IL DOPPIO MANDATO DEL
TRAVEL AGENT
Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2009, n. 21388
Pres. Varrone – Rel. D’Amico – P.M. Golia
Veratour s.r.l. c. Ancona Viaggi s.r.l.
Serena Cagliani e Alice Stucchi e Giulia Cecilia Capuzzo
anno 2011/2012
MASSIMA
In tema di contratto di organizzazione di viaggio concluso da un
agente intermediario per il viaggiatore, tra quest’ultimo e
l’intermediario sorge un contratto di mandato caratterizzato da
poteri di rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è
tenuto, ex art. 1719 del codice civile, a somministrare
all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato
e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti
del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio
qualora l’agente, in forza di questo rapporto, ne abbia assunto
l’obbligo verso l’organizzatore. A sua volta l’agente, fin dal
momento dell’incasso del prezzo del pacchetto da parte del
viaggiatore, in qualità di mandatario del tour operator, da cui
riceve le provvigioni, è tenuto a versare a quest’ultimo le
somme ricevute dal viaggiatore, e tanto ai sensi dell’art. 1713,
primo comma, cod. civ.
COS’E’ IL DOPPIO MANDATO?
L’art. 1703 del Codice Civile afferma che il mandato è il contratto col
quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto
dell’altra.
E’ un contratto triangolare, che è in grado quindi di regolare tre
distinti rapporti.
1.
Tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il
secondo colloca sul mercato i servizi del primo.
2.
Tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale quest’ ultimo
raccoglie le prenotazioni dei viaggiatore.
3.
Esiste inoltre un rapporto tra l’organizzatore di viaggi e il
viaggiatore che deriva dal contratto concluso tra queste parti, per
mezzo dell’intermediario.
SOGGETTI DELLA SENTENZA

Veratur s.r.l.
l’organizzatore (t.o.)

Ancona Viaggi s.r.l

Gruppo di persone
l’intermediario
chi usufruisce
del servizio
Nel nostro caso il contratto di doppio mandato spetta all’Ancona
Viaggi s.r.l. che si impegna a compiere uno o più atti giuridici per
conto della Veratur s.r.l. nei confronti del gruppo di persone che
usufruiscono dei servizi.
LA SEQUENZA DEI FATTI
1.
2.
3.
4.
5.
In data 27.09.2000 un gruppo di persone si reca nella
Ancona Viaggi s.r.l. per prenotare un soggiorno.
L’Ancona Viaggi s.r.l. prenota un soggiorno organizzato
dalla Veratur s.r.l. per conto del gruppo di persone.
L’agenzia di viaggi trasmette la copia di un bonifico
tramite la Banca Popolare di Bari al tour operator per
l’importo dovuto.
Il gruppo di persone successivamente disdice il viaggio.
Il bonifico al tour operator viene revocato dall’Ancona
Viaggi s.r.l. prima che questo gli pervenga.
L’ INADEMPIMENTO
DELL’ AGENZIA DI VIAGGI
In questo caso l’agenzia di viaggi che aveva già ricevuto il
corrispettivo del viaggio dai suoi clienti (gruppo di
persone) decide di omettere la trasmissione del
bonifico in favore del tour operator.
Questa azione da parte dell’Ancona s.r.l. costituisce un
grave inadempimento verso la Veratur s.r.l.
A QUESTO PUNTO…
Il tour operator Veratour s.r.l. chiede al Tribunale di
Roma di essere pagata dall’Ancona s.r.l.
Successivamente in data 18 gennaio 2001,
il Tribunale di Roma emana un decreto ingiuntivo all’
Ancona s.r.l. con cui il Presidente del Tribunale di
Roma ordinava di pagare alla Veratur s.r.l. la somma
di 12.459.000 £ oltre accessori.
LO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Processo di I grado - Tribunale
Il 12 aprile 2001 l’Ancona Viaggi s.r.l. si oppone al
decreto ingiuntivo con il quale avrebbe dovuto pagare la
somma dovuta alla Veratur s.r.l.
La sentenza viene decretata il 14 ottobre 2002.
Con questa il Tribunale di Roma rigetta la domanda di
Ancona Viaggi s.r.l. (la quale non voleva pagare il t.o.),
dando ragione a Veratur s.r.l.
Quindi il decreto ingiuntivo è ancora valido e Ancona
Viaggi s.r.l. deve pagare
LO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Processo di II grado – Corte d’Appello
L’Ancona Viaggi s.r.l. fa ricorso e si oppone alla Sentenza di I
grado (con la quale avrebbe dovuto pagare la Veratur s.r.l.).
Successivamente la Corte d’Appello revoca il decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale di Roma in data 14.10.2001 e respinge la
domanda del t.o. di essere pagato dall’adv.
Il processo di II grado si conclude con la condanna per la
Veratur s.r.l. (t.o.) al rimborso delle spese processuali in favore
dell’Ancona Viaggi s.r.l.
LO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Processo di III grado – Cassazione
Veratour s.r.l. propone ricorso per Cassazione facendo riferimento a
due motivi:
1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge n. 1084 del 27
dicembre 1977 ratificata dalla CCV.
2.Omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su un punto
decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, n° 5 del codice di
procedura civile).
Quindi per questi motivi fondati, la Cassazione accoglie il ricorso
dando ragione alla Veratour s.r.l.
LA CASSAZIONE APPOGGIA IL
RICORSO DEL T.O. PERCHE’…
L’Ancona Viaggi s.r.l. deve rispettare i seguenti
articoli:

Art. 1719 cod.civ.  il viaggiatore è tenuto a somministrare
all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e a
rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del
corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio qualora
l’agente di viaggio ne abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore.

Art. 1713, I comma, cod.civ  l’agente fin dal momento dell’incasso
del prezzo del pacchetto da parte del viaggiatore, in qualità di
mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto
a versare a quest’ultimo le somme ricevute dal viaggiatore.
LA CASSAZIONE APPOGGIA IL
RICORSO DEL T.O. PERCHE’…

Convenzione Internazionale dei Contratti di Viaggio (CCV) di
Bruxelles del 23 aprile 1970 e recepita in Italia con il decreto
legislativo n. 1084 del 1977

Art. 17  Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di
viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli
forniscono dei sevizi separati, è considerato come se fosse stato
concluso dal viaggiatore.
Se ne trae che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da
un intermediario (adv) per un viaggiatore è considerato dalla legge
come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e
organizzatore di viaggi (t.o.).
CONCLUDENDO…
La Cassazione accoglie il ricorso di Veratur
s.r.l. poiché interpreta l’Art. 1713 del codice
civile e l’Art. 17 della CCV e tiene conto
dell’invio del bonifico da parte dell’Ancona
Viaggi s.r.l. al tour operator.
Questa fatto era stato invece giudicato
irrilevante dal Giudice della Corte d’Appello.
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