Protezione dei diritti umani
Valentina Di Cesare
Mediatrice Culturale e Linguistica
• « Il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti
uguali e inalienabili di tutti i membri della società
umana è la base di libertà, giustizia e pace nel mondo.
»
• (Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, 1948)
Alcuni dizionari definiscono la parola “diritto” come
“un privilegio”, se viene usata nel contesto dei diritti
umani stiamo parlando di qualcosa di più basilare.
Ad ogni persona vengono conferiti certi diritti
fondamentali, semplicemente per il fatto di essere un
essere umano. Sono detti “diritti umani” perché non
sono semplicemente un privilegio.
• Sono fondamentali in quanto corrispondono ai
bisogni vitali, spirituali e materiali della persona. Sono
i diritti della persona alle libertà fondamentali civili,
politiche, sociali, economiche, culturali.
• I diritti umani sono universali in quanto appartengono
ad ogni essere umano per il solo fatto di essere tale,
senza distinzione di razza, di colore di pelle, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
• I diritti umani sono inviolabili in quanto sono i diritti di
cui nessun essere umano può essere privato.
• I diritti umani sono indisponibili in quanto sono i
diritti a cui nessuno può rinunciare, neppure
volontariamente.
• L´universalizzazione della questione dei diritti umani,
un fenomeno caratteristico della nostra era, e´ stata
associata con l´ internazionalizzazione politica e legale
dei diritti umani. I diritti umani non interessano piu´
dal punto di vista storico, filosofico e dottrinale, ma
sono diventati una materia legata al diritto sostanziale
e alla politica. Dal punto di vista politico e giuridico si
sono evoluti dall´ essere esclusiva materia del diritto
nazionale in realta´ internazionale
• Non vi è dubbio che al giorno d´ oggi la questione dei
diritti umani è regolata in gran parte dal diritto
internazionale.
• La storia dei diritti umani si confonde con la storia
dell´ uomo. Riflette le diverse tappe che sono state
segnate dall´ evoluzione del pensiero in generale e
dalla prassi. Gli stessi pensieri religiosi, filosofici e
politici che analizzano e spiegano la trama del modo
di vivere in società´ , fondano anch´ essi i diritti
dell´uomo.
• Tali diritti si articolano di idee e di concetti che li
hanno forgiati e veicolati nonche´ di strumenti che
hanno potuto materialmente esprimerli e renderli
efficienti.
• Grandi scoperte e grandi invenzioni hanno marcato e
cambiato la storia dell´ uomo. Le grandi scoperte
scientifiche e tecniche hanno soppresso la meraviglia
dell´ uomo.
• Dapprima situato in un mondo finito, l´ uomo ha visto i
confini che lo circondavano inabissarsi di fronte alle
scoperte tecniche e scientifiche.
• Ma l´ uomo e´ rimasto sempre l´ uomo sapiens di migliaia
di anni fa: le sue braccia si sono ingrandite per l´
invenzione di nuovi utensili, ma la sua anima è rimasta la
stessa; ciò ha provocato un disquilibrio tragico e
pericoloso per il futuro dell´ umanità.
• Obbedendo ad una legge dialettica contrastante che
reagisce di fronte ai fatti sociali, certi uomini e donne
si sono sentiti ancora piu´ determinati a lottare per la
protezione dell´ essere umano, in uno spazio che non
è piu´ a misura d´ uomo e che in ogni istante li
minaccia e cerca di annientarli
• Questi uomini e queste donne tentano di proteggere
la persona umana dietro una barriera giuridica, fatta
di valori propri e di prescrizioni legali, ma purtroppo
tale barriera e´ in mano alla volontà degli stati che
perseguono per lo più i loro interessi e che si
attaccano alla loro sovranità e alla loro pretesa e
illusoria uguaglianza.
• I crimini contro l´ umanita´ e l´ ineguaglianza che il mondo
intero ha conosciuto in un passato recente e che per certi
aspetti sono ancora una crudele realta´, hanno fortificato
la determinazione degli uomini e delle donne di
impegnarsi nella lotta in favore dei diritti della persona
umana.
• Ecco perché gli ultimi anni sono stati segnati dallo sforzo
costante di enunciare, promuovere e proteggere i diritti
inalienabili dell´ uomo e dei popoli.
• Ciascuno cerca di legare l´ istituzione dei diritti umani a
delle origini lontane, facenti parte della sua cultura o
comunita´.
• Gli europei si legano al pensiero greco-classico e gli
asiatici a Confucio. Gli africani affermano che il rispetto
della persona umana e´stato prescritto nelle societ
tradizionali dell´ Africa precoloniale.
• Ma la storia dei diritti dell´ uomo non appartiene a nessun
popolo: i diritti dell´uomo non sono l´ esclusiva di nessuna
epoca, di nessun luogo, di nessuna cultura.
• Nell´ evoluzione del concetto “diritti umani” si sono
sviluppate diverse teorie facenti capo a diverse
correnti di pensiero o meglio contrapposizione di
blocchi.
• Sono tre le visioni con cui si analizza il concetto diritti umani: la
visione occidentale, quella socialista e quella dei paesi del
Terzo Mondo.
• Nella concezione occidentale alcuni criteri e diverse dottrine
hanno concorso a formare il concetto di diritti umani. L´
aspetto predominante della concezione occidentale afferma
che l´ esistenza di diritti e liberta´ inerenti alla natura umana e
lo status di individuo emergono al di sopra dello stato e al di
sopra di tutte le organizzazioni politiche. Tali diritti si
attribuiscono all´ essere umano, e non sono la conseguenza di
essere cittadino di uno stato. Inoltre si afferma che l´ essere
umano e´ soggetto di diritto internazionale.
• Tale visione dei diritti umani si lega alla tradizione democratica
dei paesi occidentali, la quale accetta il pluralismo ideologico e
culturale e il sistema pluri- partitico.
• Negli ultimi 30 anni la concezione occidentale si e´ evoluta:
dalla vecchia concezione individualistica ad una concezione che
riconosce non solo i diritti civili e politici ma anche l´ effettivita´
dei diritti economici, culturali e sociali perché ´senza di essi i
diritti civili non hanno una base materiale e sono una formula
vuota e senza realtà. Inoltre per sgravare lo stato dal problema
della 15 protezione dei diritti umani sono state create
dell´istituzioni ad hoc a livello nazionale.
• Nel gruppo occidentale fa parte anche l´ Europa
Occidentale. La menziono poiche´ vi e´ stata in questa
area uno sviluppo notevole nella protezione
internazionale dei diritti umani a livello regionale,
quale esempio per la comunita´ internazionale intera.
• E´ l´ esempio di come si puo´ operare a livello locale
avendo sempre presente il concetto di universalita´.
• La concezione socialista presenta diversita´ d´ approccio
sul concetto dei diritti umani.
• Il punto di partenza e´ la concezione marxista. Le teorie
socialiste non accettano l´ origine del diritto naturale
quale diritto dei cittadini; non accettano l´ idea che il
diritto dei cittadini riflette la relazione tra l´ uomo e la
societa´. La base e´ la societa´ organizzata in uno stato: tali
diritti dovrebbero esprimere la relazione tra lo stato e i
cittadini.
• Vi e´ un´ enfasi sul ruolo dello stato che situa i diritti
umani in una diversa posizione rispetto alla concezione
occidentale. Lo stato rappresenta gli interessi dei cittadini,
i cittadini non possono avere dei diritti che contrastano
con quelli dello stato. Inoltre tale ruolo primario che si
conferisce allo stato nega che vi possa essere qualsiasi
forma di controllo internazionale. L´ individuo si deve
comportare secondo cio´ che lo stato gli prescrive, perche´
tale comportamento corrisponde all´ interesse della
societa´.
• La visione dei paesi più poveri presenta difficolta´ d´
analisi poiché vi sono diverse culture, diverse forme di
colonizzazione che hanno influito alla formazione della
comunita´ moderna.
• Non vi e´ un concetto comune sui diritti umani, ma vi e´
un´ uniformita´ di condizioni quali il sottosviluppo, la
situazione politica ed economica che permettono una
certa uniformita´ d´ approccio al tema dei diritti umani.
• La realta´ sociale ed economica di questi paesi porta a dare
maggior importanza ai diritti economici sociali e culturali che
sono alla base della formazione di ciascun individuo. L´ idea
dello sviluppo economico ha la priorita´ rispetto alla garanzia
dei diritti civili e politici.
• La maggioranza dei paesi del Terzo Mondo afferma che il
risolvere i problemi riguardanti la malnutrizione, la poverta´ e
l´ educazione ha la priorita´ rispetto all´ affermazione dei diritti
formali, i quali sono sconosciuti e non riscuotono interesse
nelle masse affamate e ignoranti
• I diritti umani sono stati pensati come universali. Il concetto si e´
sviluppato dall´ entrata in vigore della Dichiarazione Universale del
1948. Si e´ creduto di poter creare un sistema universale comune a
tutti gli esseri umani.
• La Dichiarazione Universale e´ il frutto di piu´ ideologie: il punto di
incontro e di raccordo di concezioni diverse dell´ uomo e della
societa´. Vi si nota una mancanza di grande retorica: questo e´
dovuto alla necessita´ di parlare a miliardi di persone, di religione,
cultura, tradizioni sociali, istituzioni e politiche diverse. Essa e´ un
decalogo per sette miliardi di individui. Essa ha avuto il merito di
costituire uno dei fattori di unificazione dell´ umanita´.
• Tale Dichiarazione non vincola gli stati in maniera gravosa: li
lega solamente con il suo peso morale e politico. Gli altri patti
che sono stati via via stipulati tra gli stati hanno un valore piu´
intenso perche´ impongono imperativi giuridici obbligatori, ma
sono piu´ deboli perche´ legano solo gli stati aderenti a tali
patti.
• E´ utopia parlare di universalismo: vi sono dei precetti accettati
da tutti gli stati ma le diverse concezioni culturali ed
ideologiche non permettono che si possa parlare di
un´universalita´ dei diritti umani. Si puo´ provare a trovare dei
punti in comune ma non si puo ancora creare dei diritti umani
globali.
• Gli Stati sono tenuti a prendere sia in tempo di pace, che
in situazioni di conflitti armati internazionali e non, certe
misure di ordine giuridico e pratico destinate a garantire il
rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto
internazionale dei diritti dell’uomo (per esempio,
attraverso misure legislative, amministrative e giudiziarie
per conformarsi e dare effetto e protezione ai diritti iscritti
nei trattati internazionali, come attraverso l’adozione di
una legislazione penale adatta).
• Tra le numerose e importanti convenzioni concluse tra gli
Stati per promuovere la dignità umana potremmo citare
su scala regionale la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), la Convenzione interamericana dei
diritti dell’uomo o la Carta africana dei diritti dell’uomo e
dei popoli; mentre su scala universale, i due Patti
internazionali delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici
e sui diritti economici sociali e culturali.
• Partendo dal livello regionale bisogna ricordare per inciso che i diritti
umani, la democrazia e il principio dello Stato di diritto sono valori
fondamentali dell’Unione europea. Tali valori, già saldamente
ancorati nel trattato istitutivo, sono stati rafforzati grazie all’adozione
di una Carta dei diritti fondamentali. I paesi che intendono aderire
all’Unione europea sono tenuti al rispetto dei diritti umani, come
pure i paesi che con l’Ue hanno concluso accordi commerciali o di
altro genere. Gradualmente l’Ue ha fatto diventare i diritti umani una
questione di primo piano nelle relazioni con altri paesi e regioni. Già
nel 1969, il giudice comunitario affermava che “i diritti fondamentali
della persona fanno parte dei principi generali del diritto comunitario
di cui la Corte di giustizia garantisce l’osservanza
• La più antica organizzazione paneuropea (formata da 47 stati
del continente europeo) è il Consiglio d'Europa, organizzazione
internazionale sorta nel 1949 con lo scopo di favorire la
creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in
Europa, organizzato nel rispetto della CEDU e di altri testi di
riferimento relativi alla tutela dell'individuo (come per esempio
la Convenzione per la prevenzione della tortura e di pene o
trattamenti inumani o degradanti del 1987 che ha istituito il
Comitato che porta lo stesso nome). I paesi che intendono
farne parte sono tenuti a ratificare la CEDU e quindi a
sottostare alla giurisdizione della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
• L’esperienza del meccanismo di controllo sul rispetto dei diritti
umani instaurato dalla CEDU attraverso la Corte europea è
servitoa da modello ad altri sistemi, di carattere giurisdizionale
e non, regionali e universali. La Convenzione da una parte
enunciava una serie di diritti e libertà civili e politiche, e d’altra
parte istituiva un sistema destinato a garantire il rispetto da
parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. Alla
Corte possono rivolgersi sia gli Stati, attraverso il c.d. “ricorso
interstatale”, per denunciare la violazione di un diritto
garantito dalla CEDU ad opera di un altro Stato che l’ha
ratificata, sia i singoli individui, attraverso il “ricorso
individuale”, quando ritengano di essere vittime di una
violazione, ad opera di uno Stato, di un diritto garantito dalla
CEDU.
• La Corte può intervenire solo se é adita, entro 6 mesi dalla
ultima decisione interna e dopo l’esaurimento delle vie di
ricorso interne. La procedura è contraddittoria e pubblica.
Tutte le sentenze definitive della Corte sono vincolanti per
gli Stati convenuti interessati e il Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa è responsabile del controllo
dell’esecuzione delle sentenze. Verifica quindi che gli Stati
che sono stati condannati abbiano preso le misure
necessarie per adempiere gli obblighi specifici o generali
che risultano dalle sentenze della Corte.
• Il sistema regionale più importante dopo quello europeo,
è stato quello posto in essere dalla Convenzione
interamericana dei diritti dell’uomo emanata il 22
novembre 1969 a San Josè, Costa Rica, che ha affidato il
controllo sul rispetto dei diritti garantiti dalla
Convenzione, alla Commissione e a una Corte di Giustizia.
Il sistema è nato con la Dichiarazione americana dei diritti
dell’uomo, adottata nell’aprile 1948, pochi mesi prima
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
• La Commissione Interamericana ha il compito di ricevere,
analizzare e indagare le petizioni presentate individualmente
da singoli cittadini, che abbiano denunciato violazioni dei diritti
umani riconosciuti dalla Convenzione; stimola la coscienza
civile in tematiche concernenti i diritti umani; raccomanda, in
alcuni casi, agli Stati membri dell’OSA l’adozione di misure
dirette alla tutela dei diritti umani, in altre situazioni urgenti
richiede, invece, che gli Stati adottino misure precauzionali per
evitare gravi ed irreparabili danni alle persone. In altre ipotesi,
può delegare alla Corte Interamericana il potere di adottare
tutte le misure che ritenga necessarie al riguardo, oltre a
sottoporle quelle di sua competenza e chiede, infine, alla Corte
interamericana pareri consultivi sull’interpretazione della
Convenzione.
• Il mandato della Commissione consiste nell’applicare le
disposizioni dello Statuto dell’OSA e della Convenzione. La
Corte interamericana dei diritti dell’uomo è stata istituita nel
1979, a opera dell’OSA, con il compito di interpretare e
applicare le disposizioni contenute nella Convenzione.
Nonostante lo Statuto della Corte sia stato ratificato nel 1979,
solo nel 1995 si è avuta l’approvazione delle Regole di
procedura. Possono presentare ricorso soltanto gli Stati parte
della Convenzione che abbiano accettato la giurisdizione della
Corte, e, come ho detto in precedenza, anche la Commissione
può presentare ricorso alla Corte.
• La Commissione Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
• La Commissione Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli è stata
istituita dall’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’allora
Organizzazione dell’Unione Africana (ora Unione Africana - UA) come
organo competente a promuovere e ad assicurare la tutela dei diritti
fondamentali e di quelli dei popoli africani. La creazione di una Corte
Africana è stata prevista dal Protocollo addizionale alla Carta africana
dei diritti dell’uomo e dei popoli (adottata a Nairobi, il 28 giugno
1981, dalla Conferenza internazionale dei Capi di Stato partecipanti
all’UA), firmato il 10 giugno 1998 ed entrato in vigore il 25 gennaio
2004 con la ratifica di 15 paesi africani.
• La giurisdizione della Corte riguarda tutti i casi e le dispute
riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Carta
africana, del Protocollo e di qualsiasi altro testo rilevante
per i diritti umani ratificato dagli Stati membri. Anche la
Corte di Giustizia dell’UA è stata creata come organo
giudiziario dell’UA, secondo il Protocollo adottato nella
seconda sessione ordinaria dell’UA, svoltasi a Maputo l’11
luglio 2003. I primi 11 giudici sono stati eletti il 22 gennaio
2006 per un termine di 6 anni.
• Il progetto attuale è di integrare le due Corti in
un’unica istanza (anche e principalmente per ridurre i
costi della gestione di due Corti) che è la Corte
africana di giustizia e dei diritti dell’uomo. La sede è
Arusha, in Tanzania e è composta di 16 giudici.
• Su scala universale l’organo più importante da ricordare in
questa sede è la Corte internazionale di Giustizia (organo
giudiziario dell’ONU) che nel 1946 ha sostituito la Corte
Permanente (fondata nel 1921). Se prendiamo in
considerazione la giurisprudenza della Corte, ci troviamo
di fronte a un’ampia serie di casi nei quali le riflessioni in
tema di diritti umani hanno giocato un ruolo significativo;
e ciò si è verificato anche in situazioni nelle quali non ci si
aspetterebbe di trovarsi di fronte a simili questioni
• Non troviamo un solo caso interamente e propriamente
riguardante i diritti umani, nel senso più pieno, ma ciò è
chiaramente dovuto al fatto che solo gli Stati possono essere
parti in controversie di fronte alla Corte e che le sue pronunce
si fondano sempre sulle richieste delle parti. Comunque,
poiché le considerazioni relative ai diritti umani permeano aree
sempre maggiori del diritto internazionale, questioni collegate
al rispetto dei diritti umani sono necessariamente destinate a
presentarsi con sempre maggiore frequenza dinanzi la Corte
internazionale di giustizia.
• Bisogna ricordare inoltre, che il sistema delle Nazioni Unite per
la promozione e la protezione dei diritti dell’uomo comporta
tra gli altri due tipi di organismi: gli organi della Carta delle
Nazioni Unite, come il Consiglio dei diritti dell’uomo creato il
15 marzo 2006, e gli 8 organi creati dai trattati internazionali
dei diritti dell’uomo per controllarne e sorvegliarne il rispetto
(per esempio il Comitato per i diritti dell’uomo o il Comitato
contro la tortura). Benché non si tratti di tribunali
propriamente detti, essi assumono un ruolo centrale per la
salvaguardia e il rispetto dei diritti fondamentali.
• S’intreccia con il tema del rispetto e della protezione
dei diritti umani quello della punizione dei crimini
internazionali. Caratteristica delle norme che regolano
questi crimini è che esse danno luogo a una
responsabilità propria delle persone fisiche che li
commettono. Si tratta quindi di norme che
indirizzandosi direttamente agli individui, concorrono
alla formazione della soggettività giuridica di questi
ultimi.
• Le prime esperienze di tribunali penali internazionali
sono stati i tribunali militari di Norimberga e Tokyo del
1945, nei quali gli Alleati hanno processato i criminali
di guerra nazisti e giapponesi. In realtà, questi
Tribunali non hanno tenuto conto dei principi base
per un giusto processo, ma hanno avuto il merito di
rappresentare la comunità internazionale tutta,
nell’esercizio della repressione penale dei crimini
internazionali.
• Dopo l’esperienza di Norimberga prende forza l’idea di un
processo internazionale come strumento complementare ai
Tribunali interni.
• Nel 1993 e nel 1994 scoppiarono i conflitti nella ex Jugoslavia e
poi in Ruanda, e i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e
il genocidio - nella forma di "pulizia etnica" — resero
nuovamente urgente il tema del diritto penale internazionale.
Il Consiglio di Sicurezza decise di creare dei Tribunali ad hocall'Aia e ad Arusha - per giudicare i responsabili di quelle
atrocità e scoraggiare il ripetersi di simili crimini.
• Quella stessa esperienza portò alla crescita di una forte
campagna internazionale di associazioni e movimenti per
la creazione di una Corte penale internazionale (CPI)
permanente che superasse le critiche mosse ai precedenti
meccanismi giurisdizionali penali - ossia rappresentare
una giustizia dei vincitori, ex post facto e di natura
selettiva . Occorre attendere il 17 luglio 1998 quando la
Conferenza diplomatica di Roma varò finalmente lo
statuto della nuova CPI, che è entrata in vigore il primo
luglio 2002.
• Negli anni 90 del secolo scorso, in parallelo con la nascita
dei due tribunali ad hoc e della CPI si assiste alla
proliferazione di istanze giudiziarie ‘miste’- in Cambogia,
in Sierra Leone, in Kosovo, a Timor Est, nelle quali le corti
giudicanti sono composte di giudici sia internazionali che
nazionali e vengono applicati, insieme al diritto penale
internazionale, anche gli ordinamenti penali interni. Infine
per volontà degli Stati Uniti, nel dicembre 2003 è stato
istituito a Bagdad il tribunale penale speciale, che ha
giudicato e condannato nel 2006 Saddam Hussein.
• La creazione della CPI nel 1998 si colloca, in ordine di
tempo, in posizione di ideale continuità rispetto ai
Tribunali ad hoc, con la particolarità di essere una Corte
permanente che deve agire nel rispetto del principio di
complementarietà rispetto alle giurisdizioni nazionali La
Corte ha competenza a giudicare sui più gravi crimini di
portata internazionale e che costituiscono allarme per
l’intera comunità internazionale, in particolare i crimini di
guerra, i crimini contro l’umanità, il genocidio così come
definiti dalla Statuto e l’aggressione.
• Il principio che si va affermando sempre di più, non senza
remore da parte della dottrina, è quello dell’universalità
della giurisdizione penale: si ritiene che ogni stato possa
procedere alla punizione ovunque il crimine sia stato
commesso, la necessità del collegamento con il principio
di territorialità viene meno e la giurisdizione dello
straniero diviene sempre più esercitabile quando si tratta
di un crimine internazionale. La ratio è che lo Stato che
punisce il crimine persegue un interesse che è proprio
della comunità internazionale intera.
• In tutto il mondo però i difensori dei diritti umani
sono stati molto spesso dei semplici cittadini, non
funzionari governativi. In particolare, le organizzazioni
non governative (ONG) hanno giocato un ruolo
primario nel portare all’attenzione della comunità
internazionale sulle questioni relative ai diritti umani.
• Amnesty International è un movimento internazionale
di persone, che effettua campagne affinché i diritti
umani vengano riconosciuti per tutti a livello
internazionale. Con oltre 2,2 milioni di membri ed
iscritti in oltre 150 paesi, effettua ricerche e genera
attività per prevenire e mettere fine a gravi abusi sui
diritti umani e per richiedere giustizia per coloro i cui
diritti sono stati violati
• Associazione Nazionale per il Progresso della Gente di
Colore (NAACP):
• La missione del NAACP è di assicurare la qualità dei
diritti politici, educativi, sociali ed economici per tutti
e di eliminare l’odio e la discriminazione razziali
• Centro Simon Wiesenthal:
• Si tratta di un’organizzazione internazionale ebraica per i
diritti umani, che si dedica a porre rimedio ai problemi del
mondo, un passo alla volta. Il Centro genera cambiamenti
affrontando l’antisemitismo, l’odio ed il terrorismo,
promuovendo i diritti e la dignità umani, sostenendo
Israele e difendendo la sicurezza degli ebrei di tutto il
mondo, insegnando la lezione dell’Olocausto alle
generazioni future.
• Diritti Umani Senza Frontiere (HRWF):
• HRWF si concentra sul monitoraggio, la ricerca e
l’analisi nel campo dei diritti umani, così come sulla
promozione della democrazia e delle norme
giuridiche a livello nazionale ed internazionale
• Nessuno tocchi Caino
• è una lega internazionale di cittadini e di parlamentari
per l’abolizione della pena di morte nel mondo. E'
un'associazione senza fine di lucro fondata a Bruxelles
nel 1993 e costituente il Partito Radicale
Transnazionale.
• Emergency è un'associazione italiana indipendente e
neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medicochirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle
guerre, delle mine antiuomo e della povertà.
• Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e
rispetto dei diritti umani.
•
• L'impegno umanitario di Emergency è possibile grazie al
contributo di migliaia di volontari e di sostenitori.
Scarica

Protezione dei diritti umani