S.p.A.: costituzione
1. Costituzione
- stipulazione dell'atto costitutivo
- deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio delle imprese
- Iscrizione della società presso l'ufficio del registro delle
imprese
simultanea: partecipano tutti i soci
Costituzione
per pubblica sottoscrizione: poco diffusa
S.p.A.: costituzione
Atto costitutivo:
- Contratto tra più parti (nel caso di pluralità di soci)
- Atto unilaterale (socio unico – possibilità introdotta dalla
Riforma del 2004)
Se la società diventa insolvente il socio unico risponde
personalmente e illimitatamente dei debiti sociali quando
non abbia versato per intero i propri conferimenti oppure
non abbia reso di pubblico dominio il fatto che si trattava di
una s.p.a. unipersonale
S.p.A.: costituzione
Forma:
- Atto pubblico
Sostanza:
- Generalità dei soci (o denominazione e sede nel caso di
società) e il numero di azioni assegnate a ciascuno
- Denominazione e il comune dove ha sede la società
- Attività che costituisce l'oggetto sociale
- Ammontare del capitale sottoscritto e versato – capitale
minimo non inferiore a 120.000 euro
- Numero ed eventuale valore nominale e le caratteristiche
delle azioni che rappresentano il capitale sociale
- Valore dei crediti e dei beni conferiti in natura
S.p.A.: costituzione
- Criteri di ripartizione degli utili
- Sistema di amministrazione adottato
- Numero e nome dei componenti del collegio sindacale (per
le s.p.a. è obbligatorio)
- Ammontare delle spese di costituzione della società: spese
notarili e di iscrizione, tasse ecc.
- Durata della società: può essere anche a tempo
indeterminato ma occorre indicare il periodo di tempo
decorso il quale il socio potrà liberamente recedere
S.p.A.: statuto
Riguarda l'ordinamento interno  le regole del
funzionamento alle quale i soci e gli organi sociali devono
attenersi.
Parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere ad esso
allegato.
Se c'è contrasto tra atto costitutivo e statuto prevale
statuto
Patti parasociali accordi ulteriori e paralleli fra i soci aventi
a oggetto i diritti che derivano dal loro rapporto sociale e non
contenuti nell'atto costitutivo né nello statuto
S.p.A.: deposito atto costitutivo
Presso il registro delle imprese entro 20 giorni dalla
sottoscrizione.
Contestuale iscrizione della nuova società.
Notaio deve controllare che siano rispettate le condizioni
richieste dalla legge per la costituzione della società:
- Capitale sociale sottoscritto per intero
- Rispettati obblighi per il conferimento in denaro o in
natura: almeno il 25% del capitale (se socio unico 100%)
- Ottenute autorizzazioni governative eventualmente
richieste da leggi speciali (Es. per banche e assicurazioni)
S.p.A.: iscrizione presso il
registro delle imprese
Solo con l'iscrizione la società acquista la personalità
giuridica.
Anche le successive modificazioni dell'atto costitutivo devono
essere (fatte con atto pubblico depositateiscritte)
Modificazioni sono decise dall'organo deliberativo, cioè
dall'assemblea degli azionistila modifica risulta dal verbale
dell'assemblea straordinaria.
S.p.A.: i vizi della costituzione
della s.p.a.
Art. 2332->la società iscritta è nulla se:
- Manca l'atto costitutivo o NON ha la forma dell'attto
pubblico
- È illecito l'oggetto sociale
- Non sono indicati:
1.
2.
3.
4.
Denominazione
Oggetto sociale
Tipo ed entità dei conferimenti
Ammontare del capitale sociale
S.p.A.: i vizi della costituzione
della s.p.a.
La nullità della società può essere fatta valere:
- Da chiunque ne abbia interesse
- D'ufficio dal giudice nel corso d un processo
- In qualsiasi momento, anche dopo molti anni: non vi è
termine di decadenza o prescrizione
Effetti nullità:
- Atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione
restano validi ed efficaci
- I soci restano obbligati a corrispondere i conferimenti fino
a quando tutti i creditori non sono stati pagati
- La società viene messa in liquidazione dalla stessa sentenza
che dichiara la nullità
S.p.A.: conferimenti
Capitale sociale = somma dei conferimenti apportati dai
singoli soci ( = garanzia per i creditori sociali e
strumento per lo svolgimento dell'attività economica)
Tipologie:
- Denaro
- Beni in natura (mobili o immobili)
- Crediti (responsabilità del conferente per
l'inadempimento del debitore ceduto con il
conferimento)
N.B. nelle Sp.A. NON possono essere oggetto di
conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.
S.p.A.: conferimenti
Il valore dei beni in natura o crediti deve essere
specificato nell'atto costitutivo.
Se il valore attribuito al bene conferito è superiore a
quello effettivo
=
grave pregiudizio ai creditori sociali
la legge (art. 2343 c.c.) impone di presentare una
relazione di stima giurata redatta da un esperto del
Tribunale e allegata all'atto costitutivo e controllata,
entro 6 mesi, dagli amministratori e dai sindaci.
S.p.A.: conferimenti
Se vi sono dubbi  revisione della stima
Se la stima risulta inferiore di oltre 1/5 a quello
nominale del conferimento, la società deve:
- Ridurre il capitale sociale in misura proporzionale alla
differenza di valore riscontrata
- Annullare le azioni scoperte (cioè le azioni che
coprono la differenza tra valore effettivo e valore
nominale)
S.p.A.: azioni
Frazione o quota ideale
del capitale sociale
Azione =
Attribuisce al possessore
qualità di socio e tutti i diritti che ne derivano
S.p.A.: azioni
Le azioni possono venire emesse:
- Con indicazione del valore nominale
Capitale sociale
Numero delle azioni emesse
Es.
C.S. = 200.000 €
Numero azioni = 100.000
200.000
Valore nominale =
100.000
=2€
S.p.A.: azioni
Le azioni possono venire emesse:
- Senza indicazione del valore nominale: la quota di
partecipazioni è dato dal numero delle azioni
complessivamente emesse, diviso il numero delle
azioni possedute dal singolo azionista.
Es.
C.S. 10.000 azioni
Possedute 1.000 azioni
1.000
Valore di ogni azione =
= 10%
10.000
S.p.A.: azioni
Nel primo caso il valore della partecipazione è espresso in un
valore monetario
Nel secondo caso da una percentuale
Ai fini della tutela del capitale sociale e dei diritti di
partecipazione dei singoli soci, ciò che conta non è il valore
nominale delle azioni, ma il numero delle azioni
complessivamente emesse e quindi la percentuale di capitale
sociale da ciascuna rappresentata.
S.p.A.: azioni
L'azione è un documento che incorpora una serie di
Economici (es. diritti al dividendo)
diritti
Partecipativi della vita della società
S.p.A.: azioni
Diritti delle azioni ordinarie
- Diritto agli utili: ogni azione attribuisce il diritto a
una parte proporzionale degli utili netti risultanti a
bilancio
- Diritto alla quota di liquidazione: quando la società
si scioglie e viene messa in liquidazione, il diritto al
dividendo si converte nel diritto alla quota di
liquidazione
- Diritto di voto: con cui il socio partecipa alle scelte di
fondo della società che sono adottate a maggioranza.
Un'azione = un voto
- Altri diritti: di impulso, di controllo e di denuncia
S.p.A.: azioni
Altre categorie di Azioni:
- Senza diritto di voto;
- Con il voto limitato a determinati argomenti
- Con diritto di prelazione in caso di ripartizione
degli utili o di quote di liquidazione (azioni
privilegiate)
- Con diritto a percepire una ulteriore quota di
utili residui o di quote di liquidazione residue
in caso di riduzione del capitale sociale o di
suo rimborso agli azionisti (azioni di
godimento)
S.p.A.: azioni
Altre categorie di Azioni:
- Incorporanti l'obbligo a carico dell'intestatario
di effettuare a favore della società determinate
prestazioni accessorie (attività lavorativa,
consulenza ecc.)
- Comportanti una partecipazione alle perdite in
misura differente rispetto alle azioni ordinarie
- Comportanti l'attribuzione di una parte di utili
ai lavoratori, previo correlativo aumento di
capitale sociale
S.p.A.: azioni
Le azioni circolano  possono essere trasferite ad
altri possessori.
Nominative
- Con la "girata" piena
- Con "doppia
annotazione" del nuovo
titolare sia sull'azione,
sia sul libro soci presso
la società
Al portatore
-Con semplice "consegna"
S.p.A.: azioni
Lo statuto può stabilire di non emettere
materialmente titoli azionari stampati
(dematerializzazione)
la circolazione avviene mediante semplice
iscrizione della cessione nel libro soci
S.p.A.: azioni
Atto costitutivo o statuto possono porre
condizioni o limitazioni al libero
trasferimento delle azioni:
- Clausola di prelazione
- Clausola di gradimento
S.p.A.: azioni
Clausola di prelazione:
i soci che intendono cedere le proprie
azioni devono prima offrirle agli altri soci i
quali, a parità di condizioni, hanno il
diritto di aggiudicarsele rispetto a terzi
estranei alla compagine sociale
S.p.A.: azioni
Clausola di gradimento:
Il nuovo titolare può esercitare i diritti di socio
solo se il c.d.a. o l'assemblea hanno espresso il
loro gradimento.
Clausola efficace solo se è previsto l'obbligo
della società di acquistare le azioni oggetto della
cessione non gradita, oppure il socio cedente
può recedere dalla società.
S.p.A.: azioni
E' possibile limitare o vietare la cessione a
condizione che la durata del divieto non
sia superiore a 5 anni.
Le azioni possono anche essere concesso
in pegno ed usufrutto ( diritto di voto al
creditore pignoratizio/usufruttuario)
S.p.A.: obbligazioni
- Diritto alla restituzione della somma di
denaro prestata alla società
- Diritto al pagamento di un interesse
periodico sul capitale finanziato
S.p.A.: obbligazioni
Differenze tra azioni e obbligazioni:
- Azione = quota ideale del capitale sociale,
- Obbligazione = debito della società verso
l'obbligazionista – finanziatore
- Titolarità dell'azione = qualità di socio
- Possesso obbligazione = qualità di creditore
- Azione = diritto al dividendo
- Obbligazione = diritto a un rendimento fisso pari al
suo tasso di interesse predeterminato
S.p.A.: funzioni e organi
OrganizzazioneDecisioni più importanti
sull'organizzazione interna e sulle principali
vicende = soci
GestioneConcreta attuazione delle direttive
dei soci = amministratori
Controllo  su correttezza amministrazione
(controllo gestione) e correttezza dei bilanci
(controllo contabile)
S.p.A.: funzioni e organi
Possibilità di adottare sistemi diversi di
amministrazione e controllo detti:
- Tradizionale
- Monistico (o anglossassone)
- Dualistico (o germanico)
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Ciascuna funzione compete ad un organo:
- Assemblea azionisti funzioni di
deliberazione sull'organizzazione interna e le
questioni più importanti sulla vita della società
- Consiglio di amministrazione (o
amministratore unico)funzioni esecutive e
di gestione
- Collegio sindacale  funzioni di controllo
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea azionisti = organo collegiale nel
quale si forma, secondo il criterio maggioritario,
la volontà sociale.
Il pieno diritto di intervento e di voto in
assemblea spetta ai possessori di azioni
ordinarie anche per procura
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti
Ordinaria:
1. Approva il bilancio
2. Nomina o revoca gli
amministratori, i sindaci, il
revisore contabile
3. Determina il compenso
agli amministratori
4. Delibera su responsabilità
di amministratori e sindaci
5. Delibera su altre questioni
ad esso assegnate da legge,
statuto o amministratori
Straordinaria:
1. Delibera su
modificazioni dello
statuto
2. Sulla nomina e sui
poteri dei liquidatori
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti_convocazione
Convocata ogni volta che gli amministratori lo
ritengano opportuno
+
Casi imposti dalla legge:
1. Una volta all'anno entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale ( o 180 gg) per
approvare il bilancio
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti_convocazione
2. Quando una minoranza dei soci faccia richiesta
di convocazione (tanti soci che rappresentino
almeno 1/10 del capitale sociale)
3. Quando venga meno la maggioranza degli
amministratori in seno al c.d.a.
4. Se il collegio sindacale non può essere
completato nel suo numero legale
5. Quando il capitale sociale è diminuito di oltre un
terzo
6. Quando si verifica una causa di scioglimento
della società
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti_convocazione formalità:
a) Predisposizione da parte degli amministratori
dell'avviso di convocazione contenente giorno,
ora, luogo e ordine del giorno
b) Pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale
o su un quotidiano indicato dallo Statuto almeno
15 giorni prima dell'assemblea
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti:
Deliberazioni assemblea devono risultare da verbale
della seduta sottoscritto dal presidente e dal
segretario. (se straordinaria il verbale deve essere
redatto da notaio)
Deliberazioni sono vincolanti vs tutti i soci anche
assenti o dissenzienti.
Non è vincolante la delibera invalida.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti:
La delibera è nulla:
- Adottata da un'assemblea non formalmente
convocata
- Priva di verbale
- Con oggetto impossibile o illecito
Delibera inesistente se l'atto deliberativo non
contiene i requisiti minimi per essere definita
"deliberazione" (es. delibera a minoranza)
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti:
La delibera è annullabile:
La delibera presa non in conformità allo statuto o
alla legge, ma che non rientri nei casi appena visti.
Tutti i casi di invalidità che non rientrano nella
nullità (o inesistenza) danno luogo ad annullabilità.
Violazione di norme meno gravi e che possono
essere sanate.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti:
Nullità della delibera può essere fatta valere da
chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice nel corso di una causa.
L'impugnazione deve essere proposta entro tre anni
dall'iscrizione della delibera nel registro delle
imprese o nel libro delle assemblee (se aveva ad
oggetto una modifica dell'oggetto sociale
rendendolo illecito non vi è limite temporale).
Decorso il tempo = sanatoria (rimane possibilità di
risarcimento)
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti:
Impugnazione in caso di approvazione di un bilancio
falso:
- Solo per i soci che rappresentino almeno il 5% del
capitale sociale
- Prima che venga approvato il bilancio per
l'esercizio successivo
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti:
Annullabilità:
- Può essere fatta valere dagli amministratori, dai
sindaci, dai soci assenti, dissenzienti o astenuti che
rappresentino il 5% del capitale (1/1000 nel caso
di soc. che ricorrono al cap. di rischio)
- Impugnazione entro 90 giorni dalla delibera
- La società può sostituire la delibera invalida con
altra conforme a legge o statuto
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Assemblea degli azionisti:
Sia per nullità che per annullabilità l'impugnazione
si propone con atto di citazione davanti al Tribunale
del luogo dove la società ha sede.
Il giudice può sospendere provvisoriamente
l'esecutività della delibera
La pronuncia di annullamento della delibera ha
effetto nei confronti di tutti i soci e obbliga gli
amministratori ad adottare i provvedimenti
conseguenti.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Amministratori:
Organo esecutivo:
- Nominati dall'Assemblea o dall'atto costitutivo
- Devono dare materiale esecuzione sia alle delibere
dell'assemblea sia agli atti di gestione (ordinari e
straordinari)
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Amministrazione:
Unica = amministratore unico
Collegiale = consiglio di amministrazione,
presieduto da un presidente che costituisce il vertice
e ha la rappresentanza sostanziale e processuale
della società.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Rappresentanza
Gli amministratori che hanno la rappresentanza
della società possono compiere tutti gli atti
necessari allo svolgimento della loro funzione.
Atto costitutivo può porre dei limitivalgono solo
all'interno della società, non sono opponibili a terzi
Rappresentanza è anche processuale
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Doveri amministratori:
- Osservare disposizioni dello Statuto e di legge
- Compiere il proprio dovere con diligenza
- Valutare adeguatezza organizzazione interna
- Vigilare su andamento della gestione
- Impedire il verificarsi di fatti dannosi per la società
o evitarne e limitarne le conseguenze
- Agire in modo informato
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Obblighi amministratori:
- Non fare concorrenza alla società(salvo
autorizzazione dell'assemblea)
- Evitare di operare in conflitto di interessi; se si
delibera operazione ignorando conflitto di
interessi la stessa può essere impugnata entro 90
giorni da amm.ri dissenzienti o assenti, o dai
sindaci.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
Responsabilità amministratori:
1. Nei confronti della società
2. Nei confronti dei creditori sociali
3. Nei confronti dei singoli soci o i terzi
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
1. Nei confronti della società:
Natura contrattuale: per violazione dello statuto;
occorre che agli amministratori possa essere
imputato lo specifico inadempimento di un obbligo
previsto dal contratto di società, sia che si tratti di
obbligo derivante da legge che da statuto; ed occorre
che il danno sia conseguenza del loro
inadempimento.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
1. Nei confronti della società:
La responsabilità investe ciascun amministratore
per aver personalmente partecipato all'atto o per
non aver fatto quanto poteva per impedirne il
concepimento o eliminarne / attenuarne le
conseguenze.
Per liberarsi: deve annotare il suo dissenso sul libro
del cda e darne notizia scritta al Presidente del
Collegio Sindacale.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
1. Nei confronti della società:
La società può proporre un'azione sociale di
responsabilità: deliberata dall'assemblea entro 5 anni
dalla cessazione della carica.
Revoca dell'amministratore ancora in carica solo se
deliberazione presa con il voto favorevole di almeno 1/5
del capitale sociale
Ammessa azione di responsabilità da soci di minoranza
che rappresentino almeno 1/5 del c.s. (o 1/20 se
quotata) anche se la società è in liquidazione
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
2. Nei confronti dei creditori sociali
Per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Responsabilità del fatto illecito.
Il danno ingiusto che cagionano è la lesione della
aspettativa di prestazione dei creditori sociali.
Violano gli obblighi inerenti alla conservazione
dell'integrità del patrimonio sociale.
Responsabilità extracontrattuale.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
2. Nei confronti dei creditori sociali
Dalla violazione di queste prescrizioni può nascere
sia una azione di danni della società sia una azione
di danni dei creditori.
Responsabilità vs i creditori è illimitata e solidale.
In caso di fallimento le azioni di responsabilità
vengono proposte dal curatore.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
3. Nei confronti dei singoli soci o i terzi:
Risarcimento del danno spettante al singolo socio
o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L’azione può essere esercitata entro cinque anni
dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il
socio o il terzo.
Azione di tipo individuale.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
N.B.
regime responsabilità si applica anche ai
direttori generali rivestono ruoli a livelli più
alti della gerarchia aziendale e spesso possono
essere
delegati
a
compiere
funzioni
amministrative.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
FUNZIONE
CONTROLLO
E
COLLEGIO
SINDACALE
Nelle s.p.a. il collegio sindacale è l'organo di
controllo.
Composto da membri nominati dall'assemblea
Controllo della legalità e della efficienza della
societàvigila sull'osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e del suo concreto
funzionamento.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
COLLEGIO SINDACALE
L'organo si compone di tre o cinque membri effettivi,
soci o non soci, e di due membri supplenti.
Funziona collegialmente con deliberazioni a
maggioranza assoluta.
Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza
sono ineleggibili:
a) Coniuge, parenti entro 4° grado degli
amministratori
b) Coloro legati alla società da un rapporto
continuativo di consulenza o prestazione d'opera
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
COLLEGIO SINDACALE
Requisiti di professionalità:
- Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei
supplenti devono essere iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero
della giustizia
- Gli altri devono essere scelti fra gli iscritti negli
albi professionali di avvocati, dottori
commercialisti o ragionieri oppure fra prof.
Universitari di ruolo in materie economiche e
giuridiche.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
COLLEGIO SINDACALE
Restano in carica tre annirevoca solo per
giusta causa (deliberazione di revoca deve
essere approvata con decreto del tribunale)
Retribuzione determinata all'atto di nomina per
l'intero periodo di durata dell'ufficio.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
COLLEGIO SINDACALE
Gli esiti dei controlli e dell’attività di vigilanza
svolta dai sindaci trovano il naturale punto di
emersione nella relazione che il collegio
sindacale è tenuto ad elaborare per l’assemblea
di approvazione del bilancio.
Nella stessa relazione possono essere indicate
eventuali proposte che il collegio sindacale
voglia presentare all’assemblea in ordine al
bilancio, alla sua approvazione ed alle altre
materie di propria competenza.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
COLLEGIO SINDACALE
L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI LEGALITà:
- Osservanza dello Statuto
- Osservanza della legge
- Rispetto dei principi di corretta amministrazione
Non consiste nel valutare il merito delle scelte gestionali,
né si arresta ad una mera verifica di non contrarietà alla
legge ed allo statuto delle stesse scelte, si sostanzia,
invece, nel controllare che tali scelte siano state prese
seguendo modalità procedimentali (metodi, procedure,
strumenti operativi) conformi ai canoni di una gestione
diligente.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
COLLEGIO SINDACALE
L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA:
- Adeguatezza struttura organizzativa
- Adeguatezza sistema amministrativo contabile
- Adeguatezza sistema di controllo interno
Non consiste nel valutare il merito di singoli fatti
gestionali o delle specifiche risultanze contabili,
ma nel verificare la rispondenza della struttura
organizzativa a standards congrui, in ragione dell’attività
svolta e delle dimensioni dell’impresa e, comunque,
limitatamente agli aspetti di competenza.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- La revisione legale dei conti sulla società è esercitata
da un revisore legale dei conti o da una società di
revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- Lo statuto delle società che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato può prevedere che
la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da
revisori legali iscritti nell'apposito registro.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
tradizionale
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Tre funzioni:
- Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta
della contabilità sociale e della corretta rilevazione
nelle scritture dei fatti di gestione
- Verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio
alle risultanze delle scritture contabili e della loro
conformità alle norme di legge
- Formulazione di un giudizio sul bilancio di esercizio
Il revisore può richiedere notizie e documenti e può
procedere a ispezioni.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
dualistico
Caratterizzato
dall'interposizione,
fra
l'assemblea
e
l'organo
amministrativo,
(consiglio di gestione),
di un organo intermedio
consiglio di sorveglianza.
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
dualistico
Consiglio di gestione:
- organo collegiale (almeno due)
- Nominati dal consiglio di sorveglianza
- Durata tre esercizi (rinnovabili)
- Possono essere revocati salvo risarcimento nel caso di
mancanza della giusta causa
- Soggetti alla stessa responsabilità degli amministratori
del modello tradizionale
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
dualistico
Consiglio di sorveglianza:
- Organo collegiale (almeno tre membri)
- Nominati dall'assemblea
- Durata tre esercizi (rinnovabili)
- Almeno un membro deve essere iscritto nel
registro dei revisori contabili
- Soggetti alle cause di ineleggibilità dei sindaci
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
dualistico
Consiglio di sorveglianza:
Competenze
- Vigila sull'osservanza dello Statuto, della legge e sulla
corretta amministrazione
- Nomina e revoca i membri del consiglio di gestione
- Approva il bilancio di esercizio
- Può promuovere l'azione di responsabilità contro i
componenti del consiglio di gestione
- Riferisce all'assemblea, almeno una volta all'anno, sulla
vigilanza prestata
N.B. Il controllo contabile spetta ad un revisore o soc di
revisione
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
monistico
Sistema monistico caratterizzato da
Consiglio di amministrazione
Al suo interno comitato di controllo
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
monistico
Consiglio di amministrazione: regole del cda
del sistema tradizionale
Comitato di controllo:
- Componenti designati da consiglio di amm.ne
- Organo collegiale (almeno 3 se quotate)
- Eletti tra gli stessi amministratori
- Requisiti di professionalità e indipendenza
(almeno uno iscritto presso registro revisori)
S.p.A.: funzioni e organi _ sistema
monistico
Comitato di controllo_funzioni:
- Vigilare sull'organizzazione della società e sulla
sua efficienza gestionale e di controllo interno
- Svolgere i controlli affidategli dal consiglio di
amministrazione e intrattenere i rapporti con i
soggetti incaricati del controllo contabile (che
deve essere un revisore o una soc di revisore)
S.p.A.: funzioni e organi _ controllo esterno
Controllo giudiziario:
Effettuato dal tribunale se ne fa richiesta:
- Soci che rappresentano 1/10 del C.S. (1/20 quotate)
- Collegio sindacale
- PM (per quotate)
- Consob
Effetti.
- Misure cautelari
- Convocare l'assemblea
- Revocare amm.ri e sindaci nominando amministratore
giudiziario
S.p.A.: funzioni e organi _ controllo esterno
Controllo CONSOB:
Per le società quotate in Borsa
La S.r.l.
Come nelle s.p.a.: per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo
patrimonio
E come per le s.p.a.: l'unico socio di una s.r.l.
decade dal beneficio della resp limitata per le
obbligazioni sorte nel periodo in cui è stato
unico socio
Costituzione, iscrizione e atti compiuti prima
dell’iscrizione sono regolati dalla disciplina
della S.p.a. (art. 2463)
La S.r.l.
Costituzione, iscrizione e atti compiuti prima
dell’iscrizione sono regolati dalla disciplina della S.p.a.
(art. 2463)
Capitale minimo è però inferiore: 10.000 euro
N.B. L'ammontare del capitale può essere determinato
in misura inferiore, pari almeno a 1 euro.
La somma di utili da destinare alla riserva legale, deve
essere almeno pari a 1/5 degli stessi, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, l'ammontare di 10.000
euro.
La riserva così formata può essere utilizzata solo per
imputazione a capitale e per copertura di eventuali
perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del
presente comma se viene diminuita per qualsiasi
ragione.
La S.r.l.
Conferimenti: può essere conferito qualsiasi
elemento dell’attivo suscettibile di valutazione
economica:
- denaro,
- crediti
- beni in natura
- Prestazioni d'opera o di servizi
La S.r.l.
Le quote di partecipazione dei soci NON possono
essere rappresentate da azioni né costituire oggetto
di sollecitazione all'investimento
la srl Non può fare ricorso al capitale di rischio
Lo statuto può prevedere l'emissione di titoli di
debito (simili alle obbligazioni) ma possono essere
sottoscritti solo da investitori qualificati come
banche, fondi comuni di investimento e simili.
La S.r.l.
Conferimenti in natura (beni e crediti): la
relazione giurata può essere redatta:
- da un esperto (persona fisica o società di
revisione) che deve essere necessariamente
iscritto nel registro dei revisori contabili;
- da una società di revisione iscritta nell’apposito
albo.
L’esperto è designato da chi conferisce il bene.
La S.r.l.
Conferimenti in denaro:
- 25 per cento presso una banca o l'intero
ammontare nel caso di società unipersonale,
può essere sostituito da una fidejussione
bancaria o da una polizza assicurativa
La S.r.l.
Conferimenti possono PRESTAZIONI D’OPERA E
DI SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETA’
Il conferimento può avere ad oggetto prestazioni
d’opera o servizi purché garantiti da polizza di
assicurazione o da fideiussione bancaria. Se
l’atto costitutivo lo prevede la polizza o la
fideiussione possono essere sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione del
corrispondente importo in danaro presso la
società.
La S.r.l.
Conferimenti possono PRESTAZIONI D’OPERA E
DI SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETA’
Il conferimento può avere ad oggetto prestazioni
d’opera o servizi purché garantiti da polizza di
assicurazione o da fideiussione bancaria. Se
l’atto costitutivo lo prevede la polizza o la
fideiussione possono essere sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione del
corrispondente importo in danaro presso la
società.
La S.r.l. _finanziamenti dei soci
I finanziamenti disciplinati sono quelli concessi
in una situazione di “crisi” ovvero:
•
in un momento in cui risulta un eccessivo
squilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto;
•
in una situazione finanziaria della società nella
quale sarebbe stato ragionevole un
conferimento.
 In tali ipotesi il loro rimborso:
•
è postergato rispetto alla soddisfazione degli
La S.r.l. _finanziamenti dei soci
 In tali ipotesi il loro rimborso:
•
è postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori sociali;
•
deve essere restituito (dai soci che hanno
beneficiato del rimborso) se avvenuto
nell’anno precedente la dichiarazione di
fallimento della società.
La S.r.l. _competenza dei soci
Decisa dallo statuto_in ogni caso sono riservate alla
competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli
utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli
amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei
sindaci e del presidente del collegio sindacale o del
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti;
La S.r.l. _competenza dei soci
Decisa dallo statuto_in ogni caso sono riservate alla
competenza dei soci:
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci.
La S.r.l. _competenza dei soci
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci
siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste
dal presente articolo ed il suo voto vale in misura
proporzionale alla sua partecipazione .
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le
decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale
sociale
La S.r.l. _amministrazione
La regola è che gli amministratori siano soci.
Alternative possibili:
- amministratore unico;
- consiglio di amministrazione;
- amministratori (rappresentanti) che agiscono
disgiuntamente o congiuntamente
La S.r.l. _responsabilità
• Gli amministratori sono solidalmente responsabili
verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza
dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto
costitutivo per l'amministrazione della società.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa e abbiano fatto
constare del proprio dissenso.
• I soci che non partecipano all'amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i
documenti relativi all'amministrazione..
La S.r.l. _responsabilità
• L'azione di responsabilità contro gli amministratori è
promossa da ciascun socio, il quale può altresì
chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione
della società, che sia adottato provvedimento cautelare
di revoca degli amministratori medesimi.
• In caso di accoglimento della domanda la società, salvo
il suo diritto di regresso nei confronti degli
amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio
e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
La S.r.l. _responsabilità
• Sono altresì solidalmente responsabili con gli
amministratori, i soci che hanno intenzionalmente
deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per
la società, i soci o i terzi.
• L'approvazione del bilancio da parte dei soci non
implica liberazione degli amministratori e dei sindaci
per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
La S.r.l. _rappresentanza
• Gli amministratori hanno la rappresentanza generale
della società.
• Le limitazioni ai poteri degli amministratori che
risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina,
anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo
che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito
a danno della società.
La S.r.l. _controllo
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le
competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale
dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un
revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,
l'organo di controllo è costituito da un solo membro
effettivo.
La S.r.l. _controllo
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è
obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello
minimo stabilito per le società per azioni (120.000 €).
La S.r.l. _controllo
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è
altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale
dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti
indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le società per azioni
La S.r.l. _assemblea
L'atto costitutivo determina i modi di convocazione
dell'assemblea dei soci. In mancanza la convocazione è
effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci
almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio
risultante dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio
può farsi rappresentare in assemblea
La S.r.l. _assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo
l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentano almeno la metà del capitale sociale e
delibera a maggioranza assoluta.
La S.r.l. _il recesso
Il diritto di recesso è riconosciuto:
- nelle ipotesi determinate dall’atto costitutivo
- ai soci che non hanno consentito a determinate
decisioni:
 al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
 alla fusione o scissione della società;
 alla revoca dello stato di liquidazione;
 al trasferimento della sede all’estero;
 alla eliminazione di una o più cause di recesso previste
dall’atto costitutivo;
La S.r.l. _il recesso
al compimento di operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto della società
determinato nell’atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci in tema di
amministrazione della società e di distribuzione degli
utili;
- in relazione alla durata della società: se la società è a
tempo indeterminato, è ammesso in ogni momento con
un preavviso di almeno 180 giorni (l’atto costitutivo
può allungare il preavviso fino a 1 anno);

La S.r.l. _il recesso
–
–
in relazione alla presenza di clausole che escludono
o condizionano al mero gradimento la trasferibilità
della partecipazione ;
nell’ipotesi di aumento del capitale sociale mediante
nuovi conferimenti qualora il socio sia in dissenso
rispetto alla decisione di offrire a terzi le quote di
nuova emissione
La S.r.l. – Scioglimento del rapporto
limitatamente ad un socio
Valore della partecipazione:
Il socio ha diritto di ottenere il rimborso della
propria partecipazione in proporzione del
patrimonio sociale così come stimato al
momento della dichiarazione di recesso (in
caso di disaccordo il patrimonio è determinato
con relazione giurata di un esperto nominato
dal tribunale su istanza della parte più
diligente).
La S.r.l. – Scioglimento del rapporto
limitatamente ad un socio
Limiti al recesso:
Il recesso non può essere esercitato e, se già
esercitato, è privo di efficacia:
- se la società revoca la delibera che lo
legittima;
- se è deliberato lo scioglimento della società.
La S.r.l. – Scioglimento del rapporto
limitatamente ad un socio
Esclusione:
Lo statuto può prevedere specifiche ipotesi di
esclusione per giusta causa del socio.
è esclusa la possibilità del rimborso della
partecipazione mediante riduzione del capitale
sociale.
La s.a.p.a. o s.a.a.
(soc. In accomandita per azioni)
Società di capitalicome dice il nome vi si
trovano riunite caratteristiche sia della società
in accomandita semplice che della società per
azioni
Tipo sociale poco diffuso
La s.a.p.a. o s.a.a.
(soc. In accomandita per azioni)
Analogia con la s.a.s. = distinzione tra soci
accomandatari e soci accomandanti
soci accomandatari: rispondono illimitatamente e
solidalmente dei debiti sociali avendo però come
contropartita la possibilità di amministrare
soci accomandanti: rispondono dei debiti sociali
soltanto nei limiti della quota sociale sottoscritta
Inoltre come nella s.a.s. la denominazione sociale deve
contenere il nome di almeno un socio accomandatario
La s.a.p.a. o s.a.a.
(soc. In accomandita per azioni)
Analogia con la s.p.a. = quote si partecipazione
rappresentate da azioni
In generale si applicano le norme relative alla
s.p.a. (salvo quelle incompatibili con la presenza
di soci illimitatamente responsabili):
La s.a.p.a. o s.a.a.
(soc. In accomandita per azioni)
Disposizioni specifiche per l'amministrazione che
spetta ai soci accomandatari:
- Qualità di amministratore e socio vanno di pari
passo
- Amministratori possono essere revocati
dall'assemblea salvo risarcimento se manca giusta
causa
- Modificazioni dell'atto costitutivo devono essere
deliberate dall'assemblea straordinaria e
approvati da tutti gli amministratori che possono
esercitare diritto di veto sulla decisione
La s.a.p.a. o s.a.a.
(soc. In accomandita per azioni)
- Modificazioni dell'atto costitutivo devono
essere deliberate dall'assemblea straordinaria
e approvati da tutti gli amministratori che
possono esercitare diritto di veto sulla
decisione
- Amministratori hanno diritto di voto in
assemblea ma NON possono votare la nomina
o la revoca dei sindaci o dei membri del
consiglio di sorveglianza o sulla proposta
dell'azione di responsabilità
Le società cooperative
Società che hanno fine non speculativo ma
mutualistico:
non sono costituite al fine di conseguire utili ma
per svolgere attività economica che dia la
possibilità di ottenere beni e servizi a condizioni
più favorevoli rispetto a quelle praticate sul
mercato.
Nella cooperativa l'attività economica è svolta
direttamente dai soci (cooperativisti)
Le società cooperative
Mutualità pura = perseguono il fine mutualistico
in via esclusiva
Mutualità impura = oltre al fine mutualistico
anche un fine lucrativo comune a quello delle
altre società
Entrambe godono di varie agevolazioni fiscali
MA solo se lo scopo mutualistico è
Prevalente: attività destinate ai soci sono
superiori al 50% delle attività totali
Le società cooperative
Aspetti comuni alle s.p.a._se non è previsto
diversamente si applicano le norme previste per
le società per azioni; in particolare:
- Costituzione per atto pubblico
- Possibilità di emettere azioni
- Organizzazione interna (assemblea,
amministratori – per la maggioranza soci,
collegio sindacale – obbligatorio se c.s. non
inferiore a 120.000€
Le società cooperative
- Possibilità di adottare sistema dualistico o
monistico
- Su bilancio e tenuta dei libri sociali
- Su cause di scioglimento e messa in
liquidazione
Si ricorda che anche la cooperativa usufruisce
della limitazione di responsabilità
Le società cooperative
Aspetti tipici
- Numero minimo 9 soci; anche 3 (minimo) nel
caso in cui lo statuto adotti la disciplina della
srl e tutti i soci siano persone fisiche
- Principio "porta aperta"sempre ammessa
l'entrata di nuovi socicon delibera degli
amministratori
- Capitale sociale variabile: cambia
continuamente con l'ingresso (o l'uscita) di
nuovi soci
Le società cooperative
Aspetti tipici
- Nessun socio può avere una quota di capitale
superiore a 100.000 euro
- Indipendentemente dalla quota detenuta ogni
socio ha diritto ad un voto in assemblea
(principio capitalistico)
- Una quota degli utili deve essere destinata a
fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione
Le società cooperative
Aspetti tipici
- È possibile la denuncia di gravi irregolarità al
tribunale da parte di tanti soci che detengano
almeno 1/10 del capitale
- Cooperativa è soggetta al controllo
dell'autorità pubblica di vigilanza che in caso
di irregolarità può revocare amministratori e
sindaci e disporre la gestione da parte di un
commissario appositamente nominato
Le società cooperative
Aspetti tipici
- L'autorità di vigilanza può disporre lo
scioglimento della cooperativa se accerta che
questa non persegue un fine mutualistico o
non è in grado di raggiungere gli scopi per i
quali è stata costituita
- In caso di insolvenza viene sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa – se
compie attività commerciali anche a fallimento
Scioglimento e liquidazione delle società di
capitali
Cause di scioglimento (art. 2484)
1. decorso del termine;
2. Conseguimento
dell’oggetto
sociale
o
impossibilità a conseguirlo;
3. continuata
inattività
dell’assemblea
o
impossibilità del suo funzionamento;
4. riduzione del capitale sotto il minimo legale;
5. impossibilità per la società di liquidare la
partecipazione del socio recedente
6. deliberazione dell’assemblea;
7. per le altre cause previste dall’atto costitutivo.
117
Scioglimento e liquidazione delle società di
capitali
Le cause di scioglimento operano di diritto
senza un'apposita delibera dell'assemblea.
La liquidazione della società consiste nel
convertire in denaro il patrimonio sociale.
Al verificarsi della causa di scioglimento
s'impone agli amministratori di iscrivere nel
registro delle imprese l'avvenuta causa di
scioglimento
118
Scioglimento e liquidazione delle società di
capitali
POTERI DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori mantengono il potere di gestire
la società ma ai soli fini della conservazione
dell’integrità e del valore del patrimonio sociale
(fino alla consegna dei libri sociali ai liquidatori).
L'assemblea straordinaria nomina i liquidatori (che
sostituiranno gli amministratori) e le modalità di
liquidazione.
Permane obbligo di vigilanza dei sindaci.
119
Scioglimento e liquidazione delle società di
capitali
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori sono personalmente e
solidalmente responsabili per i danni subiti dalla
società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi:
 in caso di mancato adempimento degli obblighi di
accertare senza indugio una causa di scioglimento
e di effettuare gli adempimenti pubblicitari;
 in caso di mancato adempimento dell’obbligo di
gestione sociale ai soli fini della conservazione
dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
120
Scioglimento e liquidazione delle società di
capitali
REVOCA
Ammessa espressamente
liquidazione:
la
revoca
dello
stato
di
previa eliminazione della causa di scioglimento mediante
deliberazione dell’assemblea straordinaria;
 efficacia
sospesa per 60 giorni: i creditori possono fare
opposizione (dimostrando la sostanziale improbabilità di
successo della rinnovazione dell’impresa sociale);
121
Scioglimento e liquidazione delle società di
capitali

in caso di opposizione: il tribunale può dichiararne
l’efficacia (infondato pericolo o idonea garanzia prestata
della società);
 revoca efficace se:
• decorrono i 60 giorni senza opposizione;
• consta
il consenso dei creditori della società o il pagamento
dei creditori che non hanno dato il loro consenso.
122
Scioglimento e liquidazione delle società di
capitali
Liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili alla
liquidazione preservando al meglio il patrimonio sociale.
Hanno la rappresentanza anche processuale della società la
responsabilità propria degli amministratori.
Se liquidazione dura più anni devono redigere bilancio
annualmente.
Esaurita la liquidazione devono redigere il bilancio finale di
liquidazione nel quale deve essere indicata la parte di attivo
che spetta ad ogni azione o quota sociale.
123
Operazioni straordinarie

Trasformazione
 Fusione
Scissione
124
Operazioni straordinarie
Trasformazione:

Trasformazione di società di capitali in società di persone
(art. 2500-sexies);

Trasformazione di società di persone in società di capitali
(art. 2500-ter).
125
Operazioni straordinarie
Trasformazione progressiva di soc. di persone in soc. di
capitali
La
trasformazione non libera i soci a responsabilità
illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali
anteriori all’iscrizione della deliberazione di trasformazione
nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori
sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione
(presunto se non negato espressamente entro 60 gg. da
comunicazione a mezzo racc. r.r. della delibera).
126
Operazioni straordinarie
Trasformazione regressiva di soc. di capitali in soc. di
Persone
I
soci che con la trasformazione assumono responsabilità
illimitata, rispondono illimitatamente anche per le
obbligazioni
sociali
sorte
anteriormente
alla
trasformazione
127
Operazioni straordinarie
Fusione
FATTISPECIE:
 Costituzione
di una nuova società da due o più società
preesistenti che si estinguono (fusione propriamente detta)
 Una
società (che sopravvive) incorpora una o più società
preesistenti che si estinguono (fusione per incorporazione)
128
Operazioni straordinarie
Scissione
Trasferimento
della totalità delle attività e passività della
società «scissa», che si estingue, ad una o più società preesistenti
o di nuova costituzione;
 Trasferimento
di una parte del patrimonio della società
«scissa», che sopravvive all’operazione, ad una o più società
preesistenti o di nuova costituzione.
129
Operazioni straordinarie
Procedura
Esposizione
preventiva delle modalità e condizioni economiche
e conseguenze patrimoniali arrecate ai creditori e ai soci a
seguito dell'operazione;

Delibera a maggioranza dei soci al pari di quanto avviene per
le modificazioni dello statuto
Adottata
con atto pubblico da depositarsi nella sede della
società e iscriversi nel registro delle imprese
Materialmente
eseguita solo dopo che siano trascorsi 60 giorni
(per l'opposizione da parte dei creditori)
130
Fallimento e altre
procedure concorsuali
131
Le procedure concorsuali
 FALLIMENTO
 CONCORDATO PREVENTIVO
 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE
GRANDI IMPRESEIN CRISI
 LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA IN
CRISI
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA
132
Aspetti comuni alle procedure
Al verificarsi di determinati presupposti si hanno
determinate conseguenze:
1. Dall'autorità giudiziaria viene sottratta
all'imprenditore la disponibilità dell'impresa e
dei suoi beni
2. Dall'autorità giudiziaria viene nominato un
soggetto che controlla l'esercizio dell'attività
3. La procedura si svolge nell'interessa di tutti i
creditori esistenti al momento della
instaurazione della procedura
4. Coinvolge tutti i beni del debitore / imprenditore
133
Fallimento
E' quella procedura rivolta alla realizzazione
coattiva dei diritti dei creditori quando il titolare di
un'impresa commerciale (debitore comune) non è
più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.
134
Fonti
• Legge fallimentare che è un R.d. 16 marzo 1942,
n.267;
• Modificata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5;
• Modificata dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n.169.
135
Caratteristiche
 Universalità: cioè colpiscono non singoli beni ma l'intero
patrimonio del debitore / imprenditore
 Concorsualità: cioè la procedura si svolge nell'interesse di
tutti i creditori del fallito, che devono essere soddisfatti in
egual misura, salvo la presenza di cause legittime di
prelazione
 Ufficiosità: può essere dichiarato d'ufficio cioè su
iniziativa dell'autorità giudiziaria
136
Chi può fallire?
Presupposti del
fallimento
Soggettivi
Il debitore deve essere:
imprenditore commerciale
sono esclusi gli enti pubblici, il
piccolo imprenditore e
l'impreditore agricolo o
artigiano
Oggettivi
Stato di insolvenza
137
Istanza di fallimento: dal creditore – dal debitore stesso
– pubblico ministero
Il tribunale compie le indagini
e sulla base dei presupposti
Oggettivo
Accoglie il ricorso
Soggettivo
oppure
Rigetta il ricorso
138
Accoglie il ricorso:
Sentenza dichiarativa di fallimento
Contenuto:
- nomina Giudice delegato
- nomina curatore fallimentare
- ordina al fallito di depositare i bilanci
- assegna ai creditori un termine per presentare le domande
di insinuazione al passivo
139
Accoglie il ricorso
Sentenza dichiarativa di fallimento
Effetti:
-Il fallito viene spossessato dei beni che vengono
amministrati dal curatore
-par condicio creditorum = apertura del concorso
secondo regole di parità di trattamento
-azioni revocatorie = per rendere privi di effetto
rispetto alla massa dei creditori gli atti dannosi posti
in essere dal fallito prima del fallimento
140
Accoglie il ricorso
Sentenza dichiarativa di fallimento
Procedura :
-Apposizione dei sigilli e inventario
-Accertamento dello stato passivo
-Liquidazione dell’attivo
-Ripartizione dell’attivo
Chiusura del fallimento
141
Organi della procedura fallimentare
 Tribunale
 Giudice delegato
 Curatore
 Comitato dei creditori
142
Organi della procedura fallimentare
Tribunale
• Nomina ed eventualmente sostituisce il giudice
delegato ed il curatore
• Risolve le disparità di vedute tra gli organi anzidetti
• Decide sui reclami contro i decreti del giudice
delegato
• chiede chiarimenti, informazioni ed indicazioni al
curatore, al fallito ed al comitato dei creditori
143
Organi della procedura fallimentare
Giudice delegato:
è l’organo a cui è affidata la direzione concreta della
procedura fallimentare” egli è infatti “lato sensu”
l’organo che dirige le operazioni fallimentari e vigila
sull’attività del curatore.
144
Organi della procedura fallimentare
Giudice delegato_funzioni:
• Riferisce al tribunale su ogni questione su cui deve
pronunciarsi il tribunale stesso;
• Emette i provvedimenti necessari ed urgenti per la
conservazione del patrimonio del fallito;
• Nomina il comitato dei creditori e lo convoca, ogni
qual volta lo ritiene opportuno, per sentirne il parere;
• Autorizza il curatore a nominare tutti gli ausiliari
(periti, stimatori, etc) che siano necessari nel corso
della procedura, nonché a nominarsi un coadiutore,
che agisca per lui fuori sede o lo sostituisca in caso di
impedimento;
145
Organi della procedura fallimentare
Giudice delegato_funzioni:
• Decide sui reclami presentati contro gli atti di
amministrazione compiuti dal curatore;
• Autorizza il curatore a stare in giudizio (come attore
o convenuto) nelle cause riguardanti il fallimento e
nomina i relativi avvocati;
• Autorizza il curatore (salvo quanto disposto dall’art.
35, 2°comma, L.F.) a compiere gli atti di straordinaria
amministrazione necessari per lo svolgimento della
procedura;
• Sorveglia l’opera prestata nell’interesse del
fallimento dagli “ausiliari” e ne liquida le competenze;
146
Organi della procedura fallimentare
Giudice delegato_funzioni:
• Provvede, con la cooperazione del curatore, all’esame
preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati da terzi,
e della relativa documentazione;
• Appone i sigilli;
• Dispone le vendite dei mobili e provvede alla vendita
degli immobili
147
Organi della procedura fallimentare
Il curatore:
è l’organo a cui spetta, come compito principale,
l’amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione
del giudice delegato.
Ha competenze esecutive e di natura ausiliare.
148
Organi della procedura fallimentare
Il comitato dei creditori:
è un organo collegiale, composto da tre o cinque
creditori e nominato dal giudice delegato, al quale spetta
anche la scelta del presidente.
149
Organi della procedura fallimentare
Il comitato dei creditori:
Funzione di
controllo
Funzione
consultiva
obbligatoria
eventuale
150
Fase prefallimentare_Iniziativa
Istanza di fallimento presentata presso il tribunale del
luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dal:
• Debitore
• Creditore
• Su richiesta del Pubblico ministero
151
Fase prefallimentare
• Il Tribunale verifica che ci siano i presupposti per la
dichiarazione di fallimento convocando il debitore e i
creditori che hanno fatto istanza.
• Il fallimento non può essere dichiarato se dalla
istruttoria risulta che l'ammontare complessivo dei
debiti scaduti e non pagati è inferiore ad euro 30.000.
152
Sentenza dichiarativa di fallimento
• Il Tribunale se sussistono i presupposti (soggettivo o
oggettivo) accoglie il ricorso e dichiara con sentenza il
fallimento dell'imprenditore
Oppure
• Rigetta il ricorso motivandolo
153
Sentenza dichiarativa di fallimento
Contenuto della
sentenza
Nomina
del
giudice
delegato
Nomina
del
curatore
Stabilisce il
giorno, il
luogo e l'ora
per l'esame
del passivo
Assegna a
Ordina al
creditori e terzi
fallito il
che hanno diritti
deposito dei sulle cose del
bilanci e
fallito un
delle
termine per
scritture
presentare
contabili
domande di
insinuazione
154
Effetti della sentenza
1. Viene formato il fascicolo della procedura
fallimentare, che contiene tutti gli atti e i documenti,
a relazione del curatore, provvedimenti del Tribunale
2. Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla
data di iscrizione della sentenza nel Registro delle
imprese
3. Il Tribunale può disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un
danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai
creditori
155
Effetti della sentenza
4. Successivamente su proposta del curatore il giudice
delegato, previo parere favorevole del comitato dei
creditori, autorizza, con decreto motivato, la
continuazione temporanea dell'esercizio
dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell'azienda, fissandone la durata.
156
Effetti della sentenza
A) Effetti per il fallito
 Personali: obbligo di residenza, di consegnare al
curatore la corrispondenza
 Patrimoniali: viene spossessato dei suoi beni, cioè
privato del potere di amministrazione e di
disposizione
157
Effetti della sentenza
B) Effetti per i creditori
 Hanno diritto di partecipare alla distribuzione del
ricavato della liquidazione del patrimonio del
fallito
 Per la tutela della par condicio creditorum, sono
loro precluse azioni esecutive individuali sui beni
del fallito
 Partecipano in condizione di eguaglianza salvo
cause legittime di prelazione, quali pegno, ipoteca
o privilegi
158
Effetti della sentenza
C) Effetti per i terzi
 Sono coloro che non hanno avuto rapporti con il
fallito
 Costoro possono vedersi intentata una azione
revocatoria fallimentare dal curatore al fine di
ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito
159
Perché?
• Un imprenditore sapendo di essere in crisi e che
probabilmente fallirà, può decidere di intestare a
persone di fiducia il suo patrimonio (terzi) per
sottrarlo alla futura esecuzione oppure decida di
venderlo a terzi per ricavare del denaro
• Questa operazione viene contrastata dal curatore
perché si sottraggono beni dalla massa attiva del
fallimento a danno dei creditori
• Il curatore con la revocatoria fallimentare
ricostituisce l'attivo fallimentare
• La finalità della revocatoria fallimentare è ricostituire
il patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli
atti compiuti dallo stesso a danno dei creditori
160
Procedura fallimentare
Definizione: è l'insieme delle fasi successive tra di loro
coordinate per raggiungere un medesimo fine.
Sono:
A. conservazione e amministrazione del patrimonio del
fallito
B. accertamento del passivo
C. accertamento dell’attivo
D. liquidazione dell’attivo
E. riparto dell’attivo
161
A) Conservazione e amministrazione del
patrimonio del fallito
Dopo la dichiarazione di fallimento:
1) Atto iniziale è l'apposizione dei sigilli da parte del
curatore che è temporaneo
2) Rimozione sigilli e redazione dell'inventario da parte
del curatore
3) Il curatore prende in consegna i beni del fallito e
subentra a lui nell’amministrazione dei beni
162
B) Accertamento del passivo
• Serve ad individuare i creditori ammessi al concorso
• Inizia con la domanda di ammissione al passivo che
i creditori devono presentare nei termini stabiliti
dalla sentenza che dichiara il fallimento
• Sulla base delle domande il giudice delegato dispone
lo stato passivo, ammettendo singoli crediti
• Se esclude dei crediti lo motiva; altri li può ammettere
con riserva
• Il passivo così disposto è verificato nell'adunanza di
verifica dei crediti e viene reso esecutivo dal
giudice con decreto
• I creditori non hanno presentato domanda nei termini
possono presentare domanda tardiva
163
C) Accertamento dell'attivo
• Costituito da tutto l'attivo del fallimento, cioè dai beni
del fallito e anche da quei beni che per effetto della
revocatoria fallimentare sono rientrati nel patrimonio
del fallito
• Redatto un inventario e i beni vengono presi in
consegna dal curatore
164
D) Liquidazione dell'attivo
• I beni del fallito sono tramutati in denaro, per
soddisfare i creditori
• Ha inizio dopo il decreto che rende esecutivo lo stato
passivo e che indica l'ammontare dei crediti da
soddisfare
• Avviene attraverso la vendita all'asta
165
E) Riparto dell'attivo
• Si attribuisce il ricavato della vendita ai singoli
creditori
• Le somme sono ripartite secondo un ordine
preferenziale ex art. 111 L. F.
• Approvato il conto e liquidato il compenso del
curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del
curatore, ordina il riparto finale secondo le norme
precedenti
166
Cessazione procedura fallimentare
A. Chiusura fallimento
B. Concordato fallimentare
167
A. Chiusura fallimento
 Con il decreto di chiusura cessa la procedura
fallimentare e decadono i relativi organi
 Si ha anche quando:
• I creditori non propongono domande di
ammissione al passivo
• Quando tutto il passivo è saldato
• Quando tutto il patrimonio del fallito è stato
ripartito
• Quando non esiste massa attiva
168
B. Concordato fallimentare
INIZIATIVA
Uno o più
creditori
Un terzo
Fallito, ma solo
dopo un anno
dalla
dichiarazione di
fallimento e
purché non siano
decorsi due anni
dal decreto che
rende esecutivo
lo stato passivo
169
Contenuto della proposta
 Suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei
 Trattamenti differenziati a seconda la classe di
appartenenza
 Ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma
 Può essere previsto che i creditori privilegiati non
vengano soddisfatti integralmente, ma sempre in una
misura non inferiore a quella ricavabile per la
liquidazione considerata la prelazione
170
Esame della proposta
 La proposta di concordato è presentata al Giudice
Delegato il quale chiede il parere del comitato dei
creditori e del curatore
 Dopo il parere il GD ordina che la proposta sia
comunicata ai creditori
 Il concordato è approvato con il voto favorevole della
maggioranza dei creditori ammessi al voto
171
Concordato preventivo
Condizioni soggettive
 Imprenditore commerciale
 Stato di insolvenza
 Iscritto nel registro delle imprese da due anni
 Tenuta regolare della contabilità
172
Concordato preventivo
Condizioni oggettive
 Offrire serie garanzie reali e personali
 Pagamento integrale dei creditori privilegiati
 Pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari
Oppure
 Offrire la cessione dei beni pignorabili ai creditori,
sempre che la valutazione di tali beni faccia ritenere il
pagamento dei debiti
173
Concordato preventivo
Vantaggi
 Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e
continua l’esercizio della impresa
 Mantiene la capacità processuale di rimanere in
giudizio
174
Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi
 Garanzia dello stato per i debiti contratti per
l’esercizio della impresa nel corso della procedura;
 applicazione di una imposta ridotta per le cessioni
azienda ;
 esenzione dell’obbligo al pagamento di sanzioni
pecuniarie;
 rinuncia totale o parziale dei crediti pubblici
175
Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi
 l’impresa deve avere almeno 200 dipendenti
 devono esistere “concrete prospettive di recupero
dell’equilibrio economico delle attività
imprenditoriali”
 La esposizione debitoria non deve superare sia i due
terzi del totale dell’ attivo che dei ricavi della gestione
caratteristica
 Il commissario giudiziale nominato dal Tribunale
deve stabilire le reali condizioni del risanamento
176
Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi
La procedura di risanamento
 Tramite la ristrutturazione economico finanziaria,
sulla base di un programma di risanamento di durata
non superiore a due anni (programma di
ristrutturazione)
 Tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base
di un programma di prosecuzione dell’esercizio
dell’impresa non superiore ad un anno (programma
di cessione dei complessi aziendali)
177
Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi
 I creditori non possono esercitare azioni esecutive sul
patrimonio dell’imprenditore
 Il commissario straordinario può esercitare le azioni
revocatorie soltanto se viene autorizzato un
programma di cessione dei beni
 I contratti in corso continuano ad avere esecuzione, il
commissario ha la facoltà di scioglimento esclusi i
contratti di lavoro e di locazione di immobili
 Il commissario può compiere tutti gli atti di valore
non superiore a 400 milioni
178
Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi
Il controllo sulla procedura
 Il Tribunale nel corso della procedura di risanamento
ove non la ritenga più perseguibile può disporre il
fallimento della società
 All’autorità giudiziaria spetta il compito di risolvere
tutti gli aspetti relativi a diritti soggettivi
179
Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi
GRUPPI DI IMPRESE
 L’appartenenza di una impresa in A.S. ad un gruppo di
aziende estende questa procedura, ove ricorra lo stato
di crisi, anche alle aziende collegate anche se
assoggettabili alla procedura di fallimento
 In seguito alla direzione unitaria dei gruppi di
impresa gli Amministratori delle società collegate
rispondono dei danni causati alla Società in A.S.
180
Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi
Il controllo sulla procedura
 Il Tribunale nel corso della procedura di risanamento
ove non la ritenga più perseguibile può disporre il
fallimento della società
 All’autorità giudiziaria spetta il compito di risolvere
tutti gli aspetti relativi a diritti soggettivi
181
Liquidazione coatta amministrativa
Prevista per alcune categorie di imprese di settori
delicati, banche, assicurazioni, cooperative, SIM ecc.
Deliberata dal Ministro competente (industria,
economia, lavoro) attraverso il controllo di un'autorità di
vigilanza.
182
Liquidazione coatta amministrativa
FASI
Accertamento dello Stato di insolvenza
Messa in liquidazione
Accertamento del passivo
Liquidazione dell'attivo
Ripartizione dell'attivo
183
I titoli di credito
NATURA  Sono documenti contenenti la PROMESSA
o l’ORDINE INCONDIZIONATO di eseguire una
prestazione, nei termini indicati nel documento stesso,
in favore del soggetto possessore del titolo stesso
(BENEFICIARIO).
FUNZIONE ECONOMICA Trasferimento del diritto
contenuto nel titolo tramite la consegna
184
I titoli di credito
CARATTERISTICHE:
• INCORPORAZIONE: il diritto è tutt’uno con il titolo;
• FORMALITA’: specifici obblighi di forma;
• ASTRATTEZZA: il titolo è indipendente dalla sua
origine;
• AUTONOMIA: l’acquisto è sempre a titolo originario;
• LETTERALITA’: si può richiedere solo quanto scritto
I titoli di credito
L'emissione del titolo di credito presuppone che vi sia
un rapporto giuridico sottostante rapporto dal
quale nasce il credito che si vuole incorporare nel titolo
(es. compravendita).
Pertanto sussistono due rapporti paralleli ed autonomi:
- Sottostante o causale
- Cartolare o cambiario
I titoli di credito
• Rapporto sottostante: relazione tra chi emette il titolo
e il primo prenditore.
• Rapporto cartolare: relazione tra chi possiede il titolo
che ha diritto alla prestazione indicata e il debitore della
prestazione.
I titoli di credito
• Il debitore, nel redigere e sottoscrivere il documento,
crea un estratto unilaterale del rapporto giuridico
sottostante ridotto agli elementi essenziali e letterali più
semplici.
• Il collegamento è dato dal contratto di rilascio: accordo
tra debitore e primo prenditore in base al quale la
soddisfazione dell’obbligazione contenuta nel titolo
determina l’estinzione dell’obbligazione nascente dal
rapporto sottostante.
I titoli di credito
Il contratto di rilascio può essere
contenuto in un autonomo contratto
ovvero in una clausola del negozio
fondamentale.
I titoli di credito
• Fonte del rapporto cartolare: dichiarazione
del debitore contenuta nel titolo.
• Contenuto del rapporto cartolare: quello
indicato dal titolo, anche se non coincide con
l’obbligazione sottostante.
• Circolazione del rapporto cartolare:
attraverso la circolazione del documento che
lo contiene.
I titoli di credito
• A seguito dell’incorporazione il diritto diviene
insensibile rispetto al rapporto sottostante.
L’insensibilità del rapporto cartolare rispetto
al rapporto sottostante viene definita
astrattezza del titolo di credito.
• Il debitore è insensibile rispetto alle vicende
relative alla circolazione del titolo.
I titoli di credito
• Il terzo acquirente del titolo è insensibile rispetto alle
vicende circolatorie precedenti nonché al rapporto tra
debitore e primo prenditore.
• A seguito dell’emissione di un titolo di credito il
debitore ha una obbligazione cartolare che si aggiunge
all’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.
I titoli di credito_Circolazione della
titolarità
Per ottenere il pagamento del titolo occorrono due
requisiti:
- Avere il possesso del titolo
- Aver conseguito il possesso del titolo nei modi
previsti dalla legge: leggi di circolazione
Se ricorrono tutti e due questi requisiti il creditore è
legittimato a esercitare il diritto incorporato nel titolo e
quindi a ricevere il pagamento.
I titoli di credito
A seconda della legge di circolazione alla quale
sono sottoposti, si distinguono tre categorie di
titoli di credito:
1. Al portatore
2. All'ordine
3. Nominativi
I titoli di credito
1. Al portatore
La legittimazione consegue al mero possesso e muta in
virtù della consegna del titolo.
Sono detti anche titoli a legittimazione reale a differenza
dei titoli nominativi e all’ordine detti titoli a
legittimazione nominale.
I titoli di credito
2. All'ordine : il titolo si trasferisca mediante girata.
La girata è l'ordine che l'intestatario del titolo
impartisce al debitore di pagare ad un'altra persona.
La girata è apposta sul retro del titolo e può essere:
-piena se contiene anche l'indicazione della persona
che deve essere pagata
-in bianco (o al portatore ) se consiste soltanto nella
firma del girante (intestatario del titolo), sul retro del
titolo. In questa ultima ipotesi il titolo circola come se
fosse al portatore.
I titoli di credito
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo ma
non può essere sottoposta a condizione.
La girata che contenga una condizione è valida ma la
condizione si ha per non scritta.
Sono titoli all'ordine, per esempio la cambiale, l'assegno,
i titoli rappresentativi di merci.
I titoli di credito
3. Nominativi: il titolo deve contenere il nome del
possessore.
Perché sia valido è necessario che il nome del
possessore, oltre che essere scritto sul titolo, deve
essere annotato su apposito registro tenuto da chi ha
emesso il titolo.
Sono titoli nominativi le azioni di società, certe
obbligazioni e alcuni titoli di Stato.
I titoli di credito
Le eccezioni al pagamento: il debitore, in linea
generale, non può rifiutare il pagamento del titolo per
un motivo qualsiasi può solo opporre motivi di rifiuto
consentiti dalla legge = eccezioni al pagamento
I titoli di credito
Eccezioni reali opponibili a qualunque persona:
- Sulla forma: il titolo di credito deve contenere tutte le
indicazioni previste dalla legge, se mancano non può
essere considerato un titolo di credito
- Sul tenore letterale del titolo: eccezioni sul carattere
di letteralità del titolo, per cui "vale ciò che è scritto"
I titoli di credito
Eccezioni reali
- Sulla falsità di capacità o di rappresentanza al
momento della sottoscrizione del titolo
- Sulla mancanza delle condizioni necessarie per
l'esercizio dell'azione fondata sul titolo (azione
cartolare): per esempio la mancata elevazione del
protesto quando questo è obbligatorio per legge.
I titoli di credito
Eccezioni personaliopponibili solo ad un
determinato possessore e fondate:
- Sul rapporto sottostante: il debitore può opporre
l'eccezione solo al possessore che sia anche
controparte nel rapporto sottostante. Quindi, il
compratore – debitore che ha consegnato al venditore
un titolo di credito può rifiutare di pagarglielo se la
merce acquistata non gli è stata consegnata o se non è
conforme all'ordine.
I titoli di credito
Eccezioni personaliopponibili solo ad un
determinato possessore e fondate:
- Sui rapporti personali tra il debitore e l'attuale
possessore: il debitore può rifiutare il pagamento in
presenza di una compensazione con un credito nei
confronti dell'attuale possessore, oppure se questi si
era impegnato a non richiederlo fino ad un certo
giorno
- Sulla legittimazione dell'attuale possessore: il
debitore può rifiutare il pagamento dimostrando che
l'attuale possessore ha ottenuto il possesso del titolo
in mala fede
I titoli di credito
LA CAMBIALE:
E’ un titolo di credito all’ordine.
Ne esistono 2 TIPI:
• 1. Pagherò cambiario PROMESSA (2 soggetti)
• 2. Cambiale tratta  ORDINE (3 soggetti)
I titoli di credito
LA CAMBIALE:
1. PAGHERO’ CAMBIARIO: È la
PROMESSA incondizionata, fatta dall’ emittente, di
pagare una somma di denaro al beneficiario, alla
scadenza e nel luogo indicati.
1.
2.
3.
4.
5.
Luogo e data di emissione del pagherò.
Scadenza della cambiale.
Promessa incondizionata di pagamento.
Nome del beneficiario.
Importo scritto in lettere. Nel caso in cui c’è differenza con l’importo scritto
in cifre vale quello in lettere.
6. Firma dell’emittente. Se l’emittente è una società la firma è del suo
rappresentante legale.
7. Banca domiciliataria , presso la quale la cambiale deve essere pagata.
8. Denominazione di ” cambiale “.
I titoli di credito
LA CAMBIALE:
2. CAMBIALE TRATTA: E’ l’ORDINE incondizionato di un
soggetto (traente) ad un altro soggetto (trattario), di pagare
una somma di denaro, secondo le modalità previste, ad un
terzo soggetto (beneficiario).
Esistenza del Rapporto di Provvista. (è quello che intercorre
tra traente e trattario che permette al traente di ordinare al
trattario il pagamento della somma al prenditore)
I titoli di credito
IL PROTESTO : Il protesto, è l'atto pubblico con il quale si attesta
l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al
debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o
accettare il titolo.
 Atto pubblico che rende noto il mancato pagamento;
 Levato dal notaio, uff. giudiziario o segr. Comunale;
 La cambiale diviene titolo esecutivo;
 Se levato entro 2 g. da scadenza consente azione di regresso
contro il girante;
 Il debitore principale subisce atto di precetto, pignoramento e
vendita dei beni
I titoli di credito
L’ASSEGNO
E’ un titolo di credito all’ordine.
Ne esistono 2 TIPI:
1. Assegno Bancario assimilabile alla cambiale Tratta.
2. Assegno Circolare assimilabile al Pagherò cambiario.
I titoli di credito
1. ASSEGNO BANCARIO: Un soggetto (traente e
correntista) ordina alla banca (trattario) di pagare una
somma al Beneficiario.
Esistenza rapporto di conto corrente (libretto assegni).
E’ sempre pagabile a vista. (no post-datati).
Circolazione per girata (clausola non trasferibile).
Per evitare che un assegno smarrito o rubato venga
indebitamente riscosso da chi non ne è legittimo possessore, si
può ricorrere ad alcuni accorgimenti previsti dalla legge.
L'accorgimento più diffuso consiste nello scrivere sull'assegno la
clausola non trasferibile; in tal modo si impedisce il suo
trasferimento mediante girata ed il titolo sarà pagato solo al
beneficiario oppure ad una banca da questi incaricata per la
riscossione.
Tale clausola è obbligatoria per gli assegni emessi con importi
superiori a 1.000 euro.
I titoli di credito
2.ASSEGNO CIRCOLARE: Promessa di pagamento, da
parte della banca (emittente), ad un beneficiario,
emesso solo se c’è una copertura precostituita.
Riscossione entro 30 g. dall’emissione, a pena di
decadenza, per il possessore, dal diritto di esercitare
l’azione di regresso.
Se si teme che l'assegno possa essere smarrito o sottratto
si può apporre la clausola non trasferibile che impedisce
la circolazione dell'assegno; in tal caso potrà essere
presentato per l'incasso solo dal beneficiario o da una
banca dal medesimo incaricata. Tale clausola è
obbligatoria per ogni assegno circolare di importo
superiore a 1.000 euro.
La legge dispone che per emettere assegni circolari le
banche devono essere in possesso di apposita
autorizzazione della Banca d'Italia pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
I titoli di credito
LO SCONTO CAMBIARIO
•†
La banca anticipa l’importo di un credito non ancora
scaduto, previa deduzione dell’interesse e salvo buon
fine dell’operazione
• Per il richiedente si tratta di un finanziamento a b/t ed
è una delle forme più utilizzate per lo smobilizzo dei
crediti†
I titoli di credito
LO SCONTO CAMBIARIO
• Fasi tecniche operazione:
–„Verifica bancabilità del titolo
–„Concessione del fido al cliente
–Fissazione cifra di castelletto (oggetto
periodico di revisione)
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Il_Diritto_parte_3