Università degli Studi di Milano - Bicocca
Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale
Diritto del Turismo
a.a. 2013-2014
Analisi della Sentenza
Alexandra Giazzi
Dialma lo Campo
Emiliana Murru
Corte d’appello di Genova 28 Dicembre 2011, n. 1289 – x e y – C.C.
1) Secondo la Corte d’Appello di Genova la circostanza che il secondo
comma dell’art. 98 d.lgs. 6.9./2005 n. 206, a differenza del primo
che attribuisce il “dovere” di contestare la mancanza nell’esecuzione
del contratto, attribuisce allo stesso consumatore il “potere” di
sporgere reclamo entro lo specificato termine dalla fine del viaggio
organizzato, non giustifica affatto l’interpretazione secondo cui il
reclamo in questione costituirebbe solo una facoltà e non un obbligo
a pena di decadenza.
(Cod. Tur., artt. 34, comma 1, 43 e 49; cod. cons., art. 98)
2) Data l’elevato numero di casi di perdita e o ritardo nella riconsegna
di bagagli, nei viaggi aerei, in ossequio al principio di buona fede
contrattuale, il viaggiatori abituali dovrebbero cooperare attivamente
per limitare i disagi.
Anche l’esperienza del turista deve essere assunta a parametro per
giudicare l’idoneità della sua cooperazione a limitare gli effetti
dell’inadempimento.
(Cod. tur., artt.34, comma 1, 43 e 47; cod civ., art.1375)
Due coniugi turisti
(consumatori)
Organizzatore del pacchetto
turistico (Costa Crociere S.p.A.) e il
vettore aereo
(Alitalia S.p.A.)
I coniugi in esame, abituati a viaggiare all’estero, acquistano dalla società
C.C. S.p.A. un pacchetto turistico tutto compreso composto da:
• trasferimento in aereo dall’aeroporto di Milano Malpensa a quello di
Amsterdam,
• soggiorno alberghiero di 3 notti ad Amsterdam,
• successiva crociera nei mari del Nord dal 6 al 18 agosto 2003
denominata “Capitali Nordiche”.
Causa del disagio: la compagnia aerea di bandiera opera un ritardo nella
riconsegna del bagaglio di uno dei due viaggiatori.
 La compagnia C.C. S.p.A. offre loro una somma di 200,00€ ciascuno
per acquistare indumenti sufficienti ad affrontare il soggiorno nella
capitale olandese e i primi giorni di crociera, in attesa del
reperimento della valigia.
Reclamo: I due passeggeri decidono di attingere limitatamente alle
risorse del fondo (65,90€ spesi dalla moglie e 188,25€ dal
marito) acquistando capi che a loro dire, per la fattura e le
caratteristiche non sono adatti alla lussuosa vita da crociera.
Non solo, gli indumenti scelti e quelli rimasti non possono
neppure fronteggiare il freddo clima dell’estate scandinava,
così da impedire ai due sventurati crocieristi il pieno
godimento delle escursioni svolte al di fuori dell’imbarcazione.
I coniugi chiamano in causa per il danno da vacanza rovinata C.C. S.p.A.
quindi
C.C. S.p.A. si difende citando in causa il vettore aereo (A. S.p.A.) accusandolo
di avere una responsabilità in manleva dello smarrimento del bagaglio.
Il giudice conclude così la sentenza:
• condanna Costa Crociere a risarcire per i disservizi del pacchetto (3000€ a
coniuge);
• il pagamento di metà della spesa processuale viene imputato a C.C. S.p.A.;
• il pagamento totale delle spese processuali della terza chiamata in causa
Alitalia S.p.A. viene imputato a C.C.
Il Tribunale, in questa fattispecie, applica il Codice del Consumo in
quanto nel 2007 non era ancora in vigore il Codice del Turismo;
inoltre si è rifatto all’art. 19 del d.lgs. n.111/1995 e l’art. 98 del d.lgs.
n.206/2005.
Costa Crociere ricorre in appello dinanzi alla Corte con i seguenti motivi:
• la domanda attorea è infondata  la responsabilità del disagio
dipende dal vettore aereo Alitalia poiché la società Costa Crociere
ha fatto tutto il possibile per attenuare gli effetti negativi derivanti
dalla perdita del bagaglio.
• il primo giudice ha quantificato il danno risarcibile in misura
eccessiva ed in assenza di prova.
• la società C.C. chiede il rigetto della
domanda risarcitoria in quanto è
decaduto il termine.
A giudizio della Corte i motivi di colpa sono:
• ritardo nella denuncia del reclamo (i due crocieristi sono rientrati in
Italia 18 agosto 2003 mentre la proposizione del reclamo è stata
notificata il 10 settembre 2003).
• infondatezza della domanda risarcitoria attorea in quanto le
motivazioni date dai coniugi non sono propriamente sostenibili e vere
cause di disagio, infatti:
- le crociere di una o due settimane ormai costituiscono un vero e proprio
fenomeno di “turismo di massa” quindi riesce difficile immaginare la
rigorosa eleganza dei turisti a cena descritta.
- i due coniugi sono descritti come due “professionisti e viaggiatori
abituali” perciò è arduo credere che la temporanea perdita della
valigia ha potuto avere gravi effetti dannosi citati.
- I suddetti si ritrovano in una grande città commerciale europea che
consente di comprare sufficienti indumenti sostitutivi negli stessi
negozi presenti anche in Italia grazie alla “globalizzazione”.
- Costa Crociere non ha nessuna colpa per lo smarrimento della valigia
in quanto non si è affidata ad una compagnia sconosciuta di voli
charter, ma bensì ad una compagnia aerea italiana di bandiera.
Risultano quindi assai dubbie l’esistenza dei danni lamentati dagli
originari attori ed in gran parte riconosciuti dal primo giudice
quindi
• si condanna i due coniugi alla restituzione di 13.443,30€ in favore
della Costa Crociere S.p.A.
• viene meno la ragione di esaminare la domanda della convenuta di
condanna della terza chiamata Alitalia.
Il contratto di crociera è stato formalmente inserito nei “contratti di
viaggio organizzato” dal Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011, art. 34
comma 1).
Riferendosi però la sentenza a fatti accaduti nell’anno 2003, la normativa
applicata è stata quella contenuta nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111
(attuazione della direttiva n. 90/314 CEE), poi inglobato nel Codice
del Consumo.
In particolare l’art. 19 comma 2 d.lgs. 1995 n.111 prevedeva che: “ il
consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento all’organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la
località di partenza”.
E, successivamente, l’art. 98 d.lgs. n. 206/2005 del Codice del Consumo
riprendeva lo stesso concetto, secondo cui le singole mancanze
nell’esecuzione del contratto devono essere immediatamente contestate o
dopo il rientro, nelle forme e nei termini stabiliti.
Il suddetto articolo impone infatti al turista un’attività di denuncia
articolata in due fasi: una prima in corso di esecuzione contrattuale
e un reclamo entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal rientro presso la
località di partenza.
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