I DIRITTI UMANI
Che cosa sono?
Sono un insieme di diritti che le consuetudini
ed i trattati internazionali attribuiscono in
linea di principio ad ogni persona in quanto
essere umano, indipendentemente dalla sua
appartenenza ad uno Stato.
Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani
ONU 10 dicembre 1948
• Documento di 30 articoli fortemente voluto
dall’Assemblea delle Nazioni Unite perché
avesse applicazione in tutti gli stati membri.
• Scopo del documento era fare in modo che le
atrocità commesse dall’uomo durante la
Seconda Guerra Mondiale non avessero più
luogo.
.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad una eguale tutela da parte della legge. […]
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni
accusa penale gli venga rivolta.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione […]
.
La Costituzione Italiana
1° gennaio 1948
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo […]
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La Costituzione Italiana/2
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
La Costituzione Italiana/3
Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti ed interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione. […]
Preistoria dei Diritti Umani
Nel Medioevo, Magna Charta Libertatum
1215. E’ considerata il primo documento
fondamentale per il riconoscimento dei diritti
dei cittadini anche se in realtà con questa
charta il re inglese Giovanni Senzaterra fa
delle concessioni che limitano il suo potere ma
solo a vantaggio dei nobili feudatari e del
clero. (No nuove tasse, no prigionie senza
regolare processo, libertà della Chiesa)
Preistoria dei Diritti Umani/2
Nel Rinascimento, Editto di Nantes 1589
Editto emanato dal re di Francia Enrico IV che
riconosce la libertà di religione a tutto il
territorio francese e mette fine alle
persecuzioni contro i protestanti. (Viene
revocato da Luigi XIV, il Re Sole).
BILL OF RIGHTS (1689)
Dichiarazione dei Diritti voluta dal Parlamento inglese e accettata
solennemente da Guglielmo III d’Orange, salito al trono con la moglie
Maria. L'atto poneva importanti limiti alla monarchia, assegnando al
Parlamento il controllo delle finanze, escludendo ogni interferenza del re
nell'amministrazione della giustizia e garantendo piena libertà di parola ai
membri del Parlamento. Veniva riaffermato il principio secondo il quale il
sovrano era sottoposto alle leggi e poteva essere privato dei suoi poteri
dallo stesso Parlamento qualora avesse rifiutato di sottoporsi a tali leggi.
Al sovrano era negata la prerogativa di sospendere l'applicazione delle
leggi stesse. L’esercito viene sottratto dal controllo del re e sottoposto al
Parlamento. Non vi potevano essere pene senza la “convinzione del
delitto”. Con tale dichiarazione la monarchia inglese diventa una
monarchia parlamentare e costituzionale.
Alcuni punti del documento si ritrovano nelle costituzioni di tutti gli stati
che compongono la federazione americana.
Dichiarazione di indipendenza degli
Stati Uniti d'America (4 luglio 1776).
“Quando, nel corso delle vicende umane,
diventa necessario per un Popolo sciogliere i
legami politici che lo hanno vincolato ad un
altro ed assumere il rango eguale e separato al
quale le leggi di Natura e la natura di Dio gli
danno diritto tra le potenze della Terra, il
rispetto del giudizio del genere umano
richiede che esso dichiari le ragioni che lo
spingono alla separazione.”
Noi consideriamo le seguenti Verità
evidenti di per sé:
• che tutti gli uomini sono creati uguali,
• che essi sono stati dotati di alcuni diritti inalienabili dal loro
Creatore,
• che tra questi diritti ci sono la vita, la libertà e il perseguimento
della felicità,
• che per assicurare questi diritti sono istituite tra gli uomini delle
forme di governo che traggono il loro giusto potere dal consenso di
coloro che sono governati,
• che ogni qualvolta una forma di governo diventa distruttiva di
queste finalità è diritto del Popolo modificarla o abolirla ed istituire
un nuovo governo, posando le sue fondamenta su tali principi ed
organizzandone il potere nella forma che pare la migliore per
realizzare la propria sicurezza e felicità.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e
del cittadino. (26 agosto 1789)
“I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea
Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei
diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e
della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una
solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo,
affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i
membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro
diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del
potere legislativo e quelli del potere esecutivo dal poter essere in
ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica;
affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi
semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il
mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In
conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in
presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti
dell’uomo e del cittadino:
17 articoli
Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono
essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili
dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all’oppressione.
Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o
individuo può esercitare un’autorità che non emani direttamente da essa.
Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così, l’esercizio dei diritti
naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della
società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla
legge.
Art. 5. La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato
dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che
essa non ordina.
Art. 6. La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere,
personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere
uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi
sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo le loro
capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti.
Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla
legge, e secondo le forme da essa prescritte.
In realtà
Fino alla metà del Novecento l’uomo elevato a
dignità dalle dichiarazioni era maschio, bianco
e benestante.
Le idee rivoluzionarie non toccarono di fatto
né i ceti subalterni, né le donne, né gli schiavi
né i sudditi delle colonie.
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