quanto riguarda la garanzia
delle misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:
nuove modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori ai valichi di frontiera e
attribuisce ai rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate il diritto di accedere
ai primi servizi di accoglienza e di prendere contatto diretto con i minori;
stabilisce il diritto di ogni minore di accedere ad un servizio di prima assistenza (ossia offerta
di beni e servizi per soddisfare i bisogni primari, incluse l'informazione legale e la mediazione
culturale) e ad essere ospitato in una struttura di prima accoglienza (struttura autorizzata ad
accogliere il minore per un massimo di 72 ore, al fine di consentire le operazioni di
identificazione), rinviando ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali per l'attuazione (art. 4);
istituisce il Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati,
responsabile dell'intera gestione della fase di accoglienza, in modo da sostenere l'attività
attualmente svolta dai servizi sociali dei Comuni (art. 13). In particolare, il Sistema ha il
compito di individuare la struttura di accoglienza più idonea nelle ipotesi in cui, non essendo
possibile l'affidamento presso una famiglia, il minore debba essere affidato ad una comunità
di tipo familiare o ad un istituto di assistenza, ex art. 2, co. 2, legge 183/1984. Il
funzionamento del Sistema si basa sulla consultazione di un sistema informatizzato delle
comunità di accoglienza per minori accreditate, in grado di segnalare i posti disponibili a
livello nazionale. E' il Ministero del lavoro a dover monitare le strutture e la loro rispondenza
Diritti dei minori
Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la
proposta interviene su diversi aspetti della disciplina.
• Rendere omogenee le procedure di segnalazione e identificazione dei minori sul
territorio, che attualmente sono oggetto di diverse disposizioni normative e di
differenti prassi al livello nazionale e locale (artt. 5 e 6).
• viene introdotta una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il
passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta
dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non
accompagnati.
•Tale procedura prevede: un colloquio del minore con gli uffici competenti, sotto la
direzione del giudice tutelare; la richiesta di un documento anagrafico in caso di
dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore
e con modalità il meno invasive possibile; la presunzione della minore età nel caso in
permangono dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento.
Un secondo ambito di intervento (artt. 7 e 9) riguarda le modifiche alla disciplina del
c.d. rimpatrio assistito, che consiste nel rimpatrio del minore finalizzato a garantire il
diritto all'unità familiare dello stesso. Il provvedimento può essere adottato solo se, in
seguito a un'indagine specifica (c.d. indagini familiari), attivata e svolta dalla Direzione
generale del Ministero del lavoro (ex Comitato per i minori stranieri) anche nel Paese
d'origine del minore o in Paesi terzi, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno
nell'interesse del minore.
In materia, la proposta A.C. 1658 semplifica e rende più celere l'attivazione delle
indagini familiari e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari
rispetto al collocamento in comunità di accoglienza. Inoltre, è spostata la competenza
ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito dal Ministero del lavoro al tribunale
per i minorenni, che già oggi decide in merito ai provvedimenti di espulsione.
Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di
abbandono (tutela e affidamento), che già oggi si applicano anche ai minori stranieri
non accompargnati, la proposta prevede l'istituzione sia di elenchi di affidatari
adeguatamente formati per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire
l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza; sia di
elenchi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non
accompagnato (artt. 8 e 12).
Ulteriori novità riguardano il permesso di soggiorno che può essere rilasciato ai minori non
accompagnati. Il testo della proposta semplifica la normativa vigente, prevedendo due
tipologie di permesso di soggiorno:
-quello per età;
-quello per motivi familiari.
-Quanto al primo, le novità sono rappresentate, in primo luogo, dal fatto che tale permesso
per minore età può essere rilasciato su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e
anche prima della nomina del tutore; in secondo luogo, è previsto che abbia validità fino al
compimento della maggiore età.
-Per quanto riguarda il permesso per motivi familiari, la proposta estende le ipotesi in cui può
essere rilasciato ai seguenti casi: minore di quattordici anni affidato, o sottoposto alla tutela di
un cittadino italiano; e minore ultraquattordicenne affidato, o sottoposto alla tutela sia di un
cittadino italiano, sia di uno straniero regolarmente soggiornante. La proposta, infine, intende
eliminare la previsione del permesso per integrazione del minore, che ha avuto scarsa
applicazione.
Alcune disposizioni della proposta sono poi finalizzate a rafforzare singoli diritti già
riconosciuti ai minori non accompagnati. In particolare:
viene estesa la garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la
loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa vigente rende obbligatoria
per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del
permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione (art. 15);
 è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle
istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo
scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere
specifici programmi di apprendistato (art. 16);
sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero,
mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non
accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 17) e il riconoscimento del diritto
del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche
attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di
avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento
(art. 18).
Minori non accompagnati vittime di tratta
Infine, alcune disposizioni introducono misure speciali di protezione per specifiche
categorie di minori non accompagnati, in considerazione del particolare stato di
vulnerabilità in cui si trovano, come i minori non accompagnati vittime di tratta o
quelli che hanno terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per i reati
commessi durante la minore età, che abbiano dato prova concreta di partecipazione
ad un programma di assistenza e integrazione sociale (artt. 19 e 21).
Caratteristiche
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E’ UN FENOMENO SIGNIFICATIVO IN TERMINI QUANTITATIVI (VEDERE I
NUMERI DELL’ACCOGLIENZA)
• IN RAPIDA E RADICALE TRASFORMAZIONE
•IL NUMERO DEI MINORI (PRESI IN CARICO E ACCOLTI) AUMENTA AL
CRESCERE DELL’AMPIEZZA DEL COMUNE ACCOGLIENTE
• SEMPRE PIU’ DIRETTAMENTE COINVOLTE LE AREE DI SBARCO O DI
FRONTIERA (SICLIA, PUGLIA, FRIULI, MARCHE E VENETO)
•LA MAGGIOR PARTE DEI MINORI (PRESI IN CARICO E ACCOLTI) SONO
MASCHI (90%) E VICINI ALLA MAGGIORE ETÀ (70% FRA 16-17 ANNI), PER LO
PIÙ PROVENIENTI DA AFGHANISTAN, ALBANIA, MAROCCO, EGITTO, PALESTINA
E IRAQ
• SEMPRE DI PIU’ MINORI PARTICOLARMENTE VULNERABILI RICHIEDENTI
ASILO : DAL 3% AL 12% DEL TOTALE NEL 2010
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Regolamento 343/2003 (Regolamento Dublino II) e 604/2014 (Regolamento Dublino III) Quest’ultimo entrato in vigore il 1°
gennaio 2014 - Il Regolamento di Dublino, applicato in tutti i Paesi dell'Unione Europea, sostituisce ed integra le disposizioni
contenute nella Convenzione di Dublino (1990), che costituiva un accordo tra Stati e non era pertanto uno strumento
comunitario. L'obiettivo principale del Regolamento è quello di individuare il più rapidamente possibile e sulla base di criteri
obiettivi lo Stato competente per l'esame della domanda di asilo, nonché di fissare dei tempi ragionevoli per l'espletamento
di tale procedura. Tra i criteri previsti (Capo III) per individuare lo Stato competente all'esame delle domande figurano:
•il principio dell'unità familiare per i minori non accompagnati: è competente lo Stato nel quale si trova un familiare, purchè
ciò sia nel miglior interesse del minore
•i legami familiari: è competente lo Stato in cui risiede regolarmente o è stato riconosciuto rifugiato un familiare del
richiedente asilo
•il possesso di permessi di soggiorno o visti: è competente lo Stato che ha rilasciato tali titoli
•il soggiorno o l'ingresso irregolare: è responsabile lo Stato attraverso le cui frontiere il richiedente asilo ha varcato
illegalmente i confini dell'Unione
Il Regolamento, come la precedente Convenzione di Dublino, definisce in linea generale che, quando nessuno Stato membro
può essere designato come competente per l'esame della richiesta di asilo sulla base dei criteri precedentemente
menzionati, si considera competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. Il Regolamento
prevede inoltre l'eventuale trasferimento del richiedente asilo nello Stato membro competente ad esaminarne la domanda,
una volta individuato. La concreta applicazione del Regolamento Dublino si è rivelata piuttosto difficile e controversa. I
problemi nascono in particolare a causa della notevole differenziazione di metodi e risultati tra i diversi Stati membri
dell'Unione nel campo dell'accoglienza ai richiedenti asilo e ai rifugiati. Il Sistema di Dublino, inoltre, di fatto penalizza gli
Stati membri di frontiera, essendo ormai evidente che l'ingresso dei richiedenti asilo senza documenti è prassi prevalente,
per cui si applica sempre più frequentemente il criterio generale per cui è competente ad esaminare la domanda il primo
paese d'ingresso.
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