Le fonti: il lavoro nella
dimensione europea ed oltre
Rovigo, 5 marzo 2015
L’area di intervento dell’UE
 Salute e Sicurezza sul lavoro
 condizioni di lavoro - orario di lavoro, lavoro a tempo
parziale e a termine, distacco dei lavoratori
 informazione e consultazione dei lavoratori - licenziamenti
collettivi, trasferimenti di imprese, ecc.
 Lotta alle discriminazioni sul lavoro






Genere
Origine etnica e razziale
Religione e convinzioni
Disabilità
Orientamento sessuale
Età
TFUE (parte I, Titolo I)
 scopo essenziale il miglioramento costante delle
condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,
(preambolo)
 3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche
economiche e occupazionali secondo le modalità
previste dal presente trattato, la definizione delle
quali è di competenza dell'Unione. (art.2)
TFUE (Parte I, Titolo II)
Articolo 8
 Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a
promuovere la parità, tra uomini e donne.
Articolo 9
 Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene
conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di
occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro
l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela
della salute umana.
Articolo 10
 Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira
a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento
sessuale.
TFUE PARTE TERZA: POLITICHE E
AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
 TITOLO IV: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE
PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
 CAPO 1: I LAVORATORI
 TITOLO IX: OCCUPAZIONE (artt.145-150)
 TITOLO X: POLITICA SOCIALE (151-161)
Art.151 TFUE
 L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali
fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale
europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del
1989, hanno come obiettivi la promozione
dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso,
una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo
sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello
occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro
l'emarginazione.
Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea
 Art.15 – Libertà professionale e diritto di lavorare
 Art.23 - Parità tra donne e uomini (con particolare
riferimento a occupazione, lavoro e retribuzione)
 Art. 25 – Diritti degli anziani
 Art.26 – Inserimento delle persone con disabilità
 Artt. 27-28: diritti sindacali
 Artt. 29-31: collocamento, licenziamento, condizioni di
lavoro
 Art. 32: Divieto di lavoro minorile e protezione dei
giovani
 Art. 34: Sicurezza sociale e assistenza sociale
CEDU
 Art.11 – Diritto di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla
costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri
interessi.
2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni
diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono
misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo
non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali
diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o
dell’amministrazione dello Stato.
Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
Segue…
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed
alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
…Segue…
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso
di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
Riepilogo




Trattati UE e normativa derivata (e sentenze CGUE)
Convenzioni Internazionali CEDU e ONU
Costituzione della Repubblica
Normativa ordinaria (statale e regionale)
 Contrattazione collettiva di I livello
 Contrattazione collettiva di II livello
 Contratto individuale
La libertà
sindacale
Art. 39 COST. – 1° comma
«L’organizzazione sindacale è libera»
LIBERTA’ E
REGOLAZIONE
RAPPORTO TRA LEGGE E CONTRATTO
SCELTA REGOLATORIA: ordinamenti francese e
spagnolo e in parte tedesco
SCELTA ASTENSIONISTICA: ordinamento italiano e
britannico
ART. 39 COST.
Nel nostro ordinamento scelta per un basso
profilo regolatorio: la legge che contempla
norme su libertà sindacale ha un profilo
promozionale (Statuto dei lavoratori)
FONTI
INTERNAZIONALI
• art. 23 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’UOMO 1948: ogni individuo ha diritto di
fondare sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi
• Art 28 CARTA DI NIZZA: riconosce il diritto
di negoziazione e di azione collettiva
L’ORGANIZZAZIONE
SINDACALE E’ LIBERA
Cosa vuol dire?
1 – è una norma immediatamente precettiva : non
occorre una legge che dia attuazione alla norma
2 – rapporto con libertà di associazione – art. 18
Cost. genus a species . Il fine dell’art. 39 è
tipizzato come lecito quindi si tratta di una libertà
assoluta.
3 – organizzazione e non associazione perché è
ammessa ogni forma di aggregazione con ampia
libertà di forma, una collettività minima di
persone.
la dimensione del pluralismo
sindacale è massima
L’uso del termine organizzazione – in
luogo di quello di associazione –
implica una nozione PIÚ AMPIA del
fenomeno sindacale.
Esso consente di includere nell’ambito
della protezione costituzionale
forme di organizzazione e coalizione
sindacale diverse dalle associazioni
…differenza con l’art. 12 delle Carta di Nizza
nella quale la libertà sindacale è
ricondotta alla libertà di associazione
LIMITI LEGALI ALLA LIBERTA’ SINDACALE
I soli limiti previsti riguardano i militari
e gli appartenenti alla polizia di Stato
La smilitarizzazione della polizia di
Stato ha comportato l’affievolimento
dei pesanti limiti alla libertà sindacale,
pur restando il limite del sindacato
monocategoriale (ossia solo formato e
rappresentato da appartenenti alla
polizia)
Quindi
no
appartenenza
Confederazioni
alle
La libertà sindacale come LIBERTÁ DA
• Libertà da interferenze dei pubblici poteri e
dei privati (datori di lavoro)
• Libertà di scegliere scopi ed ambito di
intervento dell’azione sindacale, dunque
anche di scegliere il gruppo, la categoria
dei lavoratori da rappresentare
• Libertà di determinare le regole di
funzionamento interno della
organizzazione
La libertà sindacale come LIBERTÁ DI
LA DIMENSIONE PROMOZIONALE (CIÒ CHE
SI DEVE POTER FARE)
L’attenzione si sposta dalla astensione dei
pubblici poteri
alla
collaborazione
richiesta
nei
rapporti intersoggettivi di carattere
privato
Diritto a titolarità individuale
• Il titolare è il lavoratore subordinato,
nella sua scelta di aderire ad una
organizzazione (o anche di costituirla)
Diritto a titolarità collettiva
• E’ anche una libertà che implica
l’esercizio di diritti collettivamente
riconosciuti(Statuto dei lavoratori)
DUE ACCEZIONI
…LA LIBERTA’
SINDACALE POSITIVA
Libertà per i singoli
lavoratori di
promuovere,
costituire, aderire ad
una associazione
sindacale
…LA LIBERTA’
SINDACALE NEGATIVA
Libertà per i singoli
lavoratori di non svolgere
alcuna attività sindacale e di
non aderire ad una
associazione sindacale
Libertà per i singoli lavoratori di
non svolgere alcuna attività
sindacale e di non aderire ad una
associazione sindacale
l’art. 15 S.L.:
È nullo qualsiasi patto od atto
diretto a subordinare
l’occupazione di un lavoratore
alla condizione che aderisca
o non aderisca ad una
associazione sindacale ovvero
cessi di farne parte.
LA LIBERTÁ SINDACALE DEGLI
IMPRENDITORI
È anch’essa protetta dall’art.
39 , comma 1, Cost.?
NO
la libertà di associazione
(art. 18 Cost.) e la libertà di iniziativa
economica privata (art. 41)
La concezione “attiva” del
principio di libertà sindacale
Una concezione attiva
del principio implica non solo la garanzia di non ingerenza,
ma anche un intervento promozionale e di sostegno
Art. 39 e art. 3.2 Cost:
l’esigenza di effettività
“Per quanto garantita, l’inviolabilità della
libertà sindacale non è sufficiente a
sottrarla al rischio della ineffettività”
(Romagnoli)
Lo Statuto dei lavoratori e le sue
due “anime”
I diritti individuali
(la tutela della libertà e della dignità del lavoratore: tit. I)
si riconoscono ai lavoratori diritti e garanzie riguardanti, ad es.,
l’uso di apparecchiature per il controllo a distanza
dell’attività lavorativa (art. 4), le visite personali di controllo
(art. 6), l’esercizio del potere disciplinare (art. 7)
Le misure di garanzia e di sostegno della
libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro (titoli II e III)
La legislazione “promozionale” del
sindacato nell’impresa come attuazione del
principio costituzionale di libertà sindacale
L’art. 14 S.L.:
Il diritto di costituire
associazioni sindacali, di
aderirvi
e
di
svolgere
attività
sindacale,
è
garantito
a
tutti
i
lavoratori all’interno dei
luoghi di lavoro
che valore aggiunto ha
tale
disposizione
rispetto all’art. 39 Cost.?
garantisce e rende effettiva la
libertà sindacale nei
luoghi di lavoro e nei
confronti del
datore di lavoro
Art. 15 S.L.
• Divieto di atti discriminatori.
• Norma inizialmente introdotta proprio per
le discriminazioni sindacali, politiche e
religiosi, oggi riferita anche ad una raggio
esteso di discriminazioni.
• La norma ha una formula molto ampia
recargli altrimenti pregiudizio, proprio al
fine di includere tutti i possibili
comportamenti materiali.
•
ART 16
COROLLARIO
TRATTAMENTI ECONOMICI COLLETTIVI DISCRIMINATORI
ART 17 S.L.
• BANDISCE I SINDACATI DI COMODO (sindacato
giallo)
• E’ fatto divieto ai datori di lavoro di costituire o
sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori
• Il bene protetto è la genuinità delle relazioni
sindacali, che cioè non sia inquinato da
manipolazioni imprenditoriali.
• Il che non significa che possa esserci un sindacato
più conciliante con gli interessi datoriali.
• La sanzione consegue alla configurazione di un
comportamento antisindacale art. 28StL
Statuto dei lavoratori
Titolo II
Della libertà
sindacale
Artt. 14 - 18
Titolo iv
Disposizioni
varie e generali
Art. 28
Repressione
condotta
antisindacale
Titolo III
Dell’attività sindacale
Artt. 19 – 27
(costituzione
RSA;
assemblea; referendum;
trasferimento dirigenti
rsa; permessi sindacali;
diritto di affissione;
contributi
sindacali;
locali rsa)
L’organizzazione sindacale, di fatto
confederazione
Associazione sindacale
Dal sindacato di mestiere al sindacato
d’industria




Il sindacato di mestiere
Il sindacato d’industria
La categoria merceologica
La libertà di organizzazione
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