IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEGLI AVVOCATI FONTI NORMATIVE: • Legge 31 dicembre 2012 n. 247 «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense» (in vigore dal 02.02.2013). Nel Titolo V (artt. 50-63) tratta specificamente del «Procedimento disciplinare». • Regolamento per l’elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD) (in vigore dal 01.01.2015). Disciplina l’elezione dei componenti del CDD • Regolamento per il procedimento disciplinare (in vigore dal 01.01.2015 approvato il 21.02.2014, e modificato con nota del CNF del 26/06/2015) • Nuovo Codice Deontologico Forense (approvato dal CNF il 31.01.2014; in vigore dal 16.12.2014). In particolare, esso tipizza le violazioni deontologiche e ne indica la corrispondente sanzione COMPETENZA ED OGGETTO DEL POTERE DISCIPLINARE DEI C.D.D. • Il potere disciplinare appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD), che agisce in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa ed operativa. • Sono sottoposti al giudizio del CDD le infrazioni ai doveri di condotta dettate dalla legge o dalla deontologia. • Durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, una volta inviati gli atti al CDD, l’incolpato non può sottrarsi al giudizio mediante la cancellazione dall’albo, dall’elenco o dal registro. • Il procedimento disciplinare viene definito con una «DECISIONE». E’ competente per territorio il CDD: • del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure • del distretto in cui è stato compiuto il fatto oggetto d’indagine o giudizio disciplinare. In caso di conflitto positivo di competenza (più CDD che prendono cognizione del medesimo fatto ed avviano il procedimento disciplinare) vige il “principio della prevenzione”, a vantaggio del CDD che per primo ha iscritto la notizia nell’apposito registro. Sul conflitto di competenza decide il C.N.F. ACQUISIZIONE NELLA NOTIZIA DEL FATTO DI RILEVANZA DISCIPLINARE La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L’ A.G. è tenuta a dare notizia di un fatto di rilevanza disciplinare al COA cui appartiene un iscritto ed a dare comunicazioni quando: a) è esercitata l’azione penale; b) è disposta, revocata o annullata l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza; c) sono effettuate perquisizioni o sequestri; d) sono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio. PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCESSO PENALE L’azione disciplinare si prescrive nel termine di SEI ANNI DAL FATTO; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di cinque anni, ma non si può superare il termine massimo di sette anni e mezzo; il tempo delle eventuali sospensioni non si computa ai fini del termine prescrizionale. Di regola, il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti. Tuttavia, se agli effetti della decisione disciplinare risulta indispensabile acquisire atti e notizie del processo penale, il procedimento disciplinare può essere sospeso fino a due anni, con conseguente sospensione del termine prescrizionale. Il procedimento disciplinare definito può essere riaperto su richiesta dell’interessato o d’ufficio per due ragioni opposte: • Se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’A.G. ha assolto l’incolpato perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso; • Se, al contrario, l’incolpato è stato prosciolto disciplinarmente ma l’A.G. l’ha condannato per reato non colposo per fatti aventi rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare che il CDD non aveva valutato. ATTIVITA’ DISCIPLINARE DI COMPETENZA DEL C.O.A. Poiché il potere disciplinare appartiene in via esclusiva al CDD, • se è presentato un esposto o una denuncia al COA, anche dall’A.G. ovvero • se vi è comunque notizia di un illecito disciplinare il COA deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a presentare le proprie deduzioni entro 20 gg.; quindi il COA deve trasmettere tutti gli atti al CDD, che è competente in via esclusiva per ogni ulteriore atto procedimentale NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE E FASE ISTRUTTORIA PRE-PROCEDIMENTALE (1) Ricevuti gli atti, il presidente del CDD: Procede ad iscrivere il nome dell’iscritto e gli atti in un REGISTRO RISERVATO, oppure In caso di manifesta infondatezza, richiede al CDD l’archiviazione senza formalità Ma se il presidente ovvero il CDD non ritengono di dover disporre l’archiviazione Il presidente designa la Commissione che dovrà giudicare; nomina il Consigliere Istruttore (proveniente da un Ordine diverso rispetto all’incolpato) NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE E FASE ISTRUTTORIA PRE-PROCEDIMENTALE (2) Attività di competenza del Consigliere Istruttore: • comunica all’iscritto a mezzo di raccomandata a.r. l’avvio della fase istruttoria preliminare; • fornisce all’iscritto «ogni elemento utile» (?); • lo invita a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione; • provvede ad ogni accertamento istruttorio nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nell’apposito Registro. una richiesta motivata di archiviazione, oppure Terminata la fase istruttoria, il C.I. propone al CDD: una richiesta di approvazione del capo d’incolpazione PROMUOVIMENTO DELL’AZIONE DISCIPLINARE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE L’azione disciplinare viene promossa nel momento in cui il CDD approva il capo d’incolpazione proposto dal Consigliere Istruttore. Da quel momento in poi l’ «iscritto» assume lo status di «incolpato» ed ha inizio il procedimento disciplinare. Dell’avvio del procedimento disciplinare viene data comunicazione sia all’incolpato che al PM mediante lettera racc.a.r.. Nella comunicazione viene enunciato per la prima volta il capo d’incolpazione; esso può contenere più addebiti e deve indicare il fatto addebitato e le norme specifiche che si assumono violate. L’incolpato ha 20 giorni per accedere al fascicolo disciplinare, per depositare memorie e documenti, per chiedere la comparizione dinanzi al Consigliere Istruttore (con l’eventuale assistenza di un solo difensore) per essere sentito ed esporre le sue difese. FASE DEL GIUDIZIO: LA CITAZIONE Decorsi i venti giorni dalla predetta comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare ai fini del compimento degli atti difensivi, il Consigliere Istruttore è di nuovo dinanzi ad un dilemma: proporre al CDD l’ archiviazione, oppure chiedere al CDD di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato La citazione a giudizio viene notificata dall’ufficiale giudiziario all’incolpato ed al PM almeno 30 gg. liberi prima della data di comparizione. Il capo d’incolpazione deve contenere l’enunciazione degli addebiti in forma chiara e precisa, con l’indicazione delle norme che si assumono violate. Oltre a numerosi avvisi, la citazione a giudizio contiene l’elenco dei testimoni che il CDD intende ascoltare. FASE DEL GIUDIZIO: I DIRITTI DELL’INCOLPATO 1) può farsi assistere da un difensore; 2) ha diritto di produrre documenti ed indicare testimoni con indicazione sommaria delle circostanze sulle quali dovranno essere sentiti. Questi atti (?) devono essere compiuti entro il termine di 7 gg. prima della data fissata per il dibattimento; 3) ha diritto di interrogare e fare interrogare i testimoni; 4) ha diritto di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del CDD; 5) ha diritto di avere la parola per ultimo. FASE DEL GIUDIZIO: IL DIBATTIMENTO L’art. 59 della L.P. disciplina il dibattimento, prevedendo che «per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili». Questo richiamo consente di poter superare alcune lacune della disciplina prevista dalla L.P.. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, il CDD: - Acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato - Provvede all’esame dei testimoni - Provvede all’esame dell’incolpato che ne ha fatto richiesta o vi ha acconsentito - Acquisisce, d’ufficio o su istanza di parte, eventuali ulteriori prove necessarie o utili all’accertamento dei fatti Quanto alla utilizzabilità degli atti, gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento. Chiuso il dibattimento, si procede alla discussione: il presidente dà la parola al PM (se presente), all’incolpato ed al difensore. FASE DEL GIUDIZIO: LA DECISIONE Conclusa la discussione, il CDD delibera la «decisione» in camera di consiglio a maggioranza, dando lettura immediata alle parti del dispositivo, che contiene anche l’indicazione del termine per impugnare; la motivazione deve essere depositata entro 30 gg. (ma il termine può essere aumentato fino al doppio). Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati: a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili; c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione. La decisione deve essere notificata dal CDD all’incolpato, al COA presso cui è iscritto, al PM ed al PG presso la Corte di Appello del distretto dove ha sede il CDD che ha emesso il procedimento. RIEPILOGO: STRUTTURA DEL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Il COA riceve la notizia di interesse disciplinare: ne da notizia all’iscritto invitandolo a controdedurre entro 20 gg; quindi trasmette gli atti al CDD Il CDD riceve la notizia di interesse disciplinare: il presidente del CDD iscrive la notizia e l’iscritto nel REGISTRO oppure chiede l’archiviazione FASE ISTRUTTORIA - Il Consigliere Istruttore gestisce la fase istruttoria (max 6 mesi) provvedendo agli accertamenti, comunica all’iscritto che è in corso la fase istruttoria e lo invita a controdedurre entro 30 gg.; conclude rivolgendo al CDD una richiesta motivata di archiviazione oppure una richiesta motivata di approvazione del capo d’incolpazione FASE PROCEDIMENTALE – L’azione disciplinare viene promossa con l’approvazione da parte del CDD del capo d’incolpazione che viene comunicato all’incolpato mediante racc.a.r.; costui ha 20 gg. per il compimento di varie attività difensive DELIBERAZIONE – Il CDD delibera la propria «decisione», dando immediata lettura alle parti del dispositivo. Nel dispositivo è indicato il termine per impugnare. La motivazione deve essere depositata nel termine di 30 (60) gg. Se non viene disposta l’archiviazione, il presidente nomina la Commissione giudicatrice ed il Consigliere Istruttore Decorso il termine per le attività difensive, il C.I. propone al CDD l’archiviazione oppure la citazione a giudizio dell’incolpato FASE DIBATTIMENTALE - Il CDD delibera la citazione a giudizio dell’incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario con termine di comparizione di almeno 30 gg. liberi; la citazione risponde a precisi requisiti formali e sostanziali. Nell’ istruttoria dibattimentale vengono assunte le prove richieste ed ammesse nell’ordine previsto dall’art. 59. Terminato il dibattimento, segue la discussione del PM (se presente), dell’incolpato e del suo difensore. L’IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE DEL CDD Secondo l’art. 61 L.P., in caso di affermazione di responsabilità disciplinare, l’incolpato può proporre ricorso entro 30 gg. dal deposito (non dalla notifica!) della sentenza (non si chiamava «decisione» ex art. 52?) innanzi ad apposita sezione disciplinare del CNF. Il ricorso deve essere notificato al PM ed al PG, che possono proporre impugnazione incidentale entro 20 gg. dalla notifica. La proposizione del ricorso ha effetto sospensivo dell’esecuzione della decisione impugnata. Il COA presso cui è iscritto l’incolpato, il PM ed il PG possono invece impugnare ogni tipo di decisione. LA SOSPENSIONE CAUTELARE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE La sospensione cautelare dall’esercizio della professione: può essere deliberata dal CDD – previa audizione dell’iscritto - per una durata non superiore ad un anno nei casi previsti dall’art. 60 co. 1 L.P. ed è eseguita dal COA; è esecutiva dalla data di notifica all’iscritto effettuata a cura del COA; può essere impugnata con ricorso al CNF entro 20 gg. dalla notifica; può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o ad istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il CDD non deliberi il provvedimento sanzionatorio (che deve essere più grave dell’avvertimento o della censura). GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE