L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE PARITA’ TRA ENTI SOVRANIDOMESTIC JURISDICTION la posizione dell’individuo MAE CAPO di STATO ALTRI ORGANI INDIVIDUI NORMATIVA INTERNA l’istituto della protezione diplomatica la regola del previo esaurimento degli strumenti interni di ricorso la protesta diplomatica i casi Lagrand (27 giugno 2001) e Avena (31 marzo 2004) davanti alla CIG I DIRITTI DELL’UOMO definizione • erosione delle prerogative sovrane degli Stati? ossia della domestic jurisdiction ? 2 possibilità • la garanzia del rispetto dei diritti umani è affidata agli Stati • la garanzia è rafforzata grazie alla esistenza di strumenti internazionali di tutela dei diritti umani gli strumenti multilaterali di garanzia controllo controllo giuridico politico COMMISSIONE DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE COMITATI PER I DIRITTI UMANI controllo politico: il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (sostituisce dal 2006 la Commissione dei diritti umani) ECOSOC CONSIGLIO DIRITTI UMANI procedure gross violations a) proc. 1235 del 1967 (pubblica) motu proprio b) proc. 1503 del 1970 (a porte chiuse) comunicazioni di individui o gruppi c) dal 1980 procedure a tema controllo giuridico PATTI DELLE N.U. 1966 diritti civili e politici diritti economici, sociali, culturali • diritti cd. di prima generazione • (vita, libertà, sicurezza, processo etc.) • diritti cd. di seconda generazione • (lavoro, libertà sindacali, salute, cultura, progresso etc.) ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI tortura discriminazione contro la donna lavoratori migranti diritti del minore discriminazione raziale 1965 1984 1979 1989 1990 I COMITATI PER I DIRITTI UMANI COMPITI: • ricevere ed esaminare i rapporti che gli Stati hanno l’obbligo di presentare: possibilità di esprimere osservazioni generali e chiedere chiarimenti • ricevere le comunicazioni di Stati (Patto NU dir. civ./discr. raziale/tortura/migranti) a condizione che preesista accettazione: scopo: tentativo di conciliazione NON HA MAI FUNZIONATO le indagini d’ufficio (confidenzialità) • con convenzione tortura UN PASSO AVANTI VERSO LA AFFERMAZIONE DELLA AUTONOMIA DELL’INDIVIDUO: le comunicazioni individuali (Patto NU dir. civ./discr.raziale/tortura/donna/migranti • discussione a porte chiuse …ma pubblicità dei risultati • emanazione di “constatazioni” … risonanza internazionale come interpretare questa facoltà di presentare comunicazioni? • l’individuo ha una capacità di diritto internazionale? il ricorso alla Corte europea CEDU • l’individuo è parte del procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo istituita con la Convenzione di Roma del 1950 garanzia dei diritti umani attraverso la cooperazione in materia penale - sono gli Stati obbligati a punire i colpevoli di crimini gravi? • anche in questo campo occorre tener conto del limite della domestic jurisdiction • superamento di tale limite attraverso la conclusione di accordi internazionali (es. la Convenzione di Montreal del 1971 sulla repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile) motivo di tale superamento esigenza di fronteggiare i rischi connessi alla criminalità transnazionale (terrorismo) in altri casi il motivo è: • gravità estrema di taluni crimini es. • deportazioni/uccisioni in massa di civili etc.), genocidio, tortura etc. per questi crimini: • cfr. l’obbligo di reprimere questi crimini stabilito nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 o di consegnare i responsabili, e nella Convenzione sulla tortura del 1985 effetti: • estensione dei limiti della giurisdizione penale nel territorio di ciascuno Stato al di là dei criteri ordinari • concorso delle giurisdizioni statali e applicazione della regola aut dedere aut judicare cooperazione istituzionale per la repressione dei crimini motivi per i quali fatica ad emergere il primo esperimento • art. 227 ss. del Trattato di Versailles del 1919 (fine I° conflitto mondiale) che metteva sotto accusa l’ex Imperatore di Germania Guglielmo II di Hohenzollern e vari ufficiali tedeschi per violazioni delle leggi della guerra marittima alla fine del II° conflitto mondiale • l’esperienza dei Tribunali internazionali di Norimberga e Tokio (1945) l’Accordo di Londra del 1945 • contro la pace enumera i crimini • di guerra • contro l’umanità altre convenzioni che prevedono la costituzione di un Tribunale internazionale penale • Convenzione conto il genocidio (1948) • Convenzione contro l’apartheid (1973) Tribunali istituiti dal C.d.S. dell’ONU • base giuridica • Riss. 808 del 22.2.1993 e 827 del 25.5.1993 (Trib. per la ex Jugoslavia) • Ris. 955 dell’8.11.1994 (Trib. per il Ruanda) Corte penale internazionale • base giuridica: Statuto aperto alla firma a Roma il 17.7.1998 in vigore dall’1.7.2002 caratteristiche • Tribunali penali ad hoc • Corte penale internazionale • - limite temporale • -primazia del Tribunale rispetto alle giurisdizioni statali • -permanente • -complementarità rispetto alle giurisdizioni statali altre corti speciali internazionali miste • Sierra Leone • Kossovo • Timor est