IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2009, n. 21388 Pres. Varrone – Rel. D’Amico – P.M. Golia Veratour s.r.l. c. Ancona Viaggi s.r.l. Serena Cagliani e Alice Stucchi e Giulia Cecilia Capuzzo anno 2011/2012 MASSIMA In tema di contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore, tra quest’ultimo e l’intermediario sorge un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 del codice civile, a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio qualora l’agente, in forza di questo rapporto, ne abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore. A sua volta l’agente, fin dal momento dell’incasso del prezzo del pacchetto da parte del viaggiatore, in qualità di mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto a versare a quest’ultimo le somme ricevute dal viaggiatore, e tanto ai sensi dell’art. 1713, primo comma, cod. civ. COS’E’ IL DOPPIO MANDATO? L’art. 1703 del Codice Civile afferma che il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. E’ un contratto triangolare, che è in grado quindi di regolare tre distinti rapporti. 1. Tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi del primo. 2. Tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale quest’ ultimo raccoglie le prenotazioni dei viaggiatore. 3. Esiste inoltre un rapporto tra l’organizzatore di viaggi e il viaggiatore che deriva dal contratto concluso tra queste parti, per mezzo dell’intermediario. SOGGETTI DELLA SENTENZA Veratur s.r.l. l’organizzatore (t.o.) Ancona Viaggi s.r.l Gruppo di persone l’intermediario chi usufruisce del servizio Nel nostro caso il contratto di doppio mandato spetta all’Ancona Viaggi s.r.l. che si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto della Veratur s.r.l. nei confronti del gruppo di persone che usufruiscono dei servizi. LA SEQUENZA DEI FATTI 1. 2. 3. 4. 5. In data 27.09.2000 un gruppo di persone si reca nella Ancona Viaggi s.r.l. per prenotare un soggiorno. L’Ancona Viaggi s.r.l. prenota un soggiorno organizzato dalla Veratur s.r.l. per conto del gruppo di persone. L’agenzia di viaggi trasmette la copia di un bonifico tramite la Banca Popolare di Bari al tour operator per l’importo dovuto. Il gruppo di persone successivamente disdice il viaggio. Il bonifico al tour operator viene revocato dall’Ancona Viaggi s.r.l. prima che questo gli pervenga. L’ INADEMPIMENTO DELL’ AGENZIA DI VIAGGI In questo caso l’agenzia di viaggi che aveva già ricevuto il corrispettivo del viaggio dai suoi clienti (gruppo di persone) decide di omettere la trasmissione del bonifico in favore del tour operator. Questa azione da parte dell’Ancona s.r.l. costituisce un grave inadempimento verso la Veratur s.r.l. A QUESTO PUNTO… Il tour operator Veratour s.r.l. chiede al Tribunale di Roma di essere pagata dall’Ancona s.r.l. Successivamente in data 18 gennaio 2001, il Tribunale di Roma emana un decreto ingiuntivo all’ Ancona s.r.l. con cui il Presidente del Tribunale di Roma ordinava di pagare alla Veratur s.r.l. la somma di 12.459.000 £ oltre accessori. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Processo di I grado - Tribunale Il 12 aprile 2001 l’Ancona Viaggi s.r.l. si oppone al decreto ingiuntivo con il quale avrebbe dovuto pagare la somma dovuta alla Veratur s.r.l. La sentenza viene decretata il 14 ottobre 2002. Con questa il Tribunale di Roma rigetta la domanda di Ancona Viaggi s.r.l. (la quale non voleva pagare il t.o.), dando ragione a Veratur s.r.l. Quindi il decreto ingiuntivo è ancora valido e Ancona Viaggi s.r.l. deve pagare LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Processo di II grado – Corte d’Appello L’Ancona Viaggi s.r.l. fa ricorso e si oppone alla Sentenza di I grado (con la quale avrebbe dovuto pagare la Veratur s.r.l.). Successivamente la Corte d’Appello revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 14.10.2001 e respinge la domanda del t.o. di essere pagato dall’adv. Il processo di II grado si conclude con la condanna per la Veratur s.r.l. (t.o.) al rimborso delle spese processuali in favore dell’Ancona Viaggi s.r.l. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Processo di III grado – Cassazione Veratour s.r.l. propone ricorso per Cassazione facendo riferimento a due motivi: 1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 ratificata dalla CCV. 2.Omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, n° 5 del codice di procedura civile). Quindi per questi motivi fondati, la Cassazione accoglie il ricorso dando ragione alla Veratour s.r.l. LA CASSAZIONE APPOGGIA IL RICORSO DEL T.O. PERCHE’… L’Ancona Viaggi s.r.l. deve rispettare i seguenti articoli: Art. 1719 cod.civ. il viaggiatore è tenuto a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio qualora l’agente di viaggio ne abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore. Art. 1713, I comma, cod.civ l’agente fin dal momento dell’incasso del prezzo del pacchetto da parte del viaggiatore, in qualità di mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto a versare a quest’ultimo le somme ricevute dal viaggiatore. LA CASSAZIONE APPOGGIA IL RICORSO DEL T.O. PERCHE’… Convenzione Internazionale dei Contratti di Viaggio (CCV) di Bruxelles del 23 aprile 1970 e recepita in Italia con il decreto legislativo n. 1084 del 1977 Art. 17 Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei sevizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario (adv) per un viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi (t.o.). CONCLUDENDO… La Cassazione accoglie il ricorso di Veratur s.r.l. poiché interpreta l’Art. 1713 del codice civile e l’Art. 17 della CCV e tiene conto dell’invio del bonifico da parte dell’Ancona Viaggi s.r.l. al tour operator. Questa fatto era stato invece giudicato irrilevante dal Giudice della Corte d’Appello.