Rapporto giuridico contributivo
• Mutamento del rapporto contributivo dal sistema
assicurativo-previdenziale al sistema di
sicurezza sociale:
– dal rapporto trilaterale
– al rapporto doppio bilaterale
• Conseguenze giuridiche: indisponibilità dei
contributi da parte del lavoratore; automaticità
delle prestazioni.
Il rapporto contributivo (sistema
assicurativo)
Datore
Contributi
lavoratore
Ente gestore
Il rapporto contributivo 1
Datore
Contributi
Ente gestore
lavoratore
Il rapporto contributivo 2
Datore
Ente gestore
lavoratore
Il sistema di finanziamento
• Sistema a capitalizzazione: i contributi sono
capitalizzati; le prestazioni sono rendimenti del
capitale accumulato.
• Sistema a ripartizione: i contributi versati dai
lavoratori attivi sono utilizzati dall’ente per
finanziare le prestazioni in essere
• A capitalizzazione: i contributi devono
essere stabiliti considerando la redditività
degli investimenti nel lungo periodo
• A ripartizione: i contributi devono essere
stabiliti considerando il fabbisogno corrente
(le prestazioni erogate
L’imponibile contributivo
• Il concetto di retribuzione omnicomprensiva:
tutto ciò che viene erogato non solo “a causa”
ma “in relazione al rapporto di lavoro”, con
esclusione di alcune voci.
• La riforma del 1997: verso l’unificazione con
l’imponibile fiscale. L’aliquota aggiuntiva del
1993 per la parte eccedente €46.123 (3844)
• Il problema della unificazione dei contributi
versati in diverse gestioni: totalizzazione e
ricongiunzione
2114 c.c.
• Le leggi speciali [e le norme corporative]
determinano i casi e le forme di previdenza e di
assistenza obbligatorie e le contribuzioni e
prestazioni relative.
2115 c.c.
• Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme
corporative], l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono
in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza .
• L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo,
anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il
diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
• È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla
previdenza o all'assistenza.
2116 c.c.
Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore
di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente
i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo
diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza
e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono
tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore
di lavoro.
Art. 1886
Assicurazioni sociali.
• Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle
leggi speciali. In mancanza si applicano le
norme del presente capo. [Capo XX,
dell’assicurazione]
Il massimale contributivo
• Il massimale annuo della base contributiva e
pensionabile previsto dalla L. n. 335/1995, per i
lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a
forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo,
rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat nella
misura dello 0,20%, è pari, per l'anno 2015, a €
100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è pari a €
100.324,00
Il minimale contributivo
• “la retribuzione da assumere come base per il calcolo
dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non
può essere inferiore all’importo delle retribuzioni,
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati
dalle oo.ss. maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali
qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a
quello previsto dal contratto collettivo”. 1, co. 1, del D.L. n.
338/1989, convertito in L. n. 389/1989
• Indisponibilità della contribuzione: 2115, co.3
Interpretazione autentica
• “in caso di pluralità di contratti collettivi
intervenuti per la medesima categoria, la
retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più
rappresentative nella categoria" (art. 2, co. 25, L.
n. 549/1995).
Il minimale contributivo
• In ogni caso la contribuzione minima giornaliera
non può essere inferiore al 9,5% della pensione
mensile minima. (Artt. 7, 1° comma l.n. 638/1983 e 1,
2° comma l.n. 389/1989)
• Pensione minima (2015): €501,89
• Retribuzione minima giornaliera imponibile:
€47,68
• Part-time: € 47,68 x 6 /40 = € 7,15/h
L’anzianità contributiva
• Il numero dei contributi settimanali da accreditare
annualmente, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali
per le quali è previsto un requisito contributivo, “è pari a
quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o
riconosciute in base alle norme che disciplinano
l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata,
dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali
settimane una retribuzione non inferiore al 40%
dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al
primo
gennaio
dell’anno
considerato”;
dunque,
l’accreditamento di una settimana è subordinato alla
percezione di una retribuzione non inferiore a 200,76 Euro.
Anzianità assicurativa/contributiva
• La funzione dell’anzianità
assicurativa/contributiva (an e quantum delle
prestazioni)
• Il requisito dell’attualità contributiva
Disponibilità della contribuzione
• Un antecedente storico: previsione della
l.243/2004 sul c.d. “superbonus”. I problemi
relativi alla disponibilità dei contributi da parte
del lavoratore: e il 2115?
• Contribuzione previdenziale e contribuzione per i
fondi complementari
L’omissione contributiva
• L’automaticità delle prestazioni
• Prescrizione “pubblicistica” dei contributi
• Risarcimento del danno e azione ex art.13
l.1338/1962
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