4 novembre 2014
CORSO TRANSDISCIPLINARE DI GENERE
Il conflitto nelle relazioni intersoggettive:
nuovi diritti e nuove categorie giuridiche
Carla Faralli e Maria (Milli) Virgilio
mariavirgilio.wordpress.com
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Codice civile
MARITO E MOGLIE
1942 art. 144 Potestà maritale
Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile
di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo
dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.
1975 art 143 diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri .
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e
alla coabitazione .
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a
contribuire ai bisogni della famiglia.
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Codice civile
GENITORI E FIGLIO
1942 Art. 316 Esercizio della patria potestà
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o
all’emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. Dopo la
morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata
dalla madre.
1975 Art 316 Esercizio della potestà dei genitori
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
2013 Art. 316 Responsabilità genitoriale
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.(…)
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Codice civile
Affidamento condiviso
Art 337 ter
(…) nei procedimenti
di
cui
all'articolo
337-bis
(separazione, scioglimento, cessaz. effetti civili matr., ecc.), il
giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di
essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori
restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, (…)
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Risoluzione Assemblea gen. ONU 19/12/1993, n. 48/104,
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza
contro le donne:
Articolo 1. Ai fini della presente Dichiarazione
l’espressione “violenza contro le donne” sta a
significare ogni atto di violenza fondata sul
genere che abbia come risultato, o che possa
avere come risultato, un danno o una sofferenza
fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse
le minacce di tali atti, la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà, sia nella vita
pubblica che privata.
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Risoluzione Assemblea gen. ONU 19/12/1993, n.
48/104, Dichiarazione sull’eliminazione della violenza
contro le donne:
Art. 3. La violenza contro le donne riguarda principalmente:
a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che si produca nella
famiglia, inclusi i maltrattamenti, gli abusi sessuali delle bambine
in ambito familiare, le violenze legate alla dote, lo stupro
coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche
tradizionali dannose per le donne, la violenza perpetrata da altri
membri della famiglia e la violenza legata allo sfruttamento;
b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno
della comunità in generale, compreso lo stupro, l’abuso sessuale,
le molestie e l’intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni
educative e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione
forzata;
c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata
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dallo Stato, ovunque si manifesti.
Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d’Europa
sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Convention on preventing and combating violence against
women and domestic violence
Art. 3
a) con l’espressione “violenza contro le donne” si intende
designare una violazione dei diritti umani e una forma di
discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di
violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di
provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale,
psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali
atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia
nella vita pubblica, che nella vita privata;
b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si
verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra
attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal
fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa
residenza con la vittima;
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Art. 3
c) con il termine “genere” ci si riferisce a
ruoli, comportamenti, attività e attributi
socialmente costruiti che una determinata
società considera appropriati per donne e
uomini;
d) l’espressione “violenza contro le donne
basata sul genere” designa qualsiasi
violenza diretta contro una donna in quanto
tale, o che colpisce le donne in modo
sproporzionato;
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Direttiva 2012/29/UE
Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione
delle vittime di reato
(17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta
contro una persona a causa del suo genere, della sua
identità di genere o della sua espressione di genere o che
colpisce in modo sproporzionato le persone di un
particolare genere. Può provocare un danno fisico,
sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica
alla vittima. La violenza di genere è considerata una
forma di discriminazione e una violazione delle libertà
fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle
relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro,
l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di
esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche
dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale
femminile e i cosiddetti «reati d'onore»…
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LIBRO SECONDO: DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX: Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
Art. 522.
Ratto a fine di matrimonio.
Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio,
una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non
coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della
reclusione da due a cinque anni.
Art. 523.
Ratto a fine di libidine.
Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un
minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque
anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora
compiuto gli anni diciotto, ovvero di una donna coniugata.
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LIBRO SECONDO: DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX: Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
Art. 525.
Circostanze attenuanti.
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della
condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la
restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella
della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia
stessa.
Art. 544.
Causa speciale di estinzione del reato. (1)
Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del
reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che
sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e
gli effetti penali.
(1) Articolo abrogato dall'art. 1, Legge 5 agosto 1981, n. 442.
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LIBRO SECONDO: DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII : Dei delitti contro la persona
Capo III : Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione II : Dei delitti contro la libertà personale
Art. 609 bis. Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a
compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al
momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
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LIBRO SECONDO: DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX: Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
Capo I Dei delitti contro la libertà sessuale
Art. 519.
Della violenza carnale.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la
reclusione da tre a dieci anni.
(…)
Art. 521.
Atti di libidine violenti.
Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti,
commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene
stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due
articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso,
sulla persona del colpevole o su altri.
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Un caso recente
Cass Pen sez. III 39445/ 2014
La tipologia dell’atto posto in essere, lungi dall’essere di per sé elemento
dirimenti va valutato come uno solo degli elementi indicativi…
Corte Appello Venezia, sez III n. 961/2013
In ogni caso la consumazione di una violenza carnale completa, al di là
delle condizioni soggettive nelle quali versa l’autore, resta un fatto non
sussumibiletra le violenze sessuali di minore gravità
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Libertà
Legge n. 154/2001 Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari.
La condotta pregiudizievole
Codice civile: art. 342-bis. (Ordini di protezione
contro gli abusi familiari).
Quando la condotta del coniuge o di altro
convivente è causa di grave pregiudizio
all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà
dell'altro coniuge o convivente, il giudice (…)
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Diritti umani nelle fonti internazionali
Base :
1948 UN Dichiarazione universale dei diritti umani.
7 testi generali:
1966 UN • Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
1966 UN• Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)
1965 UN • La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale (CERD)
1979 UN • La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
contro le donne (CEDAW).
1984 UN • La Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli,
inumani o degradanti (CAT)
1989 UN • La Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC)
1990 UN • Convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori
migranti e dei loro familiari (MWC - 1990). non ha ancora raggiunto il numero di
ratifiche necessario alla sua entrata in vigore.
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Diritti umani nelle fonti internazionali
Convenzioni e protocolli specifici: per esempio
Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate (1952), la Convenzione per la
soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione (1949),
Protocollo di Palermo contro la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini
(2000).
Convenzioni che fanno parte di categorie organiche di diritti: per esempio
• Le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO/OIL) che
definiscono i diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori
• Le Convenzioni di Ginevra, che definiscono i diritti fondamentali delle persone e
dei popoli nelle situazioni di conflitto armato (il cosiddetto diritto umanitario)
• La Convenzione sui rifugiati.
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Diritti umani nelle fonti regionali sovranazionali
• Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American
Court of Human Rights
• European Court of Human Rights and European Committee of Social Rights
• African Commission on Human and Peoples’ Rights and the African Court
on Human and Peoples’ Rights
• ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
• Arab Human Rights Committee (overseeing the Arab Charter on Human
Rights)
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Legge n. 119/2013
1) la caratteristica di irrevocabilità attribuita
(in taluni casi) alla querela per stalking;
2) l’incremento dei poteri della polizia
giudiziaria con l’attribuzione della nuova
misura dell’allontanamento urgente nei casi di
violenza domestica;
3) l’estensione dell’ammonimento questorile,
già previsto per lo stalking, alle condotte di
violenza domestica.
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Legge n. 119/2013
1) la caratteristica di irrevocabilità attribuita
(in taluni casi) alla querela per stalking
Art. 612bis (…) Il delitto è punito a querela
della persona offesa. Il termine per la
proposizione della querela è di sei mesi. La
remissione della querela può essere soltanto
processuale. La querela è comunque
irrevocabile se il fatto è stato commesso
mediante minacce reiterate nei modi di cui
all’articolo 612, secondo comma. (…)
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Legge n. 119/2013
2) l’incremento dei poteri della polizia giudiziaria con l’attribuzione della
nuova misura dell’allontanamento urgente nei casi di violenza
domestica;
Cod. proc. pen. “Art. 384 -bis (Allontanamento d’urgenza dalla
casa familiare)
1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di
disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta,
oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via
telematica , l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il
divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla
persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti
di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi
per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate
ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o
psichica della persona offesa. (…)
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Legge n. 119/2013
3) l’estensione dell’ammonimento questorile, già previsto per
lo stalking, alle condotte di violenza domestica.
Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica
1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non
anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli
articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del
codice penale , nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in
assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da
parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti,
all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si
intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non
episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si
verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una
relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. (…)
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PP Corso Transdisc 14-15