Programs and European politics for unaccompanied children protection - On Separated CHILDREN – Lina Di Carlo 9th Edition of International Summer School Migrants, Human rights and Democracy Direttore Aurelio Angelini 29 June- 3 July 2015 Grand Hotel Florio Favignana Minore straniero non accompagnato (legislazione italiana) • Si intende il minorenne senza cittadinanza italiana o di altro Paese dell’UE che non ha presentato domanda di asilo politico e che si trova nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte de genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili. • Normativa di riferimento: D.Lgs 286/1998 artt. 32 e 33 e reg. di attuazione DPR 394/1999 e nel DPCM 535/1999. • Minori richiedenti asilo: art 19 D.Lgs 25/2008, art. 28 D.lgs 251/2007 e Direttiva Ministero Interno 7/12/2006. Definizione di minori stranieri non accompagnati nella (legislazione europea e internazionale) • • • • • • • Convenzione sui diritti dell’infanzia, artt. 1 e 22; Convenzione dell’Aja per la protezione dei minori, 1996, art. 6; Linee-guida dell’Unhcr, par. 3.1; Ecre (Minori) par. 8 e 11; Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sui minori non accompagnati, del 26 giugno 1997 art. 1(1); Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, artt. 2a e 3d; Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, artt. 14 e 19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica con cadenza bimestrale report statistici relativi ai dati sui minori stranieri non accompagnati segnalati in Italia. Inoltre, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) promuove ogni due anni un'indagine nazionale che coinvolge tutti i Comuni italiani ai quali spetta la tutela e l'accoglienza dei minori non accompagnati presenti nel territorio. I dati quantitativi e qualitativi raccolti sul fenomeno sono disponibili nell'ultimo rapporto pubblicato (2014). NORMATIVA COMUNITARIA • Comunicazione della Commissione su un “Piano d’azione per i • MSNA” (5 maggio 2010), indirizzato al Consiglio e al Parlamento europeo • - Esprime dei principi solidi in materia di protezione dei diritti dei MSNA • - Identifica questioni e sfide cruciali per la loro protezione • - Delinea processi attraverso i quali far fronte a tali sfide • Osservazioni generali e di principio • Rimpatrio solo una possibile soluzione di lungo periodo • Convenzione dei diritti del fanciullo del 1951, al centro di ogni azione riguardante i MSNA • Necessità di approccio integrato alla protezione MSNA • Protezione dall’intercettazione alla soluzione di lungo termine • Riconosce lacune degli attuali strumenti normativi UE PROGETTO PILOTA UE Piano d’azione 2010-2014 • • L'oggetto di un Progetto Pilota, finanziato dalla Direzione Generale Affari Interni dell'Unione europea con 1.000.000 euro: - Contribuire all'attuazione del Piano d'azione dell'UE 2010-2014 sui minori non accompagnati, attraverso l'individuazione di buone pratiche riguardo alle politiche di prevenzione, accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati. Le proposte di progetto devono riguardare almeno uno dei seguenti obiettivi specifici: - politiche e azioni di prevenzione che mettono a confronto il gruppo al quale appartengono i minori non accompagnati ( richiedenti asilo o vittime della tratta) e il Paese o la regione di origine o di transito; - sviluppo di buone pratiche nelle misure a sostegno di programmi di protezione per i minori non accompagnati nei Paesi terzi. - individuare le migliori pratiche in materia di accoglienza e protezione del minore, ad esempio su questioni quali la rappresentanza legale, la nomina di un tutore, l'adeguatezza dei servizi di accoglienza, l'istruzione e l'assistenza medica; - valutare le varie esperienze di lotta contro il fenomeno dei bambini scomparsi; - individuare le migliori pratiche in materia di reintegrazione dei minori non accompagnati nel loro Paese di origine. • I progetti possono essere presentati dalle autorità nazionali, regionali e locali, ONG, enti pubblici o privati, università, centri di ricerca che siano stabiliti in uno degli Stati Ue. Ulteriori Indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza • • • • • Indicazioni riguardanti l’accoglienza dei minori non accompagnati possono ricavarsi anche dalle fonti normative predisposte nell’ambito di due organizzazioni internazionali che operano nel continente europeo, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea. Con riguardo alla prima, viene in rilievo la Convenzione europea dei diritti umani, il cui organo di controllo, la Corte di Strasburgo, ha fatto espressamente derivare dal dettato pattizio degli obblighi nei confronti dei m.s.n.a. Gli Stati parti sono infatti tenuti a fornire a tali persone una protezione adeguata in termini di sistemazione, vitto, cure mediche e psicologiche, accesso alle attività ricreative. 4 Commento Generale del Comitato per i diritti dei minori, n. 6, Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, CRC/GC/2005/6, del 1° settembre 2005. 5 UNHCR’s Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers, 1999. 6 Convenzione di Ginevra Adottata il 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia con legge n. 848 del 4 agosto del 1955.15 Sentenza Rahimi c.Grecia • Fondamentale è altresì la nomina di un tutore legale che salvaguardi l’interesse del minore. Il fine ultimo delle autorità statali dovrebbe essere quello di mettere i bambini e gli adolescenti stranieri al riparo dalla situazione di estrema vulnerabilità nella quale versano a causa dell’età, della cittadinanza e, per alcuni di loro, dell’assenza di familiari nello Stato di accoglienza. La CEDU non vieta tassativamente la detenzione dei M.S.N.A. ma la Corte di Strasburgo l’ha ritenuta in contrasto con il dettato convenzionale ogni qualvolta sia avvenuta in condizioni inumane e degradanti, non compatibili con le esigenze legate alla minore età. Ad esempio, nel pronunciarsi sul caso Rahimi c. Grecia (del 5/4/2011), ha ritenuto lesivo della dignità umana il trattamento riservato a un quindicenne afghano che, giunto non accompagnato nel territorio ellenico, era stato detenuto in un centro per migranti adulti in attesa dell’espulsione caratterizzato da sovraffollamento, scarse condizioni igieniche, inadeguata areazione, insufficienza di materassi, docce e toilettes rispetto al numero dei detenuti, perdite fognarie, odore nauseabondo. Rahimi non aveva potuto avere contatti con il mondo esterno, non aveva avuto accesso ad attività ricreative e soprattutto non era stato affidato a un tutore che ne potesse curare gli interessi. Alla luce di tali condizioni ritenute inaccettabili, la Corte ha condannato la Grecia, stabilendo l’importante principio secondo cui la condizione di minore non accompagnato deve sempre prevalere, nelle decisioni che lo riguardano, su quella di straniero. Status di rifugiato o richiedente asilo • Le garanzie sopra richiamate debbono trovare applicazione nei confronti di tutti i minori migranti indipendentemente dai motivi e dalle modalità dell’ingresso nel territorio statale, che siano legate a necessità economiche o al rischio di subire trattamenti lesivi della dignità umana nel Paese di origine. • Ad avviso della Corte di Strasburgo nemmeno una crisi economicofinanziaria può giustificare l’abbassamento degli standard di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. Le indicazioni fornite dal giudice europeo nella sentenza Rahimi devono trovare applicazione in tutti gli Stati contraenti della cedu, anche in Italia. Al riguardo non si può non pensare alla situazione nella quale vengono a trovarsi i minori non accompagnati nei centri di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa durante gli sbarchi. Procedure di contenzioso UE • • • • La Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (procedura n. 2014/2171) relativa alla tutela dei minori non accompagnati richiedenti asilo contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva "procedure"), 2003/9/CE (direttiva "accoglienza"), 2004/83/CE (direttiva "qualifiche"), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento "Dublino", recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 604/2013). La Commissione riconosce che la legislazione nazionale in Italia fornisce un quadro normativo inteso a garantire un alto livello di protezione ai minori non accompagnati, compresa la rapida nomina di un tutore e la definizione prioritaria della necessità di asilo. Tuttavia, secondo i rilievi della Commissione: nella pratica l'accesso alle procedure di asilo per i minori non accompagnati è spesso ritardato a causa dei lunghi tempi di attesa per la nomina dei tutori, che possono arrivare fino a 11 mesi. In tal senso, si profila una violazione dell'art. 17, paragrafo 1 della direttiva "procedure", e dell'art. 19, paragrafo 1, della direttiva "accoglienza", in combinato disposto con il principio consolidato secondo cui le procedure per l'esercizio dei diritti garantiti dal diritto dell'UE devono essere facilmente accessibili; in molti casi viene nominato lo stesso tutore per un gran numero di minori, con ripercussioni negative sulla possibilità di instaurare una relazione di fiducia e un rapporto di tutela attento e curato; non vi è alcuna disposizione giuridica che precisi che i tutori legali debbano essere formati e debbano possedere un'apposita competenza in materia di asilo. A tale riguardo, la Commissione osserva che l'art. 19, paragrafo 4 della direttiva "accoglienza" dispone che le persone che si occupano di minori non accompagnati abbiano ricevuto o ricevano una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi. Inoltre, discende dall'art. 17, paragrafo 1 della direttiva "procedure" che i tutori siano in grado di fornire ai minori non accompagnati a loro affidati un'adeguata assistenza individuale e informazioni sulla procedura di asilo; La figura del tutore ed il progetto SPRAR • • • nella pratica l'accesso alle procedure di asilo per i minori non accompagnati è spesso ritardato a causa dei lunghi tempi di attesa per la nomina dei tutori, che possono arrivare fino a 11 mesi. In tal senso, si profila una violazione dell'art. 17, paragrafo 1 della direttiva 2008/115 (Direttiva “procedure“), e dell'art. 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/9 (Direttiva "accoglienza“), in combinato disposto con il principio consolidato secondo cui le procedure per l'esercizio dei diritti garantiti dal diritto dell'UE devono essere facilmente accessibili; in molti casi viene nominato lo stesso tutore per un gran numero di minori, con ripercussioni negative sulla possibilità di instaurare una relazione di fiducia e un rapporto di tutela attento e curato; non vi è alcuna disposizione giuridica che precisi che i tutori legali debbano essere formati e debbano possedere un'apposita competenza in materia di asilo. A tale riguardo, la Commissione osserva che l'art. 19, paragrafo 4 della direttiva "accoglienza" dispone che le persone che si occupano di minori non accompagnati abbiano ricevuto o ricevano una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi. Inoltre, discende dall'art. 17, paragrafo 1 della direttiva "procedure" che i tutori siano in grado di fornire ai minori non accompagnati a loro affidati un'adeguata assistenza individuale e informazioni sulla procedura di asilo; proposte • non sembra esistere alcun sistema di controllo per verificare in che modo i tutori legali agiscono e svolgono il loro mandato. • Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE • Il 24 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. regolamento "Dublino III") per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-648/11, la Commissione propone di chiarire qual è lo Stato membro competente per l'esame di una domanda presentata da un minore non accompagnato. Politiche di integrazione sociale in Italia • La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, con riferimento alle politiche di integrazione, svolge le seguenti funzioni: • Coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati; • Cura la tenuta del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; • Coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri non accompagnati, vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati e sui minori accolti temporaneamente nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza; • Cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati • • • La legge di stabilità 2015 (L. 190/2015, art. 1, co. 181-182) istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012) che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015 (art. 17, co. 14). Il Fondo è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 23, comma 11 (quinto periodo), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 95 (L. 135/2012), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012. L'istituzione del nuovo fondo fa parte di una serie di misure, recate dal medesimo art. 23, comma 11, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120/2013 (L. n. 137/2013) nonché, di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'art. 1, co. 202 e 203, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Attraverso il Fondo, il Ministro del lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse suddette. il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo • Inoltre, la medesima legge di stabilità (art. 1, co. 183) prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (la cui dotazione è incrementata dal medesimo dall'art. 1, co. 179). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 25/2008, relativo all'obbligo dell'autorità che riceve la domanda di protezione internazionale di informare immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso. La norma è finalizzata ad estendere l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimenti del diritto di asilo. Infatti, attualmente solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ai sensi del richiamato art. 26 del D.Lgs. 25/2008, sono immediatamente avviati nelle strutture di accoglienza del rete SPRAR (Camera dei deputati, Commissioni riunite I e II, Audizione informale del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno prefetto Morcone, 15 settembre 2014). "Autonomia e integrazione per giovani donne straniere" • • • • E' stata promossa, ed è in corso di realizzazione (gennaio-settembre 2014), un'azione di sviluppo e diffusione di modelli innovativi di supporto all'autonomia delle giovani migranti destinato 380 tra minori straniere non accompagnate in fase di transizione verso l'età adulta, anche richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria, e giovani donne migranti di età non superiore ai 24 anni (finanziata nell'ambito del FEI 2012 e dai PON Obiettivo 1 e 2, per un ammontare complessivo di 1.248.000 euro). L'obiettivo del progetto è quello di promuovere strumenti innovativi di sviluppo dell'autonomia delle giovani straniere non comunitarie, attraverso percorsi personalizzati e reti territoriali di servizi. I percorsi personalizzati consisteranno in pacchetti integrati di servizi mirati, in primo luogo, a inserire le giovani migranti nel circuito formativo, lavorativo e sociale italiano, promuovendo la loro partecipazione attiva alle attività educative e di ricerca di un lavoro; ma anche a consentire loro di ottenere i requisiti necessari alla conversione del permesso di soggiorno una volta raggiunta la maggiore età, così come previsto dall'articolo 32 del Testo Unico sull'Immigrazione. Nei percorsi personalizzati di fruizione dei servizi le giovani migranti saranno affiancate da un tutor che avrà il compito di prendere in carico la persona e individuare soluzioni integrate ai suoi specifici bisogni. Sono previsti servizi complementari, coadiuvati da mediatori culturali, in quattro aree: l'assistenza giuridico-amministrativa (necessaria ad ottenere i documenti per la permanenza regolare sul nostro territorio), l'affiancamento e il sostegno psicologico (mirato a valorizzare le competenze e le potenzialità della persona, ma anche a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie), il supporto nella ricerca e reperimento di una casa, le attività culturali e ricreative. Integrazione dei migranti attraverso lo sport e contrasto delle discriminazioni I • • • • • • In considerazione del ruolo cruciale che gioca lo sport ai fini dell'integrazione, è stato sottoscritto un accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) Nell'ambito di tale cooperazione è stata prevista l'elaborazione di un Manifesto dello Sport e Integrazione, una campagna di sensibilizzazione e una serie di eventi dedicati ai temi dell'integrazione. Il Manifesto, redatto da un comitato misto composto da personalità della cultura e dello sport, è stato presentato il giorno 11 maggio 2014 nell'ambito della giornata "Sport ed integrazione" con delle azioni sui campi da gioco delle principali discipline sportive e nell'ambito dei campionati di calcio di serie A. Il 28 maggio 2014 si è tenuto il workshop "Sport e Integrazione: la vittoria più bella" che ha visto la partecipazione di protagonisti di rilievo del mondo sportivo, politico e sociale italiano e rappresentanti di Federazioni Sportive, Enti di promozione, Comitati territoriali, Leghe e altri Sportmaker, rappresentanti di Organizzazioni no profit e testimonial sportivi. Il CONI ha promosso un concorso on-line sui principi chiave del Manifesto che sarà attivo fino al mese di luglio 2014. Il progetto proseguirà con la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione in numerosi eventi territoriali dedicati ai giovani (educamp) e si concluderà a settembre 2014 Per approfondimenti vai al Portale Integrazione Migranti "Portale Integrazione Migranti – Vivere e lavorare in Italia" • • Il Portale Integrazione Migranti, co-finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI), è realizzato sotto il coordinamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il supporto di Italia Lavoro S.p.A.. Obiettivo fondamentale del Portale è quello di fornire informazioni ai migranti sui servizi per l'integrazione: Lingua italiana, Casa, Lavoro, Salute , Mediazione interculturale, Minori stranieri e seconde generazioni. Il Portale costituisce, inoltre, il punto di riferimento nazionale per le politiche di integrazione, favorendo il raccordo informativo tra le Amministrazioni pubbliche (centrali e locali) e gli enti privati e del privato sociale che operano nel settore. Tra le principali attività svolte per sviluppare reti sia con le istituzioni che si occupano a vario titolo di migrazioni, sia con gli operatori del settore, si segnalano: la rete attivata con le associazioni iscritte al Registro, con i Comuni e la loro rete ANCI, con le Regioni e le Province Autonome e con i Patronati (presenti con oltre 4.200 sportelli immigrazione consultabili sul Portale) per incrementare l'area servizi del Portale; la firma dell'Accordo Quadro con il Comune di Reggio Emilia, capofila del Programma Europeo Città Interculturali; gli incontri, nell'ambito dell'iniziativa "Filo diretto con le seconde generazioni", con i rappresentanti delle associazioni di giovani provenienti da un contesto migratorio; gli incontri a livello territoriale con le associazioni di migranti delle principali comunità di stranieri in Italia per il loro coinvolgimento diretto in una ottica di empowerment. Concluso il ciclo di eventi IN.CO.NT.RO (INcontri COmunità migranti iNTegrazione lavoRO) • • • • • • L'iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha coinvolto 16 comunità migranti Il ciclo di eventi dell'iniziativa IN.CO.NT.RO (INcontri COmunità migranti iNTegrazione lavoRO), promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle attività del Portale Integrazione Migranti e dedicata all'approfondimento della conoscenza delle principali comunità migranti presenti in Italia. Nel quadro delle priorità fissate nell'Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi, con particolare riferimento alla "integrazione tramite la partecipazione", l'iniziativa IN.CO.NT.RO ha previsto due linee di azione: la prima mirata a promuovere la partecipazione attiva dei migranti e delle loro associazioni, la seconda a qualificare la presenza di tali realtà associative all'interno del Portale Integrazione Migranti. Il progetto "Portale Integrazione Migranti: vivere e lavorare in Italia" si inserisce nell'ambito dell'azione 4 "Informazione, comunicazione e sensibilizzazione" del programma annuale 2012 del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI). Nell'ambito della prima linea di azione sono stati realizzati 16 incontri, ciascuno dedicato a una comunità (Albania, Bangladesh, Cina, Ecuador, Egitto, Filippine, India, Marocco, Moldova, Pakistan, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina) e mirato sia all'ascolto diretto e alla rilevazione di esperienze, bisogni e istanze, sia alla presentazione di strumenti e risorse di conoscenza consultabili all'interno del Portale. Gli incontri si sono svolti da febbraio a maggio e hanno coinvolto le rappresentanze diplomatico-consolari dei Paesi di origine, le istituzioni italiane e internazionali e oltre 160 associazioni migranti attive sull'intero territorio nazionale. L'evento finale, ha coinvolto tutte le comunità migranti partecipanti all'iniziativa ed è stato incentrato su diversi temi (come l'associazionismo e la rappresentanza, la cultura e lo sport, le seconde generazioni, l'imprenditoria straniera in Italia), sui quali si sono confrontati i rappresentanti delle associazioni migranti e le istituzioni italiane e internazionali. La seconda linea di azione, strettamente collegata alla prima, prevede la pubblicazione sul Portale Integrazione Migranti di una mappatura sistematica e aggiornata delle associazioni migranti presenti in Italia. Tale strumento metterà a disposizione degli utenti le informazioni sulla presenza, la tipologia, la "Minori stranieri non accompagnati • Al fine rafforzare l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, con l'obiettivo di favorirne la positiva integrazione e la permanenza in Italia al compimento della maggiore età, la Direzione Generale ha attivato misure di intervento volte alla realizzazione di percorsi di integrazione socio-lavorativa. L'azione coinvolge in particolar modo i minori non accompagnati in transizione verso l'età adulta e prevede il finanziamento di una "dote individuale" per la realizzazione di un Piano di intervento personalizzato destinato alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze (dote qualificazione ), nonché alla promozione di percorsi di inserimento lavorativo (dote occupazione). L'ammontare complessivo delle risorse destinate al progetto (provenienti sia dal FSE che da fondi nazionali) è pari ad € 5.498.000,00, con i quali sono state finanziate complessivamente 1126 doti individuali. Proposte della Commissione europea • - Il 27 maggio 2015 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure che danno già in parte attuazione a quanto contenuto nell'Agenda e che comprendono: - una Proposta di decisione del Consiglio sulle misure provvisorie di ricollocazione per l'Italia e la Grecia (COM(2015) 286 e Allegati 1-3); - la Raccomandazione (UE) 2015/914 relativa a un programma di reinsediamento europeo; - un Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020) (COM(2015) 285); le Linee guida sull'applicazione delle norme del regolamento Eurodac relative all'obbligo di rilevare le impronte digitali (SWD(2015) 150). • • Il Consiglio intende sollecitare ulteriori sforzi per contenere i crescenti flussi migratori irregolari. Concentrerà pertanto la propria attenzione su tre aspetti in particolare, che ritiene debbano avanzare di pari passo: • • • • 1) la ricollocazione e il reinsediamento; 2) le politiche di rimpatrio e di riammissione; 3) la cooperazione con i Paesi di origine e di transito. Criticità: • • • • • • • . Mancanza di dati esaustivi, affidabili e comparabili . Prevenzione migrazione rischiosa e tratta . Accertamento dell’età . Indagini familiari . Individuazione di una soluzione di lungo periodo . Rimpatrio e reintegrazione nel paese di origine . Concessione della protezione internazionale o altra forma di protezione nello stato di residenza contributo • Il contributo può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili. I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno quattro organismi di diversi Stati UE . I progetti devono essere presentati utilizzando l'apposito sistema PRIAMOS per la presentazione elettronica delle proposte. La scadenza prevista per l'invio dei progetti era l' 24 ottobre 2013. Le candidature devono essere presentate compilando l'atto di candidatura standard, le cui istruzioni ed il cui formato vanno rigorosamente rispettati. “EMERGENZA NORD AFRICA” 2011 • MIGRANTI SBARCATI NELLE COSTE ITALIANE 62.000 • MIGRANTI RICHIEDENTI ASILO 37.000 • MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 312 • RICHIEDENTI ASILO ACCOLTI NELLO SPRAR • MSNA SEGNALATI AL CMS 7.750 progetto di legge A.C. 1658 (on. Zampa ed altri) • La I Commissione della Camera ha avviato l'esame del progetto di legge A.C. 1658 (on. Zampa ed altri) che si propone di innovare la disciplina applicabile ai minori stranieri non accompagnati nei suoi principali aspetti, sia introducendo nuove disposizioni laddove la normativa vigente presenta alcune lacune, sia modificando gli aspetti di maggiore criticità emersi negli anni, specie in riferimento al sistema dell'accoglienza dei minori, anche sulla base delle esperienze positive di alcune realtà locali. • Le novità principali della proposta riguardano tre aspetti: 1) definizione di minore straniero non accompagnato 2) le misure per l'accoglienza dei minori 3) il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori. La definizione di minore straniero non accompagnato • La proposta individua una nuova definizione di minore straniero non accompagnato, con la quale si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2). • In tal modo, la nozione di minore straniero non accompagnato diventa più ampia, in quanto ricomprende anche i minori non accompagnati "richiedenti asilo", che attualmente sono esclusi dalla definizione, così come dalla competenza della Direzione generale per l'immigrazione del Ministero del lavoro (ex Comitato), in quanto oggetto di previsioni normative specifiche. In secondo luogo, vengono inclusi nell'ambito di riferimento della legge anche i minori non accompagnati che siano cittadini di un Paese dell'Unione europea, ai quali, sebbene non inclusi nella nuova definizione normativa, si possono applicare le relative disposizioni introdotte con la stessa proposta (art. 1). Le misure di accoglienza • • • • La proposta di legge A.C. 1658 introduce tre novità di rilievo per quanto riguarda la garanzia delle misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: nuove modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori ai valichi di frontiera e attribuisce ai rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate il diritto di accedere ai primi servizi di accoglienza e di prendere contatto diretto con i minori; stabilisce il diritto di ogni minore di accedere ad un servizio di prima assistenza (ossia offerta di beni e servizi per soddisfare i bisogni primari, incluse l'informazione legale e la mediazione culturale) e ad essere ospitato in una struttura di prima accoglienza (struttura autorizzata ad accogliere il minore per un massimo di 72 ore, al fine di consentire le operazioni di identificazione), rinviando ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione (art. 4); istituisce il Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, responsabile dell'intera gestione della fase di accoglienza, in modo da sostenere l'attività attualmente svolta dai servizi sociali dei Comuni (art. 13). In particolare, il Sistema ha il compito di individuare la struttura di accoglienza più idonea nelle ipotesi in cui, non essendo possibile l'affidamento presso una famiglia, il minore debba essere affidato ad una comunità di tipo familiare o ad un istituto di assistenza, ex art. 2, co. 2, legge 183/1984. Il funzionamento del Sistema si basa sulla consultazione di un sistema informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate, in grado di segnalare i posti disponibili a livello nazionale. E' il Ministero del lavoro a dover monitare le strutture e la loro rispondenza Diritti dei minori Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la proposta interviene su diversi aspetti della disciplina. • Rendere omogenee le procedure di segnalazione e identificazione dei minori sul territorio, che attualmente sono oggetto di diverse disposizioni normative e di differenti prassi al livello nazionale e locale (artt. 5 e 6). • viene introdotta una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. •Tale procedura prevede: un colloquio del minore con gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile; la presunzione della minore età nel caso in permangono dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento. Un secondo ambito di intervento (artt. 7 e 9) riguarda le modifiche alla disciplina del c.d. rimpatrio assistito, che consiste nel rimpatrio del minore finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare dello stesso. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica (c.d. indagini familiari), attivata e svolta dalla Direzione generale del Ministero del lavoro (ex Comitato per i minori stranieri) anche nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell'interesse del minore. In materia, la proposta A.C. 1658 semplifica e rende più celere l'attivazione delle indagini familiari e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza. Inoltre, è spostata la competenza ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito dal Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni, che già oggi decide in merito ai provvedimenti di espulsione. Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già oggi si applicano anche ai minori stranieri non accompargnati, la proposta prevede l'istituzione sia di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza; sia di elenchi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (artt. 8 e 12). Ulteriori novità riguardano il permesso di soggiorno che può essere rilasciato ai minori non accompagnati. Il testo della proposta semplifica la normativa vigente, prevedendo due tipologie di permesso di soggiorno: -quello per età; -quello per motivi familiari. -Quanto al primo, le novità sono rappresentate, in primo luogo, dal fatto che tale permesso per minore età può essere rilasciato su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina del tutore; in secondo luogo, è previsto che abbia validità fino al compimento della maggiore età. -Per quanto riguarda il permesso per motivi familiari, la proposta estende le ipotesi in cui può essere rilasciato ai seguenti casi: minore di quattordici anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano; e minore ultraquattordicenne affidato, o sottoposto alla tutela sia di un cittadino italiano, sia di uno straniero regolarmente soggiornante. La proposta, infine, intende eliminare la previsione del permesso per integrazione del minore, che ha avuto scarsa applicazione. Alcune disposizioni della proposta sono poi finalizzate a rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati. In particolare: viene estesa la garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa vigente rende obbligatoria per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione (art. 15); è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato (art. 16); sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 17) e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 18). Minori non accompagnati vittime di tratta Infine, alcune disposizioni introducono misure speciali di protezione per specifiche categorie di minori non accompagnati, in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano, come i minori non accompagnati vittime di tratta o quelli che hanno terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per i reati commessi durante la minore età, che abbiano dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale (artt. 19 e 21). Caratteristiche • • • • • • • • • • • • • • E’ UN FENOMENO SIGNIFICATIVO IN TERMINI QUANTITATIVI (VEDERE I NUMERI DELL’ACCOGLIENZA) • IN RAPIDA E RADICALE TRASFORMAZIONE •IL NUMERO DEI MINORI (PRESI IN CARICO E ACCOLTI) AUMENTA AL CRESCERE DELL’AMPIEZZA DEL COMUNE ACCOGLIENTE • SEMPRE PIU’ DIRETTAMENTE COINVOLTE LE AREE DI SBARCO O DI FRONTIERA (SICLIA, PUGLIA, FRIULI, MARCHE E VENETO) •LA MAGGIOR PARTE DEI MINORI (PRESI IN CARICO E ACCOLTI) SONO MASCHI (90%) E VICINI ALLA MAGGIORE ETÀ (70% FRA 16-17 ANNI), PER LO PIÙ PROVENIENTI DA AFGHANISTAN, ALBANIA, MAROCCO, EGITTO, PALESTINA E IRAQ • SEMPRE DI PIU’ MINORI PARTICOLARMENTE VULNERABILI RICHIEDENTI ASILO : DAL 3% AL 12% DEL TOTALE NEL 2010 68 Regolamento 343/2003 (Regolamento Dublino II) e 604/2014 (Regolamento Dublino III) Quest’ultimo entrato in vigore il 1° gennaio 2014 - Il Regolamento di Dublino, applicato in tutti i Paesi dell'Unione Europea, sostituisce ed integra le disposizioni contenute nella Convenzione di Dublino (1990), che costituiva un accordo tra Stati e non era pertanto uno strumento comunitario. L'obiettivo principale del Regolamento è quello di individuare il più rapidamente possibile e sulla base di criteri obiettivi lo Stato competente per l'esame della domanda di asilo, nonché di fissare dei tempi ragionevoli per l'espletamento di tale procedura. Tra i criteri previsti (Capo III) per individuare lo Stato competente all'esame delle domande figurano: •il principio dell'unità familiare per i minori non accompagnati: è competente lo Stato nel quale si trova un familiare, purchè ciò sia nel miglior interesse del minore •i legami familiari: è competente lo Stato in cui risiede regolarmente o è stato riconosciuto rifugiato un familiare del richiedente asilo •il possesso di permessi di soggiorno o visti: è competente lo Stato che ha rilasciato tali titoli •il soggiorno o l'ingresso irregolare: è responsabile lo Stato attraverso le cui frontiere il richiedente asilo ha varcato illegalmente i confini dell'Unione Il Regolamento, come la precedente Convenzione di Dublino, definisce in linea generale che, quando nessuno Stato membro può essere designato come competente per l'esame della richiesta di asilo sulla base dei criteri precedentemente menzionati, si considera competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. Il Regolamento prevede inoltre l'eventuale trasferimento del richiedente asilo nello Stato membro competente ad esaminarne la domanda, una volta individuato. La concreta applicazione del Regolamento Dublino si è rivelata piuttosto difficile e controversa. I problemi nascono in particolare a causa della notevole differenziazione di metodi e risultati tra i diversi Stati membri dell'Unione nel campo dell'accoglienza ai richiedenti asilo e ai rifugiati. Il Sistema di Dublino, inoltre, di fatto penalizza gli Stati membri di frontiera, essendo ormai evidente che l'ingresso dei richiedenti asilo senza documenti è prassi prevalente, per cui si applica sempre più frequentemente il criterio generale per cui è competente ad esaminare la domanda il primo paese d'ingresso.