Per una Civile Convivenza
Premessa
 Alcune delle regole sulla formazione del Governo si
trovano nel più importante atto normativo del nostro
ordinamento->la Costituzione
 Altre regole si sono create nelle abitudini e nelle
tradizioni->prassi costituzionali
 Le istituzioni che sono coinvolte nella formazione del
Governo sono:
Il Presidente della
Repubblica
Art. 87 Cost: Il Presidente
della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta
l’unità nazionale.
Sede: Palazzo del Quirinale,
Roma.
Linguaggio giornalistico:
Quirinale, Colle.
Sinonimo di Presidente della
Repubblica è Capo dello Stato
Attualmente il Presidente
della Repubblica è Giorgio
Napolitano.
Il Parlamento
Art. 55 Cost:
Il Parlamento si
compone della
Camera dei deputati
e del Senato della
Repubblica
Sinonimo della
parola Parlamento è
le Camere
La Camera dei
deputati
La Camera dei deputati è
composta da 630 membri, tutti
elettivi.
Sede: Palazzo di Montecitorio,
Roma.
Attualmente Presidente della
Camera è Gianfranco Fini.
Egli è la terza carica dello Stato.
Il Senato della
Repubblica
Il Senato della
Repubblica è composto
da 315 senatori elettivi e
dai senatori a vita
(Presidenti emeriti della
Repubblica, senatori a
vita)
Sede: Palazzo Madama,
Roma.
Attualmente Presidente
del Senato è Renato
Schifani.
Egli è la seconda carica
dello Stato.
Il Governo
Art. 92: Il Governo della
Repubblica è composto
del Presidente del
Consiglio e dei ministri,
che costituiscono
insieme il Consiglio dei
ministri.
Sede della Presidenza del
Consiglio: Palazzo Chigi,
Roma
Sinonimo di Presidente
del Consiglio è Premier,
Capo del Governo
Il rapporto di fiducia
Il Governo può stare in carica solo con la fiducia del
Parlamento. Esiste tra Governo e Parlamento un
rapporto di fiducia->il Parlamento può costringere alle
dimissioni il Governo votandogli contro la sfiducia.
Art. 94 Cost: Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Chi comanda?
In uno Stato democratico la sovranità e il potere
appartengono ai cittadini, i quali però non possono
esercitarlo direttamente, ma nelle forme e con i limiti
previsti dalla Costituzione.
Art. 1.2 Cost: La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Forme e limiti della sovranità
I cittadini esercitano la sovranità che spetta loro in uno Stato
democratico nella forma delle elezioni.
I cittadini eleggono il Parlamento (Camera dei deputati e
Senato della Repubblica), che rappresenta quindi la
sovranità popolare.
Subito dopo le elezioni, deputati e senatori appena eletti si
raggruppano in gruppi parlamentari a seconda del
partito di appartenenza.
A questo punto, la parola passa al Presidente della
Repubblica.
Le consultazioni
Dopo le elezioni, il Presidente della Repubblica procede
alle consultazioni->incontra i presidenti dei gruppi
parlamentari e i segretari dei partiti politici, i
Presidenti delle due Camere e i Presidenti emeriti della
Repubblica per venire a conoscenza delle posizioni dei
partiti sulla formazione del Governo; le consultazioni
aiutano il Presidente della Repubblica a scegliere
come Presidente del Consiglio una persona che
ottenga la fiducia del Parlamento.
L’incarico
Alla luce delle consultazioni, il Presidente della
Repubblica conferisce oralmente alla persona che
ritiene più idonea ad avere la fiducia del Parlamento
l’incarico di formare un governo. Di prassi l’incaricato
accetta l’incarico “con riserva” e svolge la sua attività:
• Individua la lista dei ministri
• Elabora il programma di governo
La nomina e il giuramento
Esaurita la sua attività, l’incaricato scioglie la riserva e
propone la lista dei ministri al Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica nomina con d.P.R. il
Presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo, i
ministri (art. 92.2 Cost).
Dopo la nomina (di solito entro meno di 24 ore) il Presidente
del Consiglio e i ministri prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica (93 Cost).
Con il giuramento il Governo è immesso nell’esercizio delle
sue funzioni, ma non ha ancora la pienezza dei poteri
Il voto di fiducia
In forza del rapporto di fiducia che deve legare Governo e Parlamento, il Governo è nella
pienezza dei suoi poteri solo dopo aver ottenuto da entrambe le Camere il voto di fiducia.
Entro 10 giorni dal giuramento, il Governo deve presentarsi alle Camere (94.3 Cost); qui, il
Presidente del Consiglio espone il programma di governo.
Se in ciascuna Camera la maggioranza dei parlamentari concorda con il programma di
governo illustrato, presentano una mozione di fiducia che deve essere motivata e
votata per appello nominale (94.2 Cost).
La fiducia si intende accordata se la mozione è approvata in entrambe le Camere dalla metà
più uno dei votanti.
A questo punto il Governo è nella pienezza dei suoi poteri.
La fine della legislatura
Le Camere durano in carica per un periodo di 5 anni; tale
periodo ha nome di legislatura (art. 60 Cost).
Terminata la legislatura, i cittadini sono chiamati ad
eleggere un nuovo Parlamento.
Il Governo non può continuare a durare in carica senza
la fiducia di un Parlamento il cui mandato è giunto a
scadenza.
La crisi di Governo
Difficilmente nella storia della Repubblica un Governo è
riuscito a godere della fiducia del Parlamento per tutti
i 5 anni di legislatura, ma molto più frequentemente è
accaduto che il Governo abbia perso la fiducia del
Parlamento nel corso della legislatura.
Quando il Governo perde la fiducia del Parlamento si
apre una crisi di Governo.
La mozione di sfiducia
Come si è detto, quando viene meno il rapporto di fiducia tra Parlamento
e Governo il Parlamento può costringere alle dimissioni il Governo
votandogli contro la sfiducia.
La mozione di sfiducia è l’atto con cui il Parlamento interrompe il
rapporto di fiducia con il Governo, obbligandolo alle dimissioni.
Quando il Parlamento approva una mozione di sfiducia si apre una crisi di
governo parlamentare.
Nella storia della Repubblica fin’ora il Parlamento non ha mai approvato
una mozione di sfiducia.
Le dimissioni
Quando nel corso della legislatura per un problema politico il
Governo si accorge di non avere più la fiducia del Parlamento, il
Governo può direttamente rassegnare le dimissioni senza che si
svolga una votazione che certifichi formalmente che il Governo
ha perso la fiducia delle Camere.
In questo caso si apre una crisi di governo extraparlamentare.
Tutte le crisi di governo della storia della Repubblica (tranne
quelle del 1998 e del 2008) sono state crisi
extraparlamentari.
La nomina di un nuovo Presidente del
Consiglio
Aperta la crisi (parlamentare o extraparlamentare) il
Presidente della Repubblica, avviando le
consultazioni, verifica se in Parlamento si può formare
una nuova maggioranza capace di esprimere e
sostenere, votando la fiducia, un nuovo Governo.
In tal caso il Presidente della Repubblica conferisce
l’incarico di formare il nuovo Governo alla personalità
più idonea ad ottenere la fiducia delle Camere.
Lo scioglimento delle Camere
Se però, alla luce delle consultazioni, il Presidente della
Repubblica constata che il Parlamento non è in grado di
esprimere nessuna maggioranza e nessun Governo, il
Presidente della Repubblica procede allo scioglimento
anticipato del Parlamento.
Il Presidente della Repubblica può sciogliere entrambe le
Camere o anche solo una di esse, dopo aver sentito i loro
Presidenti ( Art. 88.1 Cost).
A questo punto si svolgeranno nuove elezioni per eleggere il
nuovo Parlamento.
Le elezioni
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70
giorni dalla fine delle precedenti e la prima riunione
delle nuove Camere ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Dopo le elezioni il Presidente della Repubblica avvia le
consultazioni per la formazione di un nuovo Governo.
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Presidente della Repubblica