Prato, 16 novembre 2012 Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com 1 IL PROGRAMMA DI OGGI 1. Flessibilità in uscita: - Licenziamenti disciplinari - Licenziamenti discriminatori - Licenziamenti individuali - Licenziamenti individuali plurimi - Licenziamenti collettivi 2. Ammortizzatori sociali: - Istituzione ASPI e Mini ASPI - Cig ordinaria, straordinaria e in deroga - I nuovi Fondi di solidarietà bilaterali 3. Altre disposizioni in materia di lavoro: - Tutela dei collaboratori - Assunzioni agevolate e incentivi all’esodo 2 RIFORMA DEL LAVORO Legge del 28 giugno 2012 n. 92 G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 in vigore dal 18 LUGLIO 2012 ( e succ. modifiche Decreto Sviluppo L. 7 agosto 2012 n. 134) 3 Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com 4 Art. 1, c.1 Principi generali La Legge propone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro dinamico e in grado di creare occupazione, in quantità e qualità, con graduale riduzione del tasso di disoccupazione. In particolare: favorire l’instaurazione di rapporto di lavoro più stabili promuovendo il tempo indeterminato ; valorizzare l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso al lavoro dei giovani; ridistribuire più equamente le tutele dell’impiego, contrastando gli usi impropri degli elementi della flessibilità, adeguando la disciplina dei licenziamenti ai mutati contesti e adeguando il procedimento giudiziario accelerando la definizione delle controversie; rendere più efficienti gli ammortizzatori sociali e le politiche di occupazione; 5 Art. 1, c.1 Principi generali …. continua contrastare gli usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti; promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla vita economica e all’impiego; favorire nuove opportunità di impiego per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del lavoro; Promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi europei per il miglioramento della competitività aziendale. 6 Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com 7 Art. 2 L. 92/2102 «NUOVO WALFARE» 2 PILASTRI Tutele FUORI dal rapporto di lavoro Tutele IN COSTANZA del rapporto di lavoro A regime dal 01.01.2016 periodo transitorio triennio 20132015 8 Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com 9 Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) – dal 01.01.2013 SOSTITUISCE: Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con requisiti normali; Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con requisiti ridotti; Indennità speciale edile; indennità di mobilità (dopo periodo transitorio di 4 anni); Rimane invariata le disoccupazione agricola. 10 Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) BENEFICIARI: Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time; Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012); Lavoratori a domicilio; Soci di cooperative solo in regime di subordinazione; Dipendenti pubblici con contratto a termine; Impiegati agricoltura; Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati). ESCLUSI: Dipendenti pubblici a tempo indeterminato; Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni 11 Dl86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07). Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) A.S.P.I. e lavoratori sospesi Nel passaggio al Senato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015 è prevista l’erogazione Aspi a : • Lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale; • in possesso dei requisiti ordinari; • a condizione di un intervento integrativo pari almeno al 20% dell’indennità a carico dei fondi di solidarietà bilaterali; • La durata del trattamento non potrà superare 90 giornate da computarsi in un biennio mobile. 12 Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) REQUISITI: La nuova indennità è corrisposta al lavoratore che abbia perduto involontariamente l’occupazione e che: Sia in regime di disoccupazione ai sensi art. 1, c. 2 lettera c Dlgs 181/2000: «condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento e ricerca di una attività, abbia stipulato un patto di servizio con i servizi competenti» . • E’ ricompresa la disoccupazione a seguito dimissioni per giusta causa. Possa fa valere almeno 2 anni (104 settimane) di assicurazione e almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (biennio mobile). NON costituisce requisito per l’accesso all’Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per: • Dimissioni; • Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art. 7, L. 604/66). 13 Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) DOMANDA LIQUIDAZIONE A.s.p.i. Trasmessa all’Inps Obbligatoriamente IN VIA TELEMATICA Entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento 14 Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) DURATA A REGIME DAL 2016 (in base all’età dei lavoratori) 12 MESI • per lavoratori di età inferiore a 55 anni; • si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo periodo, in relazione ad altri trattamenti brevi (mini A.s.p.i.). 18 MESI • per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni; • entro il limite del numero di settimane di contribuzione negli ultimi due anni. • si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo periodo, in relazione ad altri trattamenti brevi (mini A.s.p.i). L’indennità A.s.p.i è liquidata: • • a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui si presenta la domanda (oltre il termine di 60 giorni ???) 15 Art. 2 L.92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro PERIODO TRANSITORIO INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE Nel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015 (così come modificato dal Decreto Sviluppo L. 134/2012) Anno 2013 2014 2015 Età Durata Meno di 50 8 mesi Oltre 50 12 mesi Meno di 50 8 mesi Da 50 a 54 12 mesi Più di 54 14 mesi Meno di 50 10 mesi Da 50 a 54 12 mesi Più di 54 16 mesi Note Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni 16 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) VALORE DELL’ASPI: 1^ FASCIA Per retribuzioni medie dei 2 anni precedenti inferiori o pari a 1.180,00€ Aspi pari al 75% di 1.180,00 ( € 885,00). 2^ FASCIA Per retribuzioni medie dei 2 anni precedenti superiori a 1.180,00€ Aspi pari al 75% di 1.180,00€ + 25% della quota eccedente sino ad un tetto massimo di 1.119,00€ IN OGNI CASO L’IMPORTO MENSILE DELL’INDENNITA’ NON PUO’ SUPERARE L’IMPORTO MASSIMO DI € 1.119,32 (massimale Cig rivalutato) Riduzioni: - Del 15% dopo i primi sei mesi e per sei mesi; - Ulteriore 15% dopo dodicesimo mese. 17 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) CONTRIBUZIONE: L’Aspi è totalmente esente da contributi (compreso il 5,84% a carico lavoratore). Previsto riconoscimento contributi figurativi per i periodi di fruizione, nella misura massima settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni. I contributi figurativi A.s.p.i sono utili ai fini del diritto della misura dei trattamenti pensionistici. I contributi figurativi A.s.p.i. NON sono utili ai fini del conseguimento del diritto pensionistico nel caso di «sistema contributivo». 18 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) FINANZIAMENTO: Contratti a tempo indeterminato : 1,31% a carico azienda + 0,30% addizionale L. 845/78. Rimane salva la riduzione per cuneo fiscale del 0,80%+1% estesa anche soggetti esclusi in precedenza dalla Ds come le Cooperative dpr 602/70. Contribuzione dovuta anche per apprendisti nelle aziende sino a 9 dipendenti in quanto non operante lo sgravio ai sensi L. 183/2011. 19 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) FINANZIAMENTO: Contratti a tempo determinato : Contribuzione dell’1,31% + addizionale dell’ 1,4% a decorrere dai periodi contributivi maturati dal 01.01.2013; Il contributo addizionale non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (di cui DPR 1525/1963 e di quelle definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011); c) agli apprendisti; d) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c.2 D.lgs 165/2001) (lavoratori da liste mobilità L. 223/91 – L. 236/93 altri rapporti agevolati ???) e) riduzione dal 4% al 2,6% per le agenzie di somministrazione iscritte al fondo Forma.Temp. • • Restituzione del contributo addizionale alla trasformazione a tempo indeterminato nei limiti delle ultime 6 mensilità. Restituzione anche per le assunzioni a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine con detrazione dalle mensilità spettanti di un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla precedente cessazione. 20 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) FINANZIAMENTO: “TICKET LICENZIAMENTI” Rapporti di lavoro cessati: dal 1 gennaio 2013 in tutti i casi di risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (escluse dimissioni) è dovuto dalle aziende un contributo pari al 50% dell’indennità minima per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (max 1,5 volte). a) Ricompresi i casi di: • decesso del lavoratore, • cessazione apprendistato alla qualifica. • Risoluzione consensuale (?) b) Esclusi i casi di: • Licenziamenti per cambi di appalto • Licenziamento per conclusione e chiusura cantiere Il contributo ingresso mobilità rimane sino al 2016, dal 2017 contributo Aspi triplicato senza accordo. 21 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) SOSPENSIONE A.S.P.I E RIDUZIONE INDENNITA’ Nuova occupazione: - Sospensione erogazione indennità sino ad un massimo di 6 mesi; In caso di sospensioni di durata inferiore a sei mesi l’Aspi riprende dal momento della iniziale sospensione; In caso di sospensione pari o superiore a sei mesi necessaria ulteriore domanda; I periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro sono utili al ricalco dell’Aspi o della MiniAspi; Sospensione possibile d’ufficio in base alle comunicazioni obbligatorie (Co). Riduzione indennità: - In caso di avvio di attività in forma autonoma con produzione di reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. (8.000€ per lavoro dipendente, 4.800€ autonomo, 7.500€ se concorrono pensioni); - Obbligo di informazione all’Inps da parte del lavoratore entro 1 mese dall’avvio dell’attività con dichiarazione di reddito presunto per un anno; La riduzione è prevista per l’80% dei proventi dichiarati e previsti (salvo conguaglio alla presentazione della dichiarazione dei redditi). 22 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) CONTRIBUTO AL LAVORO AUTONOMO: Per il triennio 2013-2015: • Facoltà per il lavoratore con diritto all’Aspi, di richiede la totale liquidazione dell’indennità (o delle mensilità residue), per avviare una attività autonoma, per una micro impresa o per associarsi in cooperativa; • Stanziamento di copertura massima pari a 20 milioni di € per ogni anno. DECADENZA DALL’ASPI: • Perdita dello stato di disoccupazione; • Avvio attività in forma autonoma senza segnalazione all’inps; • Raggiungimento requisiti al pensionamento di vecchiaia o anticipato; • Acquisizione diritto assegno invalidità ( salvo opzione per l’Aspi). La decadenza decorre dal momento del verificarsi dell’evento e comporta la restituzione delle somme indebitamente percepite. 23 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) ESEMPI ASPI Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013 1^ ESEMPIO Retrib. Previdenziale biennio precedente € 38.000,00 di cui : 2012 € 20.000,00 2011 € 18.000,00 Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00) Indennità A.s.p.i.: a) b) 1^ fascia € 1.582,12 €1.180,00 x 75% = € 885,00 2^ fascia € 1.582,12 - € 1.180,00= € 402,12 x 25% = TOTALE ASPI € 100,53 € 985,53 104 = settimane di assicurazione coperte nel biennio 4,33 = settimane medie mensili (52/12) 24 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) ESEMPI ASPI Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013 2^ ESEMPIO Retrib. Previdenziale biennio precedente € 55.000,00 di cui : 2012 € 28.000,00 2011 € 27.000,00 Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate Retribuzione media biennio per Aspi: € 55.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 2.289,90 (> di 1.180,00) Indennità A.s.p.i.: a) b) 1^ fascia € 2.289,90 2^ fascia € 2.289,90 - € 1.180,00=€1.109,90 x 25% = Somma Indennità Aspi €1.180,00 x 75% = 104 = settimane di assicurazione coperte nel biennio 4,33 = settimane medie mensili (52/12) 25 € 885,00 € 277,48 € 1.162,48 € 1.119,00 Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) ESEMPIO “TICKET LICENZIAMENTO” Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013. Retr.prev. biennio precedente € 38.000,00 di cui : 2012 € 20.000,00 2011 € 18.000,00 Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00) Indennità A.s.p.i.: 1^ fascia € 1.582,12 €1.180,00 x 75% = 2^ fascia € 1.582,12 - € 1.180,00= € 402,12 x 25% = TOTALE ASPI € 885,00 € 100,53 € 985,53 Ticket licenziamento individuale (58 mesi di anzianità di servizio): = (€ 985,53 x 50%) x (36 :12) = € 492,77 x 3 = € 1.478,31 Ticket licenziamento collettivo senza accordo sindacale dal 01.01.2017 (58 mesi di anzianità): = € 1.478,31 x 3 = € 4.434,93 26 Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI rapporto lavoro Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013 BENEFICIARI: Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time; Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012); Lavoratori a domicilio; Soci di cooperative solo in regime di subordinazione; Dipendenti pubblici con contratto a termine; Impiegati agricoltura; Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati). ESCLUSI: Dipendenti pubblici a tempo indeterminato; Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni Dl86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07). DOMANDA On-line come per l’Aspi da inoltrare all’Inps entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento. 27 Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI rapporto lavoro Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013 REQUISITI: • Versamento di almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi • Non necessaria anzianità contributiva (oggi richiesto per disoccupazione con requisiti ridotti) NON costituisce requisito per l’accesso alla Mini-Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per: • Dimissioni; • Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art. 7, L. 604/66). 28 Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI rapporto lavoro Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013 VALORE MINI-ASPI • Stesse condizioni e previsioni dell’ Aspi. DURATA MINI-ASPI • Corresponsione mensile; • Per tante settimane pari al 50% delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno; • Prevista detrazione periodi già fruiti; • Liquidata a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda; • Deve risultare il mantenimento dello stato di disoccupazione. SOSPENSIONE: prevista in caso di nuova occupazione, anche in base alle comunicazioni rilevate d’ufficio (Co), nel limite massimo di 5 giorni. 29 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro Mini A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) ESEMPIO MINI-ASPI Lavoratore assunto il 4.9.2012 e licenziato il 31.01.2013 1^ ESEMPIO Reddito dal 4.9.2012 al 31.01.2013 € 6.5000,00. Anzianità e contributi: 22 settimane integralmente versate. Retribuzione media Mini-Aspi: € 6.500,00 : 22 (a) x 4,33 (b) = € 1.279,32 (> di 1.180,00) Indennità Mini-A.s.p.i.: 1^ fascia € 1.279,32 a) b) €1.180,00 x 75% = € 885,00 2^ fascia € 1.279,32 - € 1.180,00= € 99,32 x 25% = TOTALE ASPI € 24,83 € 909,83 22 = settimane di versate nel periodo di assunzione 4,33 = settimane medie mensili (52/12) 30 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro LA TUTELA DEI PARASUBORDINATI Dal 2013 erogazione indennità ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi i cdt “a progetto”) se iscritti in via esclusiva alla Gestione separata a condizione che: 1) Nell’anno precedente: • • • • Abbiano operato in regime di mono-committenza; Abbiano un reddito complessivo lordo fiscale non superiore a 20.000,00€; Abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi; Abbiano accreditate almeno 4 mensilità alla gestione separata. 2) Nell’anno di riferimento (quello in cui si chiede l’indennità) • Abbiano il possesso di almeno 1 mese di accreditamento alla gestione separata. 31 Art. 2 l. 92/2012 Tutele FUORI rapporto lavoro MISURA DELL’INDENNITA’ “UNA TANTUM” Pari a una somma del 5% (7% per il 2013-2015) minimale annuo di reddito imponibile per il versamento dei contributi alla gestione artigiani e commercianti X minor numero tra mensilità accreditate anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. • NB: L’indennità è liquidata in un’unica somma se pari o inferiore a € 1.000,00 altrimenti in importi mensili di pari rata (quante ??) 32 Tutele FUORI rapporto lavoro Art. 2 l. 92/2012 TABELLA VALORE “UNA TANTUM” PARASUBORDIANTI Reddito imponibile 2012 gestione artigiani-commercianti = 14.930,00 Mesi accreditati Mesi scoperti 7% (2013-2015) 5% (dal 2016) 4 8 4.180,00 2.896,00 5 7 5.226,00 3.733,00 6 6 6.271,00 4.479,00 7 5 5226,00 3.733,00 8 4 4.180,00 2.896,00 9 3 3.135,00 2.240,00 10 2 2.090,00 1.493,00 11 1 1.045,00 747,00 12 0 0 0 33 Contribuzione gestione separata INPS Art. 22, c. 1 – Legge 12.11.2011 – Patto di Stabilità Aumento aliquote contributive. Dall’anno 2012 i contributi dovuti alla gestione separata Inps da tutti gli iscritti, nonché la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentati dell’1%. Dal 01.01.2012 Sino al 31.12.2011 Generalità Iscritti altra forma pensionistica Generalità Iscritti altra forma pensionistica 26,72% 17,00% 27,72% 18,00% Aliquote DAL 2014 – RIFORMA LAVORO (come mod. Decreto Sviluppo L. 134/2012) Incremento graduale della contribuzione per raggiungere, nel 2018, il 33,72% o il 24% per i soggetti già iscritti ad altra previdenza obbligatoria (2012 – 27,72% /18% ------ 2013 – 27,72% / 20%) 34 Art. 2 L. 92/2102 Tutele FUORI rapporto lavoro LA NUOVA PROCEDURA DI MOBILITA’ L’impresa ammessa alla cigs, può attuare la procedura di licenziamento (e non più mobilità) nel caso non riesca a reimpiegare i lavoratori sospesi. Le imprese, nelle comunicazioni alle Rsa faranno riferimento alla dichiarazione di licenziamento collettivo ed al programma di riduzione del personale. Nei casi di meno di 10 lavoratori interessati alla riduzione, la riduzione dei termini va riferita al licenziamento collettivo. Esperita la procedura o raggiunto l’accordo l’azienda può licenziare i dipendenti eccedenti (e non più collocarli in mobilità). L’impresa ha l’obbligo di comunicare al centro impiego competente l’elenco dei lavoratori licenziati. L’impresa potrà recuperare le somme versate quale “ticket d’ingresso” qualora licenzi meno lavoratori di quanto dichiarato nella procedura preventiva. La procedura preventiva potrà non contenere tutti i requisiti attuali ma questi potranno essere aggiunti ed indicati nell’accordo. 35 Art. 2 L.92/2012 A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) PERIODO TRANSITORIO INDENNTIA’ MOBILITA’ Nel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015 (così come modificato dal Decreto Sviluppo L. 134/2012) Anno Età Durata Note 2013 e 2014 Sino 40 anni 12 mesi Oltre i 40 e sino a 50 24 mesi Oltre i 50 36 mesi 2015 Sino 40 12 mesi Oltre i 40 e sino a 50 18 mesi 24 nel Mezzogiorno Oltre i 50 24 mesi 36 nel Mezzogiorno Sino a 50 12 mesi Oltre i 50 18 mesi Oltre i 40 e sino a 50 18 mesi Oltre i 50 24 mesi 2016 36 Nei territori del Mezzogiorno la durata è aumentata rispettivamente a 24, 36 e 48 mesi. Solo per il Mezzogiorno Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com 37 Art. 2 L.92/2012 Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (settore industria e indotto). - Nessuna variazione prevista ( Utilizzo 52 settimane nelle ultime 104). - CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (settore industria e indotto +15 dip.). Cassa integrazione per crisi aziendale e cessazione attività invariata. Cassa integrazione per riorganizzazione aziendale invariata. Cassa integrazione ristrutturazione aziendale invariata. Cassa integrazione procedure concorsuali prevista sino al 31.12.2015 solo in caso di reale possibile ripresa dell’attività lavorativa e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi, definiti con DM del Ministero del Lavoro (come mod. da L. 134/2012). Abolizione dal 01.01.2016. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (aziende sino a 15 dip. e non coperte da Cigo/Cigs). - Periodo residuale transitorio per il 2013-2016 in deroga alla normativa vigente, per una durata non superiore a 12 mesi annui , con ammissioni di proroghe con riduzione del trattamento (riduzione 10% prima proroga – 30% seconda proroga – 40% proroghe successive). 38 Art. 2 L.92/2012 Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI Istituzione di fondi solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla Cigo o Cigs con + 15 dip.; Entro il 18.01.2013 le OO.SS. devono stipulare le intese per la costituzione dei fondi; Entro il 18.04.2013 i fondi devono essere istituiti presso l’Inps, Previsti per i casi di sospensione e riduzione attività lavorativa; Finanziamento: aliquota 0,30% sulle retribuzioni imponibili previdenziali (dal 2017??). TIPOLOGIE DI FONDI BILATERIALI 1. 2. 3. Fondi solidarietà bilaterali ORDINARI Fondi solidarietà bilaterali ALTERNATIVI Fondi solidarietà bilaterali RESIDUALI (Istituiti dal Min. Lav. qualora entro il 31.03.2013 non siano stati creati i precedenti). CONTRIBUZIONE DOVUTA AI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI • • Aliquote di finanziamento stabilite dai decreti istitutivi e ripartite per 2/3 datore e 1/3 lavoratore. Aliquota: - non inferiore allo 0,30% / 1,5%; - la contribuzione potrà assorbire l’aliquota per i fondi formazione interprofessionali. 39 Art. 2 L.92/2012 Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro PRESTAZIONI DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI • Per le stesse cause di intervento previste per la Cigo; • Assicurare un assegno ordinario pari all’integrazione salariale di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da considerare in un biennio mobile; a titolo esemplificativo: 52 sett. anno – 4 sett. di ferie = 48 sett. lavorabili 48 sett. lavorabili x 40 ore/ sett. = 1.920 ore/anno lavorabili x 2 = 3.840 ore/biennio lavorabili 3.840 ore/biennio lavorabili / 8 = 480 ore / 160 mese = 3 mesi (ex 90gg) Altre prestazioni facoltative: • Prestazioni integrative rispetto a quanto garantito dall’Aspi; • Assegni straordinari per il sostegno al reddito nei processi di incentivazione all’esodo, a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; • Contributi al finanziamento per programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale (anche in concomitanza con interventi promossi da Fondi nazionali o Europei). 40 Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com 41 LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO • • • • • • • • Dimissioni Impossibilità sopravvenuta o forza maggiore Licenziamento Mancato superamento periodo di prova Decesso del lavoratore Raggiungimento requisiti pensione di vecchiaia Risoluzione consensuale Scadenza del termine 42 LE TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO Individuale (L. 604/66) Individuale plurimo (meno di 5 in 120 giorni) Disciplinare ( art. 7 Dpr 300/70) Collettivo (L. 223/91) 43 I LIMITI SOSTANZIALI Il principio della causalità del recesso GIUSTIFICATO MOTIVO (L. 604/1966) GIUSTA CAUSA (2119 c.c.) • Causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro • Soggettivo Notevole inadempimento • Oggettivo Ragioni inerenti l’impresa e il suo regolare funzionamento 44 La nozione di giusta causa • Secondo una prima interpretazione dottrinale: a) il gravissimo inadempimento; b) qualsiasi altra circostanza o situazione esterna grave. • Secondo una seconda interpretazione dottrinale: a) solo gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali e irrilevanza delle cause esterne 45 La nozione di giustificato motivo: • Oggettivo: • Soggettivo: Ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa - notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (es: inosservanza norme sicurezza, ritardi reiterati, assenze ingiustificate) Insindacabilità delle scelte datoriali – libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) 46 Licenziamento disciplinare Obblighi procedurali Contestazione dell’addebito Difesa del lavoratore assistito Adozione del provvedimento, nel rispetto del CCNL e dei regolamenti/codici disciplinari aziendali Licenziamento nullo violazione 47 L’impugnativa del licenziamento Art. 6, l. 604/1966: - Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. L’impugnativa può essere: GIUDIZIALE: tramite azione legale; STRAGIUDIZIALE: qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore (art. 6, l. 604/1966). 48 LE TUTALE APPLICABILI In riferimento alle dimensioni delle unità produttive Unità produttive fino a 15 dipendenti Unità con più di 15 dipendenti o datori con più di 60 dipendenti nella provincia Area della stabilità obbligatoria: Area della stabilità reale: alternativa rimessa al datore ordine giudiziale di reintegra di lavoro 49 la RIFORMA FORNERO (L.92/2012) La Riforma non incide sui requisiti sostanziali di validità del licenziamento. Novità: 1. Obbligo di motivazione contestuale; 2. Rimodulazione delle sanzioni per i licenziamenti disciplinari, discriminatori , individuali illegittimi e art. 18 dpr 300/70; 3. Introduzione della fattispecie di «licenziamento economico»; 4. Abbreviazione dei termini per il deposito del ricorso al giudice (dopo l’impugnazione stragiudiziale) 50 La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) OBBLIGO MOTIVAZIONE CONTESTUALE Art. 2 L. 604/1966 : le motivazioni del licenziamento potevano essere fornite in un momento successivo, a seguito di richiesta da parte del lavoratore (nei 15 giorni successivi rispetto alla data di comminazione del licenziamento) ed entro un termine di 7 giorni L. 92/2012 La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato 51 La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) ANTE RIFORMA RIFORMA 1. 2. 3. 4. Le sanzioni per licenziamento illegittimo Vecchio art. 18 Statuto dei Lavoratori: unica sanzione in caso di licenziamento intimato in violazione dei dettami di legge nelle aziende con più di 15 dipendenti - Reintegrazione posto di lavoro / risarcimento del danno (o indennità alternativa alla reintegrazione) INTRODUZIONE DI QUATTRO REGIMI SANZIONATORI, TRA I QUALI IL GIUDICE PUO’ SCEGLIERE IN BASE ALLA FATTISPECIE Reintegrazione con risarcimento integrale delle mensilità perdute dal licenziamento alla reintegrazione (con un minimo di 5 mensilità) – deduzione aliunde perceptum – facoltà del lavoratore per indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità). Reintegrazione con risarcimento massimo pari a 12 mensilità – deduzione aliunde perceptum – deduzione retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con normale diligenza alla ricerca di una nuova occupazione - facoltà del lavoratore per indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità). Indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata dal giudice tra 12 e 24 mensilità - Criteri: anzianità dipendente, dimensione attività economica, comportamento del dipendente, condizioni delle parti – il rapporto di lavoro viene dichiarato risolto con effetto dalla data di licenziamento. Indennità risarcitoria omnicomprensiva da 6 a 12 mensilità – il rapporto viene dichiarato risolto dalla data di licenziamento. 52 La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) ESEMPIO 1 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO art. 18, commi 1-3 del nuovo testo • intimato per motivi discriminatori (razza, religione, sesso, convinzioni politiche etc); • in costanza di matrimonio; • in violazione delle disposizioni T.U. a tutela di maternità e paternità; • nullo per espressa previsione di legge; • per motivo illecito; • comminato in forma orale. Sanzioni applicabili: • Reintegrazione (a prescindere dal numero dei dipendenti) - in alternativa, su richiesta del lavoratore entro 30 gg dal deposito della sentenza, indennità pari a 15 mensilità • In aggiunta alla reintegrazione o all’indennità sostitutiva, indennità risarcitoria nella misura minima di 5 mensilità pari alla retribuzione spettante dalla data del licenziamento alla data della reintegra (dedotto aliunde perceptum e percipiendium); • In aggiunta il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle somme riconosciute al dipendente Ambito di applicazione: • Tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, a prescindere dalla dimensione occupazionale, per tutti i dipendenti (dirigenti compresi). NB: l’obbligo di reintegrazione si intende risolto se il dipendente non riprende servizio entro 30 giorni dall’invito 53 datoriale La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) ESEMPIO 2 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON REINTEGRO art. 18, comma 4 del nuovo testo Il licenziamento viene intimato sulla base di giustificato motivo soggettivo o giusta causa, ma il giudice ritiene che non ricorrano gli estremi per uno dei seguenti motivi: • Insussistenza del fatto contestato; • Il fatto non rientra tra le condotte che danno adito al licenziamento secondo CCNL o codici aziendali. Sanzioni applicabili: • Reintegrazione - in alternativa, su richiesta del lavoratore entro 30 gg dal deposito della sentenza, indennità pari a 15 mensilità; • In aggiunta alla reintegrazione o all’indennità sostitutiva, indennità risarcitoria pari ad un massimo di 12 mensilità (dedotto aliunde perceptum e quanto il lavoratore avrebbe percepito da nuova occupazione da cercarsi con normale diligenza – cd aliunde percipiendum) • In aggiunta il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra Ambito di applicazione: • TUTELA REALE: Per i datori, anche non imprenditori, che occupano più di 15 dip. (5 in agricoltura). NB: l’obbligo di reintegrazione si intende risolto se il dipendente non riprende servizio entro 30 giorni dall’invito datoriale. 54 La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) ESEMPIO 3 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA REINTEGRO art. 18, comma 5 del nuovo testo Il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa ma per ragioni diverse da quelle esposte nell’esempio 2. Sanzioni applicabili: • Pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; • L’indennità viene determinata tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, della dimensione occupazionale, dell’attività economica e alla condizione delle parti (il giudice deve riportare nella sentenza i criteri adottati). Ambito di applicazione: • TUTELA REALE: Per i datori, anche non imprenditori, che occupano più di 15 dip. (5 in agricoltura). 55 La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) ESEMPIO 4 LICENZIAMENTO ECONOMICO (intimato per ragioni di carattere tecnico-organizzativo) Il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo. Sanzioni applicabili: • Pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto esente da contribuzione. • L’indennità viene determinata tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, della dimensione occupazionale, dell’attività economica e alla condizione delle parti (il giudice deve riportare nella sentenza i criteri adottati) • Il giudice deve tenere conto delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di nuova occupazione Ambito di applicazione: • TUTELA REALE: Per i datori, anche non imprenditori, che occupano più di 15 dip. (5 in agricoltura) e nel limite di 4 licenziamenti (oltre scatta la procedura di mobilità L. 223/91) 56 La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) ESEMPIO 5 LICENZIAMENTO AFFETTO DA VIZI FORMALI • Vizio di motivazione art. 2, comma 2, L. 604/1966 (mancanza motivi) • Vizio di procedura disciplinare art. 7 L.300/70 o art. 7 L. 604/1966 Sanzioni applicabili: • • • Pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 6 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto L’indennità viene determinata tenendo conto della gravità del vizio (obbligo di motivazione da parte del giudice). Non c’è reintegra. 57 La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) La procedura di conciliazione preventiva Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro: • cui si applica la tutela reale (+ 15 dipendenti). • deve essere preceduto da una comunicazione preventiva alla DTL dove ha sede l’unità produttiva. OPERATIVITA’ DATORE DI LAVORO : DTL : PROCEDURA : LICENZIAMENTO : conclusione - Comunica alla DTL l’intenzione di procedere al licenziamento per g.m.o., indicando i motivi del licenziamento e illustrando le misure intraprese per la ricollocazione e la salvaguardia del posto di lavoro. - convoca le parti entro 7 giorni. - da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta di convocazione. - può essere intimato dopo che sia decorso il termine di della procedura o se il tentativo fallisce. 58 La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) L’impugnazione del licenziamento Comunicazione del licenziamento Entro 60 giorni Impugnazione stragiudiziale Entro 180 giorni (non più 270 come previsti dal Collegato Lavoro L. 183/2010) Deposito del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro 59 Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com 60 Art. 4, c.1-7 Assunzioni agevolate ESODO LAVORATORI ANZIANI. CONDIZIONI • • • Nei casi di eccedenza di personale; Azienda con più di 15 dipendenti; Lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nei 4 anni successivi alla cessazione. MISURA • • • L’azienda corrisponde ai lavoratori interessati un prestazione incentivante all’esodo di pari importo al trattamento di pensione; L’azienda corrisponde all’Inps la contribuzione figurativa; L’azienda corrisponde mensilmente la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. OBBLIGHI e TUTELE • • • Il datore presenta domanda di autorizzazione all’Inps; L’azienda deve presentare apposita fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi; In caso di mancato versamento della provvista l’Inps non eroga le prestazioni e dopo 180 escute la fidejussione. 61 Art. 4, c.8-15 Assunzioni agevolate LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI DI ETA’: disoccupati dal oltre 12 mesi; a decorrere dal 1 gennaio 2013; 1. Assunzione a tempo determinato anche in somministrazione (anche parti time) : Riduzione del 50% contribuzione carico datore per 12 mesi. 2. Trasformazione a tempo indeterminato (anche parti time) : la riduzione del 50% si prolunga sino al 18° mese dalla data di assunzione. 3. Assunzione a tempo indeterminato (anche parti time): Riduzione del 50% contribuzione carico datore per 18 mesi. Disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 dell’art.4, si applicano anche: • nel rispetto del regolamento Cee 800/2008, alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali U.E; • alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. 62 Art. 4, c.8-15 Assunzioni agevolate DECADENZA INCENTIVI ( in aggiunta alle cause già in vigore). Non spettano gli incentivi all’assunzione (tutti ???), e sino alla loro vigenza (2016-2017) compresi quelli di cui: art. 8, comma9, L.407/90 art. 8, commi 2 e 4, L. 223/91 art. 25, comma 9 , L. 223/91 a) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva anche nel caso di utilizzo del lavoratore mediante contratto di somministrazione; b) Se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e anche prima dell’utilizzo di lavoratore in somministrazione; c) Se il datore o l’utilizzatore abbiano in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale salvo l’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse o per assunzioni presso diverse unità produttive; d) Con riferimento ai quei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datore di lavoro, che al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti o in rapporti di collegamento o controllo con il nuovo datore di lavoro. 63 Art. 4, c.8-15 Assunzioni agevolate CUMULO PERIODI. Ai fini del diritto agli incentivi e della loro durata: si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto , a titolo subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione fornite dallo stesso lavoratore verso diversi utilizzatori anche con la stessa agenzia e salvo che tra gli utilizzatori non sussistano assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento o controllo. Modifica art. 8, c.9, L 407/1990. • Le agevolazioni contributive spettano quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (precedente “per qualsiasi causa licenziati o sospesi”– cfr Interpello Min.Lav. 37/2010). COMUNICAZIONE TELEMATICHE OBBLIGATORIE. • L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di rapporti di lavoro o somministrazione producono la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. 64 Prospetto di raccordo Francesco Geria – Consulente del Lavoro www.labortre.wordpress.com 65 Arrivederci alla prossima …. manovra ! Fine Francesco Geria – Consulente del Lavoro 66