Relazione di Emilio Abruzzese
Società tra professionisti ex art. 10, 3° comma, Legge
12 novembre 2011, n. 183
Disciplina Tributaria


È consentita la costituzione di società per
l'esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordinistico
secondo i modelli societari regolati dai titoli V
e VI del libro V del codice civile. Le società
cooperative di professionisti sono costituite
da un numero di soci non inferiore a tre.
Decreto 8 febbraio 2013, n. 34
(Ministero di Giustizia e dello Sviluppo
Economico
Emilio Abruzzese
2

Strutture societarie utilizzabili: S.S., S.n.C.,
S.A.S., S.r.l., S.p.A., S.A.P.A., Coop.
Le presunzioni di qualificazione e
determinazione del reddito per le società
commerciali di persone e di capitale.
Emilio Abruzzese
3
3. I redditi delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, da qualsiasi fonte
provengano e quale che sia l'oggetto
sociale, sono considerati redditi d'impresa e
sono determinati unitariamente secondo le
norme relative a tali redditi.
Emilio Abruzzese
4

Il reddito complessivo delle società e degli
enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte
provenga, è considerato reddito d'impresa ed
è determinato secondo le disposizioni di
questa sezione.
Emilio Abruzzese
5
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo di cui
all’art. 25 Dpr 600/1973 (da società residente a
società residente);
b) Ritenute sui redditi da capitale di cui all’art. 26,
5° c., Dpr 600/1973.
Presunzione di relatività all’impresa:
2° c. art. 65 Tuir:
a)

Per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice si considerano relativi all'impresa tutti i
beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito
nel comma 3 per le società di fatto.
Emilio Abruzzese
6



Non inquadrabile fra le attività commerciali di
cui all’art. 2195 c.c..
Ciò nonostante: attività d’impresa, se
esercitata in forma di società commerciale.
Necessità di norma derogatoria: comma 1093
art. 1, Legge 27/12/2006, n. 296.
Emilio Abruzzese
7

Cita e commenta 2 risoluzioni dell’Agenzia
delle Entrate:
◦ Società di ingegneria: Ris. N. 56/E del 4/5/2006
◦ Società tra avvocati: Ris. N. 118/E del 28/5/2003
Emilio Abruzzese
8

L'art. 17 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 6, lettera b) [così
come modificata dall'art. 7, comma 1, lettera i), della L. n. 166/2002 e,
successivamente, dall'art. 24 della legge comunitaria 2004] stabilisce
che per "società di ingegneria" si intendono "le società di capitali di cui
ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile ... che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi
di impatto ambientale". Pertanto, alla luce della citata lettera b), si è in
presenza
di
una
"società
di
ingegneria"
se
sussistono
contemporaneamente due presupposti: - presupposto soggettivo:
costituzione in forma di società di capitali, di cui ai Capi V (società per
azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a
responsabilità limitata) del Titolo V del codice civile ovvero nella forma
di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro quinto del
codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6
dell'art. 17 in commento e che, quindi, non configurino "società tra
professionisti"; - presupposto oggettivo: avere nell'oggetto sociale lo
svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate.
Emilio Abruzzese
9




D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
La parte che qui più interessa, per derivarne
indirettamente la disciplina fiscale, si trova
all’art. 16 di tale decreto legislativo:
“L’attività professionale …..può essere esercitata
in forma comune esclusivamente secondo il tipo
della società tra professionisti, denominata nel
seguito tra avvocati.
La società tra avvocati è regolata dalle norme del
presente titolo e, ove non diversamente
disposto, dalle norme che regolano la società in
nome collettivo di cui al capo III del titolo V del
libro V del codice civile. …”
Emilio Abruzzese
10
 Sostanziale
difformità fra le STP di
cui alla Legge 183/2011 con la
citata pregressa casistica.
Emilio Abruzzese
11

Alle società costituite ai sensi dell’art. 10 della
legge
12
novembre
2011,
n.
183,
indipendentemente dalla forma giuridica, si
applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle
associazioni senza personalità giuridica costituite
fra persone fisiche per l’esercizio in forma
associata di arti e professioni di cui all’art. 5,
comma 3, lettera c), del T.U.I.R., di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
Emilio Abruzzese
12

Tassazione e deducibilità interessi?

Consolidato fiscale Nazionale?


Versamenti a fondo perduto non costituenti
compensi per prestazioni svolte?
Società di comodo ex art. 30, L. 729/1994?
Emilio Abruzzese
13


Rivalutazioni dei beni d’impresa?
Rideterminazione valore quote e terreni ex
artt. 5 e 7, Legge 448/2001?

Antiriciclaggio: quadro RW?

Quale norma convenzionale applicare?
◦ Professioni indipendenti o da attività d’impresa?

IRAP: certezza di autonoma organizzazione.
Emilio Abruzzese
14
Conseguente disparità di trattamento fra le
società commerciali con attività di lavoro
autonomo «riservate» a quelle con attività di
lavoro autonomo «non riservate».
Emilio Abruzzese
15
Scarica

Slide disponibili qui