IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 8 OTTOBRE 2009, N. 21388 LAURA RIGHI E ALICE ROTA CORSO DI DIRITTO DEL TURISMO Università degli Studi di Milano Bicocca Scienza del Turismo e Comunità Locali Anno 2010/2011 1 I SOGGETTI IN CAUSA • VERATOUR S.R.L. • ANCONA VIAGGI S.R.L. • GRUPPO DI PERSONE l’ organizzatore l’ intermediario i consumatori 2 IL • Il 27.9.2000 Si reca in agenzia viaggi per effettuare la prenotazione di un soggiorno Gruppo di persone • Disdice il viaggio FATTO Ancona Viaggi s.r.l. • Prenota un soggiorno organizzato per conto del gruppo • Invia una copia del bonifico al tour operator di riferimento Ancona Viaggi s.r.l. •Revoca il bonifico prima che questo pervenga al tour operator Gruppo di persone • Conferma l’avvenuta prenotazione • Ma… Veratour s.r.l. • Il bonifico a saldo del viaggio non arriva Veratour s.r.l. 3 (SEGUE) Veratour s.r.l. chiede al Tribunale di Roma di essere pagata dall’Ancona s.r.l. Il 18.01.2001 Il Tribunale di Roma emana un decreto ingiuntivo all’ Ancona s.r.l. 4 IL PROCESSO - I grado (Tribunale) Il 12.04.2001 L’Ancona Viaggi s.r.l. si oppone al decreto ingiuntivo Il 14.10.2002 Sentenza Il Tribunale respinge la domanda di Ancona Viaggi s.r.l., dando ragione a Veratour s.r.l.: il decreto ingiuntivo è valido e Ancona Viaggi s.r.l. deve pagare 5 IL PROCESSO – II grado (Corte d’Appello) Ricorso dell’Ancona Viaggi s.r.l. che si oppone alla Sentenza di I grado Il giudice accoglie la domanda dell’Ancona Viaggi s.r.l. revocando il decreto ingiuntivo del 18.01.2001 6 IL PROCESSO – III grado (Cassazione) Veratour s.r.l. propone il ricorso in Cassazione per: . Violazione e falsa applicazione della CCV . Omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia La Cassazione accoglie il ricorso dando ragione alla Veratour s.r.l.. La Sentenza viene cassata. 7 PILLOLE DI DIRITTO 1. Art. 1703 c.c. : il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Doppio contratto di mandato dell’agente di viaggio… Veratour organizzat ore Ancona Viaggi intermediario Gruppo di persone – consumatori …Cioè un contratto tra la veratour srl e il gruppo di persone, per mezzo di ancona viaggi srl. 8 Quindi Ancona Viaggi srl, in qualità di intermediario di viaggio e mandatario del contratto, deve sottostare ai seguenti articoli: Art. 1713 c.1, c.c. : il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato Art. 1719 c.c.: il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome 2. Della Convenzione Internazionale dei contratti di viaggio (CCV) di Bruxelles del 1970, e recepita in Italia con il decreto legislativo n.1084 del 1977 Art. 17 : Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei sevizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. 9 APPLICAZIONE La Cassazione, interpretando gli articoli 1713 c.c. e 17 CCV, valuta come fatto rilevante l’invio della copia del bonifico da parte di Ancona Viaggi (fatto giudicato irrilevante dal Giudice d’Appello) 10 PER QUESTI MOTIVI La Cassazione accoglie il ricorso di Veratour s.r.l. 11