L’INNOVAZIONE PER
NUTRIRE IL PIANETA
Aspetti della Tutela Civile e Penale
nel settore alimentare
Avv. Raimondo GALLI
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
INNOVAZIONE (Biologia e diritto)
Aumentare le risorse del pianeta ?
+
=
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Tutela civile
- Brevetti
- Privative per varietà vegetali
- CPI - CBE
- Conv. UPOV (1-2-3)
- REG CE 2100/94
- OGM
Tutela Penale
- Codice Penale
- Legislazione speciale
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
Tutela civile : brevetto per invenzione
… Sono Brevettabili, ..non……
Art. 81 quater CPI (2010) (…Dir 1998/44 ..)
Sono brevettabili …………:
a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un
procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato
materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento
tecnico relativo a materiale biologico;
e) un'invenzione riguardante piante ….ovvero un insieme vegetale,
caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero
genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico,
all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non
siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente
biologici
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Tutela civile : brevetto per invenzione
… Sono Brevettabili, ..non……
Art. 81-ter CPI 1…. si intende per:
a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche,
autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico
(NDR. Rip. i.e. tramite replicazione di DNA ricombinante. Il DNA è un
acido nucleico che contiene le info genetiche di quasi tutti gli organismi)
b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si
utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su
materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali é
essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni
naturali quali l'incrocio o la selezione.
3. La nozione di varietà vegetale é definita dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
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… Non, …sono Brevettabili ……
(art. 53 CBE)
Art. 45 CPI . 4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
b) le varietà vegetali ….ed i procedimenti essenzialmente biologici
di produzione … di vegetali, comprese le nuove varietà vegetali
rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella
modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta
modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti
microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi
procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o
composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati .
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…..Non,.. sono brevettabili…..
Art. 81 quater CPI Brevettabilità (2010)
Ottenimento di una determinata caratteristica, es resistenza a parassiti
UEB – casi controversi (contrarietà all’ art 53/B CBE.. Per Uso di
Procedimenti Essenzialmente biologici)
Brevettazione di procedimenti di incrocio e selezione
- per ottenere Broccoli con H. proprieta anticancerogene
- Pomodori a ridotto contenuto di acqua
(brevettabile se l’incrocio o la selezione include un passaggio tecnico che
modifica il genoma (incrocio coadiuvato da marcatori genetici) tale
product by process essendo brevettabile secondo la 2^ rec Dec. BOA
EPO) dopo 1 decisione di rigetto , eliminazione Riv di metodo a favore di
product by Process)
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CPI Sezione VIII Nuove varietà vegetali
Art. 100 CPI. Oggetto del diritto
MELA PINK LADY
Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale
un insieme vegetale di un taxon botanico (ndr. Biol.) del grado più basso
conosciuto che può essere :
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa
combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno
dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'entità per idoneità a essere riprodotto in modo conforme .
> Una varietà vegetale è quindi la minore delle unità del mondo vegetale (Tipo,
Classe, famiglia, Genere, Specie, Sottospecie , Varietà) e può essere definita un
piccolo raggruppamento in cui le piante che ne fanno parte sono tutte uguali tra
loro e diverse da tutte le altre (come per le Razze nel regno animale)
Art 2.2 cpi Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, ... le nuove varietà
vegetali. (brevetto sui generis, Privativa)
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Cumulo di protezione, sovrapposizioni, differenze
Brevetto :
- Espressione di un determinato gene (reg. codificanti)
- Applicabile a più varietà vegetali (trasversale)
- Procedimento non essenzialmente biologico (ing. genetica)
Varietà vegetale
- Intero genoma (e/o genotipo) (regioni codificanti e non)
- Applicabile a singole varietà vegetali
- Procedimento biologico o ing. genetica
Licenze obbligatorie fungono da cerniera tra i due sistemi
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Cumulo di protezione, sovrapposizioni, differenze
Con la ingegneria genetica è stato possibile ottenere
Cellule vegetali modificate da inserirsi in diverse varietà vegetali
conferendo a ciascuna una determinata caratteristica
Brevettabilita di piante caratterizzate da un determinato gene che puo
essere utilizzato in piu varierà vegetali determinando in ciascuna di esse
particolari caratteristiche
Brevettabili i trovati vegetali non di una specifica varietà vegetale, ma che
possono essere usati con riferimento a piu varietà vegetali.
Ammissibile la brevettazione di invenzioni aventi ad oggetto materiale
biologico vegetale appartenente a un raggruppamento tassonomico più
ampio rispetto alla varietà vegetale
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Privativa Comunitaria per Novità Vegetale
Convenzione UPOV 3 (ultima revisione 1991, recepita con L 455/1998) (1^
versione del 1961 nasce anche a seguito di Congresso Aippi 1952)
Organizzazione intergovernativa (71 Paesi Membri) sede a Ginevra in
cooperazione con l’OMPI.
L’ UE è parte della Conv Upov 3
Stabilisce i principi e modalità per la conduzione degli esami delle varietà
vegetali
Priorità - È possibile rivendicare la priorità di una prima domanda di
protezione per la stessa varietà precedentemente presentata in uno stato
membro della Convenzione UPOV entro 12 mesi dalla data del precedente
deposito. Una prima domanda di privativa italiana per varietà vegetale può
costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di
domande in altri paesi della Convenzione UPOV per la stessa varietà.
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Regolamento CE 2100 /94 e successive revisioni
(Reg CE 2506/95; Reg CE 807/2003; Reg CE 1650/2003;
Reg CE 873/2004; Reg CE 15/2008)
La protezione comunitaria è stata introdotta col Reg 2100/94
È ispirato ampiamente alla convenzione UPOV
Il costitutore ottiene una privativa unica valida su tutto il territorio della
Comunità
La protezione dura 25 anni e 30 anni (dalla concessione) per le specie
arboree e viticole e la patata.
La applicazione del regolamento è di competenza dell’Ufficio
Comunitario delle Varietà Vegetali (UCVV) con sede a Angers (Francia)
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Requisiti : Il diritto di costitutore e' conferito quando la varieta' e'
nuova, distinta, omogenea e stabile.
Art. 103. CPI Novità (periodo di grazia allargato) 1. La varietà si reputa
nuova quando …il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o
un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto:
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della
domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da
oltre sei anni.
Art. 104. – Distinzione 1. La varietà si reputa distinta quando si
contraddistingue nettamente da ogni altra varietà (parallelo con attivita
inventiva- diversità dal carattere conferito dal genotipo e non rispetto al
genotipo di per se, ex art 100)
Art. 105. Omogeneità 1. La varietà si reputa omogenea quando e'
sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della
protezione, con riserva della variazione prevedibile
Art. 106. Stabilità 1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti
e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle
successive riproduzioni o moltiplicazioni
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Art. 107 CPI. Contenuto del diritto del costitutore
1. E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti
compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione
della varietà protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma
1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e
parti di piante
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa
non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata;
b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta
conformemente al requisito della distinzione;
c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà
protetta.
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Art. 5.3. CPI esaurimento
Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà
protetta, non si estendono agli atti riguardanti:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,
quale che ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse
quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o
commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso
nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti
di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione
della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della
varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non
protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui
appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al
consumo finale
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Art. 114 CPI . Denominazione della varietà
1. La varietà deve essere designata
con una denominazione destinata ad essere la sua designazione
generica.
4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno
degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varieta'
vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.
6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative
variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti
all'UPOV.
8. E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio
d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purche' la
denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.
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Durata della protezione
Art. 109 CPI
Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura
venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli
alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua
concessione.
(si tiene conto della durata del procedimento di ottenimento)
REG CE 2100 / 94 art 19
La Privativa comunitaria dura 25 anni, ovvero 30 per le varietà di
vite e di specie arboree. Detti periodi sono prolungabili sino a 5 anni
per specie specifiche previa decisione del Consiglio.
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Art. 108 CPI. Limitazioni del diritto del costitutore
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito
privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo
sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà
2. chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della
certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di
privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva
comunicazione al titolare del diritto.
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Eccezione alla privativa
Privilegio dell’agricoltore
- Reimpiego in azienda del seme di varietà tutelate
previo pagamento di royalties (Conv. UPOV)
- REG CE 2100/94 stabilisce deroghe e limiti a seconda delle specie e
delle dimensioni del raccolto e per i piccoli contadini
- Art. 170 bis comma 5.CPI In materia di invenzioni biotecnologiche
l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la
moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato
di origine vegetale, avviene nel rispetto dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
- Art. 14 REG CE 2100/94 ; agricoltore deve dare idonea informativa al
costitutore per esercitare il privilegio
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Art. 115 Licenze obbligatorie per le novità vegetali
Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non
esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico o per mancata
attuazione
Art. 81-octies. Licenza obbligatoria per i brevetti
1. L’ UIBM rilascia una licenza obbligatoria anche a favore:
a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione
protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo
sfruttamento di una varietà vegetale;
b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica
per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
23. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del
brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto,
reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di
accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi
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GLI OGM
+
=
Per OGM si intendono solo gli organismi in cui parte del genoma sia
stato modificato tramite tecniche di ingegneria genetica e non tramite
processi naturali spontanei)
REG 1829/2003 CE art. 2 :
«OGM» significa organismo geneticamente modificato quale definito
all'articolo2, punto 2a, della direttiva 2001/18/CE,
ad esclusione degli organismi ottenuti attraverso le tecniche di
modificazione genetica elencate nell'allegato I B della direttiva
2001/18/CE
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GLI OGM (Dir 2001/18, art. 2.2, e all 1a e 1b)
Parte 1. Le tecniche di modificazione genetica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera
a), comprendono tra l'altro:
1) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove
combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, ….o qualsiasi altro
vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un
organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non
compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua;
2) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale
ereditabile preparato al suo esterno,tra cui la microiniezione, ..e il microincapsulamento;
3) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la
costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico
ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali.
PARTE 2 Tecniche che non si ritiene producano modificazioni genetiche, di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), a condizione che non comportino l'impiego di
molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati prodotti
con tecniche o metodi diversi da quelli esclusi dall'allegato I B:
1) fecondazione in vitro; 2) processi naturali, quali la coniugazione, la trasduzione e la
trasformazione; 3) induzione della poliploidia.
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GLI OGM
TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 (a cui non si applica la DIR
2001/18
Le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione
degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a
condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico
ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli
prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui
di seguito, sono:
1. la mutagenesi;
2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di
organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di
riproduzione tradizionali.
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GLI OGM
Per OGM si intendono solo gli organismi in cui parte del genoma sia stato
modificato tramite tecniche di ingegneria genetica e non tramite processi naturali
spontanei.
Inserimento o eliminazione di geni
Il primo OGM è del 1973 con clonazione di un gene di rana.
Si sono poi sviluppati due OGM, nel 1977 la somatostatina e nel 1978 la insulina.
Nel 1983 sono sviluppati gli ice-minus per proteggere le piante dal gelo in quanto
inibiscono una proteina che facilita la formazione di cristalli di ghiaccio.
Si sono poi sviluppati molti OGM nel settore dei farmaci, di enzimi che riducono
l’inquinamento, piante ed animali resistenti alle malattie, e con migliori
performance produttive.
Dai semi di piante di girasole modificate geneticamente nasce
una bio-insulina per il trattamento del diabete
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La distribuzione nel mondo
Nel mondo, nel 2008, sono stati coltivati oltre 125 milioni di ettari di piante
geneticamente modificate, oltre la metà delle quali si trovano negli Stati Uniti
(51%) mentre ben l'87% di esse è nel continente americano.
Il 99% delle coltivazioni, è concentrata in pochi paesi: Stati Uniti, Canada,
Sud America (Argentina, Brasile e Paraguay), India, Cina, e Sud Africa.
In alcune nazioni europee come Francia, Spagna, Portogallo, Polonia,
Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca e Romania è permesso coltivare
piante transgeniche, mentre in altre (Austria e Grecia) è vietato.
Ancora diversa è la situazione in Italia, Regno Unito, Danimarca, Svezia,
Finlandia, Ungheria e Slovenia, dove la legge proibisce la coltivazione di
piante OGM ma non la loro importazione.
L'Ucraina è il maggiore produttore di grano in Europa e, dal 2013, non è più
un Paese OGM-free.
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Normativa sugli OGM
In molti Paesi esiste una normativo sul settore OGM, per garantire la biosicurezza, in
rispetto della sicurezza ambientale, della salute umana e di quella animale. I principi
legislativi a livello Int. in tema di biosicurezza sono contenuti nel Protocollo di Cartagena.
Negli Stati Uniti, la legge HR 933, firmata nel 2013 dal presidente Obama, proibisce ai
giudici federali degli Stati Uniti di introdurre un qualsiasi divieto di vendita per OGM.
In Europa la normativa sugli OGM, basato sul principio di precauzione, è costituito :
Direttiva 2001/18/CE che, sostituendo la 90/220/CEE, riscrive le regole base per
l'autorizzazione al rilascio nell'ambiente di un nuovo OGM;
Regolamenti 1829 e 1830/2003/CE, che regolano l'autorizzazione
l'etichettatura/tracciabilità degli alimenti e dei mangimi costituiti o derivati da OGM;
Raccomandazione 556/2003, che indica le linee guida sulla coesistenza tra colture OGM
e convenzionali, cui le norme nazionali e regionali dovrebbero allinearsi.
Direttiva 412/2015 che introduce OPT OUT
Proposta REG UE aprile 2015 (bocciato nel sett 2015)
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
Normativa sugli OGM
L'Italia ha recepito la direttiva 2001/18/CE attraverso il decreto legislativo
224/2003.
Nel luglio 2013 è stata annunciata la firma di un decreto che proibisce uno
dei più diffusi O.G.M.: il mais Monsanto 810. Il decreto, prima della nuova
direttiva Ue sugli Ogm che rimanda agli Stati membri il diritto di limitare o
vietare le coltivazioni di Ogm, aveva prorogato per 18 mesi il divieto del 12
luglio 2013.
Il 6 febbraio 2015, Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un agricoltore
friulano che chiedeva il permesso di utilizzare questo tipo di sementi.
La sentenza ribadisce che in Italia resta un Paese OGM-free in cui sarebbe
vietato l'impiego di qualsiasi tipo di OGM.
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Autorizzazione e etichettatura degli alimenti e dei mangimi derivati da
OGM
I due regolamenti del 2003 dall'Unione europea riguardano alimenti e mangimi OGM.
Il primo, il Reg. 1829/2003, definisce la procedura comunitaria per l'autorizzazione di
piante geneticamente modificate destinate all'uso in alimentazione umana o animale.
Chi ha sviluppato un certo organismo presenta domanda di autorizzazione alla
Commissione Europea e produce un dossier che riporti le informazioni scientifiche che
permettano di valutarne la sicurezza per la salute umana, animale e dell'ambiente.
La valutazione è effettuata dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che
fornisce il suo parere scientifico alla Commissione. È compito della Commissione di
proporre, sulla base dell'opinione dell'EFSA, se garantire o rifiutare l'autorizzazione.
La proposta di autorizzazione viene votata da un comitato ove tutti gli Stati Membri sono
rappresentati da propri esperti
Se non si raggiunge un consenso nel comitato, la decisione è rimandata al Consiglio dei
ministri, dove deve essere sostenuta dalla maggioranza qualificata. Se non si raggiunga
la maggioranza in Consiglio, l'onere della decisione ritorna alla Commissione.
Dall'entrata in vigore del regolamento, cinque varietà di mais e due di colza OGM sono
state autorizzate per la produzione di alimenti e/o mangimi. In tutti questi casi la
maggioranza non è stata raggiunta né nel comitato di esperti né nel Consiglio, e quindi
l'autorizzazione è stata data dalla Commissione, sulla base del parere positivo espresso
dall'EFSA.
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Autorizzazione e etichettatura degli alimenti e dei mangimi derivati
da OGM
Il secondo regolamento, 1830/2003, completa il primo dettando le norme per
l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM e introduce l'obbligo di etichettare come
“prodotto da OGM” anche gli alimenti nei quali non è possibile reperire materiale
genetico, come gli oli. Viene ammesso dal regolamento un limite dello 0.9% per la
presenza accidentale di OGM (purché autorizzati) in alimenti non OGM.
Completa il quadro normativo la Direttiva 2001/18/EC (ora rivista nel 2015) sul
rilascio deliberato di organismi geneticamente modificati nell'ambiente, che ha
sostituito la precedente Direttiva del 1990.
Punto cardine delle norme europee è la grande attenzione rivolta alla valutazione di
tutti i rischi potenziali, basata sul principio di precauzione, e il fatto che tutte le
autorizzazioni sono garantite per un limitato periodo di tempo durante il quale deve
essere effettuato un accurato monitoraggio degli effetti ambientali e sanitari. In
questo modo, anche qualora dovessero presentarsi effetti negativi inaspettati al
momento della prima valutazione scientifica, vi si può porre riparo tramite una
revoca dell'autorizzazione o il mancato rinnovo.
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La situazione normativa in Italia
L’Italia, Stato membro dell’Unione europea, ha l’obbligo di recepire le Direttive comunitarie e di
ottemperare i Regolamenti. Quindi non è possibile limitare l’importazione di prodotti OGM
autorizzati a livello europeo né vietarne la coltivazione se non per motivazioni scientificamente
supportate. La penetrazione delle colture geneticamente modificate in Italia è stata comunque
contrastata dai ministri per le politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio (nel 2000-2001, Gov.
Amato II) e Alemanno (dal 2001 al 2006, Gov. Berlusconi).
Il primo tentativo di bloccare l'ingresso di prodotti OGM in Italia risale al 2000 con un decreto del
Governo Amato che bloccava l'uso di prodotti alimentari derivati da 4 mais OGM, autorizzati a
livello europeo in accordo col Regolamento 258/97 basato sul principio di "sostanziale
equivalenza". Nonostante un parere dell'Istituto Superiore di Sanità non avesse evidenziato
alcun rischio per la salute umana derivante dal consumo di tali prodotti, il decreto invocava la
clausola di salvaguardia, prevista dal Regolamento 258/97, motivato dalla mancanza di una
seria analisi dell'impatto ambientale (sebbene si trattasse di prodotti alimentari e non di
materiale vivente, quindi non ponessero il rischio di riproduzione incontrollata nell'ambiente)
e sul fatto che fu rilevata la presenza di tracce della proteina transgenica (tra le 0,04 e le 30 parti
per milione). Nel 2004 una sentenza del TAR del Lazio ha annullato tale decreto in quanto non
era stata prodotta alcuna prova di pericolosità collegata a tale presenza e pertanto non
esisteva alcun motivo per considerare pericolosi tali prodotti.
Nel 2001 segui da parte di Pecoraro Scanio, un provvedimento di stop a tutte le sperimentazioni
in campo agrobiotecnologico, sebbene precedentemente approvate a norma di legge. Nel
2002 il neoministro Alemanno, dispose la sospensione delle sperimentazioni in corso presso gli
istituti che dipendevano dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
La presenza accidentale e il recepimento della 2001/18/CE
Tema molto delicato è quello della presenza accidentale di OGM nelle sementi convenzionali.
L'Italia ha adottato una politica di tolleranza zero, nonostante in Europa fosse accettata una soglia di
tolleranza dello 0,5% (1 seme su 200). Nel 2003 la Regione Piemonte ha ordinato la distruzione di
381 ettari di mais in cui era stata rilevata una contaminazione di OGM compresa tra lo 0,1 e lo
0,02% (ovvero tra 1 seme su 1000 ed 1 seme su 5000, Tale decisione non fu seguita dalle altre Regioni
L'Italia nel 2003 si è dotata di una soglia tecnica dello 0,04999%, molto più bassa di quella europea
Nel 2003 l'Italia ha recepito la Direttiva 2001/18/CE sull'emissione nell'ambiente di OGM.
In aggiunta alle norme e le valutazioni richieste per ottenere il via libera alla sperimentazione, già
previste negli allegati alla Direttiva europea, il testo adottato dal governo italiano prevede anche la
valutazione preventiva di:
abbandono o sostituzione di colture divenute, in seguito all'impatto dell’OGM, non più adatte o
economicamente non più convenienti, con particolare riguardo alle varietà locali; danni all'immagine
dei prodotti locali e/o della zona di emissione e costi da sostenere per difenderla; cambiamento dei
percorsi commerciali per i prodotti provenienti dalla zona di emissione dovuti a impossibilità di accesso
alla vendita OGM FREE (grande distribuzione, alimenti per lattanti e bambini) o ad altre tipologie
commerciali; modificazioni del paesaggio con impatto negativo sull'attività agrituristica; abbandono
e/o marginalizzazione della zona di emissione in seguito alla compromissione di forme di agricoltura
praticate nella zona divenute meno redditizie in seguito all'impatto dell’OGM.
Studio Galli – Avvocati
22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
La coesistenza tra coltivazioni convenzionali, biologiche e OGM
Nel 2003 il Ministro dell'Agricoltura cercò di affrontare anche il tema della coesistenza tra
coltivazioni convenzionali, biologiche e OGM
Venne approvato il DL n.279/2004 (divenuto poi Legge n.5/2005): prevedeva la parità tra i
diversi tipi di agricoltura, demandando alle regioni e alle province autonome l'approvazione
di un "piano di coesistenza", al fine prevenire la commistione fra colture transgeniche e non.
A seguito di un ricorso da parte della Regione Marche, il decreto è stato dichiarato
parzialmente incostituzionale in quanto il tema della coesistenza delle colture è di
competenza delle Regioni.
In futuro le norme di coesistenza potrebbero variare significativamente da regione a
regione: infatti, nonostante nessuna regione possa vietare la coltivazione di OGM poiché
contravverrebbe alla normativa Europea, l'imposizione di norme di coesistenza più o meno
rigide potrebbe rendere difficile l'instaurarsi di colture transgeniche sul territorio. Al
momento 13 regioni hanno comunque predisposto delle norme che di fatto impediscono la
coltivazione di OGM sul loro territorio.
Anche se attualmente non ci sono colture OGM in Italia (se non a livello sperimentale), non
significa che sia un Paese “OGM free”. Infatti la gran parte dei mangimi utilizzati negli
allevamenti italiani (esclusi gli allevamenti biologici) è prodotta a partire da soia e mais
geneticamente modificati importati da Stati Uniti, Canada e America Latina. L'Italia infatti
produce solo l'8% della soia di cui necessita.
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
OGM OPT OUT – La moratoria dei 18 mesi e la Dir 412/2015
Decreto 1/2015, proroga per altri 18 mesi il divieto di coltivazione di mais OGM Mon810
L'atto anticipava la nuova direttiva 412/2015 che sancisce il diritto degli Stati membri della Ue di
proibire la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale anche se già
approvati in sede UE (dovendo però giustificare la compatibilità dell’OPT OUT con la legislazione UE sul
mercato interno e con gli accordi OMC).
Le nuove norme permettebbero inoltre ai paesi Ue di adottare misure ulteriori per evitare la presenza
accidentale di ogm nelle colture tradizionali e biologiche oltre che nei prodotti alimentari e nei mangimi.
Gli stati membri potranno infatti intervenire direttamente sull'etichettatura e potranno abbassare la
soglia limite attualmente consentita (lo 0,9%) per la presenza di elementi transgenici finiti
accidentalmente in un prodotto definito "libero da OGM".
Proposta Reg UE del 4/2015 per OPT OUT anche per OGM già approvati, bocciata a Settembre 2015
La decisione del divieto di coltivare OGM ha la ratio di sostenere il made in Italy alimentare
Coldiretti precisa che nei 28 paesi UE, nel 2013 solo 5 hanno coltivato OGM (Spagna, Portogallo,
Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania), con appena 148 mila ettari di mais transgenico MON810
piantati per la quasi totalità in Spagna.
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
Tutela Penale - Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Art. 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari - Chiunque avvelena acque o
sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è
punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Art. 440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari - Chiunque, corrompe o
adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite
per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a
dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica,
sostanze alimentari destinate al commercio.
Art. 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.- Chiunque, senza essere
concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in
commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri
avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica,
soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
Art. 444 Commercio di sostanze alimentari nocive - Chiunque detiene per il commercio, pone
in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non
contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota a chile acquista o le riceve.
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di
un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per
origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o
pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Art. 516 c.p.Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine
sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a euro 1.032.
Art. 517 c.p. e 517 bis c.p. – Circostanza aggravante Le pene stabilite dagli
Artt. 515, 516, 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto
alimenti o bevande (…)
Art. 517 quater c.p. Contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Art. 473 Cp
Reati di contraffazione
Art. 517 Ter CP
Art. 474 CP
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
Art. 5 L 30 aprile 1962 n. 283 Disciplina igienica della produzione e vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande
È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere
per vendere o somministrare o comunque distribuire per il consumo sostanze
alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di
qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal
regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive,
ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti
a mascherare un preesistente stato di alterazione;
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con
decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle
piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il
Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto,
autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali
scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo
trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra
l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni
del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda da € 309 a € 30.987.Per la violazione delle disposizioni di cui
alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un
anno o dell'ammenda da € 2.582 a € 46.481.
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
Riforma dei Reati in materia agroalimentare
DM 20.4.2015 e DM 30.4.2015
E’ stata istituita una commissione di studio per la riforma dei reati in
materia alimentare il 30.4.2015
L’ obbiettivo è uniformare la normativa penale, anticipare la soglia di
punibilita alla soglia del rischio in funzione preventiva, e con
riferimento alle organizzazioni complesse.
Allo studio la graduazione delle sanzioni, da quelle amministrative, a
quelle contravvenzionali, ai veri reati, con possibilita del
procedimento di oblazione nei casi minori.
Differenziazione per i casi degli atti preparatori, e del commercio all’
ingrosso ed al dettaglio.
Ampio ricorso alla L. 231 / 2001
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
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« Così la neve al sol si disigilla,
così al vento ne le foglie levi
si perdea la sentenza di Sibilla. »
(Dante, Paradiso XXXIII, 64-66)
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22 settembre 2015 – L’innovazione per nutrire il pianeta – Milano
GRAZIE
S t u d i o G a l l i – Av v o c a t i
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Te l : 0 0 3 9 - 0 2 - 7 0 1 0 6 3 9 0
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