La perizia bancaria
L‘USURA SOPRAVVENUTA E
LE FORMULE DI DETERMINAZIONE
DEL TASSO GLOBALE DI UN CONTO CORRENTE
da pag. 16 a pag. 41 “l’Usura Bancaria”
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l’art. 1815 c.c.
L’usura sopravvenuta
nei c/c
L’art.644 c.p. modificato
dalla l.7/3/96 n.108 – il
calcolo del tasso di un c/c
Istruzioni Banca Italia per
la rilevazione del tasso ai
fini dell’usura.
Caso matematico
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Art.1815 l’usura
sopravvenuta
Il legislatore del 1942 stabilì la nullità della clausola usuraria e l’applicazione del
saggio legale. Con l’art.4 della L.7/3/96 n.ro 108, il secondo comma veniva modificato
e attualmente prevede: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non
sono dovuti interessi”. In dottrina, si considera la gratuità una sanzione civile
dell’usura.
L’art.1, c.1 Dl. 394/2000, con norma di interpretazione autentica, stabilisce: “Ai fini
dell’applicazione dell’art.644 del codice penale e dell’art.1815, secondo comma, del
codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla
legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque
titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Quindi la verifica del tasso soglia riguarda il momento in cui l’interesse viene
convenuto.
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Art.1815 l’usura
Sopravvenuta . 2
La norma di interpretazione autentica non esclude che un interesse in origine lecito
risulti in epoca successiva usurario.
Con rif. a un c/c acceso prima dell’entrata in vigore della L.108/96, la Cass. afferma:
“la disciplina di cui alla l.108/96 si applica ai contratti di conto corrente contenenti tassi
usurari, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, ove i rapporti non siano
esauriti. Ne consegue che, in applicazione dell’art.1 l.108/96 e degli art. 1319 e 1419,
comma 2, c.c. opera la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi
soglia applicabili in relazione ai diversi periodi” (Cass.602 del 11/1/13). Espandendo
tale principio, elaborato per un rapporto sorto in mancanza della norma penale, diversi
tribunali di merito considerano usura sopravvenuta anche quella prodotta da tassi
usurari su conti correnti stipulati dopo l’entrata in vigore della l.108/96, purché, al
momento della stipula, il contratto non prevedesse esplicitamente un tasso usurario
(Cfr Trib.Torino, Sez. VI del 31/10/2014), con la conseguenza di ricondurre il tasso al
valore soglia.
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Art.1815 l’usura
Sopravvenuta . 3
Altre pronunce, applicano l’art. 1815 secondo comma a tutti i periodi di sforamento del
tasso soglia. Per il Trib. Roma del 3/7/14 sez.IX n.ro 14443: “In ossequio a quanto
previsto dall’art. 1815 c.c. – applicabile ai rapporti di c/c benché previsto in tema di
mutuo, attesa la analoga natura di finanziamento dei rapporti bancari con cui è
concesso al correntista di operare con scoperto – non deve riconoscersi alla banca
alcuna somma a titolo di interessi, in caso di superamento dei tassi-soglia previsti
dalla l.n. 108 del 1996, per cui va eliminata dal conto la relativa annotazione”.
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Art.1815 l’usura
Sopravvenuta . 4
Altra giurisprudenza, ritiene che “Nel caso in cui invece il tasso applicato venga a
superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a
pattuizioni concluse successivamente all’entrata in vigore della legge 108/96 la
sanzione non potrà che essere quella del comma 2 dell’art.1815 c.c., con la
conseguenza che nessun interesse sarà dovuto. Diversamente opinando non solo la
norma si presterebbe a facili elusioni – basterebbe pattuire un tasso non usurario e il
giorno dopo modificarlo, ma si finirebbe per premiare e trattare diversamente
modifiche unilaterali ugualmente contrastanti con il dettato normativo……. qualora il
nuovo vincolo obbligatorio sorga per il cliente nel corso del rapporto, si debba
comunque fare riferimento a questo momento e non a quello dell’originaria pattuizione
per il raffronto con il tasso soglia e la verifica del suo superamento”(Cfr. Tribunale di
Padova 12/8/2014).
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Art.1815 l’usura
Sopravvenuta . 5
In conclusione, risulta controversa la situazione dei conti correnti bancari, nelle ipotesi
(assolutamente maggioritarie) in cui il superamento della soglia avvenga nel corso del
rapporto. Per i trimestri di sforamento, parte della giurisprudenza ritiene di dover
ricondurre i tassi alla soglia, annullando solo l’eccedenza, altra parte, ritiene non
dovuto alcun interesse.
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L’art.644 c.p. modificato
dalla l.7/3/96 n.108 – il
calcolo del tasso di un c/c
L’art. 644, c.4, recita: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene
conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
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L’art.644 c.p. modificato
dalla l.7/3/96 n.108 – il
calcolo del tasso di un c/c.2
Art.2 L. 108/96: “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo
di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte
e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche…..”
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L’art.644 c.p. modificato
dalla l.7/3/96 n.108 – il
calcolo del tasso di un c/c.3
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 dicembre 2014 - Tassi
effettivi globali medi –
Art.3, c.2: Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di
cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ….., si attengono ai criteri di
calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.
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L’art.644 c.p. modificato
dalla l.7/3/96 n.108 – il
calcolo del tasso di un c/c.4
ISTRUZIONI BANCA D’ITALIA 2006
Al punto C4 sono esclusi dagli oneri e quindi dalla rilevazione: il recupero di spese (perizie),
gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di
finanziamento, interessi di mora e penali, le commissioni di massimo scoperto.
Quindi differenza sostanziale tra istruzioni e 644 c.p., tra la formula proposta da Banca
d’Italia e le prescrizioni normative.
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L’art.644 c.p. modificato
dalla l.7/3/96 n.108 – il
calcolo del tasso di un c/c.5
DIFFERENZA MODALITA’ CALCOLO TASSO GLOBALE TRA ISTRUZIONI BANCA
ITALIA E ART.644 CP. – LA GIURISPRUDENZA:
Per Cass. Penale ( n. 46669 del 23/11/11, e conforme n.12028/10, n.28743/10): “La
materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la
legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di
legge (art. 644 c.p., comma 4) che disciplina la determinazione del
tasso soglia che deve ricomprendere le remunerazioni a qualsiasi
titolo", ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in
connessione con il credito ottenuto e, in particolare, anche la CMS
che va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di
usura”.
“Questa Corte, superando un precedente orientamento contrario (Cass.
26.11.2008,n. 8551) ha affermato che In tema di usura, ai fini della
valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo
globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve
tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata
sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del
credito avviene in modo variabile” (Sentenza n. 28743 del
14/05/2010).
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L’art.644 c.p. modificato
dalla l.7/3/96 n.108 – il
calcolo del tasso di un c/c.6
DIFFERENZA MODALITA’ CALCOLO TASSO GLOBALE TRA ISTRUZIONI BANCA
ITALIA E ART.644 CP. – LA GIURISPRUDENZA:
Per Trib.di Milano (Sent.21/10/2014): “È inammissibile una consulenza tecnica
d’ufficio volta alla verifica del rispetto dei tassi soglia previsti
dalla normativa antiusura, quando l’allegata violazione di tale
normativa sia fondata su calcoli effettuati in base a formule
differenti da quella indicata nelle “Istruzioni” della Banca
d’Italia”.
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Le istruzioni di
Banca d’Italia
La formula per determinare il tasso globale di
aperture di credito in c/c, anticipi su crediti,
sconto di portafoglio, credito revolving e factoring
era, fino al 31/12/2009:
TEG = INTERESSI X 36.500 / NUMERI DEBITORI + ONERI X 100 / ACCORDATO
Dal 1/1/2010 diventa:
TEG = INTERESSI X 36.500 / NUMERI DEBITORI + ONERI ANNUI X 100 / ACCORDATO
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Le istruzioni di
Si
analizzano
2 aspetti:
Banca
d’Italia.2
1. CMS - escluse dal calcolo fino al 2009, dal 2010 le
(parzialmente diverse) commissioni disponibilità
fondi rientrano negli oneri.
Le cms vengono così definite nelle istruzioni del
2006:
“il
corrispettivo
pagato
dal
cliente
per
compensare l'intermediario dell'onere di dover
essere sempre in grado di fronteggiare una
rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto
del conto. Tale compenso che di norma viene
applicato allorché il saldo del cliente risulti
a debito per oltre un determinato numero di
giorni viene calcolato in misura percentuale
sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo
di riferimento.”
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Le istruzioni di
Banca d’Italia.3
Risulta evidente che se le cms fossero il compenso per
la
disponibilità
di
fondi,
dovrebbero
essere
remunerate
non
sullo
scoperto,
ma
sul
mancato
utilizzo. Il correntista che obbliga la banca a tenere
a disposizione del denaro, dovrà remunerare la banca
per questo servizio. Invece, la remunerazione in base
all’utilizzo, è una forma di interesse. Si ha,
pertanto, un palese contrasto tra la definizione e la
remunerazione, remunerazione che palesa come le cms
siano in realtà un onere finanziario.
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Le istruzioni di
Banca d’Italia.4
Altro aspetto sono i numeri debitori. Nelle istruzioni 2006 sono definiti
come il prodotto tra capitali e giorni. Nelle istruzioni del 2009, invece,
viene aggiunto ”nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri
risultanti dall’estratto conto trimestrale cd scalare”.
Si ricorda che i numeri sono il prodotto del debito per i giorni mancanti
alla fine del periodo (trimestre). Si segnala che la variabile debito non
è l’importo indicato in c/c, perché la valuta bancaria riportata negli
estratti conto anticipa il debito di alcuni giorni, come da condizioni
contrattuali. Occorre determinare il giorno da camera di
compensazione, quando la Banca perde la disponibilità del denaro, per
rilevare la componente implicita degli interessi.
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Le istruzioni di
Banca d’Italia.5
La formula base per rilevare un tasso è: i=oneri/debito,
quindi al crescere del debito, cala il tasso. La valuta bancaria produce
l’effetto di accrescere il debito nominale, con conseguente riduzione
del tasso effettivo, che può essere rilevante.
Si segnala, infine, che dal 2010, applicando le istruzioni di Banca
d’Italia, non sarà più consentito ricalcolare i numeri “effettivi”, con le
modalità sopra esposte, ma si dovranno, necessariamente, applicare
quelli con la valuta bancaria, in contrasto con l’art.644 c.p..
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Grazie per l’attenzione
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fonta gennaio - Studi Bancari