UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations NORMATIVA DI RIFERIMENTO e OBIETTIVI Nel mese di maggio 2010, sulla base degli articoli 7 bis (4) e 50 (1 e 1 bis) del proprio statuto, l’UEFA ha approvato le regole e i criteri di monitoraggio che regolano il cosiddetto Fair Play finanziario: tale provvedimento ha lo scopo di: migliorare la capacità economica e finanziaria dei club, aumentando la loro trasparenza e credibilità; tutelare i creditori, garantendoli nei confronti dei club che dovranno risolvere i loro debiti con i giocatori, autorità fiscali e sociali e altri club puntualmente; introdurre maggiore disciplina e razionalità nelle finanze club di calcio; incoraggiare le società ad operare sulla base delle entrate proprie; incoraggiare la spesa responsabile per il beneficio a lungo termine del calcio; contenere l’incidenza dei costi del personale e gli importi dei trasferimenti; proteggere la redditività a lungo termine e la sostenibilità del calcio europeo. 2 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu NORMATIVA DI RIFERIMENTO e OBIETTIVI L’artt. 62-63 del “Financial Fair Play” individua i seguenti indicatori atti a ottenere la licenza UEFA: Going concern: tale postulato dovrà essere valutato sia dagli amministratori della società, da una società di revisione indipendente e, in taluni casi dovrà essere monitorato dal Club Financial Control Panel (organo indipendente UEFA) che potrà chiedere alle società reportistica specifica (Business Plan, Rapporti di break even e piani di cash flow); Patrimonio netto negativo: assenza di patrimonio netto negativo. Le società dovranno fornire opportune spiegazioni in merito al deterioramento del patrimonio in relazione all’incremento delle passività iscritte in bilancio comparativamente all’esercizio precedente e all’ultima situazione intermedia; Break even Result: requisito di pareggio per il periodo di riferimento (e orientato ad un orizzonte pluriennale) attraverso la determinazione dei ricavi e costi rilevanti (trattasi dei cosiddetti “ricavi e costi rettificati”), delle perdite ammesse, degli apporti di capitale, delle spese per costruzione di nuovi stadi e impianti; 3 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu NORMATIVA DI RIFERIMENTO e OBIETTIVI Debiti scaduti: le società per il periodo di competenza dovranno dimostrare di non avere iscritti a bilancio debiti scaduti verso altri club in virtù di operazioni di trasferimento dei calciatori, debiti scaduti verso dipendenti e erario per versamento di ritenute e contributi; Costi del personale: tali costi dovranno essere contenuti con l’obiettivo di raggiungere il break even e limitati attraverso il rispetto di un rapporto tra costi del personale tesserato e ricavi pari al 70% mentre saranno incentivati gli investimenti nei tesserati per le squadre giovanili escludendo i lori stipendi dal calcolo del break even . 4 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO – ART. 59 Il financial fair play entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2013/2014 ma ciò comporterà un diverso approccio strategico da parte dei club che avrà effetti anche nelle stagioni precedenti. In particolare già nella stagione 2010/2011 i club dovranno effettuare un’analisi strategica interna e di scenario in termini di sostenibilità e creazione di valore al fine di pianificare il conseguimento futuro del break even e limitare gli apporti di capitale da parte degli azionisti dotandosi di strumenti idonei a consentire il rispetto dei parametri e quantificare gli impatti della nuova normativa; Già a partire dalle stagioni 2011/2012 e 2012/2013 i termini saranno vincolati al rispetto della normativa per ciò che concerne: Continuità aziendale; Equilibrio costi / ricavi; Azzeramento dei debiti verso terzi contratti nella stagione di riferimento; Entrata in vigore ufficiale nella stagione 2013/2014 con l’applicazione eventuale di sanzioni in termini di rilascio delle licenze UEFA o amministrative. Il periodo di verifica quindi si estenderà a tre esercizi (per il la prima applicazione si riferisce quindi alle stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014). Si determinerà anche il cosiddetto “break even aggregato” corrispondente alla somma dei risunti di esercizio rettificati ottenuti nel periodo di verifica. 5 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu BREAK EVEN – ART. 58 RICAVI E COSTI RILEVANTI L’ art. 58 definisce i ricavi e le spese che ogni club dovrà considerare ai fini del calcolo del break even. RICAVI RILEVANTI: Ricavi da biglietteria; Proventi da diritti televisivi; Proventi da sponsorizzazioni; Proventi da pubblicità; Ricavi da attività commerciali; Altri ricavi operativi; Ricavi/profitti dalla cessione di tesserati (nel caso la cessione avvenga per cassa); Plusvalenze da alienazione cespiti; Proventi finanziari. Tali ricavi però dovranno essere rettificati delle seguenti voci: Parte eccedente il fair value dei ricavi derivanti da operazioni con parti correlate; Ricavi non derivanti direttamente dall’attività calcistica; Ricavi non monetari. 6 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu BREAK EVEN – ART. 58 RICAVI E COSTI RILEVANTI COSTI RILEVANTI: Costi dell’attività sportiva e costi amministrativi; Costi del personale; Ammortamento dei diritti pluriennali dei tesserati; Costi di acquisizione dei tesserati; Oneri da cessione di tesserati; Oneri finanziari; Dividendi; Costi per operazioni con parti correlate; Spese non derivanti direttamente dall’attività calcistica Tali costi però dovranno essere rettificati delle seguenti voci: Costi per infrastrutture; Costi sostenuti per il settore giovanile; Costi riconducibili ad attività sociali; Ammortamento/svalutazione altre attività materiali e immateriali; Costi non monetari. 7 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu BREAK EVEN – ART. 61 DEVIAZIONE ACCETTABILE L’art. 61 introduce la nozione di “deviazione accettabile” o di “perdite ammesse”. I club hanno la possibilità di derogare ai principi esposti nel rispetto dei seguenti limiti: Per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 il limite massimo consentito si attesta ad Euro 45 milioni; Per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 il tale limite scende ad Euro 30 milioni. Si precisa che tali deviazioni sono consentite solo se le perdite sono coperte mediante apporto di capitale da parte degli azionisti. In caso contrario la deviazione accettabile consentita, per ogni stagione sopra indicata, scende ad Euro 5 milioni. 8 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu BREAK EVEN – ART. 61 DEVIAZIONE ACCETTABILE L’art. 61 introduce la nozione di “deviazione accettabile” o di “perdite ammesse”. I club hanno la possibilità di derogare ai principi esposti nel rispetto dei seguenti limiti: Per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 il limite massimo consentito si attesta ad Euro 45 milioni; Per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 il tale limite scende ad Euro 30 milioni. Si precisa che tali deviazioni sono consentite solo se le perdite sono coperte mediante apporto di capitale da parte degli azionisti. In caso contrario la deviazione accettabile consentita, per ogni stagione sopra indicata, scende ad Euro 5 milioni. 9 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu