Analisi
di una sentenza
Cristofaro Gabriella
Colombo Anna
Ferraro Alberto
Danno da vacanza rovinata
Cassazione Civile
Sentenza del 13 novembre
2009,n 24044
Pianeta Terra S.r.l c. S.M.
La Massima
L'organizzatore o venditore di un
pacchetto turistico, secondo quanto stabilito
nell'art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in
attuazione della direttiva n.90/314/CEE e
applicabile a rapporti sorti anteriormente
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 2016 del 2005
(Codice del consumo), è tenuto a risarcire
qualsiasi danno subito dal consumatore, a
causa della fruizione del pacchetto turistico,
anche quando la responsabilità sia
ascrivibile esclusivamente ad altri
prestatori di servizi (come il vettore), salvo il
diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.
I soggetti coinvolti
Il fatto
Il fatto
 11 ottobre/15 novembre 2001
Tribunale di
Milano
Accoglie parzialmente
la domanda di
Signori
Marisa
Che
chiede
Risarcimento in complessivi
Euro 33.044,97 conseguenti
all’infortunio
Condanna della Pianeta Terra S.r.l.
al risarcimento dei danni
conseguenti all’infortunio subito
nel corso di un’escursione guidata
durante un viaggio organizzato
Il fatto
 11 novembre 2003 – 17 settembre 2004
Corte d’Appello
di Milano
liquida Euro 6.357,24 in
favore di Signori Marisa a
titolo di risarcimento
danni immateriali
Le argomentazioni
Corte d’Appello
Di Milano
 Il contratto all’origine della controversia riguarda un pacchetto di viaggi e di
vacanze, comprensivo di un’estesa serie di prestazioni e di servizi; il tour
operator quindi deve rispondere come vettore anche delle escursioni
eseguite da un’organizzazione locale. Spetta anche il danno da vacanza
rovinata.
 I giudici di merito avrebbero svolto una congrua indagine intorno alla
circostanza di chi avesse condotto «le trattative» svoltesi per la
partecipazione al tour nel deserto. Sarebbe infatti emerso che fossero
condotte da personale che agiva, in ogni momento, in nome e per
conto del tour operator  rappresentanza diretta
Le argomentazioni
La società
Pianeta Terra
S.r.l.
Propone ricorso in
Cassazione contro
Sentenza
corte
d’appello
1. Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c
Art. 112 cpc (codice procedura civile): il principio dell’apparenza del diritto può
essere invocato con riguardo alla rappresentanza quando:
- Buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante.
- Comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la
convinzione che il potere di rappresentanza sia stato conferito al rappresentante
apparente.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c.
Inizialmente la Corte Territoriale afferma che non ci può essere
certezza sulla totale responsabilità del tour operator.
In un secondo momento invece riconosce la risarcibilità sotto il
profilo del danno immateriale, in ogni caso di violazione di interessi
protetti da normativa costituzionale o comunque primaria
Tale pronuncia, secondo la società Pianeta Terra, costituisce errata
applicazione delle norme di riferimento (art. 2059 c.c.).
Le conclusioni in
Cassazione (segue)
1. I giudici di merito hanno accertato che tutte le trattative concernenti la
partecipazione all’escursione erano state svolte da personale che si presentava e
operava in nome e per conto della Pianeta Terra S.r.l  la signora sapeva che i
potenziali danni doveva richiederli al tour operator e non al vettore che l’ha
accompagnata nel deserto (vedi violazione art. 112 cpc)
2. Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 26972 del 2008): il danno non
patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla
legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato
dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia
quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (vedi violazione
art. 2059 c.c.)
Le conclusioni in
Cassazione
2. Inoltre, secondo la Cassazione il danno non patrimoniale di cui all’art.
2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva anche di ogni
ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla
persona, costituzionalmente garantito.
• In definitiva, nel nostro sistema il
cosiddetto «danno da vacanza
rovinata» viene ormai ricompreso
nell’ipotesi di danno non patrimoniale
ulteriore rispetto a quello morale.
Ai fini della risarcibilità sono previsti però due
presupposti:
1. Verificabilità della lesione di un interesse
costituzionalmente qualificato
2. Gravità dell’offesa
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