Corporate Governance
Lorenzo Benatti
Parma, 3 marzo 2015
Cosa si intende per
corporate governance
Corporate: agg. corporativo.
 Governance: sost. governo, dominio.
 Corporate
governance:
governo
corporativo? Governo delle società.

Governo delle società?
di quali società?
 delle società di capitali, ma anche di quelle
di persone, delle cooperative, di altre
organizzazioni.
 Il corso si limita allo studio della
governance delle società di capitali e delle
cooperative.

Perché studiare la governance?
Conoscere i meccanismi per creare adeguate
strutture per governare i processi decisionali e
quelli attuativi delle scelte imprenditoriali.
 Per sapersi regolare quando sorgono problemi.
 Per conoscere doveri e responsabilità connessi
con l’assunzione di incarichi societari (rischio
del mestiere). Norme chiave: art. 2392 c.c., 1°
c., art. 2407 c.c., art. 15 D. Lgs. 39/2010.

Governo delle società



Come si attua il governo di una società?
Attraverso norme che regolino sia l’organizzazione (norme
di struttura), sia i rapporti tra i soggetti che vi operano
(norme di relazione).
Tali regole devono:
– rispondere agli scopi dell’organizzazione (economici e non
economici),
– tener conto dei molteplici interessi coinvolti (imprenditori,
investitori, managers),
sono:
– eterodeterminate ossia imposte dalla legge (c.c., tuf, ecc.),
– autodeterminate ossia adottate in base a contratti come l’atto
costitutivo della società, che a sua volta può rinviare a codici di
autodisciplina (v. quello di Borsa Italiana spa), oppure un patto
parasociale).
Aspetti critici: 1. Rapporti tra
soci ed amministratori


I soci nominano gli amministratori (e li possono
revocare), ma hanno competenze sulla gestione? O
questa spetta solo agli amministratori?
Il rapporto soci/amministratori è lo stesso nelle s.p.a.
e nelle s.r.l.?
Rapporto soci/amministratori
nella s.p.a.


Art. 2380 bis, 1° c.: «la gestione dell’impresa spetta
esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le
operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto
sociale». Si vedano anche artt. 2409 novies, 1 c. e 2409
septiesdecies, 1° c.
Art. 2364, n. 5: l’assemblea, nelle società prive di consiglio
di sorveglianza, «delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla
legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni
caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti».
Preminenza dell’organo
amministrativo nelle s.p.a.

Il baricentro decisionale delle s.p.a. è
decisamente spostato verso l’organo
amministrativo.
Il bilanciamento della
governance nelle s.p.a.

Il contrappeso al ruolo
amministrativo è costituito da:
dell’organo
– la funzione di controllo,
– il ruolo della minoranza.

La soluzioni adottate divergono a seconda
che la società sia aperta o chiusa, del
modello di governance adottato e dalla
circostanza che la società sia un ente di
interesse pubblico o meno.
I diversi livelli della disciplina
1.
2.
3.
Disciplina dettata dal c.c. per le società
per azioni.
Disciplina dettata dal c.c. per le società
che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio.
Disciplina dettata dal TUF per gli
emittenti di titoli quotati in mercati
regolamentati.
Rilevanza grado di apertura
•
Quando la società fa ricorso al mercato del
capitale di rischio e soprattutto quando è
quotata vi è maggiore attenzione alle
minoranze: tutte le soglie per esercitare
diritti sono abbassate e sono previste
molte cautele, che mancano invece nelle
società che non fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio.
Società che fanno ricorso al
mercato di rischio
Art. 2325-bis c.c.: «le società emittenti di azioni quotate in
mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in modo
rilevante»,
art. 111-bis disp. att. trans. c.c.: la misura rilevante è quella
stabilita a norma dell’art. 116 TUF e risultante alla date del 1°
gennaio 2004,
art. 116 TUF delega a regolamento Consob,
Il regolamento Consob alla data del 1° gennaio 2004 stabiliva
le seguenti condizioni:




–
–
–
–
superamento limiti bilancio abbreviato,
numero di azionisti diversi da quelli di controllo superiore a
200 che detengano complessivamente almeno il 5% del
capitale,
le azioni abbiano particolari condizioni,
le azioni non devono essere soggette limiti di circolazione , ecc.
Società quotate


«Società italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri
paesi dell’Unione Europea (società con
azioni quotate)» (art. 119 TUF).
Ad esse si applica la disciplina dettata dal
tuf.
I numeri



Società quotate al 01/02/2014: 245 (2008:
295; 14/09/2009: 283; 05/10/2010: 276;
10/10/2011: 265; 13/02/2012: 267);
Società con azioni diffuse tra il pubblico in
modo rilevante al 10/07/2014: 69
(01/07/2008:
92;
01/02/2009:
90;
10/02/2010: 89; 09/11/2011: 93; 13/03/2013:
73).
(fonte: sito internet www.Consob.it)
Le s.p.a. in Italia sono circa 45.000.
Rapporto soci/amministratori
nella s.r.l.



Art. 2463, n. 7: l’atto costitutivo deve indicare «le norme
relative al funzionamento della società, indicando quelle
concernenti l’amministrazione e la rappresentanza».
art. 2479, 1° c.: “i soci decidono sulle materie riservate alla
loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione”.
art. 2476, 7° c: “sono altresì solidalmente responsabili con
gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci
che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.
Aspetti critici: 2. Assetto
proprietario e mercato del capitale

La realtà italiana:
– piccole/medie imprese:


un unico soggetto di riferimento (amministratore unico, presidente,
amministratore delegato, consigli di amministrazione fittizi);
riferimento ad una famiglia (consiglio di amministrazione con problemi di
equilibrio - sovrapposizione soci/amministratori)
– grandi imprese:

contrapposizione di ruoli: soggetto/famiglia di riferimento e investitori
– risparmiatori
– investitori istituzionali;


separazione tra gestione e proprietà: rischio connivenza tra gestore e
soggetto/famiglia di riferimento a danno investitori.
Ruolo CONSOB, codice autoregolamentazione.
Aspetti critici: 3. Sistemi di
amministrazione e controllo

Soluzioni diverse:
– S.p.a.
– S.r.l.
Modelli alternativi di
governance nelle s.p.a.
modello tradizionale,
 modello dualistico (Germania),
 modello monistico (Gran Bretagna).
I modelli alternativi hanno avuto finora scarsa
diffusione.

Modello di governance
tradizionale
•
•
•
E’ quello usato in Italia da sempre:
l’Assemblea nomina gli Amministratori e
il Collegio Sindacale.
Sono previsti requisiti di indipendenza
solo per i sindaci.
Gli Amministratori hanno la gestione
esclusiva della società.
Modello di governance
dualistico
•
•
•
•
L’Assemblea nomina un Consiglio di
sorveglianza.
Il Consiglio di sorveglianza nomina un
Consiglio di Gestione.
Sono previsti requisiti di indipendenza
previsti per i membri del Consiglio di
sorveglianza
Il Consiglio di sorveglianza ha molti
poteri.
Modello di governance
monistico
•
•
•
L’Assemblea nomina il Consiglio di
Amministrazione.
Il C.d.A. nomina al suo interno il
Comitato di controllo sulla gestione.
Almeno 1/3 dei membri del C.d.A. e tutti
i membri del Comitato di controllo
devono avere requisiti di indipendenza.
I modelli di governance
sono tipici
Non sono ammesse soluzioni ibride.
 Non è ammessa interpolazione con modelli
società di persone.
 Il modello tradizionale è quello di default.
 Lo statuto può adottare uno degli altri due
modelli.
 Il modello tradizionale è il prototipo per gli altri
modelli, regolati in buona parte per relationem.

Modificabilità modello (1)
E’ possibile una clausola che preveda tutti e
tre i modelli e rimetta poi all’assemblea
ordinaria di scegliere volta per volta?
 Art. 2380, 1° c.: «se lo statuto non dispone
diversamente ....»; art. 2380, 2° c.: «lo
statuto può adottare ....».
 Occorre una modifica statutaria approvata
da un’assemblea straordinaria.

Modificabilità modello (2)
«Salvo che la deliberazione disponga
altrimenti, la variazione di sistema ha
effetto dalla data dell'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio successivo» (art. 2380, 2° c.).
 Spetta diritto di recesso?
 Occorre approvazione tribunale quando la
delibera comporta la cessazione del collegio
sindacale?
 Spetta risarcimento danni amministratori?

Separazione controlli

Separazione tra controllo sulla gestione e
revisione legale dei conti:
– il controllo sulla gestione è competenza
dell’organo di controllo,
– la revisione legale dei conti viene attribuita ad
un revisore legale o ad una società di revisione,
– ma ......
ma .....

la revisione legale dei conti può essere attribuita al
collegio sindacale nelle società, che godano di tutte
le seguenti condizioni:
– devono adottare il modello tradizionale
– non devono essere enti di interesse pubblico, società
controllate da enti di interesse pubblico, società che
controllano enti di interesse pubblico o società sottoposte
con questi ultimi a comune controllo (art. 16, 2° c. d.lgs.
39/2010). A questa regola generale sono poi previste una
serie di eccezioni.
– non devono essere tenute alla redazione del bilancio
consolidato (2409-bis, 2° c.).

La revisione legale dei conti non può mai essere
attribuito al consiglio di sorveglianza o al comitato
interno per il controllo.
Mutamento opzioni
E’ possibile la clausola che preveda
ambedue
le
possibilità
e
rimetta
all’assemblea ordinaria la scelta volta per
volta?
 Sembra di no, considerando la riserva a
favore dello statuto e la funzione dei
quorum dell’assemblea straordinaria.

Enti di interesse pubblico


Nuova categoria introdotta dal D. Lgs. 26 gennaio 2010, n. 39, quella degli Enti di interesse pubblico
definita nell’art. 16.
Sono enti di interesse pubblico (1° c.):
– «a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla
negoziazione;
– b) le banche;
– c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle
assicurazioni private;
– d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle
assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di
riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle
assicurazioni private;
– e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati,
sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
– f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
– g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
– h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
– i) le società di intermediazione mobiliare;
– l) le società di gestione del risparmio;
– m) le società di investimento a capitale variabile;
– n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
– o) gli istituti di moneta elettronica;
– p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB».
Gestione e controllo nella s.r.l.

Modello
governance
unico
quello
tradizionale, ma possibilità, oltre consiglio
amministrazione:
– amministrazione disgiuntiva,
– amministrazione congiuntiva.
Frequente assenza organo di controllo.
 Organo di controllo monocratico.
 Tendenziale sovrapposizione controllo sulla
gestione e revisione legale dei conti.

Art. 2477 c.c. per s.r.l.
(Sindaco unico e revisione legale dei conti)
1. L’atto
costitutivo può prevedere, determinandone le
competenze e poteri, ivi compresi la revisione legale dei conti,
la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo
statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è
costituito da un solo membro effettivo.
2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è
obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello
minimo stabilito per le società per azioni.
3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì
obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei
conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due de limiti
indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis.
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Lorenzo Benatti
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