La trasformazione Lorenzo Benatti Parma, 24 febbraio 2015 Nozione di trasformazione Con la trasformazione, un soggetto (dotato o meno di personalità giuridica) muta la propria forma giuridica, pur nell’identità del soggetto. Art. 2498 Continuità rapporti giuridici «Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione». Limiti (art. 2499) «Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa». Che senso ha? Nelle procedure di risanamento? Quando si verifica incompatibilità? Fallimento e procedure liquidatorie? E per le società in liquidazione? Trasformazione liquidatoria. E se sono state emesse obbligazioni o titoli di debito? Casi di trasformazione trasformazioni omogenee da società di persone a società di capitali (trasformazione evolutiva), da società di capitali a società di persone (trasformazione regressiva), –e da società di capitali a società di capitali, da società di persone a società di persone. trasformazioni eterogenee in società di capitali, da società di capitali, –e in società di persone, da società di persone, Disposizione generale In generale: – l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato e si applicano le forme di pubblicità relative, nonché quelle richieste per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione (art. 2500, 2° c.). – la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti (2500, 3° c.). Trasformazione in società di capitali: – forma di atto pubblico (art. 2500, 1° c.); Invalidità Effettuata la pubblicità di legge «l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata» (2500-bis, 1° c.). «Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione» (2500bis, 2° c.). Trasformazione “evolutiva” (1) Trasformazione di società di persone in società di capitali: – «Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso dalla maggioranza dei soci determinata secondo la parte a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso» ( art. 2500-ter, 1°c.). Trasformazione “evolutiva” (2) – «Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’art. 2465» ( art. 2500ter, 2°c.). – Si applicano, in caso di società per azioni o in accomandita per azioni, le disposizioni relative alla responsabilità dell’esperto, alla revisione della stima ad opera degli amministratori, e, in quanto compatibile, quella relativa alla rettifica del valore. Trasformazione “evolutiva” (3) – «Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione» ( art. 2500-quater, 1°c.). – «Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità» ( art. 2500-quater, 2°c.). In questi casi «le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente» (art. 2500-quater, 3°c.). Trasformazione “evolutiva” (4) – «La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti» pubblicitari previsti dalla legge «se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione» ( art. 2500-quinquies, 1°c.). – «Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione» ( art. 2500-quinquies, 2°c.). Trasformazione “regressiva” (1) Trasformazione da società di capitali a società di persone: – «Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E’ comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata» (art. 2500-sexies, 1°c.). – La trasformazione comporta il diritto di recesso dei soci assenti e dissenzienti o astenuti ai sensi degli artt. 2437 e 2473. Trasformazione “regressiva” (2) – «Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prendere visione e di ottenerne gratuitamente copia» ( art. 2500-sexies, 2°c.). – «Ciascun socio ha diritto l’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni» ( art. 2500-sexies, 3°c.). – «I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione» ( art. 2500-sexies, 4°c.). Altre trasformazioni omogenee Trasformazione di società di capitali in società di capitali, trasformazione di società di persone in società di persone. Sono sempre state ritenute implicitamente ammissibili. Lo sono oggi a maggior ragione visto che si ammette anche la trasformazione eterogenea. Trasformazione da società di capitali a società di capitali Si ritiene trovino applicazione: 2500 (forma, pubblicità, contenuto atto, efficacia); 2500-bis (invalidità); 2500-quinquies (responsabilità soci che perdono responsabilità illimitata); 2500-sexies (maggioranze, relazione amministratori, assegnazione quote, responsabilità soci che assumono resp. illimitata). Si ritiene non trovino applicazione: 2500-ter (deliberazione), 2500-quater (attribuzione quote o azioni). Trasformazione da società di persone a società di persone Si ritiene trovino applicazione: 2500, 2° c. (forma, pubblicità, contenuto atto, efficacia); 2500-bis (invalidità); 2500-quinquies (responsabilità soci che perdono responsabilità illimitata). Si ritiene non trovino applicazione: 2500, 1° c., 2500-ter 2° c.; 2500-quater, 2500-sexies 1°, 2° e 3° c. (maggioranze, relazione amministratori, assegnazione quote). É incerta l’applicazione di: 2500-ter 1° c., (maggioranza-recesso); 2500-sexies 4° (responsabilità soci che assumono responsabilità illimitata). Trasformazioni eterogenee Il modello organizzativo di partenza o di arrivo non è una società (o meglio non è una società lucrativa). A tutte si applica l’art. 2500-novies. Si ritengono ammissibili trasformazioni dirette tra modelli che non siano società lucrative o che non siano società (per es. da associazione a consorzio). 2500-IX opposizione dei creditori «In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’art. 2445». Trasformazione eterogenea in società di capitali I consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società di capitali (art. 2500-octies, 1°c.). «La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all’unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato» (art. 2500-octies, 2°c.) Le coop possono trasformarsi in società lucrativa? Art. 2545-decies: «Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci delle cooperative, la trasformazione in società» lucrativa (di persone e di capitali) o in consorzio. Rinvio. Trasformazione eterogenea da società di capitali (1) Le società di capitali possono trasformarsi in «consorzi, società consortili, cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni» (art. 2500-septies, 1°c.). «La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata» ( art. 2500-septies, 3°c.). Trasformazione eterogenea da società di capitali (2) La trasformazione comporta il diritto di recesso dei soci assenti e dissenzienti o astenuti ai sensi degli artt. 2437 e 2473. «Si applica l’art. 2500-sexies, in quanto compatibile» (art. 2500-septies, 2°c.): – 1° c. (maggioranze, consenso soci che assumono responsabilità illimitata); – 2° c. (relazione amministratori); – 3° c. (assegnazione quote); – 4° c. (responsabilità soci che assumono responsabilità illimitata). Trasformazione eterogenea in società di persone Dubbi di una parte degli interpreti. Trasformazione eterogenea in società di persone I consorzi, le società consortili. le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni. E le coop? Anche. Si dovrebbero applicare: – 2500-octies, 2° c. (maggioranze), – 2500-octies, 3° c. (casi di non trasformabilità), – 2500-octies, 4° c. (trasf. fondazioni); – 2500-quinquies (responsabilità soci che perdono resp. illimitata) Non è richiesta perizia di stima. Trasformazione eterogenea da società di persone In consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute e fondazioni. E in coop? Per determinare le maggioranze necessarie per deliberare la trasformazione non si dovrebbero applicare 2500-ter (norma speciale) e 2500-septies, 3° c., ma la norma generale sull’unanimità. In ogni caso occorrerà consenso soci che assumono responsabilità illimitata. Si dovrebbero applicare: – 2500-septies, 4° c. (trasf. in fondazioni); – 2500-quinquies (responsabilità soci che perdono resp. illimitata) In generale non sarà richiesta perizia di stima salvo trasformazione in cooperativa o consortile di capitali/cooperativa. La trasformazione dott. Lorenzo Benatti [email protected]