10 GLI ENTI PUBBLICI Prof.ssa Margherita Ramajoli L’amministrazione in senso SOGGETTIVO si articola anzitutto nei vari ENTI ENTIPUBBLICI PUBBLICI idonei ad essere titolari di POTERI AMMINISTRATIVI definibili quindi come CENTRI DI POTERE ALL’EPOCA DEL CENTRALISMO STATALE UN SOLO MODELLO DI ENTE PUBBLICO tutti i soggetti della PA erano collegati allo Stato e tenuti ad uniformarsi ai suoi indirizzi così da dover essere considerati in posizione di SOGGEZIONE e SERVIZIO rispetto allo Stato stesso ALL’EPOCA DEL CENTRALISMO STATALE IDENTITÀ PUBBLICO STATALE IDENTITÀ ENTE PUBBLICO ENTE STATALE INTERESSE PUBBLICO ENTE PUBBLICO L’INTERESSE COLLETTIVO CHE RIENTRA NEI FINI DELLO STATO L’ENTE CHE ASSOLVE A FINI STATALI Il concetto di ENTE PUBBLICO era un CONCETTO UNITARIO saldamente eretto intorno alla personalità dello Stato DISSOLVIMENTO DI QUESTA UNITÀ per il proliferare di INTERESSI FRAZIONALI che si impongono all’interesse nazionale VI È UNA PLURALITÀ DI ENTI PUBBLICI Non tutti soggetti ad indirizzi fissati dallo Stato Non più ordinati in un sistema unitario e unipolare Che tendono al perseguimento di varie finalità, non sempre collimanti, ma alle quali l’ordinamento attribuisce comunque particolare rilievo IL PROBLEMA DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI è stato risolto dalla giurisprudenza utilizzando una serie di INDICI ESTERIORI rivelatori della pubblicità QUALIFICAZIONE NORMATIVA (“nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”, art. 4 l. 70/1975) NATURA DELL’INTERESSE PERSEGUITO DALL’ENTE (Casetta e la doverosità del perseguimento) RELAZIONI ORGANIZZATIVE CON GLI APPARATI POLITICI CONTROLLI PUBBLICI FINANZIAMENTI PUBBLICI STABILI Nessuno di questi indici è ritenuto di per sé sufficiente Sono tutti indici significativi, ma non decisivi, per l’individuazione del carattere pubblico di un ente Anche se IL PROBLEMA DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE PUBBLICO non dovrebbe sorgere nelle ipotesi in cui sia il diritto positivo ad affermare espressamente la pubblicità di un soggetto …. … tuttavia neppure la qualificazione normativa sembra essere decisiva. La Corte costituzionale è talvolta intervenuta per superare la qualificazione normativa. In definitiva: è ENTE PUBBLICO quello che, anche al di là della qualificazione normativa, la giurisprudenza ritenga tale CORTE COSTITUZIONALE n. 466/1993 Spetta alla Corte dei conti il potere di controllo sulla gestione finanziaria delle spa costituite a seguito della trasformazione di enti pubblici economici (Iri, Ina, Eni, Enel) fino al momento in cui sussista una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario LA NATURA PUBBLICA DEL SOGGETTO che è il naturale presupposto del controllo della Corte dei Conti ex art. 100, co. 2, Cost. permane anche in presenza di una persona giuridica formalmente privata (SPA) in ragione della riconduzione del soggetto alla finanza pubblica Permangono così figure di incerta qualificazione, quali le SOCIETÀ PER AZIONI IN MANO PUBBLICA che sono di difficile collocazione sistematica Dalla qualificazione di un ente come pubblico discendono CONSEGUENZE GIURIDICHE DI RILIEVO anche se la presenza di talune di esse è spesso considerata come indice rivelatore della pubblicità per cui vi è una certa sovrapposizione TRA PRESUPPOSTI E CONSEGUENZE REGIME DEGLI ENTI PUBBLICI PROCEDIMENTALIZZAZIONE dell’azione Regole peculiari per quanto riguarda l’ORGANIZZAZIONE Potere di AUTOTUTELA (possibilità di risolvere un conflitto attuale o potenziale di interessi e, in particolare, di sindacare la validità dei propri atti a prescindere da una verifica giurisdizionale) LA PRIVATIZZAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI È processo influenzato dal diritto europeo che impone il divieto di discriminazione tra operatori economici e tende a ridurre gli ambiti in cui i soggetti pubblici dispongono di privilegi speciali ha preso il via con la legge n. 474 del 1994 LA PRIVATIZZAZIONE FORMALE O FASE FREDDA DELLA PRIVATIZZAZIONE consiste nella trasformazione dell’ente pubblico in persona giuridica privata, in società per azioni, con capitale interamente posseduto dallo Stato o dall’ente territoriale LA PRIVATIZZAZIONE SOSTANZIALE O FASE CALDA DELLA PRIVATIZZAZIONE consiste nella dismissione delle partecipazioni azionarie pubbliche in taluni settori strategici la privatizzazione è subordinata alla creazione di Autorità di regolazione e lo Stato continua a mantenere speciali poteri (golden share), come poteri di veto all’adozione di delibere societarie, nomina di amministratori, ecc.