L’ORDINAMENTO
INTERNAZIONALE
PARITA’ TRA ENTI SOVRANIDOMESTIC JURISDICTION
la posizione dell’individuo
MAE
CAPO di STATO
ALTRI ORGANI
INDIVIDUI
NORMATIVA INTERNA
l’istituto della protezione
diplomatica
la regola del previo esaurimento degli
strumenti interni di ricorso
la protesta diplomatica
i casi Lagrand
(27 giugno
2001)
e Avena
(31 marzo
2004)
davanti alla CIG
I DIRITTI DELL’UOMO
definizione
• erosione delle prerogative sovrane
degli Stati?
ossia della domestic
jurisdiction ?
2 possibilità
• la garanzia del
rispetto dei diritti
umani è affidata
agli Stati
• la garanzia è
rafforzata grazie
alla esistenza di
strumenti
internazionali di
tutela dei diritti
umani
gli strumenti multilaterali di garanzia
controllo
controllo
giuridico
politico
COMMISSIONE
DEI DIRITTI
UMANI DELLE
NAZIONI UNITE
COMITATI PER I
DIRITTI UMANI
controllo politico:
il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni
Unite (sostituisce dal 2006 la
Commissione dei diritti umani)
ECOSOC
CONSIGLIO
DIRITTI UMANI
procedure
gross violations
a) proc. 1235 del 1967 (pubblica)
motu proprio
b) proc. 1503 del 1970 (a porte chiuse)
comunicazioni di individui o gruppi
c) dal 1980 procedure a tema
controllo giuridico
PATTI DELLE N.U. 1966
diritti civili e
politici
diritti
economici,
sociali, culturali
• diritti cd. di prima generazione
• (vita, libertà, sicurezza,
processo etc.)
• diritti cd. di seconda
generazione
• (lavoro, libertà sindacali,
salute, cultura, progresso etc.)
ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
SUI DIRITTI UMANI
tortura
discriminazione
contro la donna
lavoratori
migranti
diritti del minore
discriminazione
raziale
1965
1984
1979
1989
1990
I COMITATI PER I DIRITTI UMANI
COMPITI:
• ricevere ed esaminare i rapporti che gli
Stati hanno l’obbligo di presentare:
possibilità di esprimere osservazioni
generali e chiedere chiarimenti
• ricevere le comunicazioni di Stati (Patto
NU dir. civ./discr.
raziale/tortura/migranti) a condizione
che preesista accettazione:
scopo: tentativo di conciliazione
NON HA MAI FUNZIONATO
le indagini d’ufficio
(confidenzialità)
• con
convenzione
tortura
UN PASSO AVANTI VERSO LA
AFFERMAZIONE DELLA
AUTONOMIA DELL’INDIVIDUO:
le comunicazioni individuali
(Patto NU dir.
civ./discr.raziale/tortura/donna/migranti
• discussione a porte chiuse
…ma pubblicità dei risultati
• emanazione di “constatazioni”
… risonanza internazionale
come interpretare questa facoltà di
presentare comunicazioni?
• l’individuo ha una capacità di diritto
internazionale?
il ricorso alla Corte europea CEDU
• l’individuo è parte del procedimento
davanti alla Corte europea dei diritti
dell’uomo istituita con la Convenzione di
Roma del 1950
garanzia dei diritti umani
attraverso la cooperazione in
materia penale
- sono gli Stati obbligati a punire i colpevoli
di crimini gravi?
• anche in questo campo occorre tener
conto del limite della domestic
jurisdiction
• superamento di tale limite attraverso
la conclusione di accordi internazionali
(es. la Convenzione di Montreal del
1971 sulla repressione di atti illeciti
contro la sicurezza dell’aviazione civile)
motivo di tale superamento
esigenza di fronteggiare i rischi
connessi alla criminalità
transnazionale (terrorismo)
in altri casi il motivo è:
• gravità estrema di taluni crimini
es.
• deportazioni/uccisioni in massa di
civili etc.), genocidio, tortura etc.
per questi crimini:
• cfr. l’obbligo di reprimere questi crimini
stabilito nelle Convenzioni di Ginevra
del 1949 o di consegnare i responsabili,
e nella Convenzione sulla tortura del
1985
effetti:
• estensione dei limiti della giurisdizione
penale nel territorio di ciascuno Stato al
di là dei criteri ordinari
• concorso delle giurisdizioni statali e
applicazione della regola aut dedere aut
judicare
cooperazione istituzionale per
la repressione dei crimini
motivi per i quali fatica ad emergere
il primo esperimento
• art. 227 ss. del Trattato di Versailles del
1919 (fine I° conflitto mondiale) che
metteva sotto accusa l’ex Imperatore di
Germania Guglielmo II di Hohenzollern e
vari ufficiali tedeschi per violazioni delle
leggi della guerra marittima
alla fine del II° conflitto mondiale
• l’esperienza dei Tribunali internazionali
di Norimberga e Tokio (1945)
l’Accordo di Londra del 1945
• contro la pace
enumera
i crimini
• di guerra
• contro l’umanità
altre convenzioni che prevedono la
costituzione di un Tribunale
internazionale penale
• Convenzione conto il genocidio (1948)
• Convenzione contro l’apartheid (1973)
Tribunali istituiti dal C.d.S. dell’ONU
• base giuridica
• Riss. 808 del 22.2.1993 e 827 del
25.5.1993 (Trib. per la ex Jugoslavia)
• Ris. 955 dell’8.11.1994 (Trib. per il
Ruanda)
Corte penale internazionale
• base giuridica: Statuto aperto alla firma a
Roma il 17.7.1998 in vigore dall’1.7.2002
caratteristiche
• Tribunali penali ad hoc
• Corte penale
internazionale
• - limite temporale
• -primazia del Tribunale
rispetto alle
giurisdizioni statali
• -permanente
• -complementarità
rispetto alle
giurisdizioni statali
altre corti speciali internazionali miste
• Sierra Leone
• Kossovo
• Timor est
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