I beni pubblici nel c.c. del 1942 1 I beni pubblici nel c.c. 1942 Continuità: variabilità storica della attribuzione a beni della natura demaniale, ma il criterio è lo stesso → sono strumentali all’esercizio di compiti riservati alla p.a. e sono imputati a enti territoriali: individui non titolari di diritti all’uso dei beni pubblici → spettano allo Stato e altri enti Discontinuità: nuova classificazione dei beni demaniali; la garanzia della funzione pubblica del bene è connessa non solo alla appartenza pubblica, 2 I beni pubblici nel c.c. 1942 Ma possono essere anche di appartenza privata→ demanio eventuale (822, comma 2) → diritti demaniali su beni altrui (art. 825); Art.825 non vale solo per usucapione a favore di ente pubblico o per dicatio ad patriam, ma può essere riferito anche ai beni di cui all’822, comma 2, quando non siano di ente territoriale (come le servitù prediali); Patrimonio indisponibile: categoria che si affianca al demanio (esisteva da prima nelle leggi di contabilità pubblica) → vincolo di destinazione →proprietà irrilevante rileva solo la destinazione 3 I beni pubblici nel c.c. 1942 Attenuazione del carattere della inalienabilità: rinvio sistematico a leggi speciali; dichiarata non esausitività del c.c. → non colta subito questa apertura alle privatizzazioni. Il rapporto tra leggi precedenti e c.c.: es. i beni immobili di interesse culturale e raccolte dei musei, che erano considerati alienabili dall’art.24 legge 1089/1939 (a certe condizioni), in quanto inseriti al comma 2 dell’art.822 sono ritenuti inalienabili se di enti territoriali (alienabili con cautele di cui all’art.24 cit., se di altri enti pubblici, CdS, A.pl., 13.7.1989, n.59.) 4 I beni pubblici nel c.c. 1942 Emersione dell’interesse pubblico nella disciplina di vari regimi della proprietà privata (fondiaria; terreni soggetti a bonifica o vincolo idrogeologico; proprietà edilizia; proprietà dei beni di interesse storico e artistico 5 I beni pubblici nel c.c. 1942 Appartenenza pubblica non è più, nella moderna società, garanzia di realizzazione dei molti e spesso confliggenti interessi pubblici connessi con l’uso dei beni. Dove resta il monopolio pubblico ? La tutela Qui il c.c. non rinvia a leggi speciali: riafferma il monopolio in capo allo Stato o altri enti pubblici: 823 → spetta alla p.a. la tutela in via amm.; può avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso. 6 I beni pubblici nel c.c. 1942 Cambia la concezione della stessa proprietà privata → art.832 c.c.: godere e disporre in modo pieno esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. La proprietà privata obbliga per la realizzazione di interesse pubblico 7 I beni pubblici nel c.c. 1942 Beni in proprietà privata ↔ beni in proprietà pubblica Beni in proprietà conformata: gli statuti proprietari → le proprietà 8 I beni pubblici nel c.c. 1942 Categorie di beni: a) demanio naturale - necessario b) Demanio eventuale: si presuppone che certi beni di uso pubblico possano essere anche in capo a privati. Una spiegazione: a) la funzione che tramite essi si esercita è di spettanza esclusiva della pa e necessita dell’appartenenza pubblica. b) La funzione non necessità della proprietà dei beni che alla stessa servono → diritto demaniale parziario sul bene →825 c.c. 9 I beni pubblici nel c.c. 1942 826 cc patrimonio indisponibile →vincolo di destinazione in astratto compatibile con proprietà privata → in concreto la commercialità è comunque ridotta. Si conferma la proprietà privata delle altre categorie di beni → residuale, ma non necessariamente limitata 10 I beni pubblici nel c.c. 1942 Le incongruenze delle classificazioni → alcuni beni patrimonio indisponibile perché non demanio? (es. beni archeologici nel sottosuolo) Vi sono beni demaniali alienabili, quando sia venuta meno la destinazione: es. strade/ aerodromi non più aperti a uso pubblico →sdemanializzazione → patrimonio → alienabilità. Analogamente per alcuni beni del patrimonio indisponibile. 11 I beni pubblici nel c.c. 1942 Se con la demanialità si voleva garantire l’assoluta incommercialità l’elenco doveva essere diverso e lo stesso vale per il patrimonio indisponibile; La distiznione demanio/ patr. indisp. non è giustificata neanche per l’autotutela →ammessa anche per il patr. indisp. (miniere, foreste, cose d’arte secondo la legislazione di settore) 12 I beni pubblici nel c.c. 1942 Non è vero neanche che solo i beni del p.indisp. sarebbero usucapibili → i beni del demanio artificiale, se perdono la destinazione (come i beni del p. indisp.), sono usucapibili. Non usucapibili i beni naturali del p. indisp. (foreste) Occorrono altri ordini nozionali Gli apporti della dottrina 13 I beni pubblici nel c.c. 1942 Giannini, 1962: a) proprietà collettiva, b) individuale privata e c) divisa. a) Cose che rendono utilità direttamente alla collettività → appartenza all’ente pubblico è di mero servizio →oggetto sono i beni che possono offrire utilità direttamente alla collettività (servizi indivisibili); deve essere solo disciplinato l’uso contemporaneo per evitare turbative ai diritti di ciascuno. 14 I beni pubblici nel c.c. 1942 Beni collettivi sono i beni demaniali in senso stretto →aperti al godimento universale per le illimitate utilità che sono idonei a prestare (mare, fiumi, strade, lidi, spiagge) → imputazione di servizio all’ente territoriale, perché esponenziale della comunità e istituzionale curatore dei suoi interessi generali → solo immobili perchè è impossibile l’uso contemporaneo di mobili 15 I beni pubblici nel c.c. 1942 Nei confronti di questi beni collettivi sussiterebbero diritti civili collettivi tutelabili sia contro autorità sia contro altri consociati. L’ente gestore però esrecita poteri autoritativi →diritti divengono interessi legittimi; Il diritto vivente non ha però riconosciuto la tutelabilità di tali diritti nei confronti dell’ente pubblico, sebbene proprietario meramente formale. 16 I beni pubblici nel c.c. 1942 Proprietà individuale ↔ proprietà collettiva a) Proprietà individuale privata dell’ente pubblico b) Proprietà individuale pubblica dell’ente pubblico 17 I beni pubblici nel c.c. 1942 b) Destinazione del bene → indisponibilità → proposta Giannini di diversa catalogazione: 1) Beni destinati a funzioni o servizi pubblici propri di ente pubblico (826, dotazione presidente, sedi uffici, 830, 822 opere difesa, acquedotti; 824 mercati comunali) 2) Beni non adibiti a servizio dello Stato né della collettività: miniere, cave torbiere e foreste 18 I beni pubblici nel c.c. 1942 Condizione giuridica beni in proprietà individuale pubblica: destinazione aziendale ( cave, miniere, torbiere); destinazione nazionale (l’ente li amministra nell’interesse della colettività, non trae utilità può escludere anche la collettività per conservarli, es. foreste) La proprietà divisa: es. cose d’arte → la norma conferisce a due soggetti diverse utilità e poteri in ordine alla stessa cosa ↔ proprietà individuale pura ove tutti i poteri a un solo proprietario. 19 I beni pubblici nel c.c. 1942 Cose d’arte se appartengono allo Stato – e enti territoriali – sono proprietà collettiva demaniale → destinate al libero godimento e non riservate a Stato per fini aziendali; Se appartengono a p.g. pubbliche o private → proprietà divisa: p.a. e proprietario condividono poteri di disposizione e godimento in ordine alla stessa cosa. 20 I beni pubblici nel c.c. 1942 Sandulli, 1959: l’interesse pubblico influisce sulla disciplina di ogni categoria di beni → il proprietario non ha potere pieno ed esclusivo I beni di interesse pubblico: anche di appartenenza privata (o in regime di d.privato ma nella titolarità di soggetti pubblici) che assolvano immediatamente a finalità pubbliche, anche se non in via esclusiva. Tali beni hanno una disciplina peculiare in ordine alla disponibilità (vincoli di destinazione, di immodificabilità, diritti di prelazione a favore di p.a.); ai poteri della p.a. di controllo per rispettare i vincoli di destinazione o di conservazione 21 I beni pubblici nel c.c. 1942 Es. Strade vicinali (appartenenza privata ma di interesse pubblico); autostrade in concessione destinate a uso pubblico e soggette ai poteri di polizia; aerodromi privati; foreste e boschi privati; cave e torbiere private (pa può pronunciare la decadenza dal diritto); beni di interesse storico, artistico, archeologico, paletnologico, le collezioni d’arte; le bellezze naturali)→ realizzano direttamente interesse pubblico (cultura, comunicazione, tutela paesaggio) 22 I beni pubblici nel c.c. 1942 Nell’ambito della categoria dei beni di interesse pubblico→beni pubblici in senso stretto (quelli di appartenenza pubblica) → demanio = patrimonio indisponibile → distinzione mero criterio formale: ciò che dice la legge Critica della distizione tra uso comune, speciale e eccezionale → meglio: uso generale (ammessi tutti); uso particolare (solo alcuni in virtù di specifici provvedimenti; es. derivazione acque; riserve di pesca, occupazione suolo pubblico ecc.) 23 I beni pubblici nel c.c. 1942 Uso generale: non c‘è diritto dei singoli a che p.a. assicuri il godimento e mantenga i beni; c’è situazione soggettiva legittimante a tutela contro atti pubblici o privati che ostacolino il godimento, una volta reso effettivo dalla P.A. Usi particolari : interessi legittimi al rilascio titoli abilitativi (concessioni) nei confronti della PA; una volta ottenuto, il singolo ha diritto nei confronti degli altri privati. 24 I beni pubblici nel c.c. 1942 Cassese, 1969: elabora il concetto di riserva alla luce della disciplina posta dalla Costituzione. Carattere essenziale della proprietà pubblica (demanio e patrim. indisp) → incommerciabilità, ma non la tutela amm. Esclusione dei privati dalla legittimazione a essere titolari di alcune categorie di beni 25 I beni pubblici nel c.c. 1942 Art.42 Cost → legislatore può escludere i privati dalla titolarità di alcune categorie di beni che sono perciò riservati, al fine di renderli accessibili a tutti. riserva → esclude possibilità della titolarità in capo a tutti i privati →ha valenza generale (al fine di rendere il bene accessibile a tutti) ≠ espropriazione “motivi di interesse generale” (42 Cost) 26 I beni pubblici nel c.c. 1942 Beni riservati = cose per i privati e beni solo per i soggetti pubblici, art.1145 cc possesso di cose di cui non si può acquisire proprietà resta senza effetto; inter privatos si all’azione di spoglio su beni demaniali; se si tratta di facoltà oggetto di concessione anche l’azione di manutenzione. La riserva non implica necessaria appartenenza a ente pubblico : es. mare territoriale 27 I beni pubblici nel c.c. 1942 Art.43 riserva attività di impresa – limite art.41 → incide anche sui beni strumentali all’attività di impresa; Art. 44 riserva per eccedenza (limiti di estensione alla proprietà terriera privata) Beni pubblici in senso stretto: riservati → criterio individuazione: non criterio oggettivo (guarda a caratteristiche naturali); non attuale destinazione ; ma mera potenzialità a uso pubblico. 28 I beni pubblici nel c.c. 1942 Vale criterio soggettivo: occorre verificare se esistono in ordine al bene limitazioni di capacità in capo ai privati. Soggetti a favore dei quali può disporsi riserva: Stato, enti pubblici, territoriali e non, collettività di lavoratori e utenti (figure private non personificate: proprietà collettive) – NO i PRIVATI 29 I beni pubblici nel c.c. 1942 Demanio non ha valore costituzionale, solo la riserva; riserva è finalizzata a garantire accessibilità a tutti → proprietà collettiva; non tutti i beni che c.c. definisce demaniali sono riservati (es. demanio militare); non sono riservati i beni del p. indisp. → il vincolo dipende dalla destinazione Tipi di proprietà pubblica a) Individuale dell’ente pubblico su beni riservati → 43 Cost. 30 I beni pubblici nel c.c. 1942 b) Proprietà collettiva → quando la riserva impedisce l’appropriazione a titolo di proprietà individuale → imputata a enti pubblici o comunità che sono meri amministratori del bene (non possono alienare): godimento o lavoro collettivo; titolarità è della collettività indistinta. c) Riserva senza imputazione in proprietà: res communes omnium (mare territoriale, cielo) → la pa ha poteri di polizia per garantire godimento libero, non è titolare 31 I beni pubblici nel c.c. 1942 d) Riserva e uso concesso a privati: uso speciale beni pubblici →concessione presusppone la riserva (non la proprietà) → il concessionario ha la disponibilità precaria →solo porzioni del bene collettivo possono essere oggetto di concessione, salvo art.43 Cost. Quali i beni sottoponibili a riserva ? 32 I beni pubblici nel c.c. 1942 Quelli che tramite la riserva possono essere resi accessibili a tutti →l’esclusione di ciascuno deve significare accessibilità per tutti Non vi è limite quantitativo ai beni sottoponibili a riserva → le dimensioni del settore pubblico e del settore privato sono indifferenti per la Costituzione 33 I beni pubblici nel c.c. 1942 Limite indiretto deriva dall’art. 42 Cost.: sono sottoponibli a riserva solo i beni attualmente non in proprietà; i beni in proprietà privata devono essere prima espropriati; Limiti alla collettivizzazione dei beni strumentali all’attività di impresa sono più stringenti →43 Cost. I beni oggetto di riserva devono essere indicati per categorie (ecco perché i beni del demanio militare non sono oggetto di riserva, ma individuati dall’atto di destinazione della PA) 34 I beni pubblici nel c.c. 1942 Anche per Cassese la proprietà pubblica o dei pubblici poteri non si differenzia da quella dei privati →la proprietà non diviene pubblica per il fatto che i privati ne sono esclusi →la disciplina dei beni dei pubblici poteri sotto il profilo interno non si discosta da quella dei privati. 35 I beni pubblici nel c.c. 1942 Conclusioni -Tutti concordano sulla necessità di reintepretare il demanio e il patrimonio indisp.; -Sandulli e i beni d’interesse pubblico → ricostruzione più aderente al testo del c.c. →destinata a divenire di uso sempre più comune con l’estendersi del fenomeno della proprietà conformata; -Giannini e la prospettiva funzionalista → si classificano i beni in relazione alle destinazioni e ai fruitori: funzione collettiva → lido mare, spiaggia, laghi, strade, beni culturali; 36 I beni pubblici nel c.c. 1942 Uso esclusivo dello Stato → demanio militare Uso dell’ente per attività fruibili da chiunque → edifici uffici pubblici Mobili destinati all’ente → arredi, forniture, denaro Beni di cui ente pubb. è gestore per utilizzazione ec. o per conservazione →foreste, acque, miniere, cave Beni in proprietà privata ente. 37 I beni pubblici nel c.c. 1942 Tipologie di proprietà secondo Giannini: pubblica in senso soggettivo: → due categorie in base a fruizione 1) Beni che servono all’ente per le sue funzioni 2) Beni destinati ad essere goduti da altri → o collettività ( lido mare); o soggetti legittimati (miniere) Beni comuni → non pongono un problema di appartenenza perchè abbondanti (aria, mare, etere) 38 I beni pubblici nel c.c. 1942 Beni collettivi: usi civici La proprietà pubblica ha senso se essa è destinata a realizzare le utilità che dal bene si traggono, anche come fruizione diretta da parte della collettività, altrimenti non realizzabili. 39 I beni pubblici nel c.c. 1942 Di fronte al testo polisenso della Cost. la dottrina pone il tema della giustificazione delle proprietà pubbliche La Cost., nella prospettiva di Cassese, giustifica un regime di privilegio (discendente dalla riserva) se è necessario per rendere i beni accessibili a tutti (art.42 Cost) o per fini di utilità generale nelle situazioni di cui all’art.43 Cost. (ss.pp. essenziali, fonti energia, monopolio +preminente interesse generale. 40 I beni pubblici nel c.c. 1942 -Tendenza del legislatore attuale a dare rilievo a esigenze di interesse pubblico relative all’uso dei beni, indipendentemente dalle appartenenze. -Connessione tra regime dei beni e opzioni di politica economica → ordine pubblico economico → Cost. garantisce più l’inziativa ec. privata che la proprietà privata. -Altro è disciplina bene altro è quella del soggetto titolare: proprietà pubblica come dovere per alcuni 41 I beni pubblici nel c.c. 1942 -Non va confusa la funzionalizzazione dell’attività dei pubblici poteri con il regime dei beni → la proprietà pubblica è un tipo di proprietà caratterizzato da regime di privilegio nei rapporti con i terzi. -In tutte le elaborazioni riemerge il rilievo delle proprietà collettive. 42