SEMINARIO 17 FEBBRAIO 2011
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO E
SOCIETÀ PARTECIPATE – COMUNE DI L’ AQUILA
SEGRETARIO NAZIONALE ARDEL
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
1
TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DÌ BILANCIO 2011
art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).
. Il termine del 31.12. può essere differito,
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
2
Con decreto del Ministro dell'interno
• in data 17 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre
2010,
• il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2011
• da parte degli enti locali
• è differito al 31 marzo 2011.
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3
Alla stessa data del 31 marzo 2011
• Sono differiti i termini per le deliberazioni :
sulle tariffe,
sulle aliquote di imposta,
 l'aliquota dell'addizionale all'Irpef,
sulle tariffe dei servizi pubblici locali,
Dei regolamenti sulle entrate.
(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
4
In caso di mancata approvazione
del bilancio 2011 e suoi allegati
entro il 31.03.2011
MILLEPROGHE
Art.1, co.1,
D.L.29.12.2010, n.225.).
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5
Se non disciplinata dallo statuto
dell’ente la nomina del commissario
• Provvede il prefetto
con i poteri
sostitutivi
• Art. 1, Co 1-bis, dl 30.12.2004,
convertito dalla legge n. 26/2005
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
6
Il bilancio e gli allegati
Oltre a quelli
di cui agli art.170 e 171
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7
Anche quelli previsti dall’art.172 del
TUEL
• Di rilievo tra questi quello indicato alla lett. B) del
comma 1
• B) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati :
• - delle Unioni di comuni
• - delle Aziende speciali
• -consorzi
• Istituzioni
• Società di capitali istituite per l’esercizio di servizi
pubblici
 relativi al penultimo esercizio antecedente quello di
approvazione del bilancio
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8
Riferimento Co 19 art.6 dl 78/2010 convertito dalla legge
122/2010
• Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società
pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in
termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
• NON POSSONO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2447 codice
civile, effettuare
• aumenti di capitale,
• trasferimenti straordinari,
• aperture di credito,
• né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non
quotate
• che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali.
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9
Riferimento Co 19 art.6 dl 78/2010 convertito dalla legge
122/2010
• Sono in ogni caso consentiti
 i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di
convenzioni,
 contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti.
 Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di
pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza
pubblica, l'ordine pubblico e la sanità,
 su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo
periodo del presente comma.
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10
E , ancora, ai sensi dell’ art. 58, Co 1 dl 112/2008 convertito dalla legge
133/2008
• Costituisce allegato obbligatorio al bilancio
 il “PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI
• IMMOBILIARI”,
suscettibili di valorizzazione
o di dismissione.
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11
art. 77 bis, co 12, D.L. n. 112 del 25.06. 2008, convertito dalla
legge 6 .08.agosto 2008, n. 133).
• le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, allegano al bilancio
di previsione
• Un prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa
• Degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno
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12
.art. 3, Co 8 della legge 22.12.2008, n. 203
•
•
•


8. Gli enti di cui al comma 2 allegano
al bilancio di previsione
e al bilancio consuntivo
una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari,
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati
 8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al
bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli
impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti,
 derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati
 o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
13
La Pubblicazione del bilancio
a decorrere dal 2011
art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n.
194,
convertito dalla legge legge 26 febbraio
2010, n. 25).
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
14
Art. 32, Co 5, legge 69/2009
•
•
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri
siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
•
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo
superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti
pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti
procedure ad evidenza pubblica O I PROPRI BILANCI,
•
•
oltre all'adempimento di tale obbligo
con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico,
•
•
PROVVEDONO ALTRESÌ ALLA PUBBLICAZIONE NEI SITI INFORMATICI,
secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
15
Art. 32, Co 5, legge 69/2009
•
•
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo
di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di
loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e
2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo
comma 1.
•
•
•




5. A decorrere dal (1º gennaio 2010) 1° Gennaio 2011
e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013,
le pubblicazioni effettuate in forma cartacea
non hanno effetto di pubblicità legale,
ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici,
in via integrativa,
di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
16
Art. 32, Co 5, legge 69/2009
• 5. A decorrere dal 1º gennaio 2011
• e, nei casi di cui al comma 2, DAL 1º GENNAIO 2013,
• le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non
hanno effetto di pubblicità legale,
• ferma restando la possibilità per le amministrazioni e
gli enti pubblici, in via integrativa,
• di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge
n. 25 del 2010)
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
17
art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito dalla legge legge 26 febbraio 2010, n. 25).
•
•
•
•
All'articolo 32, comma 5,
della legge 18 giugno 2009, n. 69,
le parole: « 1° gennaio 2010 »
sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio
2011 ».
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
18
I RIFERIMENTI NORMATIVI
Bilanci 2011-2013
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
19
ART. 13 DL 223/2006,
CONVERTITO DALLA L:248/2006,
MODIFICATO ED INTEGRATO
DALL'ART. 18, CO 4-SEPTIES DELLA
L. 2/ 2009, POI DALL'ART. 48
DELLA L. 99/2009)
FINANZIARIA 2008 , L.244/2007,
ART.3, CO 27-30, MODIFICATO
DALL’ART. 71 DELLA L.69/2009
ART.23 BIS AL 112/2008,
CONVERTITO DALLA L. 133/2008,
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL
DL 135/2009 CONVERTITO DALLA
L. 166/2009
ART. 6 COMMI 6,11 E 19 ;
ART.14, Co 32
del DL 78/2010, CONVERTITO
DALLA LEGGE 122/2010
DPR 7/09/2010, N. 168 – SPL
DI RILEVANZA ECONOMICA
ART. 1 CO 117,LEGGE DI STABILITA’
2011. L.220/2010
DL 225 DEL 29.12.2010
“MILLEPROROGHE” ART.1, TABELLA
1, PUNTO 5- PROROGA AL
31.03.2011 ART. 23BIS
ESCLUSIVAMENTE PER TPL
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
20
AL 78/2010, CONVERTITO
DALLA LEGGE 122/2010
“MANOVRA ESTIVA”
LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136:
“ TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI NEI
CONTRATTI PUBBLICI “
COME MODIFICATA
DAL D.L. 12.11 2010, N. 187, CONVERTITO
DALLA L. 17.12. 2010, n. 217 .
LEGGE 29 LUGLIO 2010 ,
N. 120 E.I.V. 13 13.08.2010
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA STRADALE
ART. 25, PROVENTI SANZIONI
SUPERAMENTO LIMITI DÌ
VELOCITA’
ART. 40, MODIFICHE
DESTINAZIONE PROVENTI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNARIE
AUTORITÀ VIGILANZA CP:
DETERMINAZIONE 18 .11.2010, N. 8
DETERMINAZIONE 22.12. 2010, N. 10
CIRCOLARE N. 35 DELL’8.10.2010
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITIHCE SOCIALI –DG- ATTIVITA’
ISPETTIVA
DURC – PAGAMENTI CONTRATTI
,SERVIZI E FORNITURE
VALIDITA’ TRIMESTRALE
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
21
LEGGE DI STABILITA’ 2011
L. 220/2010
LEGGE 4 NOVEMBRE 2010
N. 183
“COLLEGATO AL LAVORO”
DL 225 DEL 29.12.2010
“MILLEPROROGHE
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
22
FEDERALISMO FISCALE:
I COMUNI, le PROVINCE E le UNIONI DI COMUNI
dal 31 gennaio potranno compilare i questionari disponibili sul portale
Progetto Federalismo Fiscale
gli standard che entreranno in vigore nel 2012 per almeno 1/3 delle funzioni
fondamentali di cui all’art.21 comma 3 e 4 della legge n.42/2009.
Per il 2011 le funzioni individuate oggetto di rilevazione, sono :
Per i comuni “Polizia Locale” e quelle “Generali di amministrazione, di gestione
e di controllo”,
per le Province “Campo dello sviluppo economico relative ai servizi del
mercato del lavoro” e quelle “Generali di amministrazione, di gestione e di
controllo”.
Il sistema entrerà a regime nel 2014, entro tale data dovrà essere completata
la rilevazione delle funzioni di cui alla L. 42/2009
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
23
PROVVEDIMENTI ATTESI…
Conversione del dl 225/2010
Armonizzazione dei sistemi contabili
DLGS sul federalismo municipale
Ecc….
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
24
ORGANO DI REVISIONE
DEGLI ENTI LOCALI
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
25
AL 78/2010 CONVERTITO DALLA
L.122/2010
ART. 6, COMMA 3
RIDUZIONE DEI COMPENSI
DALL’1.1.2011 FINO AL 31.12.2013
DEL 10% RISPETTO AGLI IMPORTI
RISULTANTI ALLA DATA DEL
30.04.2010
LEGGE DI STABILITA’ 2011
L. 220/2010
ART. 1, COMMA 110
LA CERTIFICAZIONE ANNUALE DELLA
VERIFICA DEL RISPETTO DEL PSI,
E’ SOTTOSCRITTA DALL’0RGANO DÌ
REVISIONE
D.P.R. 7.09.2010, N. 168
(G.U.239 DEL 12.10.2010)
ART.8 – VIGILANZA DELL’ORGANO DÌ
REVISIONE
DEL RISPETTO DEI CONTRATTI DÌ
SERVIZIO GESTIONE SPL- ART 23-BIS,
NONCHE’ DEGLI AGGIORNAMENTI E
MODIFICHE
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
26
CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI
CONTROLLO
ANNO 2011
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
27
Per gli enti locali non sottoposti alle regole del
patto di stabilità interno permane la
specifica disciplina disposta dall’art. 1, comma 562 della
legge 296/2006, ivi compreso
il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata
dall’art. 14, comma 9, del
DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122/2010 si applica
limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle
spese di personale su
quelle correnti.
Si rinviene un tendenziale principio nell’ordinamento inteso a
rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il
personale tra ente locale e soggetto a vario titolo
partecipato a fini di rendere più trasparente la gestione delle
risorse e di evitare possibili elusioni delle disposizioni di
contenimento della spesa, principio da declinare
in coerenza ai parametri normativi specificamente definiti e
nel rispetto delle disposizioni vincolistiche previste.
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE
IN SEDE DÌ
CONTROLLO
DELIBERAZIONE
3/CONTR/11
Depositata in
segreteria il 25
gennaio 2011.
“PERSONALE”
28
PER I COMUNI DI MINORI DIMENSIONI NON
SOGGETTI ALLE REGOLE DEL PATTO DI
STABILITÀ INTERNO,
I VINCOLI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE
APPLICABILI NEL TRIENNIO 2011-2013
sono quelli contenuti nell’articolo 1, comma 562
della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto
salvo dall’articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del
2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova
applicazione NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI
SOPRAINDICATI
LIMITATAMENTE ALLA PRIMA PARTE IN CUI PONE
UN DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUNZIONI –
da
intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o
meno al patto di stabilità interno –
nei quali il rapporto fra la spesa di personale e
quella corrente sia pari o superiore alla percentuale
indicata”.
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE DÌ
CONTROLLO
Delibera
N. 4/CONTR/11
Depositata in
segreteria il 25
gennaio 2011
“PERSONALE”
29
Le Sezioni riunite ritengono che, per
gli enti locali non sottoposti alle
regole del Patto di stabilità
interno,
NON SI RINVIENE
nell’attuale panorama normativo
alcuna possibilità DI DEROGA
la
DISCIPLINA DI CONTENIMENTO DELLA
SPESA DI PERSONALE,
disposta dall’art. 1, comma 562 della
legge 296/2006.
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
CORTE DEI
CONTI SEZIONI
RIUNITE IN SEDE
DI CONTROLLO
DELIBERA
N. 5/CONTR/11
Depositata in
segreteria il 25
gennaio 2011
“PERSONALE”
30
“all'amministrazione viene da un lato riconosciuta la necessità di
eseguire lavori con un provvedimento avente forza di legge
di un organo statale (ordinanza del Presidenza del Consiglio dei
Ministri), vedendo così nascere un vero è proprio obbligo di
provvedere, dall'altro proprio in conseguenza di tale obbligo, in
considerazione della rilevanza economica per l'ente dei lavori da
porre in essere e del limitato contributo fornito dallo Stato, si trova
nella condizione verosimile di non poter rispettare il patto di
stabilità. In conseguenza di tale situazione, esterna alla volontà
dell'ente derivando da fattori esogeni e in parte etero determinati,
le viene da un lato richiesto un contributo superiore a quello
richiesto agli altri enti locali, dall'altro proprio per l'insostenibilità
di tale sacrificio viene sottoposta alle sanzioni per il mancato
rispetto del patto vedendosi decurtare contributi
In base alla disciplina normativa deve ritenersi che la
spesa pagata da un ente locale per spese in conto capitale
effettuate con risorse proprie, anche se riconducibile ad un
evento esterno quale una calamità naturale in relazione alla
quale sia stata emanata un’Ordinanza di protezione civile,
CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNIUTE
IN SEDE EDI
CONTROLLO
DELIBERA
N. 6/CONTR/11
Depositata in
segreteria
il 25 gennaio 2011
“PATTO DI
STABILITA’”
DEBBA ESSERE CONTEGGIATA AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO.
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
31
Il concetto di “spesa sostenuta nell’anno 2009”, pertanto,
deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta
annualità. (COMPETENZA E NON CASSA)
Con riferimento alla composizione della spesa per studi e
consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal
computo gli oneri coperti mediante finanziamenti
aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti
pubblici o privati.
Diversamente si finirebbe con l’impedire le spese per
studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da
soggetti estranei all’ente locale (stante la provenienza
comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in
ossequio al principio della universalità del bilancio ed al
rispetto del tetto di spesa programmato.
Pertanto le spese per studi e consulenze
alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o
privati estranei all’ente affidatario,
NON DEVONO COMPUTARSI NELL’AMBITO DEI TETTI di
cui all’art. 6, co 7 del decreto legge n. 78 del 2010,
convertito in legge con la legge n. 122 del 2010
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN
SEDE DI CONTROLLO
DELIBERA
N. 7/CONTR/11
Depositata in
segreteria il 7
febbraio 2011
“SPESE PER STUDI E
CONSULENZE”
32
IN SENSO CONFORME ALL’INTERPRETAZIONE GIÀ RESA DALLA
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
milita la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22
ottobre 2010 n. 36, secondo cui
“le disposizioni in esame non si applicano al personale adibito a
funzioni ispettive…nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività
svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni
istituzionali relative a compiti di verifica e controlli”, viceversa per il
personale impegnato in funzioni diverse “l’autorizzazione è
finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta
dall’amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia,
esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del
mezzo proprio”. Il legislatore ha pertanto ritenuto prevalente
l’esigenza del contenimento della spesa per le missioni del
personale.
Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno
prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un
indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe
speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un
più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un
più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento,
l’espletamento di un numero maggiore di interventi
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
CORTE DEI
CONTI
Sezioni
riunite in
sede di
controllo
DELIBERA
N.
8/CONTR/11
Depositata in
segreteria
il 7 febbraio
2011
“MISSIONI” E
USO MEZZO
PROPRIO
33
le Sezioni Riunite ritengono che l’art. 45,
comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari
Comunale e Provinciali NON SIA
STATO RESO INEFFICACE DALL’ENTRATA in vigore dell’art.6,
comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità
della fattispecie.
L’art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese
connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti
effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza
per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori
dalla sede.
Il rimborso previsto dall’art.45 comma 2 del CCNL intende
sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese
sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali
ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni.
L’art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti
trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le
modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale
onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi
all’interno del trattamento di missione tout court.
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE
IN SEDE DI
CONTROLLO
DELIBERA
N. 9/CONTR/11
Depositata
in segreteria
il 7 febbraio 2011
SEGRETARI
TITOLARI DÌ
SEGRETERIA
CONVENZIONATA
rimborso delle
spese di viaggio
34
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE della
LOMBARDIA
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
35
una contribuzione deve essere considerata spesa di
sponsorizzazione qualora persegua la semplice finalità di
segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da
promuoverne l'immagine.
Al contrario, non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di
iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune,
nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei requisiti di
sussidiarietà orizzontale.
Pertanto il divieto non opera in relazione alle contribuzioni in
favore di attività proprie del comune, ma esercitate dal privato
in forma sussidiaria, rappresentando una modalità alternativa di
erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione
dell'immagine.
il divieto NON OPERA nel caso di erogazioni ad associazioni che
erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione
(anziani, fanciulli, ecc), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti
privati a tutela di diritto costituzionalmente riconosciuti, quali i
contributi per il c.d. diritto allo studio.
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
CORTE DEI
CONTI
SEZIONE
REGIONALE
DELLA
LOMBARDIA
PARERE N.
1075/2010
“SPONSORIZZA
ZIONI”
36
“a decorrere dal 1° gennaio 2011, le
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità
comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al co 3 dell’art. 1 della legge 31.12. 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”.
Considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a
conseguire “sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a
venire a carico delle rispettive Amministrazioni”
(nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in
esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso
corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi
collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
SENZA DISTINZIONI connesse all’ammontare percepito rispetto al
limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o
composizione degli stessi organi amministrativi
RIDUZIONI ANCHE PER I REVISORI
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
Corte dei conti
sezione
LOMBARDIA
LOMBARDIA/13
/2011/PAR
adunanza del 25
gennaio 2011
depositata in
Segreteria il
25 gennaio 011
“REVISORI”riduzione
compenso
37
progetto di bilancio
2011-2013
E documenti allegati
DOTT.SSA SILVANA GIANGIULIANI
38
In tema di entrate
• Politica tributaria bloccata anche dopo il 2011
• Eccezione: La TARSU
• Potenziamento dell’accertamento di entrate
tributarie - lotta all’evasione).• Aumento della % di copertura di servizi a
domanda individuale con leva tariffaria;
• -aumento redditività del patrimonio;
• -; aumento redditività delle aziende partecipate
che gestiscono spl a rilevanza economica
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39
Sul versante delle entrate
• - totale utilizzo dei proventi da concessioni edilizie per
il finanziamento di lavori pubblici;
• - sfruttamento delle fonti di finanziamento europee;
• Diminuzione del ricorso
• alle varie forme di indebitamento per finanziare gli
investimenti . (tetto spese per interessi 8% primi 3
titoli delle E correnti penultimo rendiconto
approvato)
• emendamento con il Milleproroghe in sede di
conversione (passaggio graduale…)
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entrate
• Il taglio dei trasferimenti ERARIALI
• (art. 14 Co 2 dl 78 convertito dalla legge
122/2010)
• SOLTANTO PER GLI ENTI SOGGETTI AL PATTO
DÌ STABILITA’ INTERNO
• I 3 parametri
• sono stati decisi dal Parlamento
• In caso di non accordo deciderà il Mininterno
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I 3 PARAMETRI …presi IN
CONSIDERAZIONE
Misure adottate per assicurare il rispetto del
patto di stabilita’
Minore incidenza % della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente
Conseguimento di adeguati indici di
autonomia finanziaria
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42
entrate
• il taglio incide sulla competenza
• e sul patto di stbilità
• AI FINI DEL PATTO DÌ STABILITA’
• IL TAGLIO VIENE STERILIZZATO
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43
Il bonus out nel 2011?
• Per gli oneri di urbanizzazione- la deroga
all’utilizzo in % per le spese di parte corrente
scade al 31.12.2010 (era prevista per il triennio
2008-2009-2010)
• IL BONUS è STATO RIPROPOSTO CON IL dL
225/2010 “MILLEPROROGHE” CON LA PROROGA
AL 31.3.2011 (?) DELL’ART.2,C.8 LEGGE 244/2007
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44
In tema di investimenti
• IL nuovo tetto per gli indebitamenti
• Dei comuni
 limite non superiore 8% per interessi calcolati
con riferimento ai primi 3 titoli delle “E” correnti
“ penultimo anno precedente l’operazione , al
netto delle operazioni in ammortamento
• ART. 1, Co 108 LEGGE 220 DEL 13.12.2010 LEGGE
DÌ STABILITA’ 2011
• Milleproroghe in sede di conversione……
gradualità dal 15% all’8% spesa per interessi….?
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45
MINORI ENTRATE PER I COMUNI
• AUMENTA IL CONTRIBUTO ICI
• A FAVORE DELL’IFEL
• “ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA
LOCALE”
• DALLO O,8 PER MILLE
• ALL’1 PER
MILLE
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46
Sul versante delle spese
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47
Sul versante delle spese correnti
• Rispetto al 2010
• Forti riduzioni riferite
• alle limitazioni contenute nel dl 78/2010
convertito dalla legge 122/2010
• “manovra estiva 2010”
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48
• riduzione incidenza della spesa di personale;
• - riduzione incidenza oneri acquisto di beni;
• - riduzione incidenza di oneri per contratti di servizio
dalle proprie aziende;
• • contrazione incidenza di fitti passivi;
• • minore incidenza di contributi ad enti e associazioni;
• • rinegoziazione di mutui e rimodulazione debito con
riduzione di interessi passivi;
• • utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti
tributari;
• • OPZIONE IRAP PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
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49
Riduzione delle spese…..
• Compensi per partecipazione ad organi collegiali
e monocratici
• Numero componenti organi di amministrazione e
di controllo
• Spese mostre, pubblicità ed altro …(no sup al 20%
del 2009)
• Spese per sponsorizzazioni (divieto)
• Spese per missioni (50% del 2009)
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50
in merito alle riduzioni….
• I PARERI DELLA CORTE DEI CONTI –
• SEZIONE REGIONALE DÌ CONTROLLO DELLA LOMBARDIA
• N. 1076/2010 – ART. 6, Co 8 AL 78/2010
• Spese per relazioni pubbliche , convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza
Riduzione al 20% (rispetto al bilancio 2009)
• Non si applica:
• Spese per conoscenza fruizione servizi pubblici
• Spese che hanno finalizzazione specifica
• Spese che sono corrispettivo di un servizio
(mostre….)
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sponsorizzazioni
• Corte dei conti sezione regionale della
Lombardia n. 1075/2010
Ammissibili i contributi nei confronti di terzi
che hanno ad oggetto iniziative che rientrano
nei compiti dell’ente e interesse collettività.
Motivazione accurata
E rispetto criteri di efficacia, efficienza ed
economicità resa del servizio
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Il patto di stabilità diventa più rigido
Nuove regole per il 2011-2013
 abolita la distinzione il saldo positivo/saldo
negativo
Subentra il pareggio in termini di competenza
mista per tutti
Max incidenza di sacrifici per chi presenta max
incidenza spesa corrente 2006-2008
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Abbandono definitivo del sistema premiale ‘?
(non c’è per il 2010)
• la legge di stabilità per il 2011
• n. 220 del 13.12. del 2010, Al Co 122 dell’art. 1
demanda
• ad un decreto del MEF DA EMANARSIDi
concerto con il Mininterno
• E d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali
• i criteri PER LA RIDUZIONE DEGLI OBIETTIVI
ANNUALI
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54
Il patto di stabilità diventa più rigido
•
•
•
•
La certificazione
relativa al patto di stabilità
dovrà essere sottoscritta
ANCHE DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI
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La tracciabilità dei pagamenti
• E’ la direttiva europea ultima che stabilisce i
pagamenti entro un tetto massimo di 60 gg
• CHE imponE
• una gestione degli impegni molto oculata
È importante acquisire dai vari servizi dell’ente al
momento in cui l’atto viene trasmesso in
ragioneria per l’impegno
 ulteriori informazioni in relazione alla scansione
dei pagamenti
• Rallentare gli impegni ?!
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56
È importante
 acquisire dai vari servizi dell’ente al
momento in cui l’atto viene trasmesso in
ragioneria per l’impegno
 ULTERIORI INFORMAZIONI
in relazione alla scansione dei pagamenti
• Rallentare gli impegni ?!
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Alcuni suggerimenti
• Locazione spazi pubblici per posizionamento
di impianti fotovoltaici
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• La legge sul federalismo fiscale ( ricaduta per
gli ee.ll.) mancano i decreti attuativi.
L’attuazione dal 2014
• Carta delle autonomie da circa 2 anni ci sono
bozze
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Bilancio per titoli
ENTRATA E SPESA
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COMUNI BILANCIO 2011– ENTRATE CORRENTI
TITOLO I
Entrate tributarie
TITOLO II
Entrate derivanti da trasferimenti
da altri enti pubblici
STATO, REGIONI ALTRI ENTI
PUBBLICI
TITOLO III
Entrate extratributarie
Categoria 01 - Proventi di servizi pubblici
Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente
Categoria 03 - Interessi su anticipazioni o
crediti
Categoria 05 - Proventi diversi
POLITICA TRIBUTARIA BLOCCATA
ECCEZIONE
CATEGORIA 2 - Risorsa 0300 -TARSU
SOLTANTO PER I COMUNI SUPERIORE A 5.000 ABITANTI ,
RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI
Trasferimenti regionali ?! – TPL -10%
I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE dalla legge di
stabilità 2011
AUMENTO DELLA % DI COPERTURA DeI SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE CON LEVA
TARIFFARIA
-AUMENTO REDDITIVITÀ DEL PATRIMONIO;
aumento redditività società partecipate:
farmacie comunali, spl a r.e.
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COMUNI BILANCIO 2011– ENTRATE CONTO CAPITALE
TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti
Categoria 02 - Trasferimenti di
capitale dallo Stato
Categoria 05 - Trasferimenti di
capitali da altri soggetti
Piano di valorizzazione e alienazione
del patrimonio dell’ente – allegato al
bilancio
TOTALE (?!) utilizzo dei proventi da
concessioni edilizie per il finanziamento
di lavori pubblici ,IL MILLEPROROGHE
CONFERMA 50+25% PER SPESE
CORRENTI (FINO AL 31.03.2011)
I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE dalla
legge di stabilità 2011
TETTO SPESA PER INTERESSI DAL 15%
ALL’8%
TITOLO V
PRESIDIO DEL PORTAFOGLIO DÌ
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DÌ
INDEBITAMENTO
PRESTITI
sfruttamento delle fonti di finanziamento
europee;
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COMUNI BILANCIO 2011– SPESE CORRENTI
TITOLO I - SPESE CORRENTI
MANOVRA ESTIVA AL 78/2010, CONVERTITO
DALLA LEGGE 122/2010
RIDUZIONE DELLA SPESA:
ART. 5- costi della politica
art. 6 – costi apparati amministrativi
art.7 –soppressione agenzia segretaririduzione contributo ordinario
art.8 – riduzione spesa locazioni passive
manutenzioni e altri costi utilizzo immobili
ART.9 – SPESE PUBBLICO IMPIEGO
ART.14 –PATTO E DINTORNI
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COMUNI BILANCIO 2011–
SPESE CONTO CAPITALE
Spese per investimenti finanziate da
operazione di
indebitamento…..penalizzate …..
TITOLO II
Spese in conto capitale
TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
PRESIDIO PORTAFOGLIO DÌ
INDEBITAMENTO
TETTO DÌ SPESA PER INTERESSI ALL’8%
CAUTELA ANCHE SE SI PARLA DÌ
GRADUALITA’……..?!
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PEG E CICLO DI
PERFORMANCE
L’introduzione del ciclo di gestione della
performance ha importanti implicazioni per gli
enti locali, implicazioni che devono essere
pienamente evidenziate anche mediante
l’adattamento del PEG a Piano della
performance (per approfondimenti,). In
particolare, esso dovrà:
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65
LE SOCIETÀ
PARTECIPATE
DAGLI ENTI
LOCALI
Le società di cui
all’art.14, Co 32
Del dl 78/2010
Società strumentali –
Art. 13 decreto Bersani
I servizi pubblici a rilevanza
economica
Art.23bis
I servizi pubblici privi di rilevanza
economica (servizi a carattere
culturale)
-In economia
-società in house
CONSIGLIO DI STATOSEZIONE V n.552/2010
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Attenzione gestire gli impegni
In relazione alle movimentazioni della
cassa
Indispensabile crono pogramma dei
pagamenti dei lavori del titolo II
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67
Gestione associata delle funzioni
Per i comuni PICCOLI
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68
Il peg dovrà
•
1. esplicitare i legami tra indirizzi politici, strategia e operatività, ottenibili attraverso una sufficiente
coerenza tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e
controllo;
•
2. esplicitare la gestione degli outcome, intesa come l’individuazione degli impatti (per categoria di
stakeholder) di politiche e azioni a partire dalla pianificazione strategica, fino alla comunicazione
verso i cittadini;
•
3. esplicitare le azioni volte al miglioramento continuo dei servizi pubblici, ottenibile attraverso
l’utilizzo delle informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione della performance,
sia a livello organizzativo che individuale, attraverso cicli di retroazione (feedback) formalizzati (per
approfondimenti, si veda la delibera CiVIT n. 89/2010), nonché da opportune attività di analisi degli
stakeholder dell’ente;
•
4. essere predisposto in maniera tale da poter essere facilmente comunicato e compreso. La
trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino, richiede
la pubblicazione in formato accessibile e di contenuto comprensibile dei documenti chiave di
pianificazione, programmazione e controllo (per approfondimenti, si veda la delibera CiVIT n.
105/2010).
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69
Il PEG, in quest’ottica, diventa lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance
• .
• Il processo di adattamento a Piano della performance dovrà
trasformare il PEG in un documento programmatico
triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate,
vengono esplicitati obiettivi, indicatori e relativi target.
• Attraverso questo strumento
• devono essere definiti gli elementi fondamentali su cui si
baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione
della performance.
• Il PEG, inoltre, deve assicurare la qualità della
rappresentazione della performance, dal momento che in
esso devono essere esplicitati il processo e le modalità di
formulazione degli obiettivi dell’ente, nonché l’articolazione
complessiva degli stessi.
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70
• Questo consente la verifica interna ed esterna della
qualità del sistema di obiettivi o, più precisamente,
del livello di coerenza con i requisiti metodologici che,
secondo il decreto legislativo n. 150/2009, devono
caratterizzare gli obiettivi.
• Inoltre, il PEG deve assicurare la comprensibilità della
rappresentazione della performance.
• Per fare questo, deve essere esplicitato il legame che
sussiste tra i bisogni degli utenti/cittadini, la missione
istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli
obiettivi e gli indicatori dell’ente.
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Infine, il PEG deve
• assicurare l’attendibilità della
rappresentazione della performance
• attraverso la verifica ex post della correttezza
metodologica del processo di pianificazione
• (principi, fasi, tempi, soggetti)
• e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori,
target);
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tempi di approvazione del Piano della
performance
• Con riferimento ai tempi di approvazione del
Piano della performance,
• la Commissione ribadisce la necessità che vi
sia uno stretto collegamento
• tra l’approvazione del bilancio
• e la predisposizione del Piano della
performance
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