Prato, 16 novembre 2012
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
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1
IL PROGRAMMA DI OGGI
1. Flessibilità in uscita:
- Licenziamenti disciplinari
- Licenziamenti discriminatori
- Licenziamenti individuali
- Licenziamenti individuali plurimi
- Licenziamenti collettivi
2. Ammortizzatori sociali:
- Istituzione ASPI e Mini ASPI
- Cig ordinaria, straordinaria e in deroga
- I nuovi Fondi di solidarietà bilaterali
3. Altre disposizioni in materia di lavoro:
- Tutela dei collaboratori
- Assunzioni agevolate e incentivi
all’esodo
2
RIFORMA DEL LAVORO
Legge del 28 giugno 2012 n. 92
G.U. n. 153 del 3 luglio 2012
in vigore dal
18 LUGLIO 2012
( e succ. modifiche Decreto Sviluppo
L. 7 agosto 2012 n. 134)
3
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
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4
Art. 1, c.1
Principi generali
La Legge propone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del
lavoro dinamico e in grado di creare occupazione, in quantità e qualità,
con graduale riduzione del tasso di disoccupazione. In particolare:
 favorire l’instaurazione di rapporto di lavoro più stabili
promuovendo il tempo indeterminato ;
 valorizzare l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso al
lavoro dei giovani;
 ridistribuire più equamente le tutele dell’impiego, contrastando gli usi
impropri degli elementi della flessibilità, adeguando la disciplina dei
licenziamenti ai mutati contesti e adeguando il procedimento
giudiziario accelerando la definizione delle controversie;
 rendere più efficienti gli ammortizzatori sociali e le politiche di
occupazione;
5
Art. 1, c.1
Principi generali
…. continua
 contrastare gli usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali
degli istituti contrattuali esistenti;
 promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla
vita economica e all’impiego;
 favorire nuove opportunità di impiego per i lavoratori
ultracinquantenni in caso di perdita del lavoro;
 Promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in
conformità con gli indirizzi europei per il miglioramento della
competitività aziendale.
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Francesco Geria – Consulente del Lavoro
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Art. 2 L. 92/2102
«NUOVO WALFARE»
2 PILASTRI
Tutele FUORI
dal rapporto di lavoro
Tutele IN COSTANZA
del rapporto di lavoro
A regime dal 01.01.2016  periodo transitorio triennio 20132015
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Francesco Geria – Consulente del Lavoro
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Art. 2 L. 92/2102
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) – dal 01.01.2013
SOSTITUISCE:
 Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con
requisiti normali;
 Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con
requisiti ridotti;
 Indennità speciale edile;
 indennità di mobilità (dopo periodo transitorio di 4 anni);
 Rimane invariata le disoccupazione agricola.
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Art. 2 L. 92/2102
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
BENEFICIARI:







Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time;
Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012);
Lavoratori a domicilio;
Soci di cooperative solo in regime di subordinazione;
Dipendenti pubblici con contratto a termine;
Impiegati agricoltura;
Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati).
ESCLUSI:
 Dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
 Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni
11
Dl86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07).
Art. 2 L. 92/2102
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
A.S.P.I. e lavoratori sospesi
Nel passaggio al Senato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015 è
prevista l’erogazione Aspi a :
• Lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale;
• in possesso dei requisiti ordinari;
• a condizione di un intervento integrativo pari almeno al 20%
dell’indennità a carico dei fondi di solidarietà bilaterali;
• La durata del trattamento non potrà superare 90 giornate da
computarsi in un biennio mobile.
12
Art. 2 L. 92/2102
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
REQUISITI:
La nuova indennità è corrisposta al lavoratore che abbia perduto involontariamente l’occupazione e che:

Sia in regime di disoccupazione ai sensi art. 1, c. 2 lettera c Dlgs 181/2000:
«condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo
svolgimento e ricerca di una attività, abbia stipulato un patto di servizio con i servizi
competenti» .
• E’ ricompresa la disoccupazione a seguito dimissioni per giusta causa.

Possa fa valere almeno 2 anni (104 settimane) di assicurazione e almeno 1 anno (52
settimane) di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di
disoccupazione (biennio mobile).
NON costituisce requisito per l’accesso all’Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per:
• Dimissioni;
• Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art. 7, L. 604/66).
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Art. 2 L. 92/2102
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
DOMANDA LIQUIDAZIONE A.s.p.i.
Trasmessa all’Inps
Obbligatoriamente IN VIA TELEMATICA
Entro 60 giorni dalla data di spettanza del
trattamento
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Art. 2 L. 92/2102
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
DURATA A REGIME DAL 2016 (in base all’età dei lavoratori)
12 MESI
• per lavoratori di età inferiore a 55 anni;
• si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo periodo, in relazione
ad altri trattamenti brevi (mini A.s.p.i.).
18 MESI
• per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni;
• entro il limite del numero di settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
• si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo periodo, in relazione
ad altri trattamenti brevi (mini A.s.p.i).
L’indennità A.s.p.i è liquidata:
•
•
a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
ovvero dal giorno successivo a quello in cui si presenta la domanda (oltre il termine di 60 giorni ???)
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Art. 2 L.92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
PERIODO TRANSITORIO INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE
Nel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015 (così come modificato dal Decreto Sviluppo L. 134/2012)
Anno
2013
2014
2015
Età
Durata
Meno di 50
8 mesi
Oltre 50
12 mesi
Meno di 50
8 mesi
Da 50 a 54
12 mesi
Più di 54
14 mesi
Meno di 50
10 mesi
Da 50 a 54
12 mesi
Più di 54
16 mesi
Note
Nei limiti delle settimane di contribuzione negli
ultimi 2 anni
Nei limiti delle settimane di contribuzione negli
ultimi 2 anni
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Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
VALORE DELL’ASPI:
1^ FASCIA
Per retribuzioni medie dei 2 anni
precedenti inferiori o pari a 1.180,00€
Aspi pari al 75% di 1.180,00 ( € 885,00).
2^ FASCIA
Per retribuzioni medie dei 2 anni
precedenti superiori a 1.180,00€
Aspi pari al 75% di 1.180,00€
+ 25% della quota eccedente
sino ad un tetto massimo di 1.119,00€
IN OGNI CASO L’IMPORTO MENSILE DELL’INDENNITA’ NON PUO’ SUPERARE
L’IMPORTO MASSIMO DI € 1.119,32 (massimale Cig rivalutato)
Riduzioni:
- Del 15% dopo i primi sei mesi e per sei mesi;
- Ulteriore 15% dopo dodicesimo mese.
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Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
CONTRIBUZIONE:

L’Aspi è totalmente esente da contributi (compreso il 5,84% a carico
lavoratore).

Previsto riconoscimento contributi figurativi per i periodi di fruizione, nella
misura massima settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali degli ultimi 2 anni.

I contributi figurativi A.s.p.i sono utili ai fini del diritto della misura dei
trattamenti pensionistici.

I contributi figurativi A.s.p.i. NON sono utili ai fini del conseguimento del
diritto pensionistico nel caso di «sistema contributivo».
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Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
FINANZIAMENTO:

Contratti a tempo indeterminato :
 1,31% a carico azienda + 0,30% addizionale L. 845/78.
 Rimane salva la riduzione per cuneo fiscale del 0,80%+1% estesa anche
soggetti esclusi in precedenza dalla Ds come le Cooperative dpr 602/70.
 Contribuzione dovuta anche per apprendisti nelle aziende sino a 9
dipendenti in quanto non operante lo sgravio ai sensi L. 183/2011.
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Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
FINANZIAMENTO:
 Contratti a tempo determinato :
 Contribuzione dell’1,31% + addizionale dell’ 1,4% a decorrere dai periodi contributivi
maturati dal 01.01.2013;
 Il contributo addizionale non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (di cui DPR
1525/1963 e di quelle definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011);
c) agli apprendisti;
d) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c.2 D.lgs 165/2001)
(lavoratori da liste mobilità L. 223/91 – L. 236/93 altri rapporti agevolati ???)
e) riduzione dal 4% al 2,6% per le agenzie di somministrazione iscritte al fondo Forma.Temp.
•
•
Restituzione del contributo addizionale alla trasformazione a tempo indeterminato nei limiti delle
ultime 6 mensilità.
Restituzione anche per le assunzioni a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del
precedente contratto a termine con detrazione dalle mensilità spettanti di un numero di mensilità
ragguagliato al periodo trascorso dalla precedente cessazione.
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Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
FINANZIAMENTO:

“TICKET LICENZIAMENTI”
Rapporti di lavoro cessati:
 dal 1 gennaio 2013 in tutti i casi di risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato (escluse dimissioni) è dovuto dalle aziende un contributo pari al 50%
dell’indennità minima per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni
(max 1,5 volte).
a) Ricompresi i casi di:
•
decesso del lavoratore,
•
cessazione apprendistato alla qualifica.
•
Risoluzione consensuale (?)
b) Esclusi i casi di:
• Licenziamenti per cambi di appalto
• Licenziamento per conclusione e chiusura cantiere
Il contributo ingresso mobilità rimane sino al 2016, dal 2017 contributo Aspi triplicato senza
accordo.
21
Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
SOSPENSIONE A.S.P.I E RIDUZIONE INDENNITA’
Nuova occupazione:
-
Sospensione erogazione indennità sino ad un massimo di 6 mesi;
In caso di sospensioni di durata inferiore a sei mesi l’Aspi riprende dal momento della iniziale
sospensione;
In caso di sospensione pari o superiore a sei mesi necessaria ulteriore domanda;
I periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro sono utili al ricalco dell’Aspi o della MiniAspi;
Sospensione possibile d’ufficio in base alle comunicazioni obbligatorie (Co).
Riduzione indennità:
-
In caso di avvio di attività in forma autonoma con produzione di reddito inferiore al limite utile ai fini
della conservazione dello stato di disoccupazione. (8.000€ per lavoro dipendente, 4.800€
autonomo, 7.500€ se concorrono pensioni);
-
Obbligo di informazione all’Inps da parte del lavoratore entro 1 mese dall’avvio dell’attività con
dichiarazione di reddito presunto per un anno;
La riduzione è prevista per l’80% dei proventi dichiarati e previsti (salvo conguaglio alla presentazione
della dichiarazione dei redditi).
22
Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
CONTRIBUTO AL LAVORO AUTONOMO:
Per il triennio 2013-2015:
• Facoltà per il lavoratore con diritto all’Aspi, di richiede la totale liquidazione dell’indennità (o delle
mensilità residue), per avviare una attività autonoma, per una micro impresa o per associarsi in
cooperativa;
• Stanziamento di copertura massima pari a 20 milioni di € per ogni anno.
DECADENZA DALL’ASPI:
• Perdita dello stato di disoccupazione;
• Avvio attività in forma autonoma senza segnalazione all’inps;
• Raggiungimento requisiti al pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• Acquisizione diritto assegno invalidità ( salvo opzione per l’Aspi).
La decadenza decorre dal momento del verificarsi dell’evento e comporta la restituzione delle somme
indebitamente percepite.
23
Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
ESEMPI ASPI
Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013
1^ ESEMPIO
Retrib. Previdenziale biennio precedente € 38.000,00 di cui :
2012  € 20.000,00
2011  € 18.000,00
Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate
Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00)
Indennità A.s.p.i.:
a)
b)
1^ fascia
€ 1.582,12 
€1.180,00 x 75% =
€ 885,00
2^ fascia
€ 1.582,12 - € 1.180,00= € 402,12 x 25% =
TOTALE ASPI 
€ 100,53
€ 985,53
104 = settimane di assicurazione coperte nel biennio
4,33 = settimane medie mensili (52/12)
24
Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
ESEMPI ASPI
Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013
2^ ESEMPIO
Retrib. Previdenziale biennio precedente € 55.000,00 di cui :
2012  € 28.000,00
2011  € 27.000,00
Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate
Retribuzione media biennio per Aspi: € 55.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 2.289,90 (> di 1.180,00)
Indennità A.s.p.i.:
a)
b)
1^ fascia
€ 2.289,90 
2^ fascia
€ 2.289,90 - € 1.180,00=€1.109,90 x 25% =
Somma
Indennità Aspi
€1.180,00 x 75% =
104 = settimane di assicurazione coperte nel biennio
4,33 = settimane medie mensili (52/12)
25
€ 885,00
€ 277,48
€ 1.162,48
€ 1.119,00
Tutele FUORI rapporto lavoro
Art. 2 l. 92/2012
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
ESEMPIO “TICKET LICENZIAMENTO”
Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013.
Retr.prev. biennio precedente € 38.000,00 di cui :
2012  € 20.000,00
2011  € 18.000,00
Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate
Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00)
Indennità A.s.p.i.:
1^ fascia
€ 1.582,12

€1.180,00 x 75% =
2^ fascia
€ 1.582,12 - € 1.180,00=
€ 402,12 x 25% =
TOTALE ASPI 
€ 885,00
€ 100,53
€ 985,53
Ticket licenziamento individuale (58 mesi di anzianità di servizio):
= (€ 985,53 x 50%) x (36 :12) = € 492,77 x 3 = € 1.478,31
Ticket licenziamento collettivo senza accordo sindacale dal 01.01.2017 (58 mesi di anzianità):
= € 1.478,31 x 3 = € 4.434,93
26
Art. 2 L. 92/2102
Tutele FUORI rapporto lavoro
Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013
BENEFICIARI:







Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time;
Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012);
Lavoratori a domicilio;
Soci di cooperative solo in regime di subordinazione;
Dipendenti pubblici con contratto a termine;
Impiegati agricoltura;
Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati).
ESCLUSI:
 Dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
 Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni
Dl86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07).
DOMANDA
 On-line come per l’Aspi da inoltrare all’Inps entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento.
27
Art. 2 L. 92/2102
Tutele FUORI rapporto lavoro
Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013
REQUISITI:
• Versamento di almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa
negli ultimi 12 mesi
• Non necessaria anzianità contributiva (oggi richiesto per disoccupazione con
requisiti ridotti)
NON costituisce requisito per l’accesso alla Mini-Aspi la cessazione del rapporto di
lavoro per:
• Dimissioni;
• Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art.
7, L. 604/66).
28
Art. 2 L. 92/2102
Tutele FUORI rapporto lavoro
Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013
VALORE MINI-ASPI
• Stesse condizioni e previsioni dell’ Aspi.
DURATA MINI-ASPI
• Corresponsione mensile;
• Per tante settimane pari al 50% delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno;
• Prevista detrazione periodi già fruiti;
• Liquidata a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo
rapporto di lavoro o dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda;
• Deve risultare il mantenimento dello stato di disoccupazione.
SOSPENSIONE: prevista in caso di nuova occupazione, anche in base alle
comunicazioni rilevate d’ufficio (Co), nel limite massimo di 5 giorni.
29
Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
Mini A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
ESEMPIO MINI-ASPI
Lavoratore assunto il 4.9.2012 e licenziato il 31.01.2013
1^ ESEMPIO
Reddito dal 4.9.2012 al 31.01.2013 € 6.5000,00.
Anzianità e contributi: 22 settimane integralmente versate.
Retribuzione media Mini-Aspi: € 6.500,00 : 22 (a) x 4,33 (b) = € 1.279,32 (> di 1.180,00)
Indennità Mini-A.s.p.i.: 1^ fascia € 1.279,32 
a)
b)
€1.180,00 x 75% =
€ 885,00
2^ fascia € 1.279,32 - € 1.180,00= € 99,32 x 25% =
TOTALE ASPI 
€ 24,83
€ 909,83
22 = settimane di versate nel periodo di assunzione
4,33 = settimane medie mensili (52/12)
30
Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
LA TUTELA DEI PARASUBORDINATI
Dal 2013 erogazione indennità ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi i cdt “a
progetto”) se iscritti in via esclusiva alla Gestione separata a condizione che:
1)
Nell’anno precedente:
•
•
•
•
Abbiano operato in regime di mono-committenza;
Abbiano un reddito complessivo lordo fiscale non superiore a 20.000,00€;
Abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi;
Abbiano accreditate almeno 4 mensilità alla gestione separata.
2)
Nell’anno di riferimento (quello in cui si chiede l’indennità)
•
Abbiano il possesso di almeno 1 mese di accreditamento alla gestione separata.
31
Art. 2 l. 92/2012
Tutele FUORI rapporto lavoro
MISURA DELL’INDENNITA’ “UNA TANTUM”
Pari a una somma del 5% (7% per il 2013-2015) minimale annuo di reddito
imponibile per il versamento dei contributi alla gestione artigiani e
commercianti
X
minor numero tra mensilità accreditate anno precedente e quelle non
coperte da contribuzione.
• NB: L’indennità è liquidata in un’unica somma se pari o inferiore a € 1.000,00
altrimenti in importi mensili di pari rata (quante ??)
32
Tutele FUORI rapporto lavoro
Art. 2 l. 92/2012
TABELLA VALORE “UNA TANTUM” PARASUBORDIANTI
Reddito imponibile 2012 gestione artigiani-commercianti = 14.930,00
Mesi
accreditati
Mesi
scoperti
7% (2013-2015)
5% (dal 2016)
4
8
4.180,00
2.896,00
5
7
5.226,00
3.733,00
6
6
6.271,00
4.479,00
7
5
5226,00
3.733,00
8
4
4.180,00
2.896,00
9
3
3.135,00
2.240,00
10
2
2.090,00
1.493,00
11
1
1.045,00
747,00
12
0
0
0
33
Contribuzione gestione separata INPS
Art. 22, c. 1 – Legge 12.11.2011 – Patto di Stabilità
Aumento aliquote contributive.
Dall’anno 2012 i contributi dovuti alla gestione separata Inps da tutti gli iscritti, nonché la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentati dell’1%.
Dal 01.01.2012
Sino al 31.12.2011
Generalità
Iscritti altra forma
pensionistica
Generalità
Iscritti altra forma
pensionistica
26,72%
17,00%
27,72%
18,00%
Aliquote
DAL 2014 – RIFORMA LAVORO
(come mod. Decreto Sviluppo L. 134/2012)
Incremento graduale della contribuzione per raggiungere, nel 2018, il
33,72% o il 24% per i soggetti già iscritti ad altra previdenza obbligatoria
(2012 – 27,72% /18% ------ 2013 – 27,72% / 20%)
34
Art. 2 L. 92/2102
Tutele FUORI rapporto lavoro
LA NUOVA PROCEDURA DI MOBILITA’
 L’impresa ammessa alla cigs, può attuare la procedura di licenziamento (e non
più mobilità) nel caso non riesca a reimpiegare i lavoratori sospesi.
 Le imprese, nelle comunicazioni alle Rsa faranno riferimento alla dichiarazione
di licenziamento collettivo ed al programma di riduzione del personale.
 Nei casi di meno di 10 lavoratori interessati alla riduzione, la riduzione dei termini
va riferita al licenziamento collettivo.
 Esperita la procedura o raggiunto l’accordo l’azienda può licenziare i dipendenti
eccedenti (e non più collocarli in mobilità).
 L’impresa ha l’obbligo di comunicare al centro impiego competente l’elenco dei
lavoratori licenziati.
 L’impresa potrà recuperare le somme versate quale “ticket d’ingresso” qualora
licenzi meno lavoratori di quanto dichiarato nella procedura preventiva.
 La procedura preventiva potrà non contenere tutti i requisiti attuali ma questi
potranno essere aggiunti ed indicati nell’accordo.
35
Art. 2 L.92/2012
A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
PERIODO TRANSITORIO INDENNTIA’ MOBILITA’
Nel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015 (così come modificato dal Decreto Sviluppo L. 134/2012)
Anno
Età
Durata
Note
2013
e
2014
Sino 40 anni
12 mesi
Oltre i 40 e sino a 50
24 mesi
Oltre i 50
36 mesi
2015
Sino 40
12 mesi
Oltre i 40 e sino a 50
18 mesi
24 nel Mezzogiorno
Oltre i 50
24 mesi
36 nel Mezzogiorno
Sino a 50
12 mesi
Oltre i 50
18 mesi
Oltre i 40 e sino a 50
18 mesi
Oltre i 50
24 mesi
2016
36
Nei territori del Mezzogiorno la
durata è aumentata
rispettivamente a 24, 36 e 48 mesi.
Solo per il Mezzogiorno
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
www.labortre.wordpress.com
37
Art. 2 L.92/2012
Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro
 CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (settore industria e indotto).
- Nessuna variazione prevista ( Utilizzo 52 settimane nelle ultime 104).

-
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (settore industria e indotto +15 dip.).
Cassa integrazione per crisi aziendale e cessazione attività  invariata.
Cassa integrazione per riorganizzazione aziendale  invariata.
Cassa integrazione ristrutturazione aziendale  invariata.
Cassa integrazione procedure concorsuali  prevista sino al 31.12.2015 solo in caso di
reale possibile ripresa dell’attività lavorativa e di salvaguardia, anche parziale, dei
livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi, definiti con DM del
Ministero del Lavoro (come mod. da L. 134/2012). Abolizione dal 01.01.2016.
 CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (aziende sino a 15 dip. e non coperte da
Cigo/Cigs).
- Periodo residuale transitorio per il 2013-2016 in deroga alla normativa vigente, per una
durata non superiore a 12 mesi annui , con ammissioni di proroghe con riduzione del
trattamento (riduzione 10% prima proroga – 30% seconda proroga – 40% proroghe
successive).
38
Art. 2 L.92/2012
Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro
FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI
 Istituzione di fondi solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla Cigo o Cigs con + 15 dip.;
 Entro il 18.01.2013 le OO.SS. devono stipulare le intese per la costituzione dei fondi;
 Entro il 18.04.2013 i fondi devono essere istituiti presso l’Inps,
 Previsti per i casi di sospensione e riduzione attività lavorativa;
 Finanziamento: aliquota 0,30% sulle retribuzioni imponibili previdenziali (dal 2017??).
TIPOLOGIE DI FONDI BILATERIALI
1.
2.
3.
Fondi solidarietà bilaterali ORDINARI
Fondi solidarietà bilaterali ALTERNATIVI
Fondi solidarietà bilaterali RESIDUALI (Istituiti dal Min. Lav. qualora entro il 31.03.2013 non siano stati
creati i precedenti).
CONTRIBUZIONE DOVUTA AI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI
•
•
Aliquote di finanziamento stabilite dai decreti istitutivi e ripartite per 2/3 datore e 1/3 lavoratore.
Aliquota:
- non inferiore allo 0,30% / 1,5%;
- la contribuzione potrà assorbire l’aliquota per i fondi formazione interprofessionali.
39
Art. 2 L.92/2012
Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro
PRESTAZIONI DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI
• Per le stesse cause di intervento previste per la Cigo;
• Assicurare un assegno ordinario pari all’integrazione salariale di durata non superiore a 1/8
delle ore complessivamente lavorabili da considerare in un biennio mobile;
a titolo esemplificativo:
52 sett. anno – 4 sett. di ferie = 48 sett. lavorabili
48 sett. lavorabili x 40 ore/ sett. = 1.920 ore/anno lavorabili x 2 = 3.840 ore/biennio lavorabili
3.840 ore/biennio lavorabili / 8 = 480 ore / 160 mese = 3 mesi (ex 90gg)
Altre prestazioni facoltative:
• Prestazioni integrative rispetto a quanto garantito dall’Aspi;
• Assegni straordinari per il sostegno al reddito nei processi di incentivazione all’esodo, a
favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi 5 anni;
• Contributi al finanziamento per programmi formativi di riconversione e riqualificazione
professionale (anche in concomitanza con interventi promossi da Fondi nazionali o
Europei).
40
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
www.labortre.wordpress.com
41
LE CAUSE DI ESTINZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
Dimissioni
Impossibilità sopravvenuta o forza maggiore
Licenziamento
Mancato superamento periodo di prova
Decesso del lavoratore
Raggiungimento requisiti pensione di vecchiaia
Risoluzione consensuale
Scadenza del termine
42
LE TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO

Individuale (L. 604/66)

Individuale plurimo (meno di 5 in 120 giorni)

Disciplinare ( art. 7 Dpr 300/70)

Collettivo (L. 223/91)
43
I LIMITI SOSTANZIALI
Il principio della causalità del recesso
GIUSTIFICATO
MOTIVO
(L. 604/1966)
GIUSTA CAUSA
(2119 c.c.)
• Causa che
non consente
la prosecuzione, neanche
provvisoria, del
rapporto di
lavoro
• Soggettivo
Notevole inadempimento
• Oggettivo
Ragioni inerenti l’impresa
e il suo
regolare funzionamento
44
La nozione di giusta causa
• Secondo una prima interpretazione dottrinale:
a) il gravissimo inadempimento;
b) qualsiasi altra circostanza o situazione esterna grave.
• Secondo una seconda interpretazione dottrinale:
a) solo gravissimo inadempimento degli obblighi
contrattuali e irrilevanza delle cause esterne
45
La nozione di giustificato motivo:
• Oggettivo:
• Soggettivo:
Ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione
del lavoro e al regolare
funzionamento di essa
- notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali
(es: inosservanza norme
sicurezza, ritardi reiterati,
assenze ingiustificate)
Insindacabilità delle
scelte datoriali – libertà
di iniziativa economica
privata (art. 41 Cost.)
46
Licenziamento disciplinare
Obblighi
procedurali
Contestazione dell’addebito
 Difesa del lavoratore assistito
 Adozione del provvedimento, nel rispetto del
CCNL e dei regolamenti/codici disciplinari aziendali

Licenziamento
nullo
violazione
47
L’impugnativa del licenziamento
Art. 6, l. 604/1966:
- Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza
entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.
L’impugnativa può essere:
 GIUDIZIALE: tramite azione legale;
 STRAGIUDIZIALE: qualsiasi atto scritto idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore (art. 6, l. 604/1966).
48
LE TUTALE APPLICABILI
In riferimento alle dimensioni delle unità produttive
Unità
produttive
fino a
15 dipendenti
Unità
con più
di 15 dipendenti
o datori
con più di 60
dipendenti nella provincia
Area della stabilità
obbligatoria:
Area della stabilità reale:
alternativa rimessa al datore ordine giudiziale di reintegra
di lavoro
49
la RIFORMA FORNERO (L.92/2012)
La Riforma non incide sui requisiti sostanziali di validità del licenziamento.
Novità:
1. Obbligo di motivazione contestuale;
2. Rimodulazione delle sanzioni per i licenziamenti disciplinari,
discriminatori , individuali illegittimi e art. 18 dpr 300/70;
3. Introduzione della fattispecie di «licenziamento economico»;
4. Abbreviazione dei termini per il deposito del ricorso al giudice
(dopo l’impugnazione stragiudiziale)
50
La RIFORMA FORNERO
(L.92/2012)
OBBLIGO MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Art. 2 L. 604/1966 : le motivazioni del licenziamento potevano essere fornite
in un momento successivo, a seguito di richiesta da parte del lavoratore (nei
15 giorni successivi rispetto alla data di comminazione del licenziamento) ed
entro un termine di 7 giorni
L. 92/2012
La comunicazione del licenziamento
deve contenere la specificazione dei
motivi che lo hanno determinato
51
La RIFORMA FORNERO
(L.92/2012)
ANTE RIFORMA
RIFORMA
1.
2.
3.
4.
Le sanzioni per licenziamento illegittimo
Vecchio art. 18 Statuto dei Lavoratori: unica sanzione in caso di
licenziamento intimato in violazione dei dettami di legge nelle
aziende con più di 15 dipendenti
- Reintegrazione posto di lavoro / risarcimento del danno (o
indennità alternativa alla reintegrazione)
INTRODUZIONE DI QUATTRO REGIMI SANZIONATORI, TRA I
QUALI IL GIUDICE PUO’ SCEGLIERE IN BASE ALLA FATTISPECIE
Reintegrazione con risarcimento integrale delle mensilità perdute dal licenziamento
alla reintegrazione (con un minimo di 5 mensilità) – deduzione aliunde perceptum –
facoltà del lavoratore per indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità).
Reintegrazione con risarcimento massimo pari a 12 mensilità – deduzione aliunde
perceptum – deduzione retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto percepire
dedicandosi con normale diligenza alla ricerca di una nuova occupazione - facoltà
del lavoratore per indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità).
Indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata dal giudice tra 12 e 24 mensilità
- Criteri: anzianità dipendente, dimensione attività economica, comportamento del
dipendente, condizioni delle parti – il rapporto di lavoro viene dichiarato risolto con
effetto dalla data di licenziamento.
Indennità risarcitoria omnicomprensiva da 6 a 12 mensilità – il rapporto viene
dichiarato risolto dalla data di licenziamento.
52
La RIFORMA FORNERO
(L.92/2012)
ESEMPIO 1
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO art. 18, commi 1-3 del nuovo testo
•
intimato per motivi discriminatori (razza, religione, sesso, convinzioni politiche etc);
•
in costanza di matrimonio;
•
in violazione delle disposizioni T.U. a tutela di maternità e paternità;
•
nullo per espressa previsione di legge;
•
per motivo illecito;
•
comminato in forma orale.
Sanzioni applicabili:
•
Reintegrazione (a prescindere dal numero dei dipendenti) - in alternativa, su richiesta del lavoratore
entro 30 gg dal deposito della sentenza, indennità pari a 15 mensilità
•
In aggiunta alla reintegrazione o all’indennità sostitutiva, indennità risarcitoria nella misura minima di
5 mensilità pari alla retribuzione spettante dalla data del licenziamento alla data della reintegra
(dedotto aliunde perceptum e percipiendium);
•
In aggiunta il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
sulle somme riconosciute al dipendente
Ambito di applicazione:
•
Tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, a prescindere dalla dimensione occupazionale, per tutti i
dipendenti (dirigenti compresi).
NB: l’obbligo di reintegrazione si intende risolto se il dipendente non riprende servizio entro 30 giorni
dall’invito
53 datoriale
La RIFORMA FORNERO
(L.92/2012)
ESEMPIO 2
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON REINTEGRO art. 18, comma 4 del nuovo testo
Il licenziamento viene intimato sulla base di giustificato motivo soggettivo o giusta causa, ma il giudice ritiene
che non ricorrano gli estremi per uno dei seguenti motivi:
• Insussistenza del fatto contestato;
• Il fatto non rientra tra le condotte che danno adito al licenziamento secondo CCNL o codici aziendali.
Sanzioni applicabili:
•
Reintegrazione - in alternativa, su richiesta del lavoratore entro 30 gg dal deposito della sentenza,
indennità pari a 15 mensilità;
•
In aggiunta alla reintegrazione o all’indennità sostitutiva, indennità risarcitoria pari ad un massimo di 12
mensilità (dedotto aliunde perceptum e quanto il lavoratore avrebbe percepito da nuova occupazione da
cercarsi con normale diligenza – cd aliunde percipiendum)
•
In aggiunta il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra
Ambito di applicazione:
• TUTELA REALE: Per i datori, anche non imprenditori, che occupano più di 15 dip. (5 in agricoltura).
NB: l’obbligo di reintegrazione si intende risolto se il dipendente non riprende servizio entro 30 giorni
dall’invito datoriale.
54
La RIFORMA FORNERO
(L.92/2012)
ESEMPIO 3
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA REINTEGRO
art. 18, comma 5 del nuovo testo
Il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo
soggettivo o della giusta causa ma per ragioni diverse da quelle esposte
nell’esempio 2.
Sanzioni applicabili:
•
Pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile
tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
•
L’indennità viene determinata tenendo conto dell’anzianità del lavoratore,
della dimensione occupazionale, dell’attività economica e alla condizione
delle parti (il giudice deve riportare nella sentenza i criteri adottati).
Ambito di applicazione:
• TUTELA REALE: Per i datori, anche non imprenditori, che occupano
più di 15 dip. (5 in agricoltura).
55
La RIFORMA FORNERO
(L.92/2012)
ESEMPIO 4
LICENZIAMENTO ECONOMICO (intimato per ragioni di carattere tecnico-organizzativo)
Il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo.
Sanzioni applicabili:
•
Pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 12 e 24
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto esente da contribuzione.
•
L’indennità viene determinata tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, della
dimensione occupazionale, dell’attività economica e alla condizione delle parti (il
giudice deve riportare nella sentenza i criteri adottati)
•
Il giudice deve tenere conto delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di
nuova occupazione
Ambito di applicazione:
•
TUTELA REALE: Per i datori, anche non imprenditori, che occupano più di 15 dip. (5
in agricoltura) e nel limite di 4 licenziamenti (oltre scatta la procedura di mobilità L.
223/91)
56
La RIFORMA FORNERO
(L.92/2012)
ESEMPIO 5
LICENZIAMENTO AFFETTO DA VIZI FORMALI
• Vizio di motivazione art. 2, comma 2, L. 604/1966 (mancanza motivi)
• Vizio di procedura disciplinare art. 7 L.300/70 o art. 7 L. 604/1966
Sanzioni applicabili:
•
•
•
Pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo
variabile tra 6 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto
L’indennità viene determinata tenendo conto della gravità del
vizio (obbligo di motivazione da parte del giudice).
Non c’è reintegra.
57
La RIFORMA FORNERO
(L.92/2012)
La procedura di
conciliazione preventiva
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro:
• cui si applica la tutela
reale (+ 15 dipendenti).
• deve essere preceduto da una comunicazione preventiva alla DTL dove ha sede l’unità
produttiva.
OPERATIVITA’
DATORE DI LAVORO :
DTL :
PROCEDURA :
LICENZIAMENTO :
conclusione
- Comunica alla DTL l’intenzione di procedere al licenziamento per
g.m.o., indicando i motivi del licenziamento e illustrando le
misure intraprese per la ricollocazione e la salvaguardia del posto
di lavoro.
- convoca le parti entro 7 giorni.
- da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta di convocazione.
- può essere intimato dopo che sia decorso il termine di
della procedura o se il tentativo fallisce.
58
La RIFORMA FORNERO
(L.92/2012)
L’impugnazione del licenziamento
 Comunicazione del licenziamento
Entro 60 giorni
 Impugnazione stragiudiziale
Entro 180 giorni (non più 270 come previsti dal
Collegato Lavoro L. 183/2010)
 Deposito del ricorso introduttivo del giudizio
innanzi al Tribunale del Lavoro
59
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
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60
Art. 4, c.1-7
Assunzioni agevolate
ESODO LAVORATORI ANZIANI.
 CONDIZIONI
•
•
•
Nei casi di eccedenza di personale;
Azienda con più di 15 dipendenti;
Lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nei 4 anni successivi alla cessazione.
 MISURA
•
•
•
L’azienda corrisponde ai lavoratori interessati un prestazione incentivante all’esodo di pari importo al
trattamento di pensione;
L’azienda corrisponde all’Inps la contribuzione figurativa;
L’azienda corrisponde mensilmente la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.
 OBBLIGHI e TUTELE
•
•
•
Il datore presenta domanda di autorizzazione all’Inps;
L’azienda deve presentare apposita fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi;
In caso di mancato versamento della provvista l’Inps non eroga le prestazioni e dopo 180 escute la
fidejussione.
61
Art. 4, c.8-15
Assunzioni agevolate
LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI DI ETA’:
 disoccupati dal oltre 12 mesi;
 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
1. Assunzione a tempo determinato anche in somministrazione (anche parti time) :
 Riduzione del 50% contribuzione carico datore per 12 mesi.
2. Trasformazione a tempo indeterminato (anche parti time) :
la riduzione del 50% si prolunga sino al 18° mese dalla data di assunzione.
3. Assunzione a tempo indeterminato (anche parti time):
 Riduzione del 50% contribuzione carico datore per 18 mesi.
Disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 dell’art.4, si applicano anche:
• nel rispetto del regolamento Cee 800/2008, alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive
di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai
finanziamenti dei fondi strutturali U.E;
• alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi, ovunque residenti.
62
Art. 4, c.8-15
Assunzioni agevolate
DECADENZA INCENTIVI ( in aggiunta alle cause già in vigore).
Non spettano gli incentivi all’assunzione (tutti ???), e sino alla loro vigenza (2016-2017) compresi
quelli di cui:
art. 8, comma9, L.407/90
art. 8, commi 2 e 4, L. 223/91
art. 25, comma 9 , L. 223/91
a)
se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla
contrattazione collettiva anche nel caso di utilizzo del lavoratore mediante contratto di
somministrazione;
b) Se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato
da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e anche prima
dell’utilizzo di lavoratore in somministrazione;
c)
Se il datore o l’utilizzatore abbiano in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione
aziendale salvo l’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse o per assunzioni
presso diverse unità produttive;
d) Con riferimento ai quei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datore di lavoro, che al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti o in rapporti di
collegamento o controllo con il nuovo datore di lavoro.
63
Art. 4, c.8-15
Assunzioni agevolate
CUMULO PERIODI.
Ai fini del diritto agli incentivi e della loro durata:
si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso
soggetto , a titolo subordinato o somministrato;
non si cumulano le prestazioni in somministrazione fornite dallo stesso lavoratore
verso diversi utilizzatori anche con la stessa agenzia e salvo che tra gli utilizzatori non
sussistano assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento o controllo.
Modifica art. 8, c.9, L 407/1990.
• Le agevolazioni contributive spettano quando le assunzioni non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo
oggettivo o per riduzione del personale (precedente “per qualsiasi causa licenziati o
sospesi”– cfr Interpello Min.Lav. 37/2010).
COMUNICAZIONE TELEMATICHE OBBLIGATORIE.
• L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la
modifica di rapporti di lavoro o somministrazione producono la perdita dell’incentivo per il
periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva
comunicazione.
64
Prospetto di raccordo
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
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65
Arrivederci alla
prossima ….
manovra !
Fine
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
66
Scarica

riforma lavoro - aspi e licenziamenti 16_11_2012