FOOD DESIGN:
VALORE E TUTELA
22 giugno 2015 – Food Design: valore e tutela – Milano
IL FOOD DESIGN NEL SISTEMA COMUNITARIO
DEI DISEGNI E MODELLI
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FONTI DEL SISTEMA COMUNITARIO
la Direttiva (CE) n. 71/1998
il Regolamento (CE) n. 6/2002
la direttiva enforcement
le convenzioni internazionali cui l’Unione europea ha
aderito (CUP – Trips)
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PRIVATIVE OFFERTE DAL SISTEMA
registrazione
europea
nazionale
durata: 5 anni
rinnovi: fino a 25 anni
privativa europea NON registrata
durata: 3 anni
[dalla prima
divulgazione]
tutela autorale
durata: 70 anni
p.m.a.
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CARATTERI «INDIVIDUALIZZANTI» DEL SISTEMA
Sistema pensato per le esigenze di settori produttivi diversi dal
food e caratterizzato tra l’altro da:
ampio spettro di forme proteggibili
«market approach»
periodo di grazia/privativa non registrata
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LE FORME PROTETTE
Definizione ampia di design:
qualsiasi «ELEMENTO DELL’ASPETTO» («linee, contorni, colori,
forma, struttura superficiale e/o dei materiali»)
di un «PRODOTTO» (inclusi quelli «artigianali» e «gli imballaggi»)
non determinato unicamente dalla funzione tecnica o forma di
interconnessione
[artt. 1, 3.3 e 7 direttiva e 3, 4.2 e 8 RDC]
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LE FORME PROTETTE
FORMA DEL PRODOTTO
«IMPIATTAMENTO»
PACKAGING
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LE FORME PROTETTE: CASI PARTICOLARI DEL FOOD
Le forme del prodotto apparenti solo durante il consumo
Biscuits Poult SAS v. OHIM – Case T 494/12
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LE FORME PROTETTE: CASI PARTICOLARI DEL FOOD
La forma del prodotto che non è «OGGETTO INDUSTRIALE O
ARTIGIANALE» in senso stretto
A.C.J. Ammerlaan v. OHIM – Third Board of Appeal 18.2.2013
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LE FORME PROTETTE: CASI PARTICOLARI DEL FOOD
Le forme del prodotto «influenzate» da una «funzione tecnica»
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LE FORME PROTETTE: CASI PARTICOLARI DEL FOOD
olfatto
gusto
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LE FORME PROTETTE
FORMA
ESTERNA
DEL
PRODOTTO FRUTTO DI UN
PROCESSO DI LAVORAZIONE E
NON NECESSARIA
IMPIATTAMENTO
PACKAGING
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IL MARKET APPROACH (MA)
Il sistema «premia» le forme nuove sul «mercato» che possono
stimolare l’acquisto del prodotto:
«anteriorità»: conoscibili negli ambienti specializzati del «settore
interessato»
«novità» e «carattere individuale»: individuano forme «dissimili»
da quelle note sul «mercato» rilevante
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MA: ANTERIORITÀ
L’anteriorità si ha per «divulgata» se conoscibile:
nel «settore» indicato nella domanda (o quello di «divulgazione»)
in uno quasiasi degli «ambienti specializzati» anche in uno solo
degli stati membri
considerati settori «prossimi» a quello rilevante
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1
2
LENG-D’OR S.A. v. MAFIN S.p.A. – Invalidity Division 10.11.2006
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MA: ANTERIORITÀ
Il design anteriore è rilevate se «divulgato» in modo rilevante:
nel settore del food o del packaging per prodotti del food
per anche uno solo dei soggetti della filiera (food designer,
produttori, distributori) di uno degli stati membri
considerate le conoscenze/frequentazioni di questi soggetti
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MA: NOVITÀ
Test di non identità fra il design registrato e quelli divulgati
1
2
LENG D’OR S.A. C. Crow Confectionery Co. – Invalidity Division 20.9.2005
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identici quando differiscono per «dettagli irrilevanti»
1
2
ELOPAK AB v. AB Nordemballage – Invalidity Division 13.6.2014
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MA: CARATTERE INDIVIDUALE
Il design deve mostrare un elemento o una combinazione di
elementi formali tali da suscitare una sensazione di (chiara)
dissomiglianza rispetto alle anteriorità:
nel «utilizzatore informato» (di un «particolare mercato»)
considerato il «margine di libertà» rispetto agli standard
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MA: L’UTILIZZATORE INFORMATO
L’utilizzatore informato potrebbe essere:
designer/operatore del settore
consumatore finale
fruitore (professionale/consumatore) informato
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MA: IL MARGINE DI LIBERTÀ
Va valutato il «margine di libertà dell'autore» rispetto
ai «vincoli tecnici»
agli «standard di mercato»
l’utilizzatore si concentra sulle caratteristiche
«arbitrarie e differenti dalla norma»
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MA: IL MERCATO DI RIFERIMENTO
2
1
Compagnie Gervais Danone c. Bakoma Sp. Z o.o. – Third Board of Appeal 10.10.2014
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MA: IL MERCATO DI RIFERIMENTO
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Barilla S.p.A. v. Castano Horacio – Invalidity Division 11.3.2013
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2
MA: IL MARGINE DI LIBERTÀ
Va valutato il «margine di libertà dell'autore» rispetto
ai «vincoli tecnici»
agli «standard di mercato»
l’utilizzatore si concentra sulle caratteristiche
«arbitrarie e differenti dalla norma»
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MA: IL MARGINE DI LIBERTÀ
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1
ELOPAK AB v. AB Nordemballage – Invalidity Division 13.6.2014
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MA: IL MARGINE DI LIBERTÀ
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1
Ball Europe GmbH v. Crown Packaging Technology Inc. – Invalidity division 27.9.2013
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MA: IL MARGINE DI LIBERTÀ
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UNILEVER N.V. v. Ice Cream Factory Comaker S.A. – Invalidity Division 7.3.2007
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IL PERIODO DI GRAZIA E LA PRIVATIVA NON REGISTRATA
«Periodo di grazia»:
12 mesi dalla «divulgazione» da parte dei titolare
consente di verificare l’appetibilità del design prima della
registrazione
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LA PRIVATIVA NON REGISTRATA
Consente di fruire di una esclusiva sul design senza registrazione
Tutela soggetta alle regole previste per i modelli registrati
Dura 3 anni (consente di fruire di una esclusiva sul design senza
registrazione nel corso del periodo di grazia)
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LA PRIVATIVA NON REGISTRATA
presupposti:
a) provare «divulgazione»
b) indicare «carattere individuale»
c) dimostrare «copia» (ragionevole conoscibilità)
utile
per collezioni con elevato numero di pezzi
per prodotti con breve vita commerciale
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LA PRIVATIVA NON REGISTRATA
Per mettersi in condizione di fruire di questa privativa:
conservare prova della «divulgazione» in «uno» degli «ambienti
specializzati» che hanno a che fare con il design anche in «uno
solo degli stati membri»
essere in gradi di indicare il «carattere individuale»
conservare prova
«promozionali»
delle
«attività
di
divulgazione»
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