IL DOPPIO MANDATO DEL
TRAVEL AGENT
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 8 OTTOBRE 2009,
N. 21388
LAURA RIGHI E ALICE ROTA
CORSO DI DIRITTO DEL TURISMO
Università degli Studi di Milano Bicocca
Scienza del Turismo e Comunità Locali
Anno 2010/2011
1
I SOGGETTI IN CAUSA
• VERATOUR S.R.L.
• ANCONA VIAGGI S.R.L.
• GRUPPO DI PERSONE
 l’ organizzatore
 l’ intermediario
 i consumatori
2
IL
• Il 27.9.2000 Si reca in agenzia
viaggi per effettuare la
prenotazione di un soggiorno
Gruppo di
persone
• Disdice il viaggio
FATTO
Ancona Viaggi
s.r.l.
• Prenota un soggiorno
organizzato per conto del
gruppo
• Invia una copia del bonifico al
tour operator di riferimento
Ancona Viaggi
s.r.l.
•Revoca il bonifico prima
che questo pervenga al
tour operator
Gruppo di
persone
• Conferma l’avvenuta
prenotazione
• Ma…
Veratour s.r.l.
• Il bonifico a saldo del
viaggio non arriva
Veratour s.r.l.
3
(SEGUE)
Veratour s.r.l. chiede al Tribunale
di Roma di essere pagata
dall’Ancona s.r.l.
Il 18.01.2001
Il Tribunale di Roma emana un
decreto ingiuntivo all’ Ancona
s.r.l.
4
IL PROCESSO - I grado (Tribunale)
Il 12.04.2001
L’Ancona Viaggi s.r.l. si oppone al decreto
ingiuntivo
Il 14.10.2002 Sentenza
Il Tribunale respinge la domanda di
Ancona Viaggi s.r.l., dando ragione a
Veratour s.r.l.: il decreto ingiuntivo è
valido e Ancona Viaggi s.r.l. deve pagare
5
IL PROCESSO – II grado
(Corte d’Appello)
Ricorso dell’Ancona Viaggi s.r.l.
che si oppone alla Sentenza di I
grado
Il giudice accoglie la
domanda dell’Ancona Viaggi
s.r.l. revocando il decreto
ingiuntivo del 18.01.2001
6
IL PROCESSO – III grado
(Cassazione)
Veratour s.r.l. propone il ricorso in Cassazione
per:
. Violazione e falsa applicazione della CCV
. Omessa, insufficiente e contraddittoria
pronuncia su un punto decisivo della controversia
La Cassazione accoglie il
ricorso dando ragione alla
Veratour s.r.l..
La Sentenza viene cassata.
7
PILLOLE
DI
DIRITTO
1.
Art. 1703 c.c. : il mandato è il contratto col quale una parte si
obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.
 Doppio contratto di mandato dell’agente di viaggio…
Veratour organizzat
ore
Ancona Viaggi intermediario
Gruppo di
persone –
consumatori
 …Cioè un contratto tra la veratour srl e il gruppo di persone, per
mezzo di ancona viaggi srl.
8
Quindi Ancona Viaggi srl, in qualità di intermediario
di viaggio e mandatario del contratto,
deve sottostare ai seguenti articoli:
 Art. 1713 c.1, c.c. : il mandatario deve rendere al mandante il
conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto
a causa del mandato
 Art. 1719 c.c.: il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a
somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del
mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il
mandatario ha contratte in proprio nome
2. Della Convenzione Internazionale dei contratti di viaggio (CCV) di
Bruxelles del 1970, e recepita in Italia con il decreto legislativo
n.1084 del 1977
 Art. 17 : Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di
viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli
forniscono dei sevizi separati, è considerato come se fosse
stato concluso dal viaggiatore.
9
APPLICAZIONE
La Cassazione, interpretando gli articoli
1713 c.c. e 17 CCV, valuta come fatto
rilevante l’invio della copia del
bonifico da parte di Ancona Viaggi
(fatto giudicato irrilevante dal Giudice
d’Appello)
10
PER QUESTI MOTIVI
La Cassazione accoglie il
ricorso di Veratour s.r.l.
11
Scarica

IL_DOPPIO_MANDATO_DEL_TRAVEL_AGENT