D.Lgs 230/95
Modificato ed integrato
dal D.Lgs 187/00
dal D.Lgs 241/00
e dal D.Lgs 257/01
Recante norme in materia di
radioprotezione in attuazione di direttive
CE dal 1989 al 1996 (e contestuale
soppressione del DPR 185/64)
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norme in materia di radioprotezione
Campo di applicazione
Tutte le pratiche che
comportano rischi dovuti a
sorgenti naturali ed artificiali di
radiazioni ionizzanti
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norme in materia di radioprotezione
Campo di applicazione
Attività lavorative diverse
che implicano la presenza
di sorgenti naturali
di radiazioni
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norme in materia di radioprotezione
Capo III bis
Attività lavorative in ambienti
interrati, gallerie ecc.
Stabilimenti termali
Navigazione aerea
Attività lavorative in zone
determinate () ecc.
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norme in materia di radioprotezione
Esclusioni
Sorgenti a bassa radioattività
(concentrazioni distinte per
singoli elementi riportate
nella tabella 1.1)
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norme in materia di radioprotezione
Esclusioni
Acceleratori con energie
inferiori a 30 keV
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norme in materia di radioprotezione
Inclusioni
Acceleratori superiori a 5 keV
qualora l’intensità di dose
equivalente alla distanza di
10cm sia uguale a 1 uS/h
Tubi catodici per immagini visive
qualora l’intensità di dose
equivalente alla distanza di 5 cm
sia uguale a 5 uS/h
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norme in materia di radioprotezione
Funzioni ispettive
Le funzioni ispettive
sono affidate a:
ANPA (ISPRA)
Direzioni Territoriali
del Lavoro
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norme in materia di radioprotezione
Funzioni ispettive
3) ai Servizi di Prevenzione delle
AUSL - limitatamente alle
apparecchiature emittenti
Oltre alla tutela della
salute pubblica in ogni caso
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norme in materia di radioprotezione
«pratica radiologica»
Si intende un’attività umana che
possa aumentare l’esposizione
degli individui alle radiazioni
provenienti da sorgenti naturali
od artificiali oltre il fondo
naturale di radioattività
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norme in materia di radioprotezione
CHIUNQUE
intende intraprendere
una «pratica»
deve giustificarne
la necessità
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norme in materia di radioprotezione
CHIUNQUE
intende intraprendere
una «pratica»
deve avvalersi
di un Esperto Qualificato
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norme in materia di radioprotezione
Regime autorizzativo
Sono soggetti ad autorizzazione
la detenzione e l’uso di
1) acceleratori con energia
superiore a 200 keV
2) sostanze e relative attività
elencate nella tabella IX-1
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norme in materia di radioprotezione
Regime autorizzativo
Nulla osta di categoria A)
Ministero dell’Industria (MISE)
Nulla osta di categoria B)
Prefettura (UTG) o Regioni
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norme in materia di radioprotezione
Regime autorizzativo
In tutti gli altri casi di
applicazione del presente
decreto (tra 30 e 200 KeV ed
attività dei radionuclidi)
vige il regime di
«comunicazione preventiva
di pratica»
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norme in materia di radioprotezione
Comunicazione preventiva
Chiunque intenda intraprendere
una pratica comportante la
detenzione di sorgenti di
radiazioni ionizzanti deve darne
comunicazione almeno 30 giorni
prima della detenzione
a:
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norme in materia di radioprotezione
Comunicazione preventiva
1) Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco
2) Agli organi del Servizio
Sanitario Nazionale
3) Alle Direzioni Provinciali
del Lavoro
4) All’ARPA (non Ispra)
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Comunicazione preventiva
Inoltre va effettuata la denuncia
all’INAIL ai fini
dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie
professionali
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Comunicazione preventiva
Il contenuto è indicato
nell’allegato VII
In particolare deve essere
riportato:
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Comunicazione preventiva
Ragione sociale
Generalità
Codice fiscale
Sede legale
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Comunicazione preventiva
Descrizione della pratica
Elementi di giustificazione
Planimetria dei locali ed
ubicazione delle sorgenti
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Comunicazione preventiva
Tipo di macchina, tensione e
corrente massime
Tipi di sostanze e relative
concentrazioni ed attività
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Comunicazione preventiva
Eventuale produzione
di neutroni
La classificazione
delle zone
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Comunicazione preventiva
Valutazione delle dosi
per gli operatori
e per la popolazione
in condizioni
di normale attività
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Comunicazione preventiva
Il nominativo dell’esperto
qualificato e la dichiarazione
di accettazione dell’incarico
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Comunicazione preventiva
La documentazione tecnica
deve essere sottoscritta
dall’Esperto Qualificato
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norme in materia di radioprotezione
Comunicazione preventiva
Vanno preventivamente
comunicate anche tutte le
variazioni sostanziali di quanto
comunicato
ad esempio:
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Comunicazione preventiva
Sostituzione dell’apparecchio
Variazione delle concentrazioni
Cambio ragione sociale
Cambio Esperto Qualificato
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Comunicazione preventiva
Trasferimento dei locali
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norme in materia di radioprotezione
Comunicazione preventiva
Va preventivamente comunicata
anche l’intenzione di
cessazione di pratica
(30 giorni prima)
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norme in materia di radioprotezione
Comunicazione preventiva
In questo caso va richiesta una
relazione straordinaria da parte
dell’E.Q ove vengano indicate
le modalità di cessazione
della pratica
Relazione da trasmettere agli
Organi competenti
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Comunicazione preventiva
Decorsi i trenta giorni l’E.Q.
dovrà attestare la corretta
cessazione della pratica da
trasmettere agli organi
competenti
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norme in materia di radioprotezione
Comunicazione preventiva
La pratica si intenderà definita
trascorsi 60 giorni dalla
comunicazione di avvenuta
cessazione di pratica
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Capo VIII protezione sanitaria
BENESTARE
Prima dell’installazione deve
essere acquisita dall’E.Q. una
relazione preventiva con relativo
benestare all’installazione di
apparecchiature emittenti o
all’uso di radionuclidi
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norme in materia di radioprotezione
Ad installazione avvenuta
deve essere acquisita dall’E.Q.
una relazione di verifica con il
relativo benestare all’uso
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norme in materia di radioprotezione
Tali relazioni sono parte
integrante del Documento di
Valutazione dei Rischi di cui al
D.Lgs 81/08 recante norme in
materia di sicurezza sul lavoro
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norme in materia di radioprotezione
Su indicazione dell’E.Q.
devono essere:
Delimitate le zone ed apposta
l’apposita segnaletica
Predisposte ed affisse in luogo
visibile apposite norme di
radioprotezione
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norme in materia di radioprotezione
Forniti i DPI ed i mezzi di
sorveglianza dosimetrica
Predisposti ed attuati
programmi di formazione
sui comportamenti,
informazione sui rischi
ed addestramento sull’uso
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norme in materia di radioprotezione
Allontanate dalle zone
classificate e comunque da
ovunque vi sia il rischio di
superare la dose di 1mSv/anno
per l’intero periodo le donne
gestanti sin dal primo mese
di gravidanza
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norme in materia di radioprotezione
Eseguita costante vigilanza
sull’osservanza delle norme
e delle disposizioni
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norme in materia di radioprotezione
L’Esperto Qualificato
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norme in materia di radioprotezione
E’ soggetto abilitato ad
effettuare la valutazione della
radioprotezione e deve essere
iscritto ad un apposito albo
istituito presso il Ministero del
Lavoro previo esame di idoneità
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Compiti dell’EQ
Effettuare la valutazione di
radioprotezione
(esame preventivo, prima
verifica, esame periodico,
esame conclusivo)
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norme in materia di radioprotezione
Effettuare la sorveglianza
ambientale
Effettuare la valutazione
delle dosi
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norme in materia di radioprotezione
Trasmette
al medico autorizzato
la valutazione delle dosi
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norme in materia di radioprotezione
Indica con relazione scritta
L’individuazione e la
classificazione delle zone
La classificazione dei lavoratori
La frequenza delle valutazioni
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norme in materia di radioprotezione
Tiene aggiornata la
documentazione relativa alle
valutazioni, ai controlli periodici
ed alle schede dosimetriche
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norme in materia di radioprotezione
Tutta la documentazione
della radioprotezione
deve essere conservata
per almeno 5 anni
dall’ultima trascrizione
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norme in materia di radioprotezione
L’Esperto Qualificato
può coincidere con il RSPP
solo se ha entrambe
le abilitazioni
(non hanno le stesse funzioni
e responsabilità)
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norme in materia di radioprotezione
L’Esperto Qualificato
a differenza del RSPP
risponde penalmente per
quanto di sua competenza
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norme in materia di radioprotezione
In caso di cessazione
dell’attività vanno trasmesse
alla Direzione del Lavoro
le relazioni dell’EQ (preliminare,
prima verifica, variazioni,
sorveglianza dosimetrica)
- Registro della sorveglianza fisica -
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Le schede dosimetriche
personali ed i documenti
personali della sorveglianza
medica vanno trasmessi
all’ISPESL
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Medico Autorizzato
Il «medico autorizzato»
può coincidere con
il «medico competente»
ma deve avere ulteriori requisiti
ed essere iscritto in apposito
elenco istituito presso il
Ministero del Lavoro
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norme in materia di radioprotezione
L’obbligo del Medico Autorizzato
è previsto solo se vi sono
operatori esposti classificati
in «categoria A»
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Sono classificati esposti gli
operatori che possono ricevere
una dose efficace annua
superiore a 1 mSv
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norme in materia di radioprotezione
Se vi è la possibilità di superare
i 6 mSv/anno gli operatori sono
classificati esposti di
«categoria A» e quindi soggetti
a sorveglianza dosimetrica e
sanitaria personale
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Non sono ammessi
superamenti di 20 mSv/anno
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Principio di ottimizzazione
Gli impianti, le attrezzature, le
modalità operative devono
rispondere a specifiche norme
di buona tecnica per garantire
un alto livello di radioprotezione
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Il D.Lgs 187/00
Detta regole in materia di
protezione sanitaria delle
persone contro i pericoli
delle R I
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norme in materia di radioprotezione
È vietata l’esposizione
non giustificata da un beneficio
diretto delle persone esposte
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Le dosi devono essere
mantenute al livello più basso
compatibilmente con la
diagnosi richiesta
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Le apparecchiature devono
essere mantenute in perfetta
efficienza e verificate
periodicamente
(controllo di qualità)
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Le verifiche devono essere
effettuate almeno ogni anno
Una periodicità inferiore (tre o
sei mesi) è di norma stabilita per
particolari attrezzature
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Sono previste sanzioni
diversificate secondo la gravità
da un minimo di 516 euro
ad un massimo di 51.645 euro
e/o
arresto da 0 a 3 anni
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