Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto Danno da vacanza rovinata Cassazione Civile Sentenza del 13 novembre 2009,n 24044 Pianeta Terra S.r.l c. S.M. La Massima L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n.90/314/CEE e applicabile a rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 2016 del 2005 (Codice del consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. I soggetti coinvolti Il fatto Il fatto 11 ottobre/15 novembre 2001 Tribunale di Milano Accoglie parzialmente la domanda di Signori Marisa Che chiede Risarcimento in complessivi Euro 33.044,97 conseguenti all’infortunio Condanna della Pianeta Terra S.r.l. al risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio subito nel corso di un’escursione guidata durante un viaggio organizzato Il fatto 11 novembre 2003 – 17 settembre 2004 Corte d’Appello di Milano liquida Euro 6.357,24 in favore di Signori Marisa a titolo di risarcimento danni immateriali Le argomentazioni Corte d’Appello Di Milano Il contratto all’origine della controversia riguarda un pacchetto di viaggi e di vacanze, comprensivo di un’estesa serie di prestazioni e di servizi; il tour operator quindi deve rispondere come vettore anche delle escursioni eseguite da un’organizzazione locale. Spetta anche il danno da vacanza rovinata. I giudici di merito avrebbero svolto una congrua indagine intorno alla circostanza di chi avesse condotto «le trattative» svoltesi per la partecipazione al tour nel deserto. Sarebbe infatti emerso che fossero condotte da personale che agiva, in ogni momento, in nome e per conto del tour operator rappresentanza diretta Le argomentazioni La società Pianeta Terra S.r.l. Propone ricorso in Cassazione contro Sentenza corte d’appello 1. Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c Art. 112 cpc (codice procedura civile): il principio dell’apparenza del diritto può essere invocato con riguardo alla rappresentanza quando: - Buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante. - Comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la convinzione che il potere di rappresentanza sia stato conferito al rappresentante apparente. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. Inizialmente la Corte Territoriale afferma che non ci può essere certezza sulla totale responsabilità del tour operator. In un secondo momento invece riconosce la risarcibilità sotto il profilo del danno immateriale, in ogni caso di violazione di interessi protetti da normativa costituzionale o comunque primaria Tale pronuncia, secondo la società Pianeta Terra, costituisce errata applicazione delle norme di riferimento (art. 2059 c.c.). Le conclusioni in Cassazione (segue) 1. I giudici di merito hanno accertato che tutte le trattative concernenti la partecipazione all’escursione erano state svolte da personale che si presentava e operava in nome e per conto della Pianeta Terra S.r.l la signora sapeva che i potenziali danni doveva richiederli al tour operator e non al vettore che l’ha accompagnata nel deserto (vedi violazione art. 112 cpc) 2. Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 26972 del 2008): il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (vedi violazione art. 2059 c.c.) Le conclusioni in Cassazione 2. Inoltre, secondo la Cassazione il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito. • In definitiva, nel nostro sistema il cosiddetto «danno da vacanza rovinata» viene ormai ricompreso nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale. Ai fini della risarcibilità sono previsti però due presupposti: 1. Verificabilità della lesione di un interesse costituzionalmente qualificato 2. Gravità dell’offesa