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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 27
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“CALZOLAIO”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Calzolaio
CALZOLAIO
L’attività di artigianato è disciplinata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, la quale delinea le linee guida normative generali a
livello nazionale, delegando alle regioni l'emanazione delle norme specifiche, in base a quanto previsto dall'art. 117 della
Costituzione.
Definizione
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,professionalmente e in qualità di titolare l’impresa
artigiana,assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo
in misura prevalente il proprio lavoro,anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso
del singolo imprenditore all’attività artigiana e all’esercizio della sua professione.
È artigiana l’impresa che ,esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali stabiliti dalla Legge 8 agosto 1985, n.
443 abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni,anche semilavorati,o di prestazione
di servizi. Restano escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali,di intermediazione nella
circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime,di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,salvo il caso in
cui siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa artigiana.
Può essere impresa artigiana non solo una persona fisica ma anche una società in nome collettivo, una cooperativa, una
società in accomandita semplice e una società a responsabilità limitata a condizione che il lavoro abbia funzione preminente
sul capitale e che la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) svolga lavoro personale,anche manuale nel processo
produttivo.
Non possono essere società artigiane:
1. le società per azioni; (S.P.A.)
2. le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
Limiti Dimensionali
Secondo quanto stabilito dalla Legge quadro n 443/1985 l'impresa artigiana può essere svolta con la prestazione di personale
dipendente, diretto personalmente dall'imprenditore o dai suoi soci, nel rispetto dei limiti dimensionali riportati nella
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Calzolaio
seguente tabella:
TIPO DI ATTIVITA’
NUMERO MASSIMO DI
DIPENDENTI
(di cui apprendisti)
ESPANSIONE MASSIMA
CON UNITA' AGGIUNTIVE
DI APPRENDISTI
Aziende che non producono in
serie
18 (9)
Fino a 22 dipendenti
Aziende che producono in serie
con processo non del tutto
automatizzato
9 (5)
Fino a 12 dipendenti
Aziende appartenenti a settori
delle lavorazioni artistiche,
tradizionali e dell'abbigliamento
su misura come elencati dal DPR
537/64
32 (16)
Fino a 40 dipendenti
Aziende di trasporto
8 (0)
-
Aziende edili
10 (5)
Fino a 14 dipendenti
E' concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi
nell'anno.
Ai fini del calcolo dei limiti di legge:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti
passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo
dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
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3) sono computati i familiari dell'imprenditore,ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Requisiti
Al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane l’imprenditore artigiano deve rispondere ai seguenti requisiti
di natura Soggettiva,Oggettiva e Tecnico-Professionale
Requisiti Soggettivi (dell’imprenditore)
I requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo sono:
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per
uso lavoro autonomo;
- maggiore età;
- svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
- possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es.
imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori); In caso di società è sufficiente la sussistenza dei requisiti sopracitati in
capo ad almeno uno dei soci prestatori d'opera.
Non sono iscrivibili all'Albo le società di capitale (Srl, SpA ).
Requisiti Oggettivi (dell’impresa)
I requisiti oggettivi invece sono:
- autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti, ecc...);
- produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi;
- limiti dimensionali.
Nel caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare opera manuale (in caso di due soci è sufficiente la partecipazione
manuale di uno).
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
Adempimenti e iter burocratico per l'avvio dell'attività
 Rispetto delle direttive regionali o provinciali.
Possesso dei requisiti oggettivi,soggettivi e tecnico professionali(ove previsti) e rispetto dei limiti dimensionali stabiliti
dalla legge 8 agosto 1985, n. 443
 Comunicazione Unica (ComUnica);
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
Riferimenti normativi nazionali
- Legge 08.08.1985, n. 443 (G.U. n. 199 del 24.8.1985): Legge-quadro per l'artigianato;
- Codice Civile: artt. 2082, 2083, 2202, 2214 e 2221.
- D.P.R. 7.12.1995, n. 581, art. 19 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Art. 19
- L. 20.5.1997, n. 133 (G.U. n. 116 del 21.5.1997): Modifiche all'articolo 3 della L. 8.8.1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di
società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice.
Legge 5.3.2001, n. 57 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001): Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (c.d. collegato ordinamentale alla
Finanziaria 2000). Art. 13
-
Riferimenti Normativi regionali
LAZIO: L.R. 1° settembre 1999, n. 17
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