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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 92
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“RESTAURATORE”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Restauratore
RESTAURATORE
L’attività di artigianato è disciplinata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, la quale delinea le linee guida normative generali a
livello nazionale, delegando alle regioni l'emanazione delle norme specifiche, in base a quanto previsto dall'art. 117 della
Costituzione.
Definizione
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,professionalmente e in qualità di titolare l’impresa
artigiana,assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo
in misura prevalente il proprio lavoro,anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso
del singolo imprenditore all’attività artigiana e all’esercizio della sua professione.
È artigiana l’impresa che ,esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali stabiliti dalla Legge 8 agosto 1985, n.
443 abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni,anche semilavorati,o di prestazione
di servizi. Restano escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali,di intermediazione nella
circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime,di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,salvo il caso in
cui siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa artigiana.
Può essere impresa artigiana non solo una persona fisica ma anche una società in nome collettivo, una cooperativa, una
società in accomandita semplice e una società a responsabilità limitata a condizione che il lavoro abbia funzione preminente
sul capitale e che la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) svolga lavoro personale,anche manuale nel processo
produttivo.
Non possono essere società artigiane:
1. le società per azioni; (S.P.A.)
2. le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
Limiti Dimensionali
Secondo quanto stabilito dalla Legge quadro n 443/1985 l'impresa artigiana può essere svolta con la prestazione di personale
dipendente, diretto personalmente dall'imprenditore o dai suoi soci, nel rispetto dei limiti dimensionali riportati nella seguente
tabella:
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Restauratore
TIPO DI ATTIVITA’
NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI
(di cui apprendisti)
ESPANSIONE MASSIMA
CON UNITA' AGGIUNTIVE
DI APPRENDISTI
Aziende che non producono in serie
18 (9)
Fino a 22 dipendenti
Aziende che producono in serie con processo
non del tutto automatizzato
9 (5)
Fino a 12 dipendenti
Aziende appartenenti a settori delle
lavorazioni artistiche, tradizionali e
dell'abbigliamento su misura come elencati
dal DPR 537/64
32 (16)
Fino a 40 dipendenti
Aziende di trasporto
8 (0)
--
Aziende edili
10 (5)
Fino a 14 dipendenti
E' concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi
nell'anno.
Ai fini del calcolo dei limiti di legge:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti
passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo
dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore,ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Requisiti
Al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane l’imprenditore artigiano deve rispondere ai seguenti requisiti
di natura Soggettiva,Oggettiva e Tecnico-Professionale:
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Restauratore
Requisiti Soggettivi (dell’imprenditore)
I requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo sono:
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per
uso lavoro autonomo;
- maggiore età;
- svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
- possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es.
imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori); In caso di società è sufficiente la sussistenza dei requisiti sopracitati in
capo ad almeno uno dei soci prestatori d'opera.
Non sono iscrivibili all'Albo le società di capitale (Srl, SpA ).
Requisiti Oggettivi (dell’impresa)
I requisiti oggettivi invece sono:
- autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti, ecc...);
- produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi;
- limiti dimensionali.
Nel caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare opera manuale (in caso di due soci è sufficiente la partecipazione
manuale di uno).
Requisiti: Tecnico-Professionali
Al fine di salvaguardare la tutela e la garanzia degli utenti,il Ministero per lo sviluppo economico specifica con la nota dell’1
marzo 2007, n. 2224 che la legge, n. 443/1985 impone al titolare dell'impresa artigiana il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti da leggi speciali, qualora l'esercizio di particolari attività richieda una peculiare preparazione ed
implichi particolari responsabilità. Pertanto le seguenti forme di impresa artigiana per l’iscrizione all’Albo necessitano di
adeguate documentazioni e autorizzazioni:
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Restauratore
ACCONCIATORE
AUTONOLEGGIO
AUTORIMESSA
AUTORIPARATORI
AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO INFERIORE A 60 Q.LI
AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 60 Q.LI
BEVANDE ALCOLICHE (produzione)
CARROZZERIE
DISTRIBUTORE CARBURANTI + AUTOFFICINA (SE AUTOFFICINA PREVALENTE)
ELABORAZIONE DATI
ELETTRAUTO
ESTETISTA
FACCHINAGGIO
GASTRONOMIA
GOMMISTA
MECCANICO MOTORISTA
MECCANICO ORTOPEDICO ED
MONTAGGIO E DUPLICAZIONE PELLICOLA FOTOGRAFICA
MOVIMENTO TERRA
PANIFICIO
PIZZA DA ASPORTO (produzione)
PRODUZIONE DI CASSETTE E FILMATI
PRODUZIONE DI PROFUMI
RIPARAZIONE DI PROTESI DENTARIE
SERVIZI AGRICOLI MECCANIZZATI CONTO TERZI
SOCCORSO STRADALE SU AUTOSTRADA
SOCCORSO STRADALE GENERICO
TASSISTA
TINTOLAVANDERIA
TOILETTATURA CANI
TRASPORTO DI MINERALI E ROTTAMI
Adempimenti per l'avvio dell'attività
Oltre al possesso dei requisiti oggettivi,soggettivi e tecnico professionali(ove previsti) e rispetto dei limiti dimensionali
stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, per avviare un’attività artigiana sono necessari i seguenti adempimenti:
- Comunicazione Unica (ComUnica)
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Restauratore
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale
provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo sportello SUAP del Comune interessato.
Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale
modalità cartacea.
Riferimenti normativi nazionali
- Legge 08.08.1985, n. 443 (G.U. n. 199 del 24.8.1985): Legge-quadro per l'artigianato
- Codice Civile: artt. 2082, 2083, 2202, 2214 e 2221.
- D.P.R. 7.12.1995, n. 581, art. 19 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Art. 19
- L. 20.5.1997, n. 133 (G.U. n. 116 del 21.5.1997): Modifiche all'articolo 3 della L. 8.8.1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di
società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice.
- Legge 5.3.2001, n. 57 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001): Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (c.d. collegato ordinamentale alla
Finanziaria 2000). Art. 13
Riferimenti Normativi regionali
- LAZIO: L.R. 1° settembre 1999, n. 17
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