L’APPRENDISTATO –
Schema decreto attuativo JOBS ACT
INDICE
Definizione
Norme generali
La forma
La durata
Il recesso ed il licenziamento
La disciplina del rapporto: parte economica e normativa
La disciplina del rapporto: parte formativa
La disciplina del rapporto: parte previdenziale e assistenziale
Limiti numerici
Condizioni per l’assunzione di nuovi apprendisti
L’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale
Età, durata …
Disciplina, formazione esterna …
L’apprendistato professionalizzante
Età, durata …
Disciplina, formazione esterna …
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Età, durata …
Disciplina, formazione esterna …
Sanzioni
Incentivi
Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione
L’apprendistato
Definizione:
1.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla
occupazione
dei
giovani.
Tuttavia, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, il contratto di
apprendistato può svolgersi anche a tempo determinato (art. 42, c. 5)
2.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale;
b)
apprendistato
professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e quello di alta
formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro per
l’occupazione dei giovani con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni
professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
L’apprendistato
norme generali
La forma:
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Il contratto dovrà contenere:
1.
il piano formativo individuale, in forma sintetica, definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
2.
nell’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e nell’apprendistato
di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di
provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
L’apprendistato
norme generali
La durata:
Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo: peri datori di
lavoro che svolgono la propria attività̀ in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più̀ rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere specifiche modalità̀ di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a
tempo determinato.
Il contratto dovrà contenere:
1.
il piano formativo individuale, in forma sintetica, definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
2.
nell’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e nell’apprendistato
di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di
provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
L’apprendistato
norme generali
Il recesso
1.
“Al termine dell’apprendistato” (art. 40, c.4) (contratto a tempo indeterminato!) :
le parti possono recedere con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Durante il periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto
prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2.
“Durante l’apprendistato”:
Si applica la disciplina vigente prevista per il licenziamento ingiustificato. Nel contratto di apprendistato
per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di
licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione
formativa di provenienza.
L’apprendistato
norme generali
La disciplina del rapporto: parte economica
1.
E’ definita da Accordi interconfederali o da CCNL stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più̀ rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
a)
divieto di retribuzione a cottimo;
b)
possibilità̀ di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni
che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento è finalizzato il contratto,
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e
proporzionata all’anzianità di servizio;
c)
possibilità̀ di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di
sospensione
involontaria
del
lavoro,
superiore
a
trenta
giorni;
L’apprendistato
norme generali
La disciplina del rapporto: parte formativa
… nel rispetto dei seguenti principi:
a)
presenza di un tutore o referente aziendale;
b)
possibilità̀ di finanziare i percorsi formativi aziendali coi dei fondi paritetici interprofessionali (l.
n. 388/2000, art. 118 – Dl n. 27672003) , anche attraverso accordi con le Regioni;
c)
possibilità̀ del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e
delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché́ nei percorsi di istruzione
degli adulti;
registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali
eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino (Dl n. 276/2003, art. 2, c. l, i).
d)
e)
possibilità̀ di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa
di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni
f)
possibilità̀ di forme e modalità̀ per la conferma in servizio, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica, al termine della formazione, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
L’apprendistato
norme generali
La disciplina del rapporto: parte previdenziale e assistenziale
Agli apprendisti si applicano le seguenti norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
maternità̀;
assegno familiare.
assicurazione sociale per l’impiego
È dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione
pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla
quale non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
L’apprendistato
norme generali
Limiti numerici
Numero complessivo degli apprendisti che un datore di lavoro può assumere (direttamente o tramite
agenzie di somministrazione) :
a)
di regola: non si può̀ superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate
in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
b)
i datori di lavoro che occupano meno di 10 unità: non possono superare il rapporto di 100 per
100
c)
i datori di lavoro che non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o li
abbiano in numero inferiore a tre) possono assumere sino a tre apprendisti;
d)
è vietato assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo
determinato.
Alle imprese artigiane si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 443/1985, art. 4.
L’apprendistato
norme generali
Condizioni per l’assunzione di nuovi apprendisti (con contratto di apprendistato professionalizzante)
1.
L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, a tempo
indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli
apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Non si computano i rapporti cessati per recesso
durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
2.
E’ in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante anche in
mancanza di tale proporzione.
3.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari
lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Relativamente ai datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, i i contratti collettivi
nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più̀ rappresentative sul
piano nazionale, possono individuare diversi limiti
L’apprendistato
Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale
Definizione:
E’̀ strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi
regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al dl n.
226/2005.
Età:
Possono essere assunti, in tutti i settori, giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento
di 25 anni; Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o trattamento di disoccupazione senza
limiti di età
Durata:
E’ determinata in funzione della qualifica o diploma da conseguire e, per la parte formativa) non può
superare i tre anni (quattro se finalizzato al conseguimento di un diploma professionale
quadriennale).
E’ in facoltà dei datori di lavoro di prolungare la durata del contratto di un anno:
a) per i giovani qualificati e diplomati, che abbiano concluso positivamente il percorso per il
consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche,
spendibili anche ai fini dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore;
b) nel caso in cui, al termine del periodo di formazione, l’apprendista non abbia conseguito il titolo
di qualifica, diploma o specializzazione professionale.
L’apprendistato
Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale
Modalità:
Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con
l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con decreto del
Ministro del lavoro che stabilirà i criteri nel rispetto dell’autonomia scolastica e derlle competenze
delle regioni
Formazione esterna:
La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non
può̀ essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50 per cento
per il terzo e quarto anno, nonché́ per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato
di specializzazione tecnica.
Retribuzione:
Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non ha obblighi retributivi. Per le ore di
formazione a suo carico è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli
sarebbe dovuta.
In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato per la qualifica, il diploma
e la specializzazione professionale è rimessa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ne
disciplina l’esercizio con propri atti.
L’apprendistato
Apprendistato professionalizzante
Definizione:
E’̀ finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali
Età:
Possono essere assunti, in tutti i settori, pubblici e privati, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29
anni. Per chi sia già in possesso di una qualifica professionale (ai sensi del Dlgs n. 226/2005) può
essere stipulato a partire dai 17 anni
Durata:
E’ determinata dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, in ragione del tipo di
qualificazione da conseguire, che possono stabilire anche la durata minima.
La durata massima non può essere superiore ai tre anni o ai cinque anni per i profili caratterizzanti
l’artigianato individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
L’apprendistato
Apprendistato professionalizzante
Formazione esterna:
La formazione svolta sotto la responsabilità̀ del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata
alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a
centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto
conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di
lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto … le
modalità̀ di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attività̀ previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si
siano dichiarate disponibili …
Riconoscimento della qualifica :
Le regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della
bilateralità̀, le modalità̀ per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
Apprendistato presso datori di lavoro che svolgono l’attività secondo cicli stagionali
I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più̀ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalità̀ di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
L’apprendistato
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Definizione:
E’̀ finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori nonché́ per il
praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche
Età:
Possono essere assunti, in tutti i settori, pubblici e privati, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29
anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale
conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di
istruzione e formazione Tecnica Superiore.
Regolamentazione e durata:
E’ rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
de datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più̀ rappresentative sul piano
nazionale, le università e le altre istituzioni formative o di ricerca …
In assenza delle regolamentazioni regionali l'attivazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università̀, gli istituti tecnici superiori e le altre
istituzioni formative o di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’apprendistato
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Modalità
l datore di lavoro che intende stipulare un contratto di alta formazione o ricerca sottoscrive un
protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, o con l’ente di ricerca di cui al comma
4, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali …
Retribuzione
Per le ore di formazione svolta nella istituzione formativa il datore di lavoro non ha obblighi
retributivi. Per le ore di formazione a suo carico è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al
10% di quella che gli sarebbe dovuta. (salvo diversa previsione dei contratti collettivi)
Formazione esterna all’azienda
Non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale e dovrà essere svolta, di norma, presso
l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente
Crediti formativi
Il protocollo stabilisce i crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico
del datore di lavoro, con un massimo di 60 crediti, anche in deroga ai limiti stabiliti da altre
normative.
L’apprendistato
Sanzioni
Inadempimento nell’erogazione della formazione a carico del datore di lavoro
di cui egli sia esclusivamente responsabile, e tale da impedire la realizzazione delle finalità̀ di cui agli
articoli 41, 42 e 43, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e
quella dovuta (per il livello previsto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per
cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
Violazione del piano formativo individuale e violazione delle norme contrattuali collettive attuative
dei principi di divieto di retribuzione a cottimo, inquadramento del lavoratore e presenza di tutor
aziendale
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa
pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.
Competenze del personale ispettivo del Ministero
In caso si inadempimento della formazione prevista adotta un provvedimento di disposizione
assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere
L’apprendistato
Incentivi
Computo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato
Fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione
di
particolari
normative
e
istituti.
Benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza
sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.
Ulteriori incentivi
Saranno definiti con successivo decreto gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con
contratto di apprendistato per la qualifica la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e
con l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’apprendistato
Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione
E’ possibile assumere questi lavoratori, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale, senza limiti di età,
Ad essi si applica la disciplina la disciplina del licenziamento individuale di cui alla legge n.
604/1966 in deroga all’art. 40, c. 4 (che non però non disciplina il licenziamento ma l’obbligo di
assunzioni del 20% per poter procedere a nuove assunzioni).
Viene mantenuto il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/1991, art. 25, c.9.
(contributi assimilati a quelli dell’apprendistato, per 18 mesi, per ciascun lavoratore assunto iscritto
nelle lise di mobilità)
Viene mantenuto l’incentivo di cui alla legge n. 223/1991, art. 8, c. 4.
L’apprendistato
Legge n. 223/1991
Art. 8, comma 4
Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo
pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità e' concesso, per ogni
mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al
cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi
superiore a dodici, e per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui
all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
Scarica

Disciplina, formazione esterna