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GLI ENTI PUBBLICI
Prof.ssa Margherita Ramajoli
L’amministrazione in senso
SOGGETTIVO
si articola anzitutto nei vari
ENTI
ENTIPUBBLICI
PUBBLICI
idonei ad essere titolari di
POTERI AMMINISTRATIVI
definibili quindi come
CENTRI DI POTERE
ALL’EPOCA DEL
CENTRALISMO STATALE
UN SOLO MODELLO DI
ENTE PUBBLICO
tutti i soggetti della PA erano collegati allo Stato
e tenuti ad uniformarsi ai suoi indirizzi
così da dover essere considerati in posizione di
SOGGEZIONE e SERVIZIO
rispetto allo Stato stesso
ALL’EPOCA DEL
CENTRALISMO STATALE
IDENTITÀ
PUBBLICO
STATALE
IDENTITÀ
ENTE
PUBBLICO
ENTE
STATALE
INTERESSE PUBBLICO
ENTE PUBBLICO
L’INTERESSE COLLETTIVO
CHE RIENTRA NEI
FINI DELLO STATO
L’ENTE CHE ASSOLVE A
FINI STATALI
Il concetto di ENTE PUBBLICO era un
CONCETTO UNITARIO
saldamente eretto intorno alla personalità dello Stato
DISSOLVIMENTO DI QUESTA UNITÀ
per il proliferare di INTERESSI FRAZIONALI che si
impongono all’interesse nazionale
VI È UNA
PLURALITÀ DI ENTI PUBBLICI
Non tutti soggetti
ad indirizzi fissati
dallo Stato
Non più ordinati in
un sistema unitario
e unipolare
Che tendono al
perseguimento di
varie finalità, non
sempre collimanti,
ma alle quali
l’ordinamento
attribuisce
comunque
particolare rilievo
IL PROBLEMA DELL’INDIVIDUAZIONE
DEGLI ENTI PUBBLICI
è stato
risolto dalla
giurisprudenza
utilizzando
una serie di
INDICI
ESTERIORI
rivelatori della
pubblicità
QUALIFICAZIONE NORMATIVA (“nessun nuovo
ente pubblico può essere istituito o riconosciuto
se non per legge”, art. 4 l. 70/1975)
NATURA DELL’INTERESSE PERSEGUITO DALL’ENTE
(Casetta e la doverosità del perseguimento)
RELAZIONI ORGANIZZATIVE CON GLI APPARATI
POLITICI
CONTROLLI PUBBLICI
FINANZIAMENTI PUBBLICI STABILI
Nessuno di questi indici è ritenuto di per sé
sufficiente
Sono tutti indici significativi, ma non
decisivi, per l’individuazione del
carattere pubblico di un ente
Anche se
IL PROBLEMA DELL’INDIVIDUAZIONE
DELL’ENTE PUBBLICO
non dovrebbe sorgere
nelle ipotesi in cui sia il diritto positivo
ad affermare espressamente
la pubblicità di un soggetto ….
… tuttavia neppure la qualificazione normativa sembra
essere decisiva.
La Corte costituzionale è talvolta intervenuta per
superare la qualificazione normativa.
In definitiva: è
ENTE PUBBLICO
quello che, anche al di là della qualificazione
normativa, la giurisprudenza ritenga tale
CORTE COSTITUZIONALE
n. 466/1993
Spetta alla Corte dei conti il potere di
controllo sulla gestione finanziaria delle spa
costituite a seguito della trasformazione di
enti pubblici economici (Iri, Ina, Eni, Enel)
fino al momento in cui sussista una
partecipazione esclusiva o maggioritaria dello
Stato al capitale azionario
LA NATURA PUBBLICA
DEL SOGGETTO
che è il naturale presupposto del controllo della Corte
dei Conti ex art. 100, co. 2, Cost.
permane anche in presenza di
una persona giuridica formalmente
privata (SPA)
in ragione della riconduzione
del soggetto alla finanza pubblica
Permangono così figure di incerta qualificazione,
quali le
SOCIETÀ PER AZIONI
IN MANO PUBBLICA
che sono di difficile collocazione sistematica
Dalla qualificazione di un ente come pubblico
discendono
CONSEGUENZE GIURIDICHE DI RILIEVO
anche se la presenza di talune di esse è spesso
considerata come indice rivelatore della pubblicità
per cui vi è
una certa sovrapposizione
TRA PRESUPPOSTI E CONSEGUENZE
REGIME DEGLI ENTI PUBBLICI
PROCEDIMENTALIZZAZIONE
dell’azione
Regole peculiari
per quanto
riguarda
l’ORGANIZZAZIONE
Potere di AUTOTUTELA
(possibilità di risolvere un conflitto attuale o
potenziale di interessi e, in particolare, di
sindacare la validità dei propri atti a
prescindere da una verifica giurisdizionale)
LA PRIVATIZZAZIONE
DEGLI ENTI PUBBLICI
È processo influenzato dal
diritto europeo che impone il
divieto di discriminazione tra
operatori economici e tende
a ridurre gli ambiti in cui i
soggetti pubblici dispongono
di privilegi speciali
ha preso il via
con la legge
n. 474 del 1994
LA PRIVATIZZAZIONE FORMALE
O FASE FREDDA DELLA PRIVATIZZAZIONE
consiste nella trasformazione dell’ente pubblico in
persona giuridica privata, in società per azioni,
con capitale interamente posseduto dallo Stato o
dall’ente territoriale
LA PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE
O FASE CALDA DELLA PRIVATIZZAZIONE
consiste nella
dismissione delle
partecipazioni
azionarie
pubbliche
in taluni settori strategici la
privatizzazione è subordinata
alla creazione di Autorità di
regolazione e lo Stato continua
a mantenere speciali poteri
(golden share), come poteri di
veto all’adozione di delibere
societarie,
nomina
di
amministratori, ecc.
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Attualmente NON esiste un solo modello di ENTE PUBBLICO