Rinuncia volontaria
1. Benefici da concordare
2. Riprotezione o rimborso del biglietto
Overbooking
1. Compensazione pecuniaria
Non consenziente
2. Riprotezione o rimborso del biglietto
3. assistenza
In circostanza
eccezionale
Cancellazione volo
1. Compensazione pecuniaria
Altre circostanze
Ritardo superiore a 2/3/4 h in
relazione alla tratta del volo
Ritardo prolungato
1. Riprotezione o rimborso
2. Assistenza
Ritardo in partenza superiore a
5h
Ritardo all’arrivo superiore a 3
h
2. Riprotezione o rimborso
3. assistenza
1. assistenza
1. Assistenza
2. Rimborso biglietto
3. Compensazione pecuniaria
1. Assistenza
2. Compensazione pecuniaria
Altra situazione che si verifica spesso è lo smarrimento ,il ritardo o danno del bagaglio.
Munirsi del biglietto e obliterarlo prima di salire a bordo. Alcuni treni sono a
prenotazione obbligatoria e in caso di ritardo nell’arrivo a destinazione, si
ha diritto a un’ indennità del:
•
25% se compreso tra 60 e 119 minuti;
•
50% se superiore a 120 minuti.
In caso di ritardo in arrivo prevedibile superiore a 60 minuti, il viaggiatore
può scegliere se :
•
proseguire il viaggio il prima possibile o in data successiva;
•
rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso integrale del biglietto per
tutto o parte del percorso.
L’indennità è corrisposta in bonus validi per l’acquisto entro 12 mesi di altri
biglietti, o su richiesta in danaro. Se invece il viaggiatore non può usufruire
del biglietto già acquistato può chiedere il rimborso ma in questo caso è
effettuato con trattenuta.
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Qualora il passeggero non possa partire per i gravi motivi indicati
nel codice della navigazione, ha diritto al rimborso del biglietto
con penale del 25%.
Nel caso che l’inadempimento sia del vettore e per causa a lui
non imputabile il contratto si risolve con la restituzione del prezzo
pagato.
In caso di soppressione della partenza o mutamenti dell’ itinerario
ha invece diritto di scegliere tra una nave successiva, se possibile, il
rimborso con risoluzione del contratto. In ogni caso avrà diritto al
risarcimento danno. Se la soppressione o il mutamento ha luogo
per giustificato motivo ,il risarcimento non può eccedere il doppio
del prezzo versato.
In caso di interruzione del viaggio invece il rimborso è dovuto solo
per il tratto non percorso.
È altresi responsabile in caso di ritardo per i danni arrecati al
passeggero (conseguenze dirette) e per lo smarrimento e i danni
del bagaglio se non dimostra che l’evento è derivato da causa a
lui non imputabile.
Patente di guida: se rilasciata da paesi
appartenenti alla comunità europea può essere
utilizzata liberamente all’interno di quest’ultima. Per i
paesi extracomunitari è necessario invece ottenere la
conversione del documento o essere in possesso del
permesso internazionale di guida accompagnato dal
documento in corso di validità, da richiedersi presso gli
uffici provinciali della motorizzazione civile.
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Carta dei diritti del turista. Trasporti