Responsabilità del vettore aereo per ritardo e
cancellazione di un volo nell’ambito della
normativa sull’overbooking
(Regolamento CE n.261/2004):
cause riunite C-402/07 e C-432/07
Sentenza analizzata da Cammarota Sara e Caraci Laura
Scienze del Turismo, II anno a.a. 2010/2011
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Il fatto: causa C-402/07
• La famiglia Sturgeon effettua prenotazione presso la compagnia aerea
Condor per un viaggio andata e ritorno da Francoforte a Toronto
La partenza del volo di ritorno Toronto-Francoforte, prevista per il 9 luglio
2005 alle ore 16.20 viene cancellata per un guasto tecnico dell’aeromobile.
• I passeggeri viene offerta l’assistenza dovuta e vengono trasferiti in un
hotel. La mattina seguente viene loro offerto un volo sostitutivo di un'altra
compagnia aerea con lo stesso numero che figurava sulla loro prenotazione
iniziale, ma:
la prenotazione compariva come se si trattasse di un volo della Condor e
non di un'altra compagnia
RISULTATO FINALE: il nuovo volo giunge a Francoforte con circa 25 ore di
ritardo.
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Il fatto: causa C-402/07
La fam. Sturgeon intraprende un’azione civile contro la Condor, alla quale
richiede una compensazione pecuniaria di 600 euro per persona.
Tra l’altro se inizialmente la Condor aveva giustificato tale ritardo con un
passaggio di un uragano sul Mare dei Caraibi, durante la causa emerge
che il ritardo era dovuto a problemi tecnici dell’aeromobile.
Giudizio di I grado: il Giudice di primo grado tedesco accoglie la tesi della
Condor, ritenendo quindi che il volo è ritardato e non cancellato.
La famiglia propone dunque un ricorso per cassazione davanti alla Corte di
Giustizia Federale Tedesca
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Il fatto: causa C-402/07
Giudizio di II grado: ritenendo che la decisione del ricorso dipendesse
dall'interpretazione degli articoli 2 (lettera l) e 5 (n.1, lettera c) del
regolamento n.261/2004, tale corte decide di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte Comunitaria Europea queste
2 questioni pregiudiziali:
1. se per “cancellazione del volo”, sia decisivo il fatto che
l'originario piano di volo dal vettore aereo venga
abbandonato
2. se la prima questione è risolta negativamente, allora in quali
casi il rinvio del volo debba essere considerato come
cancellazione e se per tale definizione sia importante la
durata del ritardo
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Il fatto: causa C-432/07
• Il Sig. Böck e la sig.na Lepuschitz ha prenotato presso Air France un
biglietto A/R: Vienna – Città del Messico (con scalo a Parigi) per il
giorno 7 marzo 2005 alle h.21.30
Negato imbarco: guasto tecnico di un aereo che effettuava il
collegamento tra Parigi e Città del Messico
• Volo alternativo offerto da Air France: ai signori è stata offerta la
possibilità di partire l’indomani con un volo della Continental Airlines
alle ore 12.20.
MA
Il volo Air France per la tratta Città del Messico – Parigi è stato
ugualmente effettuato il giorno dopo la data prevista alle 19.35, con
qualche passeggero supplementare, oltre a quelli che non avevano
accettato l’alternativa di volare con Continental Airlines.
RISULTATO FINALE: Il Sig. Böck e la sig.na Lepuschitz giunsero comunque
a Vienna con 22 ore di ritardo.
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Il fatto: causa C-432/07
Il Sig.Böck e la sig.na Lepuschitz hanno agito in giudizio contro Air France
reclamando una compensazione pecuniaria pari a 600euro a persona ai
sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento 261/04 per la cancellazione del
loro volo.
Giudizio di I grado:
Il giudice ha respinto la loro richiesta perché, nonostante il notevole ritardo,
il Regolamento non consentiva di concludere che si trattasse di una
cancellazione, perché il volo è stato realizzato in conformità alla
programmazione originaria.
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Il fatto: causa C-432/07
• Giudizio di II grado:
Il Sig.Böck e la sig.na Lepuschitz si sono allora appellati al Tribunale di
Vienna, che ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte
alcune questioni utili a risolvere il caso.
La Corte ha deciso allora di riunire le cause C-402/07 e c-431/07
ai fini della sentenza.
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La nostra conclusione
CONDOR
volo cancellato a tutti gli effetti
AIR FRANCE
ha comunque effettuato il volo in
conformità della
programmazione originaria (il
cui elemento fondamentale è
l’itinerario) anche se in ritardo
Si può inizialmente dedurre che
alla famiglia Sturgeon spetti la
compensazione pecuniaria
prevista per i passeggeri dei
voli cancellati ai sensi dell’art. 7
del Regolamento.
al Sig.Böck e compagna spetti
solo il rimborso del biglietto
previsto per i passeggeri dei
voli ritardati ai sensi dell’art.8.
8
MA
La questione sollevata dalla Corte di Giustizia CE è se il ritardo
prolungato sia da trattare in ugual modo di una
cancellazione del volo
Sì!
Infatti, premesso che in nessuno dei due casi le compagnie sono
riuscite a giustificare il negato imbarco dimostrando che la ragione
è riconducibile a circostanze eccezionali (e ciò le espone alla totale
responsabilità verso i passeggeri), c’è anche da aggiungere che le
due compagnie hanno avvisato i loro rispettivi passeggeri in
extremis, cioè troppo tardi perché i loro passeggeri potessero
trovare rimedio al loro problema.
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Le norme citate
Circostanze eccezionali.
Art.5, paragrafo 3: il vettore aereo non è tenuto a pagare una
compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 se può dimostrare
che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che
non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state
adottate tutte le misure del caso. (…)
Informazione della cancellazione/ritardo:
Art.5, paragrafo 1, lettera c), iii): “in caso di cancellazione del volo, ai
passeggeri coinvolti (…) spetta la compensazione pecuniaria del
vettore aereo a norma dell’art. 7, a meno che: (…) siano stati
informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima
dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con
un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza
previsto e di raggiungere la destinazione meno di due ore dopo
l’orario d’arrivo previsto.
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Per altro i voli alternativi offerti loro, secondo quanto in questi casi è
DOVUTO per legge dal vettore aereo, sono partiti con un
considerevole ritardo (25 e 22 ore).
Per il principio di parità di trattamento e l’ugual disagio provocato ai
passeggeri in questione, anche il volo ritardato del Sig.Böck deve
essere a tutti gli effetti paragonato al volo cancellato della fam.
Sturgeon,
DUNQUE spetta ad entrambi una compensazione pecuniaria secondo
quanto previsto dall’art.7, cioè 600euro per le tratte superiori a
3500km. Peraltro tale compensazione pecuniaria non dev'essere
nemmeno ridotta del 50% in quanto il ritardo è stato superiore alle
5 ore (come stabilito nell'art.7, 2°paragrafo).
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FINE
Grazie per la paziente attenzione!
Sara e Laura
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