Le fonti: il lavoro nella dimensione europea ed oltre Rovigo, 5 marzo 2015 L’area di intervento dell’UE Salute e Sicurezza sul lavoro condizioni di lavoro - orario di lavoro, lavoro a tempo parziale e a termine, distacco dei lavoratori informazione e consultazione dei lavoratori - licenziamenti collettivi, trasferimenti di imprese, ecc. Lotta alle discriminazioni sul lavoro Genere Origine etnica e razziale Religione e convinzioni Disabilità Orientamento sessuale Età TFUE (parte I, Titolo I) scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli, (preambolo) 3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione. (art.2) TFUE (Parte I, Titolo II) Articolo 8 Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. Articolo 9 Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Articolo 10 Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. TFUE PARTE TERZA: POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE TITOLO IV: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI CAPO 1: I LAVORATORI TITOLO IX: OCCUPAZIONE (artt.145-150) TITOLO X: POLITICA SOCIALE (151-161) Art.151 TFUE L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Art.15 – Libertà professionale e diritto di lavorare Art.23 - Parità tra donne e uomini (con particolare riferimento a occupazione, lavoro e retribuzione) Art. 25 – Diritti degli anziani Art.26 – Inserimento delle persone con disabilità Artt. 27-28: diritti sindacali Artt. 29-31: collocamento, licenziamento, condizioni di lavoro Art. 32: Divieto di lavoro minorile e protezione dei giovani Art. 34: Sicurezza sociale e assistenza sociale CEDU Art.11 – Diritto di riunione e di associazione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato. Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo Articolo 20 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. Segue… Articolo 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. …Segue… Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. Riepilogo Trattati UE e normativa derivata (e sentenze CGUE) Convenzioni Internazionali CEDU e ONU Costituzione della Repubblica Normativa ordinaria (statale e regionale) Contrattazione collettiva di I livello Contrattazione collettiva di II livello Contratto individuale La libertà sindacale Art. 39 COST. – 1° comma «L’organizzazione sindacale è libera» LIBERTA’ E REGOLAZIONE RAPPORTO TRA LEGGE E CONTRATTO SCELTA REGOLATORIA: ordinamenti francese e spagnolo e in parte tedesco SCELTA ASTENSIONISTICA: ordinamento italiano e britannico ART. 39 COST. Nel nostro ordinamento scelta per un basso profilo regolatorio: la legge che contempla norme su libertà sindacale ha un profilo promozionale (Statuto dei lavoratori) FONTI INTERNAZIONALI • art. 23 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO 1948: ogni individuo ha diritto di fondare sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi • Art 28 CARTA DI NIZZA: riconosce il diritto di negoziazione e di azione collettiva L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE E’ LIBERA Cosa vuol dire? 1 – è una norma immediatamente precettiva : non occorre una legge che dia attuazione alla norma 2 – rapporto con libertà di associazione – art. 18 Cost. genus a species . Il fine dell’art. 39 è tipizzato come lecito quindi si tratta di una libertà assoluta. 3 – organizzazione e non associazione perché è ammessa ogni forma di aggregazione con ampia libertà di forma, una collettività minima di persone. la dimensione del pluralismo sindacale è massima L’uso del termine organizzazione – in luogo di quello di associazione – implica una nozione PIÚ AMPIA del fenomeno sindacale. Esso consente di includere nell’ambito della protezione costituzionale forme di organizzazione e coalizione sindacale diverse dalle associazioni …differenza con l’art. 12 delle Carta di Nizza nella quale la libertà sindacale è ricondotta alla libertà di associazione LIMITI LEGALI ALLA LIBERTA’ SINDACALE I soli limiti previsti riguardano i militari e gli appartenenti alla polizia di Stato La smilitarizzazione della polizia di Stato ha comportato l’affievolimento dei pesanti limiti alla libertà sindacale, pur restando il limite del sindacato monocategoriale (ossia solo formato e rappresentato da appartenenti alla polizia) Quindi no appartenenza Confederazioni alle La libertà sindacale come LIBERTÁ DA • Libertà da interferenze dei pubblici poteri e dei privati (datori di lavoro) • Libertà di scegliere scopi ed ambito di intervento dell’azione sindacale, dunque anche di scegliere il gruppo, la categoria dei lavoratori da rappresentare • Libertà di determinare le regole di funzionamento interno della organizzazione La libertà sindacale come LIBERTÁ DI LA DIMENSIONE PROMOZIONALE (CIÒ CHE SI DEVE POTER FARE) L’attenzione si sposta dalla astensione dei pubblici poteri alla collaborazione richiesta nei rapporti intersoggettivi di carattere privato Diritto a titolarità individuale • Il titolare è il lavoratore subordinato, nella sua scelta di aderire ad una organizzazione (o anche di costituirla) Diritto a titolarità collettiva • E’ anche una libertà che implica l’esercizio di diritti collettivamente riconosciuti(Statuto dei lavoratori) DUE ACCEZIONI …LA LIBERTA’ SINDACALE POSITIVA Libertà per i singoli lavoratori di promuovere, costituire, aderire ad una associazione sindacale …LA LIBERTA’ SINDACALE NEGATIVA Libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale Libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale l’art. 15 S.L.: È nullo qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte. LA LIBERTÁ SINDACALE DEGLI IMPRENDITORI È anch’essa protetta dall’art. 39 , comma 1, Cost.? NO la libertà di associazione (art. 18 Cost.) e la libertà di iniziativa economica privata (art. 41) La concezione “attiva” del principio di libertà sindacale Una concezione attiva del principio implica non solo la garanzia di non ingerenza, ma anche un intervento promozionale e di sostegno Art. 39 e art. 3.2 Cost: l’esigenza di effettività “Per quanto garantita, l’inviolabilità della libertà sindacale non è sufficiente a sottrarla al rischio della ineffettività” (Romagnoli) Lo Statuto dei lavoratori e le sue due “anime” I diritti individuali (la tutela della libertà e della dignità del lavoratore: tit. I) si riconoscono ai lavoratori diritti e garanzie riguardanti, ad es., l’uso di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività lavorativa (art. 4), le visite personali di controllo (art. 6), l’esercizio del potere disciplinare (art. 7) Le misure di garanzia e di sostegno della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro (titoli II e III) La legislazione “promozionale” del sindacato nell’impresa come attuazione del principio costituzionale di libertà sindacale L’art. 14 S.L.: Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro che valore aggiunto ha tale disposizione rispetto all’art. 39 Cost.? garantisce e rende effettiva la libertà sindacale nei luoghi di lavoro e nei confronti del datore di lavoro Art. 15 S.L. • Divieto di atti discriminatori. • Norma inizialmente introdotta proprio per le discriminazioni sindacali, politiche e religiosi, oggi riferita anche ad una raggio esteso di discriminazioni. • La norma ha una formula molto ampia recargli altrimenti pregiudizio, proprio al fine di includere tutti i possibili comportamenti materiali. • ART 16 COROLLARIO TRATTAMENTI ECONOMICI COLLETTIVI DISCRIMINATORI ART 17 S.L. • BANDISCE I SINDACATI DI COMODO (sindacato giallo) • E’ fatto divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori • Il bene protetto è la genuinità delle relazioni sindacali, che cioè non sia inquinato da manipolazioni imprenditoriali. • Il che non significa che possa esserci un sindacato più conciliante con gli interessi datoriali. • La sanzione consegue alla configurazione di un comportamento antisindacale art. 28StL Statuto dei lavoratori Titolo II Della libertà sindacale Artt. 14 - 18 Titolo iv Disposizioni varie e generali Art. 28 Repressione condotta antisindacale Titolo III Dell’attività sindacale Artt. 19 – 27 (costituzione RSA; assemblea; referendum; trasferimento dirigenti rsa; permessi sindacali; diritto di affissione; contributi sindacali; locali rsa) L’organizzazione sindacale, di fatto confederazione Associazione sindacale Dal sindacato di mestiere al sindacato d’industria Il sindacato di mestiere Il sindacato d’industria La categoria merceologica La libertà di organizzazione