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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 108
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“VENDITA A DOMICILIO”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Vendita a Domicilio
VENDITA A DOMICILIO
Definizione
La Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali (L. 17 agosto 2005,
n. 173) definisce:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del
consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di
studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente
o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita
diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
Le disposizioni della legge17 agosto 2005, n. 173, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla
offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
Requisiti
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del
possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto
di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza
necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o
in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da
tale attività, non superiore a 5.000 euro
5. Le vendite a domicilio devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni arrecati ai consumatori.
6. I prodotti devono essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, devono essere sostituiti o deve
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essere rimborsato il prezzo pagato.
Requisiti Morali
Non possono esercitare l’attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da
altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra
persona preposta all’attività commerciale”.
Requisiti professionali
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al
settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
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a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali
imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione
o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono
essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività
commerciale.
L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e
non ai requisiti professionali.
Adempimenti per l’esercizio dell’attività
La vendita a domicilio e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o
la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività e il
settore merceologico in cui l’impresa intende operare.
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Iter Burocratico
Comunicazione Unica (ComUnica)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato
Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita
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La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale
provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo sportello SUAP del Comune interessato.
Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale
modalità cartacea.
Inoltre come stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, tutte le attività industriali, artigianali e commerciali
riguardanti gli alimenti hanno l'obbligo di predisporre un programma di autocontrollo HACCP al fine di garantire la
sicurezza igienica degli alimenti.
Il piano HACCP è un documento scritto che viene effettuato attraverso i seguenti principi:
a) analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici individuati, cioè ai punti che possono nuocere alla sicurezza
dei prodotti;
d) individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico e, in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia di attività, dell'analisi dei rischi, dei punti
critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
Divieti
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario
dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o
promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di
Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in
cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
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Riferimenti Normativi Nazionali
· D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 19 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59
· L. 17 agosto 2005, n. 173 - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali
- D. Lgs 6 agosto 2012 n.147
Codice attività ATECO
47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita
(porta a porta).
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