TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 27 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “CALZOLAIO” Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Calzolaio CALZOLAIO L’attività di artigianato è disciplinata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, la quale delinea le linee guida normative generali a livello nazionale, delegando alle regioni l'emanazione delle norme specifiche, in base a quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione. Definizione È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana,assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro,anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e all’esercizio della sua professione. È artigiana l’impresa che ,esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali stabiliti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni,anche semilavorati,o di prestazione di servizi. Restano escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali,di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime,di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,salvo il caso in cui siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa artigiana. Può essere impresa artigiana non solo una persona fisica ma anche una società in nome collettivo, una cooperativa, una società in accomandita semplice e una società a responsabilità limitata a condizione che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale e che la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) svolga lavoro personale,anche manuale nel processo produttivo. Non possono essere società artigiane: 1. le società per azioni; (S.P.A.) 2. le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.) Limiti Dimensionali Secondo quanto stabilito dalla Legge quadro n 443/1985 l'impresa artigiana può essere svolta con la prestazione di personale dipendente, diretto personalmente dall'imprenditore o dai suoi soci, nel rispetto dei limiti dimensionali riportati nella Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Calzolaio seguente tabella: TIPO DI ATTIVITA’ NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI (di cui apprendisti) ESPANSIONE MASSIMA CON UNITA' AGGIUNTIVE DI APPRENDISTI Aziende che non producono in serie 18 (9) Fino a 22 dipendenti Aziende che producono in serie con processo non del tutto automatizzato 9 (5) Fino a 12 dipendenti Aziende appartenenti a settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come elencati dal DPR 537/64 32 (16) Fino a 40 dipendenti Aziende di trasporto 8 (0) - Aziende edili 10 (5) Fino a 14 dipendenti E' concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno. Ai fini del calcolo dei limiti di legge: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Calzolaio 3) sono computati i familiari dell'imprenditore,ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. Requisiti Al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane l’imprenditore artigiano deve rispondere ai seguenti requisiti di natura Soggettiva,Oggettiva e Tecnico-Professionale Requisiti Soggettivi (dell’imprenditore) I requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo sono: - cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo; - maggiore età; - svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo; - possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori); In caso di società è sufficiente la sussistenza dei requisiti sopracitati in capo ad almeno uno dei soci prestatori d'opera. Non sono iscrivibili all'Albo le società di capitale (Srl, SpA ). Requisiti Oggettivi (dell’impresa) I requisiti oggettivi invece sono: - autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti, ecc...); - produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi; - limiti dimensionali. Nel caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare opera manuale (in caso di due soci è sufficiente la partecipazione manuale di uno). Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Calzolaio Adempimenti e iter burocratico per l'avvio dell'attività Rispetto delle direttive regionali o provinciali. Possesso dei requisiti oggettivi,soggettivi e tecnico professionali(ove previsti) e rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 Comunicazione Unica (ComUnica); La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. Riferimenti normativi nazionali - Legge 08.08.1985, n. 443 (G.U. n. 199 del 24.8.1985): Legge-quadro per l'artigianato; - Codice Civile: artt. 2082, 2083, 2202, 2214 e 2221. - D.P.R. 7.12.1995, n. 581, art. 19 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Art. 19 - L. 20.5.1997, n. 133 (G.U. n. 116 del 21.5.1997): Modifiche all'articolo 3 della L. 8.8.1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice. Legge 5.3.2001, n. 57 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001): Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (c.d. collegato ordinamentale alla Finanziaria 2000). Art. 13 - Riferimenti Normativi regionali LAZIO: L.R. 1° settembre 1999, n. 17