Fusione
Lorenzo Benatti
Parma, 2 marzo 2015
Forme di fusione
«La fusione di più società può eseguirsi
mediante la costituzione di una nuova
società, o mediante l’incorporazione in
una società di una o più altre» (2501, 1°
c.).
 «La partecipazione alla fusione non è
consentita alle società in liquidazione
che abbiano iniziato la distribuzione
dell’attivo» (2501, 2° c.).

Tre fasi

Progetto di fusione,
• diventa documento fondamentale perché è
la base per i documenti successivi e quindi
di tutta la fusione.
Deliberazione di fusione,
 Atto di fusione.

Fase 1: Progetto di fusione


Va redatto da parte dell’organo amministrativo.
Deve contenere (2501-ter, 1° c.):
• dati identificativi società partecipanti,
• atto costitutivo della società risultante dalla fusione o
dell’incorporante, con le eventuali modifiche,
• il rapporto di cambio e conguaglio in denaro, che non può
superare il 10% del valore nominale delle azioni,
• le modalità di assegnazione quote o azioni,
• la data dalla quale queste azioni/quote partecipano agli
utili, che può essere anticipata (2504-bis, 3° c.),
• la data dalla quale le operazioni sono imputate al bilancio
della società che risulta dalla fusione o dall’incorporante,
che può essere anticipata (2504-bis, 3° c.),
• ........
Documenti allegati al progetto
Situazione patrimoniale.
 Bilanci ultimi tre esercizi.
 Relazione dell’organo amministrativo.
 Relazione degli esperti.

Situazione patrimoniale (2501IV)





redatta dagli amministratori,
redatta osservando norme sul bilancio d’esercizio,
riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al
giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede
della società,
può essere sostituita dal bilancio se l’esercizio è stato chiuso
non più di sei mesi prima del deposito del progetto ovvero,
nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla
relazione finanziaria semestrale, purché riferita ad una data
non antecedente di non più di sei mesi,
la situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano
all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari
che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società
partecipanti alla fusione.
Bilanci

Devono essere allegati i bilanci degli
ultimi tre esercizi delle società
partecipanti alla fusione, con la
relazione dei soggetti cui compete
l’amministrazione e il controllo contabile
(2501-septies, n. 3)
Relazione amministratori

Deve:
• illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed
economico, il progetto di fusione e in particolare il
rapporto di cambio (2501-quinquies, 1°c.);
• indicare i criteri di determinazione del rapporto di
cambio e le eventuali difficoltà di valutazione (2501quinquies, 2°c.).

La relazione non è richiesta se vi rinunciano
all’unanimità i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di
voto di ciascuna delle società partecipanti alla
fusione.
Esperti (2501-sexies, c. 3 e 4)




Devono essere revisori legali dei conti o società di
iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.
Solo se la società incorporante o la società risultante
dalla fusione è una s.p.a. o (s.a.p.a.) sono designati
dal tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Se la società è quotata in mercati regolamentati,
deve essere scelto fra le società di revisione
sottoposte alla vigilanza della Consob.
Le società partecipanti alla fusione possono
congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Poteri e responsabilità esperti



Poteri :«Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle
società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e
i documenti utili e di procedere a ogni necessaria
verifica» (2501-sexies, c. 5).
Responsabilità «L’esperto risponde dei danni causati
alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai
terzi. Si applicano le disposizioni dell’art. 64 del
codice di procedura civile» (2501-sexies, c. 6).
Agli esperti «è altresì affidata, in ipotesi di fusione di
società di persone con società di capitali, la relazione
di stima della società di persone a norma dell’art.
2343» (2501-sexies, c. 7).
La relazione degli esperti (1)


Riguarda la congruità del rapporto di cambio, e deve:
• indicare «il metodo o i metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori
risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi» (2501sexies, c. 1, lett. a);
• indicare «le eventuali difficoltà di valutazione» (2501sexies, c. 1, lett. b);
• contenere «un parere sull’adeguatezza del metodo o dei
metodi seguiti per la determinazione del rapporto di
cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di
essi nella determinazione del valore adottato»
(2501sexies, c. 2).
La relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i
soci e i possessori di altri strumenti finanziari che
attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante
alla fusione.
La relazione degli esperti (2)

In alcuni casi la relazione può contenere ulteriori attestazioni:
• quando si vuole evitare che i creditori si oppongano alla
fusione (dopo la decisione) e quindi anticipare i tempi
dell’Atto di fusione, la relazione degli esperti deve essere
redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da
un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la
propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e
finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori;
• nel caso di fusione in seguito ad acquisizione con
indebitamento, il progetto di fusione «deve indicare le
risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle
obbligazioni della società risultante dalla fusione» (art.
2501-bis, 2° c.) e la relazione degli esperti deve attestare
la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto
di fusione (art. 2501-bis, 4° c.).
Pubblicità progetto di fusione


«Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro
delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti
alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle
imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della
società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito
medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data
di pubblicazione» (2501-ter, 3° c.). Inoltre i documenti
(progetto+situazione+bilanci+relazioni)
devono
essere
depositati in copia nella sede sociale dove i soci possono
prenderne visione ed ottenerne una copia, oppure essere
pubblicati sul sito Internet, in tal caso la società non è tenuta a
fornire copia (2501-septies, 1° c.)).
Queste pubblicità sono poste nell’interesse dei soci:
• tra i depositi presso la sede sociale del progetto di fusione e
la data della decisione devono intercorrere almeno trenta
giorni;
• a meno che i soci rinuncino, con consenso unanime a tali
termini.
Fase 2: Decisione
La
decisione
avviene
attraverso
l’approvazione del progetto (2502, 1° c.).
 «La decisione di fusione può apportare al
progetto di cui all’art. 2501-ter le modifiche
che non incidono sui diritti dei soci o dei
terzi» (2502, 2° c.).

• Quali sono le modifiche che non incidono sui
diritti dei soci o dei terzi?
• Occorre comunque che tutte le società
decidano la stessa fusione.
Decisione nella s.p.a. (1)



Maggioranze assemblea straordinaria (2502, 1°
c.)
Non si tratta di una deliberazione per la quale ai
soci di s.p.a. spetti il diritto di recesso (2437 ss),
salvo nel caso comporti la perdita quotazione
(2437quinquies).
Lo statuto delle s.p.a. «può attribuire alla
competenza dell’organo amministrativo o del
consiglio di sorveglianza o del consiglio di
gestione le deliberazioni concernenti la fusione
nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505bis, ....»
(2365, 2° c.).
Decisione nelle s.r.l.

S.r.l., maggioranze necessarie per modifica
atto costitutivo:
• occorre delibera assemblea (2479, 4° c.),
• quorum deliberativo di almeno la metà del
capitale sociale (2479bis, 3° c.).

Nella s.r.l. (2473) la delibera di fusione
comporta il diritto di recesso dei soci che
non hanno concorso/consentito alla
decisione
Pubblicità decisione soc. capitali

La deliberazione di fusione della società di capitali
deve essere depositata per l’iscrizione nel registro
delle imprese insieme con i documenti indicati
nell’art. 2501-septies. Si applica l’art. 2436 (2502bis, 1° c.)
Modalità approvazione soc.
persone

Società di persone, se l’atto costitutivo o lo
statuto non dispongono diversamente,
«con il consenso della maggioranza dei
soci determinata secondo la parte
attribuita a ciascuno negli utili, salva a
facoltà di recesso per il socio che non
abbia consentito alla fusione».
Pubblicità decisione soc. persone

La deliberazione di fusione della società di
persone deve essere depositata per l’iscrizione
nell’ufficio del registro delle imprese, insieme
con i documenti indicati nell’art. 2501-septies; il
deposito va effettuato a norma dell’art. 2436 se
la società risultante dalla fusione o incorporante
è una società di capitali (2502-bis, 2° c.)
Opposizione creditori (1)

La pubblicità è posta a tutela dei creditori:
• è previsto un termine di sessanta giorni tra l’ultima
pubblicazione e l’atto di fusione entro il quale i
creditori possono fare opposizione (2503, 2° c.);
«il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo
di pregiudizio per i creditori oppure la società
abbai prestato idonea garanzia, dispone che
l’operazione
abbia
luogo
nonostante
l’opposizione» (2445, 4° c. richiamato dal 2503, 2°
c.).
Opposizione creditori (2)
• si può derogare al termine di sessanta giorni se
(2503, 1° c.):
– consti il consenso dei creditori delle società che vi
partecipano anteriori all’iscrizione del progetto di fusione;
– oppure vi sia stato il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca;
– oppure che la relazione degli esperti sia redatta, per tutte le
società partecipanti alla fusione, da un’unica società di
revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità,
che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società
partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a
tutela dei suddetti creditori.
Obbligazioni

Le obbligazioni assumono rilievo sotto due profili:
• possibilità di opporsi come gli altri creditori, «salvo che la fusione
sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti» (2503-bis, 1°
c.).
• trattamento delle obbligazioni convertibili:
– ai loro possessori deve essere data facoltà almeno novanta
giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di
esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni
(2503 bis, 2° c.).
– A quelli che non abbiano esercitato la facoltà di conversione
devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro
spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei
loro diritti sia stata approvata dall’assemblea prevista dall’art.
2415 (2503 bis, 3° c.).
Fase 3: Atto di fusione

La fusione deve risultare da atto pubblico (2504, 1° c.).

L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a
cura del notaio o dei soggetti cui compete
l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di
quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del
registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle
società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o
della società incorporante (2504, 2° c.).

«Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di
quella incorporante non può precedere quelli relativi alle
altre società partecipanti alla fusione» (2504, 3° c.).
Effetti fusione: continuità
rapporti giuridici

«La società che risulta dalla fusione o
quella incorporante assumono i diritti e gli
obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro
rapporti, anche processuali, anteriori alla
fusione» (2504-bis, 1° c.).
• orientamento giurisprudenziale tradizionale
opposto;
• interpretazione nuova norma.
Decorrenza effetti fusione


In generale: «La fusione ha effetto quando è
stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte
dall'articolo 2504. Nella fusione mediante
incorporazione può tuttavia essere stabilita una
data successiva» (2504-bis, 2° c.).
Ma possono essere stabilite date anche anteriori
(2504-bis, 3° c.) per quanto concerne (in base a
quanto previsto nel progetto di fusione):
• la data dalla quale queste azioni/quote partecipano
agli utili,
• la data dalla quale le operazioni sono imputate al
bilancio della società che risulta dalla fusione o
dall’incorporante.
Si tratta di effetti solo contabili.
Disavanzo di fusione

Se dalla fusione emerge un disavanzo, esso
deve essere imputato, ove possibile, agli
elementi dell'attivo e del passivo delle società
partecipanti alla fusione e, per la differenza e
nel rispetto delle condizioni
previste
dal
numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento
(2504-bis, 4° c.).
Avanzo di fusione

Se dalla fusione emerge un avanzo, esso
è iscritto ad apposita voce del patrimonio
netto, ovvero, quando sia dovuto a
previsione
di
risultati
economici
sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi
ed oneri (2504-bis, 4° c.).
Responsabilità soci

Quando si verifica una fusione con la quale alcuni
soci perdono la responsabilità illimitata, si applica
una norma coerente con quella prevista in sede di
analoga trasformazione a tutela dei creditori. In
tal caso infatti la fusione «non libera i soci a
responsabilità illimitata dalla responsabilità per le
obbligazioni delle rispettive società partecipanti
alla fusione
anteriori
all'ultima
delle
iscrizioni
prescritte dall'articolo 2504 [atto di
fusione], se non risulta che i creditori hanno dato
il loro consenso» (2504-bis, 5° c.).
Divieto assegnazione azioni o
quote (2504-ter)

Si intende evitare che in seguito alla fusione siano iscritte
azioni proprie (in contropartita al capitale risultante dalla
fusione). Ciò si verificherebbe se, in caso di
incorporazione si assegnassero alla incorporante proprie
azioni o quote in cambio delle azioni o quote possedute
dall’incorporata prima della fusione. In generale in tutti i
tipi di fusione potrebbe accadere che società che si
fondono posseggano quote o azioni di altre società
partecipanti alla fusione. In cambio di esse non possono
essere attribuite azioni o quote proprie della società
risultante dalla fusione. Di ciò si dovrà tener conto nei
complessi calcoli per la determinazione della ripartizione
delle azioni o quote della società risultante dalla fusione.
Invalidità fusione


Con l’iscrizione dell’atto di fusione, quest’ultima
diventa irreversibile, al fine di garantire la
certezza nei rapporti giuridici è infatti previsto
che da quel momento «l'invalidità dell'atto di
fusione non può essere pronunciata» (2504quater, 1° c.).
Tuttavia i soci ed i terzi che avessero
eventualmente subito un danno in seguito ad
una fusione attuata in violazione a loro diritti,
conservano il diritto al risarcimento del danno
(2504-quater, 2° c.).
Effetti iscrizioni (2505-ter)

Alle iscrizioni nel registro delle imprese
• del progetto di fusione (2501-ter),
• della decisione di fusione (2502-bis),
• dell’atto di fusione (2504),
conseguono gli effetti previsti dall'articolo
2448. Essi cioè sono opponibili ai terzi
solo dopo la pubblicazione, a meno che
la società provi che i terzi ne erano a
conoscenza.
Semplificazioni procedimentali

Sono
previste
semplificazioni
procedimento di fusione in due casi:
nel
• incorporazione
di
società
interamente
possedute (2505);
• incorporazione di società possedute al 90%
(2505-bis);
• fusioni cui non partecipano s.p.a. (2505quater).
Incorporazione di società
interamente possedute (1)

Semplificazioni documentali (2505, 1° c.):
• nel progetto di
l’indicazione di:
fusione
si
può
omettere
– il rapporto di cambio,
– le modalità di assegnazione azioni o quote,
– la data da cui le nuove azioni o quote partecipano
agli utili;
• non è necessario redigere la redazione della
relazione degli amministratori;
• non è necessario redigere la redazione della
relazione degli esperti.
Incorporazione di società
interamente possedute (2)


Delega della decisione agli organi amministrativi (2505, 2° c.):
• deve essere prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto;
• la decisione degli amministratori deve essere presa in forma di atto
pubblico;
• in tal caso tutte le società partecipanti devono comunque adempiere
agli obblighi previsti in relazione alla redazione ed iscrizione del
progetto di fusione; la società incorporante deve inoltre adempiere
all’obbligo di deposito presso la sede sociale oppure pubblicati sul
sito Internet per consentire ai soci di prenderne visione.
I soci (dell’incorporante) che rappresentano almeno il cinque per cento
del capitale sociale possono, con domanda indirizzata alla società
entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il registro
delle imprese o dalla sua pubblicazione sul sito Internet, chiedere che la
decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante
medesima sia adottata secondo le modalità ordinarie (2505, 3° c.).
Incorporazione di società
possedute al 90% (1)

Semplificazioni documentali (2505-bis, 1° c.):
• non è necessario redigere la redazione della
relazione degli esperti,
• «qualora venga concesso agli altri soci della
società incorporata il diritto di far acquistare le
loro azioni o quote dalla società incorporante per
un corrispettivo determinato alla stregua dei
criteri previsti per il recesso».
Incorporazione di società
possedute al 90% (2)


Delega della decisione all’organo amministrativo, per quanto
concerne l’incorporante (2505-bis, 2° c.):
• deve essere prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto;
• la decisione deve essere presa in forma di atto pubblico;
• in tal caso le società partecipanti adempiere all’obbligo di deposito
presso la sede sociale per consentire ai soci di prenderne visione;
• per quanto riguarda l’iscrizione del progetto di fusione presso il
registro delle imprese, quella relativa alla società incorporante
deve essere fatta almeno un mese prima della data fissata per la
decisione di fusione da parte della società incorporata.
I soci (dell’incorporante) che rappresentano almeno il cinque per
cento del capitale sociale possono, con domanda indirizzata alla
società entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il
registro delle imprese o dalla sua pubblicazione sul sito Internet,
chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte
della incorporante medesima sia adottata secondo le modalità
ordinarie (2505, 3° c., richiamato dall’art. 2505-bis, 3° c.).
Fusioni cui non partecipano spa
(2505-quater)
Se alla fusione non partecipano s.p.a., s.a.p.a., nè società
cooperative per azioni,
• non si applicano le disposizioni relative a:
– divieto di fusione per le società in liquidazione cha
abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo (2501, 2° c.);
– limite del 10% al conguaglio in denaro (2501-ter, 2° c.);
• sono ridotti alla metà i termini
– intercorrenti tra iscrizione presso registro imprese e
deposito presso sede del progetto di fusione e la data
della decisione di fusione (quindici giorni in luogo di
trenta);
– intercorrenti tra l’ultima iscrizione relativa alle decisioni
di fusione e la data dell’atto di fusione (trenta giorni in
luogo di sessanta).
Merger levereged buy out (1)


l’art. 2501-bis, 1° c., definisce l’operazione come
fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti
per acquisire il controllo dell’altra, e per effetto della
fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire
garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti;
sono previsti una serie di obblighi orientati a garantire
che l’operazione possa provvedere alle risorse
necessarie;
Merger levereged buy out (2)





Progetto di fusione:
• «deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle
obbligazioni della società risultante dalla fusione» (art. 2501-bis, 2° c.).
Relazione degli amministratori:
• «deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un
piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse
finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere»
(art. 2501-bis, 3° c.).
Relazione degli esperti:
• deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto
di fusione (art. 2501-bis, 4° c.).
Nelle società sottoposte a revisione obbligatoria:
• «deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti obbligatoria delle società obiettivo o della
società acquirente» (art. 2501-bis, 5° c.).
Non si applicano mai le discipline di semplificazione previste in caso di
incorporazione di società posseduta al 100% o al 90% (art. 2501-bis, 6° c.).
Fusione
Dott. Lorenzo Benatti
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06 La fusione - Dipartimento di Economia