Avvocato PierLuigi Morara
Via D’Azeglio 21 – 40123 Bologna
Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano
GLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS 231/01
IN AMBITO COOPERATIVO: ESPERIENZE A CONFRONTO
Mercoledì 11 settembre 2013
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Prosegue l’incremento dei reati che entrano nell’ambito 231
D.L. 14 agosto 2013 «Disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e per il contratto della violenza di genere, nonché in
tema di protezione civile e di commissariamento delle
provincie»
Articolo 9 modifica l’articolo 24 bis comma 1 della 231
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Vengono aggiunti:
articolo 640-ter: FRODE INFORMATICA
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032
articolo 55, comma 9, d.lgsl. 231/2002: INDEBITO
UTILIZZO DI CARTE DI
CREDITO
Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non
essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da 310 a 1.550 Euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o
per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di
provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento
prodotti con essi.
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articolo 167-d.lgls 196/2003 : TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque , al fine di trarne profitto per
sé o per altri o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in
applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque , al fine di trarne profitto per
sé o per altri o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22 commi 8 e 11 e 25, 26,
27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
anni.
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articolo 168 d.lgsl. 196/2003: FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI
AL GARANTE
Chiunque, nelle comunicazioni di cui all’articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione
di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in
un procedimento dinnanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamento notizie o circostanze o produce atti o documenti fasi, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
articolo 170, d.lgsl. 196/2003: INOSSERVANZA
GARANTE
DEI PROVVEDIMENTI DEL
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai
sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150 commi 1 e 2, e 143 comma 1, lettera c) è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
5
I rapporti tra organismi di controllo
all’interno delle società
• I diversi ambiti e le diverse specializzazioni
collegio sindacale
2403
VIGILA
•
•
•
ODV
231
sull’osservanza di legge e statuto;
sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, contabile ecc.
VIGILA
•
Sul funzionamento e l’osservanza
del MOG
CURA
•
l’aggiornamento del MOG
6
Il collegio sindacale che svolge le
funzione di Organismo di Vigilanza
articolo 6 comma 4 bis (L. 183/2011)
(le può svolgere anche il CdS nel dualistico il comitato controllo per la gestione nel
sistema morisitco).
•
Origini
•
Limiti
•
Autonomia del giudice nel valutare l’idoneità
specializzazione
possibilità di essere soggetto passivo
7
Il documento
Maggio 2013
«Linee guida per l’organismo di
vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e per il
coordinamento con la funzione di
vigilanza del Collegio Sindacale»
Istituto Ricerca Dottori Commercialisti Esperti Contabili
Non si tratta di «principi di comportamento», ma di
semplici linee guida
Funzione
8
Struttura del documento
Analisi degli ambiti operativi dell’OdV
Criteri applicativi in generale
Criteri applicativi ove il collegio sindacale abbia funzione di
OdV
Commenti
Riferimenti narrativi
9
competenze CDA
A
Nomina
se al CS l’Assemblea non lo
deve sapere ?
accettazione scritta
contratti singoli con i componenti
IL COLLEGIO È NOMINATO IN QUANTO ORGANO E NON COME SOMMA DI COMPONENTI
sul funzionamento prevarranno le norme
ordinamentali del CS
remunera il rischio
B
Compenso
può essere modificato in relazione alle modifiche del profilo di
rischio in corso d’opera
budget dei costi
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C
Cessazione
dall’incarico
•
•
•
scadenza
non esiste prorogatio
l’organismo cessa
rinuncia
il componente è libero di rinunciare
comunicazione a CDA
(
a Collegio Sindacale ?)
revoca
anche senza giusta causa
per riferimento al contratto d’opera intellettuale
esigenze di tutela della indipendenza
ruolo Collegio Sindacale
11
D
Le funzioni di vigilanza
d1
ANALISI – VIGILANZA - CONTROLLO
•
adeguatezza del modello
•
coerenza tra quanto stabilito nel modello e il reale
funzionamento aziendale
oggetto del controllo
pianificazione
la riservatezza
del lavoro dell’ODV
riferire le violazioni del modello
al CDA
al Collegio sindacale (?)
maggiori poteri di reazione
12
d2
Revisione del MOG:
– se lo ritiene inidoneo dall’origine
– se ci sono significative (per quantità o qualità) violazioni
del MOG
– se cambia l’assetto intero o ci sono modifiche delle
modalità di svolgimento dell’attivitò di impresa
– modifiche normative
ODV propone che si modifichi
le modalità le fa il CDA
responsabilità ODV
13
E
Flussi informativi
rinvio in generale alla relazione specifica
*
l’OdV che coincide con il Collegio Sindacale si giova delle attività di
verifica che la stessa fa nell’esercizio delle sue funzioni e dei (maggiori)
poteri di cui dispone
*
Il documento, riprendendo la norma di comportamento del Collegio
Sindacale n 5.5, incentiva gli scambi di informazioni
14
Gli interessi sono convergenti
l’attività dell’OdV rientra nelle aree di competenza del controllo
del Collegio Sindacale
adeguatezza organizzativa
osservanza di legge e statuto
Il Collegio Sindacale deve rapportarsi all’OdV per verificare
l’adeguatezza del modelle e la effettività dell’OdV
l’OdV ha interesse ad assumere informazioni per
l’esatto svolgimento del suo incarico e il Collegio
Sindacale è in posizione privilegiata (es. partecipa
alle riunioni del CDA) per dargliele
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- E’ opportuno che il Collegio Sindacale chieda all’OdV di avere copia dei
verbali delle riunioni
- Fissazione di incontri periodici
- Condivisione del piano di lavoro e di audit dell’Odv
- Condivisione dei report dei controlli dell’OdV
- Segnalazione bivrivoca di eventi rilevanti
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Interessi comuni nella responsabilità
responsabilità penale
rinvio
responsabilità civile
la responsabilità per eventuali
sanzioni e misure interdittive
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