Il punto della situazione sulle società tra professionisti
di Emilio Abruzzese, Dottore Commercialista in Bologna
Commissione IIDD dell’ORDCEC di Bologna
Unico 2014 - Novità ed approfondimenti
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ed Il Gruppo 24 Ore
20 maggio 2014
Sala Bolognini - Convento San Domenico – P.zza San Domenico, 13
Bologna
Art. 10, comma 3, Legge 12
novembre 2011, n. 183
 È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le
società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di
soci non inferiore a tre.
 Decreto 8 febbraio 2013, n. 34
(Ministero di Giustizia e dello Sviluppo Economico
Per una più completa disamina dell’argomento si rinvia alla
documentazione presentata in occasione del convegno organizzato
dall’ODCEC, Commissione Evoluzione della Professione, Società
professionali e Aggregazioni dell’8 aprile 2014:
http://www.dottcomm.bo.it/materiali.aspx
Emilio Abruzzese
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 Strutture societarie utilizzabili: S.S.,
S.n.C., S.A.S., S.r.l., S.p.A., S.A.P.A.,
Coop.
Le presunzioni di qualificazione e
determinazione del reddito per le società
commerciali di persone e di capitale.
Emilio Abruzzese
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Ultimo comma art. 6 del T.U.I.R.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, da qualsiasi fonte
provengano e quale che sia l'oggetto
sociale, sono considerati redditi d'impresa e
sono determinati unitariamente secondo le norme
relative a tali redditi.
Emilio Abruzzese
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Primo comma art. 81 del T.U.I.R.
 Il reddito complessivo delle società e degli enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è
considerato reddito d'impresa ed è determinato
secondo le disposizioni di questa sezione.
Emilio Abruzzese
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Esempi di conseguenze derivante dalle
presunzioni:
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo di cui all’art.
25 Dpr 600/1973 (da società residente a società
residente);
b) Ritenute sui redditi da capitale di cui all’art. 26, 5° c.,
Dpr 600/1973.
Presunzione di relatività all’impresa:
2° c. art. 65 Tuir:
 Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si
considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti,
salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto.
a)
Emilio Abruzzese
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Esempio: attività agricola
 Non inquadrabile fra le attività commerciali di cui all’art.
2195 c.c..
 Ciò nonostante: attività d’impresa, se esercitata in forma
di società commerciale.
 Necessità di norma derogatoria: comma 1093 art. 1,
Legge 27/12/2006, n. 296.
Emilio Abruzzese
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Contributo: Circolare IRDCEC n. 34/IR
del 19 settembre 2013
 Cita e commenta 2 risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate:
 Società di ingegneria: Ris. N. 56/E del 4/5/2006
 Società tra avvocati: Ris. N. 118/E del 28/5/2003
Emilio Abruzzese
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Società di ingegneria
(Ris. 56 del 4/5/2006)
 L'art. 17 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 6, lettera b) [così come
modificata dall'art. 7, comma 1, lettera i), della L. n. 166/2002 e, successivamente,
dall'art. 24 della legge comunitaria 2004] stabilisce che per "società di
ingegneria" si intendono "le società di capitali di cui ai capi V, VI,
VII del titolo V del libro quinto del codice civile ... che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale". Pertanto, alla luce della citata lettera b), si è in presenza di
una "società di ingegneria" se sussistono contemporaneamente due presupposti: presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali, di cui ai Capi V
(società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a
responsabilità limitata) del Titolo V del codice civile ovvero nella forma di società
cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro quinto del codice civile che non
abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell'art. 17 in commento e che,
quindi, non configurino "società tra professionisti"; - presupposto oggettivo: avere
nell'oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza
elencate.
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Società tra avvocati
(Ris. 118 del 28/5/2003)
 D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
 La parte che qui più interessa, per derivarne
indirettamente la disciplina fiscale, si trova all’art. 16 di
tale decreto legislativo:
 “L’attività professionale …..può essere esercitata in forma comune
esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti,
denominata nel seguito tra avvocati.
 La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e,
ove non diversamente disposto, dalle norme che
regolano la società in nome collettivo di cui al capo
III del titolo V del libro V del codice civile. …”
Emilio Abruzzese
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 Per l’Agenzia delle Entrate, le società di ingegneria costituite
in forma di società di capitali, accolgono sempre il regime di
reddito d’impresa: no ritenuta su reddito di lavoro
autonomo.
 Sempre per l’Agenzia, le società “fra avvocati”, sono
disciplinate come le associazioni professionali: si ritenuta.
Sostanziale difformità fra le STP
di cui alla Legge 183/2011 con la
citata pregressa casistica.
Emilio Abruzzese
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Disegno di Legge
(attualmente all’esame della 1° Commissione parlamentare Affari
Costituzionali ) in sede referente:
 Alle società costituite ai sensi dell’art. 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica,
anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale
delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone
fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui
all’art. 5, comma 3, lettera c), del T.U.I.R., di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Emilio Abruzzese
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 Tassazione e deducibilità interessi?
 Consolidato fiscale Nazionale?
 Versamenti a fondo perduto non costituenti compensi
per prestazioni svolte?
 Società di comodo ex art. 30, L. 729/1994?
Emilio Abruzzese
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 Rivalutazioni dei beni d’impresa?
 Rideterminazione valore quote e terreni ex artt. 5 e 7,
Legge 448/2001?
 Antiriciclaggio: quadro RW?
 Quale norma convenzionale applicare?
 Professioni indipendenti o da attività d’impresa?
 IRAP: certezza di autonoma organizzazione.
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Conclusioni
Conseguente disparità di trattamento fra le società
commerciali con attività di lavoro autonomo «riservate» a
quelle con attività di lavoro autonomo «non riservate».
Emilio Abruzzese
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