LA TRANSAZIONE FISCALE E
PREVIDENZIALE
Dott. Marco Costantini
Roma, 18 dicembre 2013
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NATURA GIURIDICA
 NON È UN ISTITUTO AUTONOMO
 INTEGRA UNA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO O UN
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
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OBIETTIVO
 DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE E PREVIDENZIALI
 DEFINIZIONE DEI DEBITI PECUNIARI
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OGGETTO
 IMPOSTE E TASSE AMMINISTRATE DALLE AGENZIE FISCALI
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
 ACCESSORI (INDENNITÀ DI MORA, SANZIONI E INTERESSI)
 SONO ESCLUSI I TRIBUTI CHE COSTITUISCONO RISORSE
PROPRIE DELL’UNIONE EUROPEA E I TRIBUTI LOCALI
 IVA E RITENUTE: SOLO DILAZIONE – NO PAGAMENTO PARZIALE
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REQUISITO SOGGETTIVO
L’ART. 182-TER L.F.
AGLI
ACCORDI
SOGGETTIVI
DI
SONO,
FA RIFERIMENTO AL CONCORDATO PREVENTIVO ED
RISTRUTTURAZIONE
QUINDI,
QUELLI
DEL
DI
DEBITO.
AMMISSIONE
I
REQUISITI
ALLE
DUE
PROCEDURE (STATO DI CRISI)
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SOGGETTI DESTINATARI DELL’ISTANZA
AGENTE DELLA RISCOSSIONE:
 ENTRO 30 GIORNI DALLA DOMANDA DEVE TRASMETTERE AL DEBITORE LA
CERTIFICAZIONE DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO, SCADUTO O SOSPESO.
UFFICIO DELL’AGENZA ENTRATE COMPETENTE:
 ENTRO
30
GIORNI
DALLA
DOMANDA
DEVE
PROCEDERE
ALLA
LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI ED ALLA
NOTIFICA DEI RELATIVI AVVISI DI IRREGOLARITÀ, UNITAMENTE AD UNA
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’ENTITÀ DEL DEBITO DERIVANTE DA ATTI DI
ACCERTAMENTO ANCORCHÉ NON DEFINITIVI (PER LA PARTE NON ISCRITTA
A RUOLO) E DA RUOLI VISTATI MA NON CONSEGNATI AL CONCESSIONARIO.
SEDE INPS COMPETENTE PER TERRITORIO
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MISURA DELLA TRANSAZIONE
CREDITI
TRIBUTARI
CHIROGRAFARIA:
O
CONTRIBUTIVI
CON
NATURA
 IL TRATTAMENTO NON PUÒ ESSERE DIFFERENZIATO RISPETTO A QUELLO
DEGLI ALTRI CREDITORI CHIROGRAFARI OVVERO, NEL CASO DI
SUDDIVISIONI IN CLASSI, DEI CREDITORI RISPETTO AI QUALI È PREVISTO
UN TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE (PAR CONDICIO CREDITORUM)
CREDITI TRIBUTARI O CONTRIBUTIVI ASSISTITI DA PRIVILEGIO:
 LA PERCENTUALE, I TEMPI DI PAGAMENTO ED EVENTUALI GARANZIE
NON POSSONO ESSERE INFERIORI A QUELLI OFFERTI AI CREDITORI
MUNITI DI UN PRIVILEGIO INFERIORE O A QUELLI CON UNA POSIZIONE
GIURIDICA ED INTERESSI ECONOMICI OMOGENEI A QUELLI DELLE
AGENZIE E ENTI PREVIDENZIALI.
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EFFETTI DELLA TRANSAZIONE
TRIBUTI OGGETTO DI CONTENZIOSO:
 CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
ALTRI TRIBUTI:
 CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO
 L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E LA SUCCESSIVA OMOLOGAZIONE
DELLA PROCEDURA PRESUPPOSTA NON PRECLUDE ALL’UFFICIO IL
SUCCESSIVO ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI
CHE
IL
CONTRIBUENTE
AVRÀ
PRESENTATO
SUCCESSIVAMENTE
ALL’OMOLOGA.
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CRITICITÀ
INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI ERARIALI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI
FALCIDIA IN SEGUITO ALLE MODIFICHE APPORTATE DALL’ART.23, COMMA 37 DEL
D.L. N.98/2011 AGLI ARTT. 2752 E 2759 DEL CODICE CIVILE E
ALL’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE, CON LA SENTENZA
N. 170 DEPOSITATA IL 4 LUGLIO 2013,
HA DICHIARATO L’ILLEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELL’APPLICAZIONE RETROATTIVA DEL NUOVO TESTO
DELL’ARTICOLO 2752.
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OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DELLA
TRANSAZIONE FISCALE
 CONCORDATO PREVENTIVO
 ACCORDO DI RITRUTTURAZIONE DEL DEBITO
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la transazione fiscale e previdenziale